IL CAPO DIPARTIMENTO
della politica agricola comune
e dello sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante
norme per l'Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e, in
particolare, l'art. 11, comma 4, che attribuisce la competenza per
l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali
di base alla Commissione nazionale per il pioppo;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2015, n. 17132, di
istituzione dell'Osservatorio nazionale per il pioppo (di seguito
denominato Osservatorio), rinnovato con decreto ministeriale 11
novembre 2021, n. 590352, e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
lettera f), che attribuisce all'Osservatorio la valutazione delle
attivita' di sperimentazione dei cloni di pioppo di cui viene
richiesta l'iscrizione nel Registro nazionale dei materiali di base
(di seguito denominato R.N.M.B.), ai sensi del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, e la formulazione delle proposte di iscrizione
dei cloni con apposito atto ministeriale;
Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2015, n. 5568, integrato
dai decreti dipartimentali 28 marzo 2019, n. 616, 31 ottobre 2019, n.
2029 e 5 marzo 2024, n. 108648, relativi all'iscrizione di cloni di
pioppo nelle categorie «Qualificati» e «Controllati» del R.N.M.B.;
Visti i decreti dipartimentali 28 marzo 2019, n. 616, 9 settembre
2022, n. 406613 e 20 febbraio 2024, n. 82037, di individuazione dei
cloni iscritti all'elenco con caratteristiche di maggiore
sostenibilita' ambientale (cloni M.S.A.);
Visto il decreto dipartimentale 4 agosto 2015, n. 55016 e
successive modifiche e integrazioni, di istituzione del Gruppo
esperti tecnici (di seguito denominato GET) del quale si avvale
l'Osservatorio ai fini di valutare le sperimentazioni di cloni
forestali di pioppo;
Visto il decreto dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316, con il
quale sono state integrate le linee guida in materia di iscrizione
dei cloni al R.N.M.B., stabilite con il decreto ministeriale 4
novembre 2015, n. 74738, con l'adozione di procedure finalizzate
all'iscrizione al registro sia di cloni del genere pioppo che di
cloni di altre specie di interesse forestale;
Vista la richiesta di iscrizione da parte della societa' Wonder K
Green del clone di Paulownia (P. elongata x P. fortunei) Cotevisa2
(protocollo n. 0106458 del 4 marzo 2024), corredata da relazione
tecnica nella quale si dichiara la sterilita' e la non invasivita'
del clone oggetto di iscrizione e si fornisce la scheda di iscrizione
al Community Plant Variety Office (CPVO) (n. 31620 del 5 marzo 2012);
Considerato che il GET, dopo ampia discussione nel corso di varie
riunioni, sopralluoghi in alcune piantagioni del clone Cotevisa2 e
l'attento esame della documentazione, ha unanimemente espresso, a
conclusione dell'incontro del 4 dicembre 2024, parere positivo per
l'iscrizione del clone di Paulownia Cotevisa2 nella categoria
«Qualificati» del R.N.M.B.;
Tenuto conto dell'informazione fornita alla commissione tecnica di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386,
nella riunione del 14 gennaio 2025 sulla richiesta di iscrizione del
clone di Paulownia Cotevisa 2;
Tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni assunto
dall'Osservatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316, nella riunione del 21
gennaio 2025 in merito alle decisioni tecniche del GET sul clone di
Paulownia Cotevisa 2 per la registrazione al R.N.M.B., categoria
«Qualificati»;
Tenuto conto della necessita' di stabilire protocolli adeguati e
approfondire le osservazioni sulle caratteristiche dei cloni del
genere Paulownia e di altre specie di interesse forestale ai fini
dell'iscrizione nel R.N.M.B.;
Considerato che il genere Paulownia spp. e' incluso nell'allegato 1
del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e che per il suo
utilizzo in arboricoltura da legno e da biomassa e' necessario
materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto
ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879;
Considerato che ad oggi non risultano iscritti al R.N.M.B.
materiali di base del genere Paulownia in nessuna delle quattro
categorie previste dalle norme vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, concernente: «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n.
105, recante il conferimento dell'incarico a Capo del Dipartimento
della politica agricola comune e dello sviluppo rurale al dott.
Giuseppe Blasi;
Decreta:
Art. 1
Iscrizione del clone di Paulownia Cotevisa2
nel registro nazionale dei materiali di base
1. Il clone di Paulownia Cotevisa2 e' iscritto, ai sensi del
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nella categoria
«Qualificati» del registro nazionale dei materiali di base, di
seguito denominato R.N.M.B.
2. L'inserimento e il mantenimento del clone Cotevisa2 nell'elenco
dei cloni della categoria «Qualificati» del R.N.M.B. e' condizionato:
a) all'indicazione da parte del soggetto proponente di almeno un
vivaio autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, localizzato sul territorio italiano in cui e'
mantenuto il materiale e la documentazione inerente il clone
Cotevisa2, ai fini di consentire la certificazione necessaria per la
commercializzazione;
b) a una verifica biennale, con presentazione all'Osservatorio da
parte del costitutore, per il tramite della Direzione generale
dell'economia montana e delle foreste, della documentazione relativa
all'andamento dei parametri previsti dalle norme vigenti.