IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' 
                       E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo  1997,  n.  59»  e,  in  particolare,  l'art.  45  recante   le
attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  143  del  20  giugno
2024; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
dicembre 2023 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2024 e per il triennio 2024-2026; 
  Vista la legge 30  dicembre  2023,  n.  213  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024 -2026»; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»; 
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio; 
  Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi
del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
le  autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la citata  Intesa
del 27 novembre 2014, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato  decreto-legge  n.
34/2020, recante «Fondo per il  reddito  di  liberta'  per  le  donne
vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di  3
milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma  3,  del
richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di  contenere  i  gravi
effetti  economici   derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne  in  condizione
di  maggiore  vulnerabilita',   nonche'   di   favorire,   attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia  e  di  emancipazione
delle  donne  vittime  di  violenza  in  condizione  di  poverta'  da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle  pari  opportunita'  e  la  famiglia,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che
per  le  finalita'  di  cui  al  summenzionato   art.   105-bis   del
decreto-legge n. 34 del 2020, prevede l'incremento di  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo  di  cui  all'art.
19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006; 
  Visto l'art. 1, comma 670, della citata legge n. 234/2021  che  per
le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis  del  decreto-legge
n. 34 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno
2022  del  Fondo  di  cui  all'art.  19,  comma  3,  del  sopracitato
decreto-legge n. 223/2006, da ripartire secondo criteri definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
giugno 2022, recante «definizione  dei  criteri  e  ripartizione  del
Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza per
gli esercizi finanziari 2021 e 2022»; 
  Visto l'art. 1, comma 341, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che ha incrementato di euro 1.850.000, per l'anno 2023, il  Fondo  di
cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006; 
  Visto l'art. 1, comma 187, della legge 30  dicembre  2023,  n.  213
che, al fine di  incrementare  la  misura  del  reddito  di  liberta'
introdotto ai sensi del citato art. 105-bis del decreto-legge  n.  34
del 2020, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 19, comma 3,
del citato decreto-legge n. 223 del 2006, di 10 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2027; 
  Considerato che il medesimo art. 1, comma 187, della  citata  legge
n. 213/2023 prevede altresi' che le risorse siano  ripartite  secondo
criteri definiti con  uno  o  piu'  decreti  dell'Autorita'  politica
delegata per le pari opportunita', di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previa  Intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011,  che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce  delle  avvenute
modifiche,  nel  corso  degli  anni,  delle  relative  modalita'   di
applicazione; 
  Considerato che, alla luce della citata circolare n. 202412, per il
riparto  delle  risorse  di  cui  al  presente  decreto  non  occorre
ricomprendere anche le  quote  riferite  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui all'art. 105-bis del  citato  decreto-legge  n.
34/2020, istitutivo del reddito di liberta', ai sensi  dello  statuto
speciale e delle relative norme di attuazione; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere con un  unico  provvedimento  alla
definizione   dei   criteri    di    ripartizione    delle    risorse
complessivamente stanziate per gli esercizi  finanziari  2024-2026  a
favore del «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime  di
violenza», per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, per un ammontare
complessivo pari a 30.000.000,00 di euro; 
  Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  nella
seduta del 7 novembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto si provvede a definire i criteri per  la
ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1,  comma  187,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, per  le  finalita'  di  cui  all'art.
105-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo  per
il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza». Le  risorse
ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,  2025  e
2026.