IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,   recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili» e, in particolare,  l'articolo  57-bis,  comma  2,  il
quale stabilisce: 
    al primo periodo, che l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente  assicura  agli  utenti  domestici  del  servizio  di
gestione integrato dei rifiuti  urbani  e  assimilati  in  condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del  servizio  a
condizioni tariffarie agevolate; 
    al secondo periodo, che gli utenti beneficiari  sono  individuati
in analogia ai  criteri  utilizzati  per  i  bonus  sociali  relativi
all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato; 
    al terzo  periodo,  che  le  modalita'  attuative  sono  definite
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente con propri
provvedimenti, tenuto conto del  principio  del  recupero  dei  costi
efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi  e
dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale  prevede
che l'Autorita' debba perseguire,  nello  svolgimento  delle  proprie
funzioni, la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e
dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita', nonche'
adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi  in  condizioni  di
economicita' e di redditivita', assicurandone  la  fruibilita'  e  la
diffusione  in  modo  omogeneo  sull'intero   territorio   nazionale,
definendo un  sistema  tariffario  certo,  trasparente  e  basato  su
criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di  utenti
e consumatori; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  maggio  2000,  n.  130,  recante
«Disposizioni correttive ed integrative del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, in materia di criteri  unificati  di  valutazione
della situazione economica dei soggetti  che  richiedono  prestazioni
sociali agevolate»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'articolo 1,  comma  375,  che
prevede che con decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,
adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sono  definiti   criteri   per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo, in particolare, una revisione della  fascia
di   protezione   sociale   tale   da   ricomprendere   le   famiglie
economicamente disagiate; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  29,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale»  e,  in  particolare,  l'articolo  3,  che  ha  esteso  la
previsione della compensazione della spesa per le famiglie  in  stato
di disagio economico e sociale anche alle forniture di gas  naturale,
incluse  quelle  condominiali,  ed  ha  introdotto   un   trattamento
differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente  a
carico; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 639,  con
il quale e' stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a  copertura
del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 527 e 528, che  prevedono,  rispettivamente,  l'assegnazione
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico
delle funzioni di regolazione  e  controllo  in  materia  di  rifiuti
urbani e assimilati e la variazione della denominazione da «Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» in «Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2007,  recante
«Determinazione dei criteri per la  definizione  delle  compensazioni
della spesa sostenuta per la fornitura di  energia  elettrica  per  i
clienti  economicamente  svantaggiati  e  per  i  clienti  in   gravi
condizione di salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41  del
18 febbraio 2008, con il quale sono state adottate misure di tutela a
favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di  compensazione
della spesa per la  fornitura  di  energia  elettrica  sostenuta  dai
clienti domestici economicamente svantaggiati,  nonche'  dai  clienti
domestici  in  grave  condizione  di  salute,  tale   da   richiedere
l'utilizzo  di  apparecchiature  medico-terapeutiche  necessarie  per
l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, recante «Individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo  21,  comma  19,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre  2016,  recante  «Tariffa   sociale   del   servizio   idrico
integrato»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  18
novembre 2016, che ha fornito direttive  per  il  riconoscimento  del
bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero
nuclei familiari, di cui sono  accertate  le  condizioni  di  disagio
economico sociale e ha previsto che l'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente regoli le condizioni  di  disagio  economico
sociale  che  consentono  di  accedere  al  bonus  idrico   in   base
all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori  dalla  stessa
regolati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29  dicembre
2016, con il quale e' stato disposto che, a partire dall'anno 2017  e
con cadenza triennale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente aggiorna il valore soglia dell'ISEE di cui  all'articolo  2,
comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre  2007  sulla  base
del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento; 
  Considerato che il citato  decreto  interministeriale  28  dicembre
2007 e il decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 29, hanno  individuato
nell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente   (ISEE),
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
lo strumento per determinare i  nuclei  familiari  in  situazione  di
effettiva vulnerabilita' economica che, in quanto tali, sono titolati
ad accedere al bonus elettrico e al bonus gas; 
  Considerato che i comuni, nell'ambito della potesta'  regolamentare
prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446, possono disciplinare l'applicazione della tassa  sui  rifiuti
(TARI), integrando la disciplina legislativa  statuita  dall'articolo
1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Considerato  che  i  comuni  che  hanno   realizzato   sistemi   di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al pubblico
servizio possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva in luogo  della  TARI,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Considerato che, ai fini  dell'individuazione  della  fascia  degli
utenti domestici del  servizio  di  gestione  integrato  dei  rifiuti
urbani in condizioni di disagio economico  cui  applicare  condizioni
tariffarie agevolate,  e'  necessario  fare  riferimento  ai  criteri
utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas
e al servizio idrico integrato; 
  Considerato che, in attuazione delle disposizioni normative di  cui
sopra, hanno accesso al bonus elettrico, al  bonus  gas  e  al  bonus
idrico i nuclei familiari il cui ISEE non risulta superiore  a  9.530
euro, le famiglie con almeno quattro figli a carico il cui  ISEE  non
risulta superiore a 20.000 euro e, limitatamente al bonus  elettrico,
i percettori della Carta acquisti, istituita dall'articolo 81,  comma
32, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'  i  clienti
domestici  in  grave  condizione  di  salute,  tale   da   richiedere
l'utilizzo  di  apparecchiature  medico-terapeutiche  necessarie  per
l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica; 
  Considerato che l'articolo 57-bis, comma 5,  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, prevede che i bonus sociali per  la  fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni  relative
al servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  sono
riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in  corso
di validita' sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione
vigente e che l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce con propri provvedimenti le modalita' di condivisione delle
informazioni relative agli aventi diritto ai bonus  sociali  (per  la
fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale) tra  il  Sistema
informativo integrato e il Sistema  di  gestione  delle  agevolazioni
sulle tariffe energetiche (SGAte) al  fine  di  assicurare  il  pieno
riconoscimento  ai  cittadini  delle   altre   agevolazioni   sociali
previste; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.   445,   chiunque   rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne  fa  uso  e'  punito  ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
  Ritenuto opportuno applicare al riconoscimento  del  bonus  sociale
per  i  rifiuti   il   medesimo   automatismo   utilizzato   per   il
riconoscimento degli altri bonus sociali; 
  Ritenuto necessario  introdurre  misure  di  compensazione  per  la
tutela degli utenti domestici del servizio di gestione integrato  dei
rifiuti urbani in condizioni di disagio economico, da coprire tramite
una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del  servizio
su scala nazionale; 
  Ritenuto opportuno introdurre  il  nuovo  sistema  di  agevolazione
tariffaria a decorrere  dal  1°  gennaio  2025,  prevedendo  altresi'
meccanismi periodici di monitoraggio dell'efficacia dell'applicazione
delle misure di compensazione di cui al presente decreto; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua i principi  e  i  criteri  per  la
definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie
in favore degli utenti domestici del servizio di  gestione  integrato
dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali
disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per  i  rifiuti»,  ai
sensi dell'articolo 57-bis, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157. 
  2. Le modalita'  applicative  delle  agevolazioni  tariffarie  sono
stabilite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente
(ARERA) con propri provvedimenti,  tenuto  conto  del  principio  del
recupero dei costi efficienti di esercizio e di  investimento,  sulla
base delle disposizioni di cui al presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo  57-bis  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia fiscale e per esigenze  indifferibili»,  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  26  ottobre  2019,
          convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
          n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301  del  24
          dicembre 2019: 
                «Art. 57-bis (Disciplina della TARI.  Coefficienti  e
          termini per la deliberazione piano economico finanziario  e
          delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti
          e automatismo  del  bonus  per  energia  elettrica,  gas  e
          servizio idrico).  -  1.  All'articolo  1  della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli
          anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a
          diversa   regolamentazione   disposta   dall'Autorita'   di
          regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205"; 
                  b) dopo il  comma  683  e'  inserito  il  seguente:
          "683-bis. In considerazione della necessita'  di  acquisire
          il piano finanziario del servizio di gestione  dei  rifiuti
          urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al  comma  683
          del presente articolo e all'articolo 1,  comma  169,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le  tariffe  e  i
          regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva  entro
          il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo  precedente
          si applicano anche  in  caso  di  esigenze  di  modifica  a
          provvedimenti gia' deliberati". 
                2. Al fine di promuovere la tutela ambientale  in  un
          quadro   di   sostenibilita'   sociale,   l'Autorita'    di
          regolazione per energia,  reti  e  ambiente  assicura  agli
          utenti domestici del servizio  di  gestione  integrato  dei
          rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali
          disagiate  l'accesso  alla   fornitura   del   servizio   a
          condizioni tariffarie  agevolate.  Gli  utenti  beneficiari
          sono individuati in analogia ai criteri  utilizzati  per  i
          bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas  e  al
          servizio idrico integrato. L'Autorita' di  regolazione  per
          energia,   reti   e   ambiente   definisce,   con    propri
          provvedimenti, le modalita'  attuative,  tenuto  conto  del
          principio del recupero dei costi efficienti di esercizio  e
          di investimento, sulla base  dei  principi  e  dei  criteri
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
                3. All'articolo 5,  comma  7,  del  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: ", nonche'  le  agevolazioni  relative  al
          servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma  1,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 221". 
                4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  la  tariffa
          sociale del servizio idrico integrato di  cui  all'articolo
          60,  comma  1,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221,
          comprende, con riferimento al quantitativo  minimo  vitale,
          anche  gli  oneri  relativi  ai  servizi  di  fognatura   e
          depurazione,   le   cui   modalita'   di   quantificazione,
          riconoscimento    ed    erogazione    sono     disciplinate
          dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente. 
                5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i  bonus  sociali
          per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale,
          di cui all'articolo 1, comma 375, della legge  23  dicembre
          2005, n. 266, e  all'articolo  3,  commi  9  e  9-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2  ,  e  le
          agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di  cui
          all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          221 , sono riconosciuti automaticamente a tutti i  soggetti
          il cui indicatore della situazione economica equivalente in
          corso di validita' sia compreso entro  i  limiti  stabiliti
          dalla legislazione vigente. L'Autorita' di regolazione  per
          energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito
          il Garante per la protezione dei dati personali,  definisce
          le modalita' di trasmissione delle  informazioni  utili  da
          parte dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  al
          Sistema  informativo  integrato  gestito   dalla   societa'
          Acquirente Unico  S.p.a.  L'Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente definisce,  altresi',  con  propri
          provvedimenti, le modalita'  applicative  per  l'erogazione
          delle compensazioni nonche',  sentito  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, le modalita' di condivisione
          delle informazioni relative agli aventi  diritto  ai  bonus
          tra il  Sistema  informativo  integrato  e  il  Sistema  di
          gestione  delle  agevolazioni  sulle  tariffe   energetiche
          (Sgate) al fine di assicurare il  pieno  riconoscimento  ai
          cittadini delle altre agevolazioni sociali previste. 
                6. L'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e
          ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani al  fine  di  assicurare  una
          capillare diffusione tra  i  cittadini  delle  informazioni
          concernenti  i  bonus  sociali  relativi   alla   fornitura
          dell'energia elettrica e  del  gas  naturale,  al  servizio
          idrico integrato e al servizio di  gestione  integrato  dei
          rifiuti urbani e assimilati e per  la  gestione  dei  bonus
          sociali i  cui  beneficiari  non  risultano  identificabili
          attraverso procedure automatiche.». 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 14 novembre 1995,
          n. 481 recante: «Norme per la concorrenza e la  regolazione
          dei  servizi  di  pubblica  utilita'.   Istituzione   delle
          Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18  novembre
          1995, S.O. n. 136: 
                «Art. 1  (Finalita').  -  1.  Le  disposizioni  della
          presente  legge  hanno  la  finalita'   di   garantire   la
          promozione della concorrenza e dell'efficienza nel  settore
          dei servizi di pubblica  utilita',  di  seguito  denominati
          «servizi» nonche' adeguati livelli di qualita' nei  servizi
          medesimi in condizioni di economicita' e  di  redditivita',
          assicurandone  la  fruibilita'  e  la  diffusione  in  modo
          omogeneo sull'intero  territorio  nazionale,  definendo  un
          sistema tariffario certo, trasparente e basato  su  criteri
          predefiniti,  promuovendo  la  tutela  degli  interessi  di
          utenti  e  consumatori,  tenuto   conto   della   normativa
          comunitaria  in  materia  e  degli  indirizzi  di  politica
          generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario  deve
          altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
          soggetti esercenti il servizio con gli  obiettivi  generali
          di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
          efficiente delle risorse. 
                2. Per la privatizzazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita',  il  Governo   definisce   i   criteri   per   la
          privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita'
          di  dismissione  e  li  trasmette  al  Parlamento  ai  fini
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari.». 
              - Si riporta il comma 375, dell'articolo 1, della legge
          23 dicembre 2005, n.  266  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          2005, S.O. n. 211: 
                «375. Al fine di completare il processo di  revisione
          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti
          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.». 
              - Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre
          2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29  novembre
          2008, S.O. n. 236,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009: 
                «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). -  1.  Al
          fine  di  contenere  gli  oneri  finanziari  a  carico  dei
          cittadini e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sino al 31  dicembre
          2010 , e'  sospesa  l'efficacia  delle  norme  statali  che
          obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare  atti
          aventi ad oggetto l'adeguamento di  diritti,  contributi  o
          tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
          relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
          automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
          servizi  aeroportuali  offerti  in  regime  di   esclusiva,
          nonche' dei servizi di trasporto ferroviario  sottoposti  a
          regime di  obbligo  di  servizio  pubblico,  nonche'  delle
          tariffe  postali   agevolate,   fatta   eccezione   per   i
          provvedimenti volti al recupero  dei  soli  maggiori  oneri
          effettivamente sostenuti  e  per  le  tariffe  relative  al
          servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica  e  del
          gas, e fatti salvi eventuali  adeguamenti  in  diminuzione.
          Per il settore autostradale e per  i  settori  dell'energia
          elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui  ai
          commi 2 e  seguenti.  Per  quanto  riguarda  i  diritti,  i
          contributi  e  le  tariffe   di   pertinenza   degli   enti
          territoriali l'applicazione della disposizione  di  cui  al
          presente  comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione   dei
          competenti organi di Governo. 
                2. Ferma restando  la  piena  efficacia  e  validita'
          delle   previsioni   tariffarie   contenute   negli    atti
          convenzionali  vigenti,  limitatamente  all'anno  2009  gli
          incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino  al  30
          aprile 2009 e sono applicati  a  decorrere  dal  1°  maggio
          2009. 
                3.  Entro  il  30  aprile  2009,  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   da
          formularsi  entro  il  28   febbraio   2009,   sentite   le
          Commissioni parlamentari competenti, sono approvate  misure
          finalizzate  a  creare  le  condizioni  per  accelerare  la
          realizzazione dei piani  di  investimento,  fermo  restando
          quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali. 
                4. Fino alla data del  30  aprile  2009  e'  altresi'
          sospesa la  riscossione  dell'incremento  del  sovrapprezzo
          sulle tariffe di pedaggio autostradali  decorrente  dal  1°
          gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo  1,  comma
          1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                5.   All'articolo   8-duodecies,   comma    2,    del
          decreto-legge 8  aprile  2008,  n.  59  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 , dopo  le
          parole  "alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto" e' aggiunto il seguente periodo: 
                  "Le  societa'  concessionarie,  ove   ne   facciano
          richiesta, possono concordare con il concedente una formula
          semplificata  del  sistema  di  adeguamento  annuale  delle
          tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
          l'intera durata della convenzione,  dell'inflazione  reale,
          anche tenendo conto degli  investimenti  effettuati,  oltre
          che sulle  componenti  per  la  specifica  copertura  degli
          investimenti di cui all'articolo 21, del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n.  355  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47  ,  nonche'  dei  nuovi
          investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
          deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39 , pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25  agosto  2007,  ovvero  di
          quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
          della direttiva medesima.". 
                6. All'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
          n. 262 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006, n. 286 , e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 84, il  penultimo  e  l'ultimo  periodo
          sono soppressi; 
                  b) i commi 87 e 88 sono abrogati; 
                6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24  dicembre
          2003, n. 355 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          27 febbraio 2004,  n.  47  ,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
          concessionario provvede a comunicare al  concedente,  entro
          il 31 ottobre di ogni anno, le  variazioni  tariffarie  che
          intende applicare nonche' la  componente  investimenti  del
          parametro  X  relativo  a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
          aggiuntivi. Il concedente, nei  successivi  trenta  giorni,
          previa  verifica   della   correttezza   delle   variazioni
          tariffarie, trasmette la  comunicazione,  nonche'  una  sua
          proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto,
          approvano  o   rigettano   le   variazioni   proposte   con
          provvedimento motivato nei quindici  giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione. Il provvedimento  motivato
          puo' riguardare esclusivamente le verifiche  relative  alla
          correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
          dei relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi
          inadempienze delle disposizioni previste dalla  convenzione
          e che siano state formalmente contestate dal concessionario
          entro il 30 giugno precedente."; 
                  b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
                7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23  dicembre
          1992, n. 498 , come modificato dall'articolo 2,  comma  85,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
          seguente: 
                  "b)  mantenere  adeguati  requisiti  di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni". 
                8. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          effettua un  particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei
          prezzi,  nel  mercato  interno,  relativi  alla   fornitura
          dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo  riguardo
          alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
          il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai  Ministri
          competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,   in
          particolare,  che  le  famiglie  fruiscano   dei   vantaggi
          derivanti dalla predetta diminuzione. 
                9. La tariffa agevolata per la fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448  ,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007 . Nella eventualita' che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
                9-bis.  L'accesso  alla  tariffa  agevolata  per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
                10.   In   considerazione   dell'eccezionale    crisi
          economica internazionale  e  dei  suoi  effetti  anche  sul
          mercato  dei  prezzi  delle  materie  prime,  al  fine   di
          garantire minori oneri per le famiglie e le  imprese  e  di
          ridurre il prezzo  dell'energia  elettrica,  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro   dello
          sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'  per   l'energia
          elettrica e il gas,  conforma  la  disciplina  relativa  al
          mercato elettrico e i connessi  tempi  di  attuazione,  ivi
          compreso il termine finale  di  cui  alla  lettera  a),  ai
          seguenti principi: 
                  a)  il  prezzo  dell'energia  e'  determinato,   al
          termine del  processo  di  adeguamento  disciplinato  dalle
          lettere da b) a e), in base ai diversi  prezzi  di  vendita
          offerti  sul  mercato,  in  modo  vincolante,  da  ciascuna
          azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico,  con
          precedenza per le forniture offerte ai  prezzi  piu'  bassi
          fino al completo soddisfacimento della domanda; 
                  b) e' istituito, in sede di prima applicazione  del
          presente    articolo,    un    mercato     infragiornaliero
          dell'energia,  in  sostituzione  dell'attuale  mercato   di
          aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura  del  mercato
          del giorno precedente e l'apertura del mercato dei  servizi
          di  dispacciamento  di  cui  alla   lettera   d)   con   la
          partecipazione di tutti gli utenti abilitati.  Nel  mercato
          infragiornaliero il prezzo dell'energia  sara'  determinato
          in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
          gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
          e  di  acquisto  vincolanti  con  riferimento  a  prezzi  e
          quantita'; 
                  c)  fatti  salvi  i  casi  in  cui   l'obbligo   di
          comunicazione  derivi  da  leggi,   regolamenti   o   altri
          provvedimenti  delle  autorita',  il  Gestore  del  mercato
          elettrico mantiene il riserbo sulle  informazioni  relative
          alle offerte di  vendita  e  di  acquisto  per  un  periodo
          massimo di sette giorni.  Le  informazioni  sugli  impianti
          abilitati  e  sulle  reti,  sulle   loro   manutenzioni   e
          indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile; 
                  d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
          dispacciamento,   la   cui   gestione   e'   affidata    al
          concessionario   del    servizio    di    trasmissione    e
          dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
          delle risorse  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  del
          sistema elettrico in  base  alle  diverse  prestazioni  che
          ciascuna  risorsa  rende   al   sistema,   attraverso   una
          valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.  I
          servizi  di  dispacciamento  sono   assicurati   attraverso
          l'acquisto  delle  risorse   necessarie   dagli   operatori
          abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
          prezzo dell'energia sara' determinato in  base  ai  diversi
          prezzi  offerti  in  modo  vincolante  da  ciascun   utente
          abilitato e accettati dal  concessionario  dei  servizi  di
          dispacciamento, con precedenza per  le  offerte  ai  prezzi
          piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno; 
                  e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
          del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con  il
          mercato dei servizi di dispacciamento di cui  alla  lettera
          d),  favorendo  una  maggiore  flessibilita'  operativa  ed
          efficienza   economica   attraverso   un   meccanismo    di
          negoziazione continua delle risorse necessarie. 
                10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e   il   gas,   in
          considerazione di proposte di intervento da essa  segnalate
          al Governo, adotta misure, di carattere  temporaneo  e  con
          meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza  nelle
          zone dove si verificano anomalie dei mercati 
                10-ter. A decorrere dall'anno 2009,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia,
          che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'  contenere,
          altresi', proposte finalizzate all'adozione di  misure  per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi sui meccanismi di  formazione  del  prezzo,  per
          promuovere la concorrenza e  rimuovere  eventuali  anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare  uno  o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  A  tale
          riguardo, potranno essere in  particolare  adottate  misure
          con riferimento ai seguenti aspetti: 
                  a)   promozione   dell'integrazione   dei   mercati
          regionali europei dell'energia elettrica, anche  attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia elettrica e l'allocazione della  capacita'  di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi; 
                  b)  sviluppo  dei  mercati  a  termine   fisici   e
          finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi  prodotti,
          anche di lungo  termine,  al  fine  di  garantire  un'ampia
          partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
          corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti. 
                11. Agli stessi fini ed entro lo  stesso  termine  di
          cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico,  adegua
          le   proprie   deliberazioni,   anche   in    materia    di
          dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                  a)  i  soggetti  che  dispongono  singolarmente  di
          impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per  il
          fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come  individuati
          sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas in conformita' ai principi di  cui  alla
          presente lettera, sono  tenuti  a  presentare  offerte  nei
          mercati alle condizioni fissate  dalla  medesima  Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
          puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli  oneri
          per il sistema e un'equa remunerazione dei  produttori:  in
          particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei  servizi
          di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
          si verificano  le  condizioni  di  seguito  descritte,  gli
          impianti  che  risultano  tecnicamente  e   strutturalmente
          indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
          mantenimento di adeguati livelli di sicurezza  del  sistema
          elettrico nazionale per significativi periodi di tempo; 
                  b)  sono  adottate  misure  per  il   miglioramento
          dell'efficienza   del   mercato   dei   servizi   per    il
          dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del  costo
          di   approvvigionamento   dei    predetti    servizi,    la
          contrattualizzazione  a  termine   delle   risorse   e   la
          stabilizzazione del relativo corrispettivo  per  i  clienti
          finali. 
                12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro   dello   sviluppo    economico,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito  il
          concessionario    dei    servizi    di    trasmissione    e
          dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante  in  non
          piu' di tre macro-zone. 
                13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
          relativa disciplina e' adottata, in  via  transitoria,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
                13-bis. Per  agevolare  il  credito  automobilistico,
          l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione  nel
          pubblico registro automobilistico di ipoteche  per  residuo
          prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
          La cancellazione di tali ipoteche  e'  esente  dall'imposta
          provinciale di trascrizione.». 
              - Si riportano i commi  639  e  668,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2024», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013: 
                «639. E' istituita l'imposta  unica  comunale  (IUC).
          Essa si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito
          dal possesso di immobili e collegato  alla  loro  natura  e
          valore e l'altro collegato all'erogazione e alla  fruizione
          di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone   dell'imposta
          municipale propria (IMU), di  natura  patrimoniale,  dovuta
          dal  possessore  di   immobili,   escluse   le   abitazioni
          principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
          articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI),  a
          carico   sia   del   possessore    che    dell'utilizzatore
          dell'immobile, escluse le unita' immobiliari  destinate  ad
          abitazione    principale     dal     possessore     nonche'
          dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad  eccezione
          di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
          A/9,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata   a
          finanziare i costi del servizio di raccolta  e  smaltimento
          dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.» 
                «668.  I  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella
          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri
          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La
          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto
          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.». 
              - Si riportano i commi  527  e  528,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O.,
          n. 62: 
                «527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione
          del  ciclo  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  e
          assimilati, per  garantire  accessibilita',  fruibilita'  e
          diffusione  omogenee   sull'intero   territorio   nazionale
          nonche' adeguati  livelli  di  qualita'  in  condizioni  di
          efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli
          obiettivi  economico-finanziari  con  quelli  generali   di
          carattere sociale,  ambientale  e  di  impiego  appropriato
          delle   risorse,   nonche'   di   garantire   l'adeguamento
          infrastrutturale agli  obiettivi  imposti  dalla  normativa
          europea, superando cosi' le procedure  di  infrazione  gia'
          avviate con conseguenti benefici economici a  favore  degli
          enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
          idrico, come ridenominata ai sensi del  comma  528,  con  i
          medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle  finalita'
          e  delle  attribuzioni,  anche  di  natura   sanzionatoria,
          stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti
          funzioni di regolazione  e  controllo,  in  particolare  in
          materia di: 
                  a)  emanazione  di  direttive  per  la  separazione
          contabile e amministrativa della gestione,  la  valutazione
          dei costi delle singole prestazioni, anche  ai  fini  della
          corretta disaggregazione per funzioni, per area  geografica
          e per categorie di  utenze,  e  definizione  di  indici  di
          valutazione  dell'efficienza  e   dell'economicita'   delle
          gestioni a fronte dei servizi resi; 
                  b) definizione dei livelli di qualita' dei servizi,
          sentiti  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
          consumatori,   nonche'   vigilanza   sulle   modalita'   di
          erogazione dei servizi; 
                  c) diffusione della conoscenza e della  trasparenza
          delle condizioni di svolgimento  dei  servizi  a  beneficio
          dell'utenza; 
                  d) tutela dei diritti degli utenti,  anche  tramite
          la  valutazione  di   reclami,   istanze   e   segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati; 
                  e) definizione di  schemi  tipo  dei  contratti  di
          servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152; 
                  f)  predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo
          tariffario per  la  determinazione  dei  corrispettivi  del
          servizio integrato dei rifiuti e dei  singoli  servizi  che
          costituiscono attivita' di gestione, a copertura dei  costi
          di esercizio e di investimento, compresa  la  remunerazione
          dei  capitali,  sulla  base  della  valutazione  dei  costi
          efficienti e del principio "chi inquina paga"; 
                  g) fissazione dei criteri per la definizione  delle
          tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 
                  h) approvazione delle tariffe  definite,  ai  sensi
          della   legislazione   vigente,   dall'ente   di    governo
          dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato
          e dai gestori degli impianti di trattamento; 
                  i) verifica della corretta redazione dei  piani  di
          ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 
                  l)  formulazione  di  proposte  relativamente  alle
          attivita' comprese nel sistema integrato  di  gestione  dei
          rifiuti  da  assoggettare  a  regime   di   concessione   o
          autorizzazione in relazione alle condizioni di  concorrenza
          dei mercati; 
                  m) formulazione  di  proposte  di  revisione  della
          disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi  di  gravi
          inadempienze e di non corretta applicazione; 
                  n) predisposizione di una  relazione  annuale  alle
          Camere sull'attivita' svolta.» 
                «528.  La  denominazione  "Autorita'  per   l'energia
          elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico"  e'  sostituita,
          ovunque  ricorre,   dalla   denominazione   "Autorita'   di
          regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente"  (ARERA).  I
          componenti di detta  Autorita'  sono  cinque,  compreso  il
          presidente, e sono  nominati,  ai  sensi  dell'articolo  2,
          commi 7 e 8, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare. Conseguentemente,  la  lettera  c)  del  comma  1
          dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e' abrogata.». 
              - Si riporta l'articolo 52 del decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446  recante:  «Istituzione  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione   degli
          scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni  dell'Irpef  e
          istituzione di una addizionale regionale  a  tale  imposta,
          nonche' riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23  dicembre
          1997, S.O. n. 252: 
                «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
                2. 
                3. Nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
                4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                  a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere
          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate
          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
                  b) qualora sia  deliberato  di  affidare  a  terzi,
          anche disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei
          tributi e di tutte le entrate, le relative  attivita'  sono
          affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
          e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici locali, a: 
                    1)  i  soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'articolo 113, comma 5,  lettera  c),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
          ,  e  successive  modificazioni,  mediante  convenzione,  a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di cui all'articolo 113, comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000 ,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                  c) l'affidamento di cui alla precedente lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                  d) il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
                6. 
                7.». 
              - Si riporta l'articolo 81, comma 32 del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni  urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  Tributaria»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  147  del  25  giugno  2008,  S.O.  n.   152,
          convertito con modificazioni dalla L.  6  agosto  2008,  n.
          133, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21
          agosto 2008, SO n. 196: 
                «Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - Omissis 
                32. In considerazione  delle  straordinarie  tensioni
          cui sono sottoposti i prezzi dei  generi  alimentari  e  il
          costo delle bollette energetiche, nonche' il costo  per  la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e  su
          domanda di  queste,  e'  concessa  ai  residenti  cittadini
          italiani o  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
          familiari  di  cittadini  italiani  o   di   Stati   membri
          dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
          membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
          diritto  di  soggiorno  permanente,  ovvero  stranieri   in
          possesso di permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio
          economico, individuati ai sensi del  comma  33,  una  carta
          acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni  e  servizi,
          con onere a carico dello Stato. 
                Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   57-bis   del
          decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, si  vedano  le  note
          alle premesse.