IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  135,  recante
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che modifica il  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modifiche ed integrazioni  recante  il  «Codice  dell'amministrazione
digitale» (CAD); 
  Visti, in particolare, l'art. 7, comma l, lettera o), e  l'art.  8,
comma 1, lettera e) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia
e delle finanze dal decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39  in
materia di revisione legale dei conti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'8  novembre
2021,  n.  266,  come  modificato  dal  decreto  del  7  agosto  2024
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, di
individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale
non generale dei Dipartimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e, in particolare, l'art.  3,  comma  2  che  definisce  gli
Uffici e le funzioni dell'Ispettorato generale di finanza; 
  Vista la determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  del  21
settembre  2011,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del
supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attivita'  di  cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn.  144
e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146  del  25  giugno  2012,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del  29  agosto  2012,  n.  201,  nonche'  i
decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e  n.  16  dell'8  gennaio  2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del  20  febbraio  2013,  n.  43,
attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n.  39  del
2010; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82,  in  materia  di  «Effettuazione  di  pagamenti   con   modalita'
informatiche», che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di «accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i  pagamenti
spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento
elettronico»; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette  a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico  di  connettivita',  una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e  l'interoperabilita'
tra le  pubbliche  amministrazioni  e  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
di  cui  all'art.  64,  l'autenticazione  dei  soggetti   interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; 
  Visto l'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge  11  settembre
2020, n. 120, che modifica l'art.  64,  comma  2-quater  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedendo l'accesso  ai  servizi  in
rete  erogati  dalle   pubbliche   amministrazioni   che   richiedono
identificazione informatica tramite SPID, nonche' tramite la carta di
identita' elettronica; 
  Visto l'art. 24, comma 1, lettera f), del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge  11  settembre
2020, n. 120, che introduce all'art. 64-bis, del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il comma 1-ter in base al quale «i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi
in rete tramite applicazione su dispositivi mobili  anche  attraverso
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo»; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la  direttiva  2006/43/CE  e  la
direttiva  2013/34/UE  per   quanto   riguarda   la   rendicontazione
societaria di sostenibilita'; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2024,  n.  125  recante
«Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre  2022,  recante  modifica  del  regolamento
537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva  2006/43/CE
e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  rendicontazione
societarie di sostenibilita'»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  6,  comma  1-bis  ,   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cosi' come introdotto dal decreto
legislativo 6 settembre 2024, n. 125 secondo il quale  «Il  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto  e
le modalita' di  presentazione  della  domanda  di  abilitazione  dei
revisori   e   delle   societa'   di   revisione   allo   svolgimento
dell'attivita'    di    attestazione    della    conformita'    della
rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita'
e  i  termini  di  trasmissione  delle  informazioni   e   dei   loro
aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro»; 
  Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha
formulato, ai sensi del citato  art.  6,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole con nota  prot.
n. 0012213/2025 del 6 febbraio 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27  gennaio  2010,
n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa  alle
revisioni legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE; 
  b) «registro»: il registro dei revisori legali di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
  c) «abilitazione»: abilitazione allo svolgimento  dell'incarico  di
attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita'; 
  d) «revisore della  sostenibilita'»:  il  revisore  legale  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera n) del decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n.  39,  abilitato  anche  allo  svolgimento  dell'incarico  di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'  in  conformita'
alle disposizioni di  attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  come
modificata dalle direttive 2014/56/UE e UE 2022/2464; 
  e) «responsabile/responsabili dell'incarico di  attestazione  della
rendicontazione di sostenibilita'»: 
    1)  il  revisore  della  sostenibilita'  o   i   revisori   della
sostenibilita' a cui e' stato conferito  l'incarico  di  attestazione
della conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  e  che
firmano la relazione di attestazione; 
    2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia conferito a una
societa' di revisione legale, il revisore della  sostenibilita'  o  i
revisori della sostenibilita' designati dalla societa'  di  revisione
legale   come   responsabili   dell'esecuzione    dell'incarico    di
attestazione per conto della  societa'  di  revisione  legale  e  che
firmano  la  relazione  di  attestazione  della   conformita'   della
rendicontazione di sostenibilita'; 
  f) «impresa di revisione legale di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea»: un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un
altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,   come   modificata   dalla
direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; 
  g) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la
revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del  caso,  un
incarico finalizzato al rilascio di  un'attestazione  di  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' di una societa'  avente  sede
in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto  nel  registro
di uno Stato membro in seguito all'abilitazione  all'esercizio  della
revisione legale.