IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA'
E LE PARI OPPORTUNITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le
attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno
2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
dicembre 2023 concernente l'approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2024 e per il triennio 2024-2026;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024 -2026»;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province»;
Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio;
Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi
del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e
le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la citata Intesa
del 27 novembre 2014, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n.
34/2020, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne
vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3
milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del
richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di contenere i gravi
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione
di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione
delle donne vittime di violenza in condizione di poverta' da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che
per le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del
decreto-legge n. 34 del 2020, prevede l'incremento di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'art.
19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006;
Visto l'art. 1, comma 670, della citata legge n. 234/2021 che per
le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge
n. 34 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno
2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato
decreto-legge n. 223/2006, da ripartire secondo criteri definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
giugno 2022, recante «definizione dei criteri e ripartizione del
Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza per
gli esercizi finanziari 2021 e 2022»;
Visto l'art. 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
che ha incrementato di euro 1.850.000, per l'anno 2023, il Fondo di
cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006;
Visto l'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
che, al fine di incrementare la misura del reddito di liberta'
introdotto ai sensi del citato art. 105-bis del decreto-legge n. 34
del 2020, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 19, comma 3,
del citato decreto-legge n. 223 del 2006, di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027;
Considerato che il medesimo art. 1, comma 187, della citata legge
n. 213/2023 prevede altresi' che le risorse siano ripartite secondo
criteri definiti con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa Intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute
modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di
applicazione;
Considerato che, alla luce della citata circolare n. 202412, per il
riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre
ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di
Trento e Bolzano;
Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui all'art. 105-bis del citato decreto-legge n.
34/2020, istitutivo del reddito di liberta', ai sensi dello statuto
speciale e delle relative norme di attuazione;
Ritenuto, pertanto, di procedere con un unico provvedimento alla
definizione dei criteri di ripartizione delle risorse
complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2024-2026 a
favore del «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di
violenza», per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, per un ammontare
complessivo pari a 30.000.000,00 di euro;
Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella
seduta del 7 novembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede a definire i criteri per la
ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 187, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le finalita' di cui all'art.
105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per
il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza». Le risorse
ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026.