Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2024-2026»,  in  particolare  l'art.  1,
comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies  all'art.
1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  prorogando  il  termine  dello
stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  413,  della  citata
legge n. 213 del 2023, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016; 
  Visti, considerati e tenuto conto dei seguenti articoli del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016: 
    art. 30 che, ai fini dello  svolgimento,  in  forma  integrata  e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione  e  al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la
ricostruzione, ha istituito nell'ambito del  Ministero  dell'interno,
una apposita struttura di missione, ora Struttura per la  prevenzione
antimafia, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio
dell'informazione antimafia e che assicura, con competenza funzionale
ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di  indirizzo  delle  sopra
richiamate attivita', in stretto raccordo  con  le  prefetture-uffici
territoriali del Governo  delle  province  interessate  dagli  eventi
sismici occorsi nel 2016; 
    art. 35, commi 1 e 3, che  dispone  che  la  realizzazione  degli
interventi  relativi  alla  riparazione,   al   ripristino   o   alla
ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi
sismici, per i quali e' concesso un contributo ai sensi  dell'art.  6
del medesimo decreto, e' assoggettata alle disposizioni previste  per
le  stazioni  appaltanti  pubbliche  relativamente  alla   osservanza
integrale  del  trattamento  economico  e  normativo  stabilito   dai
contratti collettivi nazionali e territoriali, nonche'  con  riguardo
al possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC)  e
che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione  o
ricostruzione di immobili pubblici e privati  danneggiati  dal  sisma
hanno  l'obbligo  di  iscrizione  e   di   versamento   degli   oneri
contributivi  presso  le  Casse   edili   provinciali   o   regionali
riconosciute dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e
regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno,  Fermo,
Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo; 
    art. 35, comma 6, il quale dispone che «le imprese sono tenute  a
fornire  ai  propri  dipendenti  un  badge,  con  un  ologramma   non
riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia  e
in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5  della  legge  13
agosto 2010, n.  136,  gli  elementi  identificativi  dei  dipendenti
medesimi»; 
    art. 35, comma 8, secondo cui «Presso le  prefetture  interessate
sono stipulati appositi protocolli di legalita', al fine di  definire
in dettaglio le procedure per l'assunzione dei  lavoratori  edili  da
impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi'  l'istituzione  di
un tavolo permanente»; 
    art. 35, comma 8-bis (introdotto dall'art. 36, comma  2-bis,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge  29  aprile
2024, n. 56), il quale stabilisce che «Ai fini del presente  articolo
e per la tutela della salute,  della  sicurezza  e  dei  diritti  dei
lavoratori del settore edile,  il  Commissario  straordinario  adotta
specifiche misure per il  controllo  e  la  sicurezza  nei  cantieri,
comprese forme di monitoraggio dei  flussi  della  manodopera,  anche
tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al  comma
3. Tali misure possono prevedere la comunicazione  e  lo  scambio  di
informazioni con autorita', enti pubblici, parti sociali e datori  di
lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i  quali  sono
definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati
alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti  del  monitoraggio  dei
flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui
all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del  Governo
territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del  potere
di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  nonche'  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro,  secondo  modalita'  stabilite  mediante   accordi   con   il
Commissario straordinario»; 
  Visto, altresi', il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed  in
particolare: 
    l'art. 18, comma 1, lettera u), il quale dispone che  nell'ambito
dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di  subappalto,
i lavoratori siano muniti  di  apposita  tessera  di  riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalita' del  lavoratore  e
l'indicazione del datore di lavoro; 
    l'art. 20, comma 3, che dispone che i lavoratori di  aziende  che
svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto  devono  esporre
apposita  tessera  di  riconoscimento,   corredata   di   fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione  del  datore
di lavoro. Obbligo che grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita' nel  medesimo  luogo  di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; 
    l'art.  26,  comma  8,  che  prevede  analoghi  obblighi  per  il
personale occupato dall'impresa appaltatrice o  subappaltatrice  deve
essere munito di apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di
fotografia; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare  l'art.  5
che definisce gli elementi identificativi degli addetti nei  cantieri
che devono essere contenuti nella tessera di riconoscimento di cui al
citato art. 18, comma 1, lettera u), del decreto  legislativo  n.  81
del 2008; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato  in  vigore  il  1°  aprile  2023  ed  efficace  a
decorrere dal 1° luglio 2023; 
  Vista la delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011, recante  «Programma
delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione
linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta
antimafia ex art. 176, comma 3, lettera e), del  decreto  legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre  2022  con  cui  e'  stato
approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP),  nonche'
tutte le successive  ordinanze  che  ne  hanno  disposto  correzioni,
modifiche ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art.  131  del  TURP,  che  disciplina  le
modalita' di rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC)  da  parte  della  Cassa  edile  competente  per   territorio,
attestante che l'incidenza della  manodopera  impiegata  dall'impresa
per l'esecuzione dell'intervento  sia  congrua  rispetto  all'importo
delle opere da eseguire od eseguite; 
  Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante  «Disposizioni
in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36»; 
  Ritenuto necessario definire nel dettaglio un puntuale monitoraggio
dell'attivita' svolta nei cantieri con riferimento alla tutela  della
salute, della sicurezza e dei  diritti  dei  lavoratori  del  settore
edile e individuare strumenti volti a contrastare,  oltre  il  lavoro
irregolare, anche possibili fenomeni  di  infiltrazione  criminale  e
mafiosa; 
  Vista  l'ordinanza  n.  118   del   7   settembre   2021,   recante
«Disposizioni relative alle attivita' delle  imprese  operanti  nella
ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti  in  materia  di
ripresa delle attivita' produttive  danneggiate  dal  sisma»,  ed  in
particolare l'art. 16; 
  Ravvisata l'esigenza di  integrare  l'esistente  Piattaforma  della
struttura commissariale (GE.DI.SI.) con uno strumento che consenta di
monitorare i flussi della manodopera nei cantieri; 
  Ritenuto  prioritario  l'obiettivo  di   consolidare   e,   laddove
possibile, rafforzare strumenti e modelli organizzativi per garantire
la regolarita' del lavoro e la tutela dell'occupazione; 
  Ravvisata l'esigenza, a tal fine, di definire, in connessione  alle
procedure per l'assunzione dei lavoratori  edili,  le  modalita'  del
monitoraggio dei flussi della manodopera, con particolare riferimento
al tema della regolarita' contributiva e assicurativa ed al  puntuale
rispetto del contratto collettivo di lavoro; 
  Considerato che tale monitoraggio e' funzionale anche all'attivita'
della  struttura  per  la  prevenzione  antimafia  finalizzata   alla
prevenzione e al contrasto  delle  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nel settore dell'edilizia e degli appalti; 
  Considerato, altresi', che il mancato rispetto  delle  prescrizioni
in materia di sicurezza sul lavoro e di  regolarita'  contributiva  e
previdenziale possono essere indizi sintomatici  della  infiltrazione
mafiosa nell'ambito degli appalti della ricostruzione; 
  Considerata, quindi, l'esigenza di predisporre  una  pianificazione
delle   modalita'   di   monitoraggio   dei    cantieri    attraverso
l'implementazione dell'apposita sezione  della  Piattaforma  digitale
GE.DI.SI.; 
  Visti l'art. 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base  ai
quali i provvedimenti commissariali, divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
  Dato atto dell'intesa acquisita  con  i  presidenti  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 23
dicembre 2024; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Sezione «monitoraggio cantieri» 
                     della Piattaforma GE.DI.SI. 
 
  1. Nell'ambito della Piattaforma GE.DI.SI. e' istituita la  sezione
«monitoraggio cantieri» finalizzata a garantire modalita' uniformi di
applicazione di sistemi  informatici  di  controllo  e  registrazione
automatica delle presenze autorizzate nei cantieri allo scopo di: 
    a) contrastare fenomeni di illegalita' e/o di elusione  normativa
di  qualsiasi  forma  che  potrebbero  inserirsi  in  tutte  le  fasi
dell'appalto di opere, servizi e forniture; 
    b) contribuire a migliorare  la  sicurezza  e  le  condizioni  di
lavoro nei cantieri,  prevenire  fenomeni  infortunistici,  sostenere
iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata.