IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i)
e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e,
in particolare:
il comma 1 che dispone che, «con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il manuale
operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
il comma 2 che stabilisce che fino all'entrata in vigore del
manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), restano in
vigore le modalita' per l'identificazione, la registrazione e la
tracciabilita' degli animali e degli stabilimenti previste dalle
disposizioni vigenti;
il comma 3 che prevede che il manuale operativo di cui all'art.
2, comma 1, lettera r) puo' essere modificato con decreto del
Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento
di cui all'art. 7, comma 8, ai fini dell'adeguamento alle
disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
134 che individua i responsabili del funzionamento del sistema I&R,
ognuno per quanto di propria competenza e, in particolare, la lettera
a), che prevede che l'operatore e il trasportatore sono responsabili
per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8,
9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
Visti gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 134 che prevedono che gli operatori e i trasportatori
adempiono agli obblighi ivi previsti con le modalita' di cui al
manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del
medesimo decreto legislativo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del
17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti
all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo
rilevante ai fini del SEE);
Visto il decreto 7 marzo 2023 del Ministero della salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, di
attuazione dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 134, con il quale e' stato adottato il Manuale operativo
inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (sistema I&R);
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto 7 marzo 2022
che dispone che «Le autorita' competenti, il Centro servizi
nazionale, istituito con decreto del Ministero della sanita' 2 marzo
2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento del sistema,
ognuno per le proprie competenze, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto provvedono al completamento
degli adempimenti necessari per la piena operativita' delle
disposizioni in esso contenute»;
Visto l'art. 4, comma 8-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2023,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,
n. 18, che dispone che il termine per il completamento degli
adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro
della salute 7 marzo 2023, coincidente con il 16 dicembre 2023, e'
differito al 31 dicembre 2024;
Considerato necessario apportare alcune modifiche al Manuale
operativo di cui al decreto 7 marzo 2023 sopra citato, in
considerazione degli sviluppi del sistema I&R, modifiche funzionali
ad una corretta attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
5 agosto 2022, n. 134;
Visto il resoconto delle riunioni del Comitato tecnico di
coordinamento, istituito con decreto del Ministro della salute 18
gennaio 2023, tenutesi il 24 luglio 2024 ed il 2 ottobre 2024, nelle
quali sono state condivise per valutazione le modifiche di cui al
presente decreto;
Acquisito il parere reso dal Centro di referenza nazionale per
l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie in data 2 luglio 2024 relativo alle disposizioni del Manuale
operativo concernenti la registrazione e le movimentazioni per il
settore apistico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n.
59;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 23 gennaio 2025 (Rep. atti 4/CSR);
Decreta:
Art. 1
Modifiche al manuale operativo del sistema I&R
1. All'allegato 1 - Manuale operativo per la gestione del sistema
I&R - del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, citato in
premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella Acronimi, definizioni usate nel presente decreto
e qualche principio ai fini della gestione del Sistema I&R, dopo la
voce «AGEA» e' inserita la seguente: «SIAN - Sistema informativo
agricolo nazionale» e dopo la voce «Commerciante di pollame» e'
inserita la voce «commerciante di altri animali (conigli, lepri,
api)», ossia operatore che effettua operazioni di raccolta di animali
(distinti per gruppo specie) finalizzate alla compravendita e che, in
funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48
ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le
esigenze fisiologiche e di benessere animale degli animali. Gli
animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali ed
essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito
nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri
commercianti. La classificazione dell'attivita' e' scelta tra
commerciante al dettaglio ambulante (con detenzione di ciascuna
partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore) e commerciante
sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso con detenzione
di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore)»;
b) al capitolo 2.1.1, Procedura di registrazione,
al paragrafo 1, il quinto periodo dalle parole «Per la
registrazione dei pascoli ...» alle parole: «degli altri
stabilimenti» e' sostituito dal seguente: «Per la registrazione dei
pascoli, la richiesta e' fatta tramite SUAP competente sul territorio
di pascolo dall'operatore almeno quindici giorni prima dell'inizio
dell'attivita' di pascolo. La richiesta deve riportare almeno: a)
il/i titolare/i, ossia il proprietario o l'affittuario o il
concessionario, che ha titolarita', anche stagionale, all'uso dei
lotti pascolativi; b) il periodo di titolarita' al pascolo; c) le
particelle catastali interessate; d) le specie animali che possono
essere detenute. Inoltre, alla richiesta sono allegati: a) la visura
e l'estratto del foglio di mappa catastale del terreno; b) il
contratto di uso (proprieta' o affitto). Laddove piu' soggetti siano
titolari del pascolo, e' consentita in BDN la registrazione della
quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun
titolare e, pertanto, dovra' essere indicata tale percentuale nella
richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorche' contigui, insistano
su comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di
registrazione diverse e la ASL provvedera' alla registrazione
assegnando codici diversi.
Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri
stabilimenti. All'atto della realizzazione della cooperazione
applicativa tra SIAN e BDN, su richiesta dell'operatore di
allevamento con modalita' «estensivo/all'aperto», la ASL
territorialmente competente valuta sulla base dei requisiti sanitari
e quando sia dimostrabile l'effettiva contiguita' sulla base dei dati
identificativi delle particelle, acquisiti in BDN dal fascicolo
aziendale dello stesso operatore, di registrare come unico
allevamento le particelle presenti nello stesso comune e contigue ai
terreni in cui insiste l'attivita'.
La cooperazione applicativa e' realizzata in base alle
procedure concordate tra AGEA e il CSN»;
al paragrafo 4, secondo periodo, dopo le parole «Tale
documentazione comprende almeno la planimetria dello stabilimento»
aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle attivita' di
apicoltura»;
al paragrafo 15 ultimo periodo, dopo le parole «... di utilizzo
del lotto pascolativo» e' inserito il seguente periodo: «All'atto
della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN di
cui al paragrafo 1 del presente capitolo, su richiesta dell'operatore
di pascolo con indirizzo «omogeneo», la ASL territorialmente
competente puo' decidere, previa valutazione del rischio sanitario,
di registrare come unico stabilimento «pascolo omogeneo» l'insieme di
piu' particelle pascolo anche se non contigue purche' presenti nello
stesso comune e purche' i dati identificativi delle particelle siano
acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore.».
c) al capitolo 2.1.3 Operatori che effettuano operazioni di
raccolta di ungulati e pollame senza uno stabilimento (commercianti)
sono apportate le seguenti modificazioni:
nel titolo del capitolo, dopo la parola «pollame», sono
inserite le parole: «oltre che di altri animali»;
al paragrafo 1, dopo le parole «ungulati detenuti», sono
inserite le parole :«oltre che di altri animali (conigli, lepri ed
api)»;
al paragrafo 3, dopo le parole «commerciante di pollame,» sono
inserite le parole «e di altri animali (conigli, lepri ed api)».
d) al capitolo 2.2.1 Aggiornamento delle informazioni delle
attivita' registrate e riconosciute, paragrafo 1, la lettera B e'
sostituita dalla seguente:
B. Cessazione, sospensione temporanea dell'attivita',
riattivazione delle attivita' temporaneamente sospese: per i pascoli,
per gli allevamenti familiari, amatoriali e per le attivita' di
apicoltura tali eventi possono essere comunicati direttamente alla
ASL competente, che li inserisce in BDN.
L'operatore di apicoltura deve inoltre registrare direttamente
in BDN, entro sette giorni dall'evento, la cessazione dell'attivita'
di ciascun apiario afferente al suo codice aziendale;
e) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', paragrafo 3. STALLA DI
TRANSITO PER UNGULATI, dopo il periodo «L'attivita' di stalla di
transito deve essere l'unica attivita' dello stabilimento.», e'
inserito il seguente: «Nell'intervallo tra la data di uscita degli
animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in
quello di destinazione, gli ungulati movimentati sul territorio
nazionale possono essere sottoposti a non piu' di tre operazioni di
raccolta se "da allevamento" e a non piu' di una operazione di
raccolta se "da macello"» ;
f) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', al paragrafo 4. CENTRO
DI RACCOLTA PER UNGULATI, alla fine del pragrafo, sono aggiunti i
seguenti periodi:
«In conformita' agli articoli 43 e 45 del regolamento delegato
(UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, il tempo di
permanenza massimo degli ungulati nei Centri di raccolta ed il numero
di operazioni di raccolta totali sono i seguenti:
Ungulati "da allevamento" - il tempo di permanenza massimo e'
14 giorni; l'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo
stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di
destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo
sono consentite al massimo 3 operazioni di raccolta totali.
Ungulati destinati alla macellazione - il tempo di permanenza
massimo e' 14 giorni; l'intervallo tra la data di uscita degli
animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in
quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale
periodo e' consentita una sola operazione di raccolta.
Gli animali indicati da macello sul certificato INTRA
provenienti da un centro di raccolta di un altro stato membro non
possono transitare per un centro di raccolta nazionale ne' per una
stalla di transito, ma devono essere inviati direttamente ad un
macello senza passare da altre attivita'.»;
g) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', al paragrafo 9,
alla voce PASCOLO, alla lettera B., il periodo: «I dati per la
georeferenziazione "a poligono" sono comunicati al SUAP dal titolare
del pascolo in base a quanto attestato da tecnico specializzato e
quindi registrate in BDN dalla ASL oppure, se tali dati sono gia' in
possesso del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, essi sono acquisiti in BDN dal medesimo Ministero
tramite idonea modalita' operativa. » e' sostituito dal seguente: «I
dati per la georeferenziazione "a poligono" dei pascoli sono
acquisiti in BDN da SIAN, tramite idonea modalita' operativa definita
tra AGEA e il CSN.»;
alla voce PASCOLO VAGANTE, dopo la parola «bovini,» e' inserita
la parola «equini»;
h) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', paragrafo 12.
COLLEZIONI FAUNISTICHE, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al punto 2., la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
«a) le collezioni faunistiche con bovini, equini, ovini e caprini,
suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali di
acquacoltura, ai fini della registrazione in BDN, sono iscritte come
attivita' di tipologia "collezione faunistica" e con indicazione
dell'orientamento produttivo selezionato tra quelli elencati al punto
3. Gli animali sono identificati con le modalita' e le tempistiche
previste nel decreto legislativo I&R e nel presente manuale e
sottoposti agli stessi controlli secondo le modalita' di cui al
capitolo 7 del manuale per le attivita' di allevamento»;
2. al punto 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
le collezioni faunistiche di animali di specie non ricomprese nella
lettera a) sono registrate in BDN come collezione faunistica e con
indicazione dell'orientamento produttivo selezionato tra quelli
elencati al punto 3. L'operatore provvede alla registrazione in BDN
delle specie animali che possono essere ospitate con la capacita'
massima per ciascuna di esse e con le informazioni di cui al capitolo
2.3 e di quelle previste dall'art. 16, comma 3, del decreto
legislativo I&R. Gli animali sono identificati con le modalita'
previste dalle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto
legislativo I&R.
La collezione faunistica, registrata in BDN ai sensi delle
lettere a) e b), rappresenta l'unica attivita' dello stabilimento e
per essa e' previsto un codice aziendale esclusivo a cui non possono
essere associate altre tipologie di attivita'.»;
3. al punto 3, le parole «indirizzo attivita'» sono sostituite
dalle seguenti: «orientamento produttivo»;
4. al punto 10, le parole «in allevamenti con orientamento»
sono sostituite dalla seguente: «nelle»;
i) al capitolo 3.3.1 Tracciabilita' dei bovini,
al paragrafo 1, lettera b), punto 1b, sono eliminate le
parole: «entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente manuale»;
dopo il paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis - Per i bovini di cui al paragrafo 1, lettera b), punto
2b. le Regioni e le Province autonome nei territori in possesso dei
requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali
di controllo, possono derogare dall'utilizzo del bolo ruminale e
autorizzare come secondo mezzo di identificazione il marchio
auricolare elettronico apposto al padiglione auricolare,
preferibilmente destro, riportante lo stesso codice di
identificazione individuale dell'animale. L'autorizzazione all'uso
della deroga deve essere comunicata alla DGSA e al CSN prima della
sua attuazione, contestualmente agli esiti della valutazione del
rischio per la tracciabilita' su cui si basa l'autorizzazione stessa.
La valutazione del rischio e' effettuata dall'Autorita' Competente
che tiene conto almeno del numero delle sostituzioni degli
identificativi rilevabile in BDN per i bovini del proprio territorio.
La comunicazione e' finalizzata alla registrazione in BDN della
deroga e alla determinazione dei flussi informativi delle eventuali
movimentazioni degli animali dal territorio in deroga verso altre
regioni o province autonome.
1-ter - Le Regioni e le Province autonome, per i territori in
possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da
piani nazionali di controllo, possono definire, l'obbligo di
identificazione con bolo per i bovini destinati ai pascoli del
proprio territorio».
l) al capitolo 4.2 Lagomorfi, al paragrafo 2 dopo le parole «al
punto 1» sono inserite le parole «incluso il commerciante»;
m) al capitolo 4.3 Apicoltura, sono apportate le seguenti
modifiche:
1. al paragrafo 1 le parole «apoidei, inclusi e bombi», sono
soppresse;
2. al paragrafo 3, il periodo: «L'operatore deve apporre in
prossimita' di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente
visibile per individuare la postazione anche quando questa e'
temporaneamente non occupata.» e' sostituito dal seguente:
«L'operatore deve apporre in prossimita' di ogni apiario un cartello
identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione
quando occupata da alveari.»;
3. al paragrafo 3, lettera c), le parole «ed il progressivo
dell'apiario» sono soppresse;
4. al paragrafo 4, il primo periodo «L'operatore deve
rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto
legislativo I&R e dal capitolo 5 del presente manuale per tutte le
movimentazioni, incluse quelle tra apiari dello stesso stabilimento
di apicoltura per garantire, nei limiti di tempo obbligatori, la
tracciabilita' delle movimentazioni a qualsiasi fine» e' sostituito
dal seguente:
«L'operatore, incluso il commerciante, deve rispettare gli
adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 134 e dal capitolo 5 del presente manuale.
In deroga ai suddetti adempimenti gli operatori del settore
della apicoltura, possono non registrare in BDN le movimentazioni tra
i propri apiari con lo stesso codice aziendale, che avvengono
nell'ambito della stessa provincia, dandone comunicazione alla ASL
competente.
La suddetta deroga non e' applicabile in caso di movimenti
di attivazione e disattivazione degli apiari, di vigenza di diverse
disposizioni locali di sanita' animale e per motivi sanitari incluso
il blocco sanitario. Gli operatori che si avvalgono della suddetta
deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza sono
oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.»;
5. al paragrafo 4, al secondo periodo e al terzo periodo le
parole «,celle reali e telaini con covata» sono soppresse e al quarto
periodo le parole «e le celle reali» sono soppresse;
6. il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente: «7. Ai fini
dell'attuazione dell'art. 9 comma 5, del decreto legislativo I&R ,
l'operatore registra entro sette giorni le informazioni inerenti le
morie di api superiori al 50% della consistenza dell'apiario, inclusi
i sospetti avvelenamenti. Sono fatti salvi gli obblighi
dell'operatore in materia di notifica di malattie elencate, come
previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 136/2022»;
7. il paragrafo 10 e' sostituito dal seguente: «10.
L'operatore, sia pure con postazione a "zero" alveari, per motivi
sanitari e non, deve comunque effettuare il censimento annuale a
"zero" alveari .»;
8. al paragrafo 11 le parole «all'art. 6, comma 5, lettera
b),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6, comma 5, lettera
c)»;
9. il paragrafo 12 e' soppresso;
n) al capitolo 5.1, Movimenti verso e da pascolo, dopo il
paragrafo 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis I soli movimenti verso e da pascolo di equini, bovini,
ovini e caprini non svezzati e di eta' inferiore a quella prevista
per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel
documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134, utilizzato per la movimentazione
della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da
essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di
nascita verso pascolo e viceversa».
o) al capitolo 7.1, il paragrafo 8 e' sostituito dal seguente:
«8.Per gli apiari che:
a) non risultano attivati trascorsi piu' di 24 mesi dal loro
inserimento in BDN;
b) da piu' di 24 mesi non registrano movimentazioni e
censimenti;
c) da piu' di 24 mesi sono a zero alveari;
d) non registrano la movimentazione in uscita per svuotamento
dopo piu' di ventiquattro mesi dalla movimentazione per "nomadismo";
la BDN segnala in automatico alla ASL competente sull'apiario ed
all'operatore le mancate registrazioni. Dopo trenta giorni da tale
segnalazione, se l'operatore non ha comunicato alla ASL competente le
informazioni necessarie alla regolarizzazione dell'anomalia, la
stessa ASL valuta l'adozione di azioni di competenza, inclusa la
registrazione in BDN della cessazione dell'attivita' dell'apiario, ai
sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 134/2022».