IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Visto il Titolo  VII,  Parte  prima,  del  decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 281 del  1°  dicembre  2023,  con  il  quale  e'  stato
adottato  il  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Viste le risultanze  ispettive  dalle  quali  si  rileva  lo  stato
d'insolvenza della societa' cooperativa «Pio X  societa'  cooperativa
edilizia in liquidazione»; 
  Considerato  quanto  emerge  dalla  visura   camerale   aggiornata,
effettuata d'ufficio presso il  competente  registro  delle  imprese,
dalla  quale  si  evince  che  l'ultimo  bilancio  depositato   dalla
cooperativa, riferito all'esercizio al 31  dicembre  2022,  evidenzia
una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a  fronte  di  un
attivo patrimoniale di euro  394.437,00,  costituito  interamente  da
rimanenze, si riscontra una massa debitoria di euro 476.307,00 ed  un
patrimonio netto negativo di euro -81.870,00, fattori questi che  non
depongono a favore della conclusione della liquidazione al  di  fuori
di  un  contesto  concorsuale,  anche  a  causa   delle   difficolta'
nell'estinguere  una  cospicua  parte  del  mutuo  contratto  con  un
istituto di credito; 
  Considerato  che  in  data  22  settembre  2023  e'  stato  assolto
l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  dando
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  a  tutti   i   soggetti
interessati,   che   non    hanno    formulato    osservazioni    e/o
controdeduzioni; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della  suddetta  societa'  cooperativa   e   nominare   il   relativo
commissario liquidatore; 
  Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha
individuato  un  cluster  di  cinque  nominativi  di   professionisti
proposti  per  l'incarico,   selezionati   tenuto   conto,   in   via
preliminare, dei requisiti  per  l'iscrizione  di  cui  al  punto  1,
lettere c) ed e) e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto  1,
lettera g), della direttiva  ministeriale  del  12  maggio  2023,  in
osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno
2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024; 
  Tenuto conto che la commissione nominata con decreto  del  Capo  di
Gabinetto  del  15  febbraio  2024,  successivamente  modificata  con
decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto  1,
lettera f), della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023,
nella seduta del 22 gennaio 2025, ha individuato  il  nominativo  del
professionista cui affidare  l'incarico  di  commissario  liquidatore
nell'ambito del cluster suddetto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' cooperativa «Pio X societa' cooperativa edilizia  in
liquidazione», con sede in  Caprino  Veronese  (VR)  (codice  fiscale
00790110241), e' posta  in  liquidazione  coatta  amministrativa,  ai
sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. 
  2.  Considerati  gli  specifici   requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, e' nominata commissario  liquidatore
la dott.ssa Marta Turisendo, nata a Legnago (VR) il 12 novembre  1983
(codice fiscale TRS MRT 83S52 E512T),  domiciliata  in  Verona  (VR),
viale del Lavoro n. 53.