IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni recante il «Codice dell'amministrazione
digitale» (CAD);
Visti, in particolare, l'art. 7, comma l, lettera o), e l'art. 8,
comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia
e delle finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre
2021, n. 266, come modificato dal decreto del 7 agosto 2024
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, di
individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale
non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze, e, in particolare, l'art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell'Ispettorato generale di finanza;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21
settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del
supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 144
e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, nonche' i
decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43,
attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del
2010;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, in materia di «Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche», che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di «accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento
elettronico»;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre
2020, n. 120, che modifica l'art. 64, comma 2-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedendo l'accesso ai servizi in
rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono
identificazione informatica tramite SPID, nonche' tramite la carta di
identita' elettronica;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera f), del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre
2020, n. 120, che introduce all'art. 64-bis, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il comma 1-ter in base al quale «i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi
in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo»;
Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n.
537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione
societaria di sostenibilita';
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante
«Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento
537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE
e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione
societarie di sostenibilita'»;
Visto in particolare l'art. 6, comma 1-bis , del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cosi' come introdotto dal decreto
legislativo 6 settembre 2024, n. 125 secondo il quale «Il Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e
le modalita' di presentazione della domanda di abilitazione dei
revisori e delle societa' di revisione allo svolgimento
dell'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita'
e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro
aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro»;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha
formulato, ai sensi del citato art. 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole con nota prot.
n. 0012213/2025 del 6 febbraio 2025;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE;
b) «registro»: il registro dei revisori legali di cui all'art. 1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) «abilitazione»: abilitazione allo svolgimento dell'incarico di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita';
d) «revisore della sostenibilita'»: il revisore legale di cui
all'art. 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in conformita'
alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come
modificata dalle direttive 2014/56/UE e UE 2022/2464;
e) «responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita'»:
1) il revisore della sostenibilita' o i revisori della
sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e che
firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia conferito a una
societa' di revisione legale, il revisore della sostenibilita' o i
revisori della sostenibilita' designati dalla societa' di revisione
legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di
attestazione per conto della societa' di revisione legale e che
firmano la relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita';
f) «impresa di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione
europea»: un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un
altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla
direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
g) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la
revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un
incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede
in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro
di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della
revisione legale.