IL CAPO DIPARTIMENTO 
                   della politica agricola comune 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.  386,  recante
norme per l'Attuazione  della  direttiva  1999/105/CE  relativa  alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e,  in
particolare, l'art. 11, comma 4, che attribuisce  la  competenza  per
l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei  materiali
di base alla Commissione nazionale per il pioppo; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  marzo  2015,  n.  17132,   di
istituzione dell'Osservatorio nazionale per  il  pioppo  (di  seguito
denominato  Osservatorio),  rinnovato  con  decreto  ministeriale  11
novembre 2021, n. 590352, e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera f), che attribuisce  all'Osservatorio  la  valutazione  delle
attivita' di  sperimentazione  dei  cloni  di  pioppo  di  cui  viene
richiesta l'iscrizione nel Registro nazionale dei materiali  di  base
(di seguito denominato R.N.M.B.), ai sensi del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, e la formulazione delle proposte di iscrizione
dei cloni con apposito atto ministeriale; 
  Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2015, n. 5568, integrato
dai decreti dipartimentali 28 marzo 2019, n. 616, 31 ottobre 2019, n.
2029 e 5 marzo 2024, n. 108648, relativi all'iscrizione di  cloni  di
pioppo nelle categorie «Qualificati» e «Controllati» del R.N.M.B.; 
  Visti i decreti dipartimentali 28 marzo 2019, n. 616,  9  settembre
2022, n. 406613 e 20 febbraio 2024, n. 82037, di  individuazione  dei
cloni   iscritti   all'elenco   con   caratteristiche   di   maggiore
sostenibilita' ambientale (cloni M.S.A.); 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  4  agosto  2015,  n.  55016   e
successive  modifiche  e  integrazioni,  di  istituzione  del  Gruppo
esperti tecnici (di seguito  denominato  GET)  del  quale  si  avvale
l'Osservatorio ai  fini  di  valutare  le  sperimentazioni  di  cloni
forestali di pioppo; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 febbraio 2019, n.  316,  con  il
quale sono state integrate le linee guida in  materia  di  iscrizione
dei cloni al  R.N.M.B.,  stabilite  con  il  decreto  ministeriale  4
novembre 2015, n. 74738,  con  l'adozione  di  procedure  finalizzate
all'iscrizione al registro sia di cloni  del  genere  pioppo  che  di
cloni di altre specie di interesse forestale; 
  Vista la richiesta di iscrizione da parte della societa'  Wonder  K
Green del clone di Paulownia (P. elongata x  P.  fortunei)  Cotevisa2
(protocollo n. 0106458 del 4  marzo  2024),  corredata  da  relazione
tecnica nella quale si dichiara la sterilita' e  la  non  invasivita'
del clone oggetto di iscrizione e si fornisce la scheda di iscrizione
al Community Plant Variety Office (CPVO) (n. 31620 del 5 marzo 2012); 
  Considerato che il GET, dopo ampia discussione nel corso  di  varie
riunioni, sopralluoghi in alcune piantagioni del  clone  Cotevisa2  e
l'attento esame della documentazione,  ha  unanimemente  espresso,  a
conclusione dell'incontro del 4 dicembre 2024,  parere  positivo  per
l'iscrizione  del  clone  di  Paulownia  Cotevisa2  nella   categoria
«Qualificati» del R.N.M.B.; 
  Tenuto conto dell'informazione fornita alla commissione tecnica  di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.  386,
nella riunione del 14 gennaio 2025 sulla richiesta di iscrizione  del
clone di Paulownia Cotevisa 2; 
  Tenuto  conto  del  parere  favorevole  con  prescrizioni   assunto
dall'Osservatorio,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
dipartimentale 12 febbraio  2019,  n.  316,  nella  riunione  del  21
gennaio 2025 in merito alle decisioni tecniche del GET sul  clone  di
Paulownia Cotevisa 2 per  la  registrazione  al  R.N.M.B.,  categoria
«Qualificati»; 
  Tenuto conto della necessita' di stabilire  protocolli  adeguati  e
approfondire le osservazioni  sulle  caratteristiche  dei  cloni  del
genere Paulownia e di altre specie di  interesse  forestale  ai  fini
dell'iscrizione nel R.N.M.B.; 
  Considerato che il genere Paulownia spp. e' incluso nell'allegato 1
del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e che  per  il  suo
utilizzo in arboricoltura  da  legno  e  da  biomassa  e'  necessario
materiale  di  moltiplicazione  certificato  ai  sensi  del   decreto
ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879; 
  Considerato  che  ad  oggi  non  risultano  iscritti  al   R.N.M.B.
materiali di base del  genere  Paulownia  in  nessuna  delle  quattro
categorie previste dalle norme vigenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,   concernente:   «Regolamento   recante   la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste,  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024  al  n.
105, recante il conferimento dell'incarico a  Capo  del  Dipartimento
della politica agricola comune  e  dello  sviluppo  rurale  al  dott.
Giuseppe Blasi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Iscrizione del clone di Paulownia Cotevisa2 
            nel registro nazionale dei materiali di base 
 
  1. Il clone di  Paulownia  Cotevisa2  e'  iscritto,  ai  sensi  del
decreto  legislativo  10  novembre  2003,  n.  386,  nella  categoria
«Qualificati» del  registro  nazionale  dei  materiali  di  base,  di
seguito denominato R.N.M.B. 
  2. L'inserimento e il mantenimento del clone Cotevisa2  nell'elenco
dei cloni della categoria «Qualificati» del R.N.M.B. e' condizionato: 
    a) all'indicazione da parte del soggetto proponente di almeno  un
vivaio autorizzato ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  10
novembre 2003, n. 386, localizzato sul territorio italiano in cui  e'
mantenuto  il  materiale  e  la  documentazione  inerente  il   clone
Cotevisa2, ai fini di consentire la certificazione necessaria per  la
commercializzazione; 
    b) a una verifica biennale, con presentazione all'Osservatorio da
parte del  costitutore,  per  il  tramite  della  Direzione  generale
dell'economia montana e delle foreste, della documentazione  relativa
all'andamento dei parametri previsti dalle norme vigenti.