IL MINISTRO PER LO SPORT 
                             E I GIOVANI 
 
                           su proposta del 
 
                        MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 9 della Costituzione italiana; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d); 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  Ministeri»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 19,  lettera  a)  che  attribuisce  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri le  competenze  in  materia  di
sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7  giugno  2016,
registrato alla Corte dei conti il 14 giugno  2016,  n.  1616,  e  in
particolare l'art. 26, con il quale e' stato costituito,  nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo «Ufficio  per
lo sport»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 26 del decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio
dei ministri», e con il quale l'Ufficio  per  lo  sport,  in  ragione
delle sue funzioni  e  delle  competenze  assegnate,  di  particolare
rilievo e complessita', assume la configurazione e  la  denominazione
di Dipartimento per lo sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il dott. Andrea Abodi e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16  novembre  2022,
con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi e' attribuita  la  delega
di funzioni in materia di sport; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della  Commissione
del 10 giugno 2021 recante modalita' di applicazione dei  regolamenti
(UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo  e
del  Consiglio   per   quanto   riguarda   l'identificazione   e   la
registrazione degli equini e che istituisce modelli di  documenti  di
identificazione per tali animali; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,  che  reca
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare,  l'art.  24  in  materia  di   manifestazioni   popolari
pubbliche e private con impiego di equidi; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di  approvazione  del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno  1931-IX,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
311, recante «Regolamento per  la  semplificazione  dei  procedimenti
relativi  ad  autorizzazioni  per   lo   svolgimento   di   attivita'
disciplinate dal  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza
nonche' al riconoscimento  della  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza»; 
  Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della  salute
21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in  materia  di
disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private,  nelle
quali vengono impiegati equidi al  di  fuori  degli  impianti  e  dei
percorsi  ufficialmente  autorizzati,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  24  del   citato   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Le  manifestazioni  pubbliche  o
aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di  fuori
degli   impianti   o   dei   percorsi   autorizzati   dal   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla
Federazione italiana sport equestri o dalla  Fitetrec-Ante  o  da  un
ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto  per  gli
sport equestri, devono comunque garantire i requisiti  di  sicurezza,
salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e  del  pubblico,
stabiliti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dall'Autorita' politica delegata in materia  di  sport,  adottato  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  entro
nove  mesi  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato  e'  stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  3  febbraio  2023,  che
reca  «Deleghe  di  attribuzioni  al  Sottosegretario  di  Stato  on.
Marcello  Gemmato»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 10 marzo 2023, n. 5, con il  quale,  all'art.
1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione
e alla firma degli atti in materia di sanita' animale; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste con  nota  n.  0668807  del  19
dicembre 2024; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica  che  organizza
la manifestazione; 
    b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi  durante  lo
svolgimento della manifestazione; 
    c) equidi: i cavalli  atleti,  come  definiti  dall'art.  22  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; 
    d) tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti
stabiliti dall'allegato 2 del presente decreto, iscritto  nell'elenco
pubblicato dal Ministero della salute; 
    e) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico; 
    f) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o  mezzi  in
successione lenta e ordinata; 
    g)  prove:  ciascuna  delle  esecuzioni  parziali  o  totali  del
percorso della manifestazione; 
    h) autorita' competente: l'autorita' che autorizza lo svolgimento
delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell'art.
68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
    i) Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141,  141-bis
e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
    l) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata
esperienza nel settore degli equidi.