IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n.
111, con cui il governo e' stato delegato a recepire la direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla
guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda a un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti
del commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo
2022 «Tax challenges arising from the digitalisation of the economy -
commentary to the global anti base erosion model rules (pillar two)»
e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste
nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;
Visto l'art. 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301
del 28 dicembre 2023, riguardante gli obblighi informativi;
Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre
2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo
globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali
su larga scala nell'Unione;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate
dall'OCSE in materia di sfide fiscali derivanti dalla
digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della
base imponibile globale (secondo pilastro);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) «accordo qualificato tra autorita' competenti»: l'accordo di
cui all'art. 51, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209 e relativi allegati;
c) «comunicazione rilevante»: il modello di comunicazione
contenente le informazioni indicate nell'art. 51, comma 5, del
decreto legislativo e nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'art. 51, comma 8, del medesimo decreto
legislativo;
d) «impresa designata»: l'impresa localizzata in un Paese che,
con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione rilevante,
ha in essere un accordo qualificato tra autorita' competenti con lo
Stato italiano;
e) «impresa dichiarante»: l'impresa che presenta la comunicazione
sulle imposte di cui all'art. 9, del decreto legislativo secondo
quanto disposto nell'art. 51 del medesimo decreto legislativo;
f) «impresa locale designata»: l'impresa localizzata nel
territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del
gruppo ivi localizzate e dalle entita' apolidi costituite in base
alla legge dello Stato italiano a presentare, per loro conto, la
comunicazione rilevante o il modello di notifica di cui all'art. 3;
g) «persona di contatto»: una persona che puo' essere contattata
dall'amministrazione fiscale per l'impresa locale designata o, se non
e' stata nominata alcuna impresa locale designata, le persone che
possono essere contattate dall'amministrazione fiscale per l'impresa
cui si riferisce la notifica di cui all'art. 3.
2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate e
applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto
legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune
di cui all'art. 9 del decreto legislativo.