La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e
trasversali nei percorsi scolastici
1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della
persona, delle sue potenzialita' e dei suoi talenti, la cultura della
competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilita'
fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo
analfabetismi funzionali, poverta' educativa e dispersione
scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere
dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative
finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e
trasversali nelle attivita' educative e didattiche delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto
delle prerogative del collegio dei docenti.
2. All'esito della valutazione positiva del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida
per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui
al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in
coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento
«Indicazioni nazionali e nuovi scenari», con le indicazioni nazionali
per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e
professionali vigenti.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.