Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1,
comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art.
1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello
stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata
legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016;
Visti, considerati e tenuto conto dei seguenti articoli del citato
decreto-legge n. 189 del 2016:
art. 30 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la
ricostruzione, ha istituito nell'ambito del Ministero dell'interno,
una apposita struttura di missione, ora Struttura per la prevenzione
antimafia, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio
dell'informazione antimafia e che assicura, con competenza funzionale
ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle sopra
richiamate attivita', in stretto raccordo con le prefetture-uffici
territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi
sismici occorsi nel 2016;
art. 35, commi 1 e 3, che dispone che la realizzazione degli
interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla
ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi
sismici, per i quali e' concesso un contributo ai sensi dell'art. 6
del medesimo decreto, e' assoggettata alle disposizioni previste per
le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza
integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali, nonche' con riguardo
al possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e
che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione o
ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma
hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri
contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali
riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;
art. 35, comma 6, il quale dispone che «le imprese sono tenute a
fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non
riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e
in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13
agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti
medesimi»;
art. 35, comma 8, secondo cui «Presso le prefetture interessate
sono stipulati appositi protocolli di legalita', al fine di definire
in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da
impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di
un tavolo permanente»;
art. 35, comma 8-bis (introdotto dall'art. 36, comma 2-bis, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56), il quale stabilisce che «Ai fini del presente articolo
e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei
lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta
specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri,
comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche
tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma
3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di
informazioni con autorita', enti pubblici, parti sociali e datori di
lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono
definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati
alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei
flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui
all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo
territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere
di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, secondo modalita' stabilite mediante accordi con il
Commissario straordinario»;
Visto, altresi', il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in
particolare:
l'art. 18, comma 1, lettera u), il quale dispone che nell'ambito
dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto,
i lavoratori siano muniti di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
l'art. 20, comma 3, che dispone che i lavoratori di aziende che
svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro. Obbligo che grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
l'art. 26, comma 8, che prevede analoghi obblighi per il
personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l'art. 5
che definisce gli elementi identificativi degli addetti nei cantieri
che devono essere contenuti nella tessera di riconoscimento di cui al
citato art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81
del 2008;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a
decorrere dal 1° luglio 2023;
Vista la delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011, recante «Programma
delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione
linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta
antimafia ex art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato
approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni,
modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 131 del TURP, che disciplina le
modalita' di rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC) da parte della Cassa edile competente per territorio,
attestante che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa
per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo
delle opere da eseguire od eseguite;
Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni
in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36»;
Ritenuto necessario definire nel dettaglio un puntuale monitoraggio
dell'attivita' svolta nei cantieri con riferimento alla tutela della
salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore
edile e individuare strumenti volti a contrastare, oltre il lavoro
irregolare, anche possibili fenomeni di infiltrazione criminale e
mafiosa;
Vista l'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, recante
«Disposizioni relative alle attivita' delle imprese operanti nella
ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di
ripresa delle attivita' produttive danneggiate dal sisma», ed in
particolare l'art. 16;
Ravvisata l'esigenza di integrare l'esistente Piattaforma della
struttura commissariale (GE.DI.SI.) con uno strumento che consenta di
monitorare i flussi della manodopera nei cantieri;
Ritenuto prioritario l'obiettivo di consolidare e, laddove
possibile, rafforzare strumenti e modelli organizzativi per garantire
la regolarita' del lavoro e la tutela dell'occupazione;
Ravvisata l'esigenza, a tal fine, di definire, in connessione alle
procedure per l'assunzione dei lavoratori edili, le modalita' del
monitoraggio dei flussi della manodopera, con particolare riferimento
al tema della regolarita' contributiva e assicurativa ed al puntuale
rispetto del contratto collettivo di lavoro;
Considerato che tale monitoraggio e' funzionale anche all'attivita'
della struttura per la prevenzione antimafia finalizzata alla
prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita'
organizzata nel settore dell'edilizia e degli appalti;
Considerato, altresi', che il mancato rispetto delle prescrizioni
in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarita' contributiva e
previdenziale possono essere indizi sintomatici della infiltrazione
mafiosa nell'ambito degli appalti della ricostruzione;
Considerata, quindi, l'esigenza di predisporre una pianificazione
delle modalita' di monitoraggio dei cantieri attraverso
l'implementazione dell'apposita sezione della Piattaforma digitale
GE.DI.SI.;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai
quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 23
dicembre 2024;
Dispone:
Art. 1
Sezione «monitoraggio cantieri»
della Piattaforma GE.DI.SI.
1. Nell'ambito della Piattaforma GE.DI.SI. e' istituita la sezione
«monitoraggio cantieri» finalizzata a garantire modalita' uniformi di
applicazione di sistemi informatici di controllo e registrazione
automatica delle presenze autorizzate nei cantieri allo scopo di:
a) contrastare fenomeni di illegalita' e/o di elusione normativa
di qualsiasi forma che potrebbero inserirsi in tutte le fasi
dell'appalto di opere, servizi e forniture;
b) contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di
lavoro nei cantieri, prevenire fenomeni infortunistici, sostenere
iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata.