IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI
su proposta del
MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto l'art. 9 della Costituzione italiana;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d);
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» e, in
particolare, l'art. 1, comma 19, lettera a) che attribuisce alla
Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di
sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016,
registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in
particolare l'art. 26, con il quale e' stato costituito, nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo «Ufficio per
lo sport»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione
delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare
rilievo e complessita', assume la configurazione e la denominazione
di Dipartimento per lo sport;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022,
con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi e' attribuita la delega
di funzioni in materia di sport;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione
del 10 giugno 2021 recante modalita' di applicazione dei regolamenti
(UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la
registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di
identificazione per tali animali;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che reca
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'art. 24 in materia di manifestazioni popolari
pubbliche e private con impiego di equidi;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
311, recante «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita'
disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza»;
Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute
21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in materia di
disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle
quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei
percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210;
Considerato che, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Le manifestazioni pubbliche o
aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori
degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla
Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un
ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli
sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza,
salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico,
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, che
reca «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on.
Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'art.
1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione
e alla firma degli atti in materia di sanita' animale;
Acquisito il concerto del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste con nota n. 0668807 del 19
dicembre 2024;
Su proposta del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza
la manifestazione;
b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo
svolgimento della manifestazione;
c) equidi: i cavalli atleti, come definiti dall'art. 22 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
d) tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti
stabiliti dall'allegato 2 del presente decreto, iscritto nell'elenco
pubblicato dal Ministero della salute;
e) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico;
f) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o mezzi in
successione lenta e ordinata;
g) prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del
percorso della manifestazione;
h) autorita' competente: l'autorita' che autorizza lo svolgimento
delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell'art.
68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
i) Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141, 141-bis
e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
l) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata
esperienza nel settore degli equidi.