Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti
Con il presente provvedimento si apportano modifiche alle
disposizioni della Banca d'Italia concernenti «Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009, come
successivamente modificate (di seguito: «le Disposizioni»).
L'intervento e' volto a recepire la direttiva (UE) 2021/2167
(Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli
acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e
2014/17/UE. Le modifiche alle Disposizioni danno attuazione alle
previsioni introdotte per recepire la direttiva nel nuovo Capo II,
Titolo V, e nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di
seguito TUB). Con l'occasione, vengono aggiornati alcuni riferimenti
normativi ormai superati e rimosse talune previsioni non
piapplicabili.
Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 1, 2 e 4; la
sezione IV, paragrafi 1 e 2; la sezione VI-bis, paragrafi 3, 5, 7 e
8; la sezione VII, paragrafi 1, 3, 5 e 6; la sezione VII-bis; la
sezione X; la sezione XI, paragrafi 1, 2 e 3. Sono inseriti ex novo i
paragrafi 6-bis e 7-bis della sezione VI-bis, il paragrafo 6-bis
della sezione VII e la sezione VII-ter.
In conformita' con quanto previsto dall'articolo 23 della legge
28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del
9 luglio 2019, le modifiche alle Disposizioni sono state sottoposte a
consultazione pubblica. Il presente provvedimento e le Disposizioni
modificate sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia,
unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni
pervenute. Saranno altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
alle Disposizioni si applicano a partire da tale data e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza
effettuate a partire da tale data. Le disposizioni che modificano le
sezioni VI-bis e VII, in attuazione delle modifiche apportate al
titolo VI, capi I-bis (Credito immobiliare ai consumatori) e II
(Credito ai consumatori) del TUB, si applicano, rispettivamente, ai
contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai
consumatori stipulati a partire dalla medesima data.
Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e i termini per
l'esercizio dell'attivita' di gestione di crediti in sofferenza,
quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio
2024, n. 116.
Per comodita' di consultazione, successivamente all'entrata in
vigore, si provvedera' anche a una complessiva ripubblicazione sul
sito internet della Banca d'Italia delle Disposizioni aggiornate.
Il Governatore: Panetta
(Delibera 34/2025).