IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto  2023,  n.
111, con cui il governo e' stato delegato  a  recepire  la  direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo  altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale  in  base  alla
guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre  2023,
n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda a un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti
del commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14  marzo
2022 «Tax challenges arising from the digitalisation of the economy -
commentary to the global anti base erosion model rules (pillar  two)»
e successive modificazioni, e  delle  guide  amministrative  previste
nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento; 
  Visto l'art. 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023,  n.  209,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  301
del 28 dicembre 2023, riguardante gli obblighi informativi; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del  Consiglio  del  15  dicembre
2022, intesa a garantire un livello  di  imposizione  fiscale  minimo
globale per i gruppi multinazionali di imprese e i  gruppi  nazionali
su larga scala nell'Unione; 
  Considerata la necessita' di  adeguamento  alle  direttive  emanate
dall'OCSE   in   materia   di   sfide   fiscali    derivanti    dalla
digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione  della
base imponibile globale (secondo pilastro); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, s'intende per: 
    a) «accordo qualificato tra autorita' competenti»:  l'accordo  di
cui all'art. 51, comma 1, lettera a), del decreto legislativo; 
    b) «decreto legislativo»:  il  decreto  legislativo  27  dicembre
2023, n. 209 e relativi allegati; 
    c)  «comunicazione  rilevante»:  il  modello   di   comunicazione
contenente le  informazioni  indicate  nell'art.  51,  comma  5,  del
decreto legislativo e nel decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze  di  cui  all'art.  51,  comma  8,   del   medesimo   decreto
legislativo; 
    d) «impresa designata»: l'impresa localizzata in  un  Paese  che,
con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione  rilevante,
ha in essere un accordo qualificato tra autorita' competenti  con  lo
Stato italiano; 
    e) «impresa dichiarante»: l'impresa che presenta la comunicazione
sulle imposte di cui all'art.  9,  del  decreto  legislativo  secondo
quanto disposto nell'art. 51 del medesimo decreto legislativo; 
    f)  «impresa  locale  designata»:   l'impresa   localizzata   nel
territorio dello Stato italiano designata  dalle  altre  imprese  del
gruppo ivi localizzate e dalle entita'  apolidi  costituite  in  base
alla legge dello Stato italiano a  presentare,  per  loro  conto,  la
comunicazione rilevante o il modello di notifica di cui all'art. 3; 
    g) «persona di contatto»: una persona che puo' essere  contattata
dall'amministrazione fiscale per l'impresa locale designata o, se non
e' stata nominata alcuna impresa locale  designata,  le  persone  che
possono essere contattate dall'amministrazione fiscale per  l'impresa
cui si riferisce la notifica di cui all'art. 3. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  interpretate  e
applicate tenendo  conto  delle  definizioni  contenute  nel  decreto
legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune
di cui all'art. 9 del decreto legislativo.