Disposizioni in  materia  di  trasparenza  delle  operazioni  e  dei
  servizi bancari e finanziari  -  correttezza  delle  relazioni  tra
  intermediari e clienti 
 
    Con  il  presente  provvedimento  si  apportano  modifiche   alle
disposizioni della  Banca  d'Italia  concernenti  «Trasparenza  delle
operazioni e dei servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza  delle
relazioni tra intermediari  e  clienti»  del  29  luglio  2009,  come
successivamente modificate (di seguito: «le Disposizioni»). 
    L'intervento e' volto a  recepire  la  direttiva  (UE)  2021/2167
(Secondary Market  Directive,  SMD)  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli
acquirenti di crediti  e  che  modifica  le  direttive  2008/48/CE  e
2014/17/UE. Le modifiche  alle  Disposizioni  danno  attuazione  alle
previsioni introdotte per recepire la direttiva nel  nuovo  Capo  II,
Titolo V, e nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di
seguito TUB). Con l'occasione, vengono aggiornati alcuni  riferimenti
normativi  ormai   superati   e   rimosse   talune   previsioni   non
piapplicabili. 
    Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 1,  2  e  4;  la
sezione IV, paragrafi 1 e 2; la sezione VI-bis, paragrafi 3, 5,  7  e
8; la sezione VII, paragrafi 1, 3, 5 e  6;  la  sezione  VII-bis;  la
sezione X; la sezione XI, paragrafi 1, 2 e 3. Sono inseriti ex novo i
paragrafi 6-bis e 7-bis della  sezione  VI-bis,  il  paragrafo  6-bis
della sezione VII e la sezione VII-ter. 
    In conformita' con quanto previsto dall'articolo 23  della  legge
28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia  del
9 luglio 2019, le modifiche alle Disposizioni sono state sottoposte a
consultazione pubblica. Il presente provvedimento e  le  Disposizioni
modificate  sono  pubblicati  sul  sito  web  della  Banca  d'Italia,
unitamente al  resoconto  della  consultazione  e  alle  osservazioni
pervenute. Saranno altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo  a
quello della sua pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale.  Le  modifiche
alle  Disposizioni  si  applicano  a  partire  da  tale  data  e  con
riferimento alle operazioni di  acquisto  di  crediti  in  sofferenza
effettuate a partire da tale data. Le disposizioni che modificano  le
sezioni VI-bis e VII, in  attuazione  delle  modifiche  apportate  al
titolo VI, capi I-bis  (Credito  immobiliare  ai  consumatori)  e  II
(Credito ai consumatori) del TUB, si applicano,  rispettivamente,  ai
contratti di credito immobiliare  ai  consumatori  e  di  credito  ai
consumatori stipulati a partire dalla medesima data. 
    Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e  i  termini  per
l'esercizio dell'attivita' di  gestione  di  crediti  in  sofferenza,
quanto previsto dall'articolo 3 del  Decreto  legislativo  30  luglio
2024, n. 116. 
    Per comodita' di consultazione,  successivamente  all'entrata  in
vigore, si provvedera' anche a una  complessiva  ripubblicazione  sul
sito internet della Banca d'Italia delle Disposizioni aggiornate. 
 
                                              Il Governatore: Panetta 
    (Delibera 34/2025).