IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale l'on. Gilberto  Pichetto  Fratin  e'  nominato  Ministro
della transizione ecologica; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2022
con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin  e'  stato  nominato  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», e, in particolare, la Parte quarta  rubricata
«Norme in materia di gestione dei rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinati», che disciplina le  modalita'  del  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti; 
  Visto l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
a mente del quale «La gestione dei rifiuti costituisce  attivita'  di
pubblico interesse»; 
  Visto, in particolare, l'art. 206-bis  (Vigilanza  e  controllo  in
materia di gestione dei rifiuti) del decreto legislativo n.  152  del
2006, che, al comma 1, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica specifiche funzioni per la  corretta  attuazione
delle norme di cui  alla  Parte  quarta  del  medesimo  decreto,  con
particolare  riferimento  alla  prevenzione  della  produzione  della
quantita'  e  della  pericolosita'  dei  rifiuti  ed   all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti,  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche'  alla  tutela  della
salute pubblica e dell'ambiente; 
  Visto, in particolare, il comma 6 del richiamato  art.  206-bis,  a
mente del quale «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo di cui  al  comma  4  dell'art.  178-ter  e  al
presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente
al tasso  di  inflazione,  provvedono,  tramite  contributi  di  pari
importo  complessivo,  il  Consorzio  nazionale  imballaggi  di   cui
all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere  a)  e
c) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234 e  236  nonche'  quelli
istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui  agli
articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare  con  decreto  da  emanarsi  entro  novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente   provvedimento   e
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita'
del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti  predetti.
Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi  e  dagli
altri soggetti e consorzi all'entrata del bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 28 marzo 2018, n.  123,  recante  «Riparto  del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  119  del  24  maggio
2018; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 27 maggio 2020, n. 109,  recante  «Riparto  del
contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  180  del  18  luglio
2020; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 maggio
2021, n 210, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno  2018,
previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 165 del 12 luglio 2021; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  19
ottobre 2022, n. 456, recante  «Riparto  del  contributo  dovuto  per
l'anno  2019,  previsto  dall'art.  206-bis,  comma  6,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 2022; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 23 ottobre 2023, n. 347, recante «Riparto  del  contributo
dovuto per l'anno 2020, previsto  dall'art.  206-bis,  comma  6,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023; 
  Considerato  che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, ai sensi del comma 4, del richiamato  art.  206-bis,  del
decreto legislativo  n.  152  del  2006,  «Per  l'espletamento  delle
funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  si  avvale
dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»; 
  Considerato che la gestione dei rifiuti  costituisce  attivita'  di
interesse generale per la collettivita' e che  le  relative  funzioni
attribuite al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica
garantiscono la  corretta  attuazione  della  normativa  nazionale  e
comunitaria di settore, il controllo sulla operativita' dei  consorzi
e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra  richiamate,
la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale,  gli
obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi  autonomi,  il
rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza; 
  Ritenuto necessario procedere alla determinazione del  riparto  del
contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato  al
tasso di inflazione per l'anno 2021, cosi' come previsto  dal  citato
art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerata la necessita' di assicurare  un'equa  ripartizione  del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale  indicatore,  ai  fini
del riparto, il valore della produzione, che consente di  commisurare
l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi; 
  Considerato  necessario  utilizzare,  sulla   base   del   criterio
adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2021 l'ultimo bilancio
utile dei soggetti obbligati; 
  Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei  rifiuti  condotti
da imprese private  che,  oltre  all'attivita'  inerente  al  proprio
sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover
assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore
della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una
primaria societa' di revisione contabile  iscritta  al  registro  dei
revisori legali; 
  Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione
del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo  n.
152 del 2006; 
  Visto il registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  Visto il registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e  accumulatori,  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
  Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata
a  finanziare  le  funzioni  di  vigilanza  in  capo   al   Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  condotte  secondo  una
procedura volta a verificare  la  qualita'  dell'azione  dei  sistemi
collettivi sotto il profilo ambientale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2.  Il  presente  decreto  determina  l'ammontare  complessivo  del
contributo dovuto per l'anno 2021 ai sensi dell'art.  206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  la  ripartizione
dello stesso tra i soggetti obbligati. 
  3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata  in  base
al  criterio  di  proporzionalita'  in  relazione  al  valore   della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico  gestionale  ed  amministrativo  che  i  soggetti  di  maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e  controllo  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.