IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h),  i)
e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.  134,  e,
in particolare: 
    il comma 1 che dispone  che,  «con  decreto  del  Ministro  della
salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, e'  adottato  il  manuale
operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q),  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    il comma 2 che stabilisce che  fino  all'entrata  in  vigore  del
manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), restano  in
vigore le modalita' per  l'identificazione,  la  registrazione  e  la
tracciabilita' degli animali  e  degli  stabilimenti  previste  dalle
disposizioni vigenti; 
    il comma 3 che prevede che il manuale operativo di  cui  all'art.
2, comma 1,  lettera  r)  puo'  essere  modificato  con  decreto  del
Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico  di  coordinamento
di  cui  all'art.  7,  comma  8,  ai   fini   dell'adeguamento   alle
disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022,  n.
134 che individua i responsabili del funzionamento del  sistema  I&R,
ognuno per quanto di propria competenza e, in particolare, la lettera
a), che prevede che l'operatore e il trasportatore sono  responsabili
per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7,  8,
9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 134 che prevedono che gli operatori e i trasportatori
adempiono agli obblighi ivi previsti  con  le  modalita'  di  cui  al
manuale operativo di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  q),  del
medesimo decreto legislativo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione,  del
17 dicembre 2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni  in  materia  di  sanita'  animale   per   i   movimenti
all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo
rilevante ai fini del SEE); 
  Visto  il  decreto  7  marzo  2023  del  Ministero  della   salute,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  maggio  2023,  n.  113,  di
attuazione dell'art. 23, comma 1, del decreto  legislativo  5  agosto
2022, n. 134, con il quale e' stato  adottato  il  Manuale  operativo
inerente  alla  gestione  e   al   funzionamento   del   sistema   di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (sistema I&R); 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto 7 marzo  2022
che  dispone  che  «Le  autorita'  competenti,  il   Centro   servizi
nazionale, istituito con decreto del Ministero della sanita' 2  marzo
2001 presso l'Istituto zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e
del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento  del  sistema,
ognuno per le proprie competenze, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto provvedono al completamento
degli  adempimenti  necessari  per  la   piena   operativita'   delle
disposizioni in esso contenute»; 
  Visto l'art. 4, comma 8-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2023,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio  2024,
n. 18,  che  dispone  che  il  termine  per  il  completamento  degli
adempimenti di cui all'art. 2, comma  1,  del  decreto  del  Ministro
della salute 7 marzo 2023, coincidente con il 16  dicembre  2023,  e'
differito al 31 dicembre 2024; 
  Considerato  necessario  apportare  alcune  modifiche  al   Manuale
operativo  di  cui  al  decreto  7  marzo  2023  sopra   citato,   in
considerazione degli sviluppi del sistema I&R,  modifiche  funzionali
ad una corretta attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
5 agosto 2022, n. 134; 
  Visto  il  resoconto  delle  riunioni  del  Comitato   tecnico   di
coordinamento, istituito con decreto del  Ministro  della  salute  18
gennaio 2023, tenutesi il 24 luglio 2024 ed il 2 ottobre 2024,  nelle
quali sono state condivise per valutazione le  modifiche  di  cui  al
presente decreto; 
  Acquisito il parere reso dal  Centro  di  referenza  nazionale  per
l'apicoltura presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  delle
Venezie in data 2 luglio 2024 relativo alle disposizioni del  Manuale
operativo concernenti la registrazione e  le  movimentazioni  per  il
settore apistico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo  2023,  n.
59; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 23 gennaio 2025 (Rep. atti 4/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al manuale operativo del sistema I&R 
 
  1. All'allegato 1 - Manuale operativo per la gestione  del  sistema
I&R - del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023,  citato  in
premessa sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla tabella Acronimi, definizioni usate nel presente  decreto
e qualche principio ai fini della gestione del Sistema I&R,  dopo  la
voce «AGEA» e' inserita la  seguente:  «SIAN  -  Sistema  informativo
agricolo nazionale» e dopo  la  voce  «Commerciante  di  pollame»  e'
inserita la voce «commerciante  di  altri  animali  (conigli,  lepri,
api)», ossia operatore che effettua operazioni di raccolta di animali
(distinti per gruppo specie) finalizzate alla compravendita e che, in
funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle  48
ore,  non  necessita  di  particolari  strutture  per  soddisfare  le
esigenze fisiologiche e  di  benessere  animale  degli  animali.  Gli
animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali  ed
essere  destinati  alle  movimentazioni  esclusivamente   in   ambito
nazionale verso  allevamenti  familiari,  soggetti  privati  o  altri
commercianti.  La  classificazione  dell'attivita'  e'   scelta   tra
commerciante al  dettaglio  ambulante  (con  detenzione  di  ciascuna
partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore) e commerciante
sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso  con  detenzione
di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore)»; 
    b) al capitolo 2.1.1, Procedura di registrazione, 
      al  paragrafo  1,  il  quinto  periodo  dalle  parole  «Per  la
registrazione  dei   pascoli   ...»   alle   parole:   «degli   altri
stabilimenti» e' sostituito dal seguente: «Per la  registrazione  dei
pascoli, la richiesta e' fatta tramite SUAP competente sul territorio
di pascolo dall'operatore almeno quindici  giorni  prima  dell'inizio
dell'attivita' di pascolo. La richiesta  deve  riportare  almeno:  a)
il/i  titolare/i,  ossia  il  proprietario  o  l'affittuario   o   il
concessionario, che ha titolarita',  anche  stagionale,  all'uso  dei
lotti pascolativi; b) il periodo di titolarita'  al  pascolo;  c)  le
particelle catastali interessate; d) le specie  animali  che  possono
essere detenute. Inoltre, alla richiesta sono allegati: a) la  visura
e l'estratto del  foglio  di  mappa  catastale  del  terreno;  b)  il
contratto di uso (proprieta' o affitto). Laddove piu' soggetti  siano
titolari del pascolo, e' consentita in  BDN  la  registrazione  della
quota come percentuale  di  lotto  pascolativo  assegnata  a  ciascun
titolare e, pertanto, dovra' essere indicata tale  percentuale  nella
richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorche'  contigui,  insistano
su  comuni  diversi,  dovranno   essere   presentate   richieste   di
registrazione  diverse  e  la  ASL  provvedera'  alla   registrazione
assegnando codici diversi. 
      Il pascolo  registrato  segue  le  stesse  regole  degli  altri
stabilimenti.  All'atto  della   realizzazione   della   cooperazione
applicativa  tra  SIAN  e  BDN,  su   richiesta   dell'operatore   di
allevamento   con   modalita'    «estensivo/all'aperto»,    la    ASL
territorialmente competente valuta sulla base dei requisiti  sanitari
e quando sia dimostrabile l'effettiva contiguita' sulla base dei dati
identificativi delle  particelle,  acquisiti  in  BDN  dal  fascicolo
aziendale  dello  stesso  operatore,   di   registrare   come   unico
allevamento le particelle presenti nello stesso comune e contigue  ai
terreni in cui insiste l'attivita'. 
      La  cooperazione  applicativa  e'  realizzata  in   base   alle
procedure concordate tra AGEA e il CSN»; 
      al  paragrafo  4,  secondo  periodo,  dopo  le   parole   «Tale
documentazione comprende almeno la  planimetria  dello  stabilimento»
aggiungere  le  seguenti:  «,  ad  esclusione  delle   attivita'   di
apicoltura»; 
      al paragrafo 15 ultimo periodo, dopo le parole «... di utilizzo
del lotto pascolativo» e' inserito  il  seguente  periodo:  «All'atto
della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN  di
cui al paragrafo 1 del presente capitolo, su richiesta dell'operatore
di  pascolo  con  indirizzo  «omogeneo»,  la   ASL   territorialmente
competente puo' decidere, previa valutazione del  rischio  sanitario,
di registrare come unico stabilimento «pascolo omogeneo» l'insieme di
piu' particelle pascolo anche se non contigue purche' presenti  nello
stesso comune e purche' i dati identificativi delle particelle  siano
acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore.». 
    c) al capitolo  2.1.3  Operatori  che  effettuano  operazioni  di
raccolta di ungulati e pollame senza uno stabilimento  (commercianti)
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      nel  titolo  del  capitolo,  dopo  la  parola  «pollame»,  sono
inserite le parole: «oltre che di altri animali»; 
      al paragrafo  1,  dopo  le  parole  «ungulati  detenuti»,  sono
inserite le parole :«oltre che di altri animali  (conigli,  lepri  ed
api)»; 
      al paragrafo 3, dopo le parole «commerciante di pollame,»  sono
inserite le parole «e di altri animali (conigli, lepri ed api)». 
    d) al  capitolo  2.2.1  Aggiornamento  delle  informazioni  delle
attivita' registrate e riconosciute, paragrafo 1,  la  lettera  B  e'
sostituita dalla seguente: 
      B.   Cessazione,   sospensione    temporanea    dell'attivita',
riattivazione delle attivita' temporaneamente sospese: per i pascoli,
per gli allevamenti familiari,  amatoriali  e  per  le  attivita'  di
apicoltura tali eventi possono essere  comunicati  direttamente  alla
ASL competente, che li inserisce in BDN. 
      L'operatore di apicoltura deve inoltre registrare  direttamente
in BDN, entro sette giorni dall'evento, la cessazione  dell'attivita'
di ciascun apiario afferente al suo codice aziendale; 
    e) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', paragrafo 3. STALLA DI
TRANSITO PER UNGULATI, dopo il  periodo  «L'attivita'  di  stalla  di
transito deve  essere  l'unica  attivita'  dello  stabilimento.»,  e'
inserito il seguente: «Nell'intervallo tra la data  di  uscita  degli
animali dallo stabilimento di spedizione  e  la  data  di  arrivo  in
quello di  destinazione,  gli  ungulati  movimentati  sul  territorio
nazionale possono essere sottoposti a non piu' di tre  operazioni  di
raccolta se "da allevamento" e  a  non  piu'  di  una  operazione  di
raccolta se "da macello"» ; 
    f) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', al paragrafo 4. CENTRO
DI RACCOLTA PER UNGULATI, alla fine del  pragrafo,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: 
      «In conformita' agli articoli 43 e 45 del regolamento  delegato
(UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019,  il  tempo  di
permanenza massimo degli ungulati nei Centri di raccolta ed il numero
di operazioni di raccolta totali sono i seguenti: 
        Ungulati "da allevamento" - il tempo di permanenza massimo e'
14 giorni; l'intervallo tra la data di  uscita  degli  animali  dallo
stabilimento  di  spedizione  e  la  data  di  arrivo  in  quello  di
destinazione deve essere inferiore a 20 giorni  ed  in  tale  periodo
sono consentite al massimo 3 operazioni di raccolta totali. 
        Ungulati destinati alla macellazione - il tempo di permanenza
massimo e' 14 giorni;  l'intervallo  tra  la  data  di  uscita  degli
animali dallo stabilimento di spedizione  e  la  data  di  arrivo  in
quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed  in  tale
periodo e' consentita una sola operazione di raccolta. 
      Gli  animali  indicati  da  macello   sul   certificato   INTRA
provenienti da un centro di raccolta di un  altro  stato  membro  non
possono transitare per un centro di raccolta nazionale  ne'  per  una
stalla di transito, ma  devono  essere  inviati  direttamente  ad  un
macello senza passare da altre attivita'.»; 
    g) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', al paragrafo 9, 
      alla voce PASCOLO, alla lettera B., il periodo: «I dati per  la
georeferenziazione "a poligono" sono comunicati al SUAP dal  titolare
del pascolo in base a quanto attestato  da  tecnico  specializzato  e
quindi registrate in BDN dalla ASL oppure, se tali dati sono gia'  in
possesso del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste, essi sono acquisiti in BDN  dal  medesimo  Ministero
tramite idonea modalita' operativa. » e' sostituito dal seguente:  «I
dati  per  la  georeferenziazione  "a  poligono"  dei  pascoli   sono
acquisiti in BDN da SIAN, tramite idonea modalita' operativa definita
tra AGEA e il CSN.»; 
      alla voce PASCOLO VAGANTE, dopo la parola «bovini,» e' inserita
la parola «equini»; 
    h)  al  capitolo  2.4  Tipologia  di  attivita',  paragrafo   12.
COLLEZIONI FAUNISTICHE, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1. al punto 2., la lettera a), e'  sostituita  dalla  seguente:
«a) le collezioni faunistiche con bovini, equini,  ovini  e  caprini,
suini,  cervidi  e  camelidi,  pollame,  conigli,  api,  animali   di
acquacoltura, ai fini della registrazione in BDN, sono iscritte  come
attivita' di tipologia  "collezione  faunistica"  e  con  indicazione
dell'orientamento produttivo selezionato tra quelli elencati al punto
3. Gli animali sono identificati con le modalita'  e  le  tempistiche
previste nel  decreto  legislativo  I&R  e  nel  presente  manuale  e
sottoposti agli stessi controlli  secondo  le  modalita'  di  cui  al
capitolo 7 del manuale per le attivita' di allevamento»; 
      2. al punto 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
le collezioni faunistiche di animali di specie non  ricomprese  nella
lettera a) sono registrate in BDN come collezione  faunistica  e  con
indicazione  dell'orientamento  produttivo  selezionato  tra   quelli
elencati al punto 3. L'operatore provvede alla registrazione  in  BDN
delle specie animali che possono essere  ospitate  con  la  capacita'
massima per ciascuna di esse e con le informazioni di cui al capitolo
2.3  e  di  quelle  previste  dall'art.  16,  comma  3,  del  decreto
legislativo I&R. Gli  animali  sono  identificati  con  le  modalita'
previste dalle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del  decreto
legislativo I&R. 
      La collezione faunistica, registrata  in  BDN  ai  sensi  delle
lettere a) e b), rappresenta l'unica attivita' dello  stabilimento  e
per essa e' previsto un codice aziendale esclusivo a cui non  possono
essere associate altre tipologie di attivita'.»; 
      3. al punto 3, le parole «indirizzo attivita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «orientamento produttivo»; 
      4. al punto 10, le parole  «in  allevamenti  con  orientamento»
sono sostituite dalla seguente: «nelle»; 
        i) al capitolo 3.3.1 Tracciabilita' dei bovini, 
        al paragrafo 1, lettera  b),  punto  1b,  sono  eliminate  le
parole: «entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente manuale»; 
    dopo il paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis - Per i bovini di cui al paragrafo 1, lettera b),  punto
2b. le Regioni e le Province autonome nei territori in  possesso  dei
requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da  piani  nazionali
di controllo, possono derogare  dall'utilizzo  del  bolo  ruminale  e
autorizzare  come  secondo  mezzo  di  identificazione   il   marchio
auricolare   elettronico   apposto    al    padiglione    auricolare,
preferibilmente   destro,   riportante   lo    stesso    codice    di
identificazione individuale  dell'animale.  L'autorizzazione  all'uso
della deroga deve essere comunicata alla DGSA e al  CSN  prima  della
sua attuazione, contestualmente  agli  esiti  della  valutazione  del
rischio per la tracciabilita' su cui si basa l'autorizzazione stessa.
La valutazione del rischio e'  effettuata  dall'Autorita'  Competente
che  tiene  conto  almeno  del  numero   delle   sostituzioni   degli
identificativi rilevabile in BDN per i bovini del proprio territorio.
La comunicazione e'  finalizzata  alla  registrazione  in  BDN  della
deroga e alla determinazione dei flussi informativi  delle  eventuali
movimentazioni degli animali dal territorio  in  deroga  verso  altre
regioni o province autonome. 
      1-ter - Le Regioni e le Province autonome, per i  territori  in
possesso dei requisiti inerenti  allo  stato  sanitario  previsti  da
piani  nazionali  di  controllo,  possono  definire,   l'obbligo   di
identificazione con bolo  per  i  bovini  destinati  ai  pascoli  del
proprio territorio». 
    l) al capitolo 4.2 Lagomorfi, al paragrafo 2 dopo le  parole  «al
punto 1» sono inserite le parole «incluso il commerciante»; 
    m)  al  capitolo  4.3  Apicoltura,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1. al paragrafo 1 le parole «apoidei, inclusi  e  bombi»,  sono
soppresse; 
      2. al paragrafo 3, il periodo:  «L'operatore  deve  apporre  in
prossimita' di ogni apiario un  cartello  identificativo  chiaramente
visibile  per  individuare  la  postazione  anche  quando  questa  e'
temporaneamente  non   occupata.»   e'   sostituito   dal   seguente:
«L'operatore deve apporre in prossimita' di ogni apiario un  cartello
identificativo chiaramente visibile  per  individuare  la  postazione
quando occupata da alveari.»; 
      3. al paragrafo 3, lettera c), le  parole  «ed  il  progressivo
dell'apiario» sono soppresse; 
      4.  al  paragrafo  4,  il  primo  periodo   «L'operatore   deve
rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto
legislativo I&R e dal capitolo 5 del presente manuale  per  tutte  le
movimentazioni, incluse quelle tra apiari dello  stesso  stabilimento
di apicoltura per garantire, nei  limiti  di  tempo  obbligatori,  la
tracciabilita' delle movimentazioni a qualsiasi fine»  e'  sostituito
dal seguente: 
          «L'operatore, incluso il commerciante, deve rispettare  gli
adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo  5
agosto 2022, n. 134 e dal capitolo 5 del presente manuale. 
          In deroga ai suddetti adempimenti gli operatori del settore
della apicoltura, possono non registrare in BDN le movimentazioni tra
i propri  apiari  con  lo  stesso  codice  aziendale,  che  avvengono
nell'ambito della stessa provincia, dandone  comunicazione  alla  ASL
competente. 
          La suddetta deroga non e' applicabile in caso di  movimenti
di attivazione e disattivazione degli apiari, di vigenza  di  diverse
disposizioni locali di sanita' animale e per motivi sanitari  incluso
il blocco sanitario. Gli operatori che si  avvalgono  della  suddetta
deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza  sono
oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.»; 
        5. al paragrafo 4, al secondo periodo e al terzo  periodo  le
parole «,celle reali e telaini con covata» sono soppresse e al quarto
periodo le parole «e le celle reali» sono soppresse; 
        6. il paragrafo 7 e' sostituito dal  seguente:  «7.  Ai  fini
dell'attuazione dell'art. 9 comma 5, del decreto  legislativo  I&R  ,
l'operatore registra entro sette giorni le informazioni  inerenti  le
morie di api superiori al 50% della consistenza dell'apiario, inclusi
i   sospetti   avvelenamenti.   Sono   fatti   salvi   gli   obblighi
dell'operatore in materia di  notifica  di  malattie  elencate,  come
previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 136/2022»; 
        7.  il  paragrafo  10  e'  sostituito  dal   seguente:   «10.
L'operatore, sia pure con postazione a  "zero"  alveari,  per  motivi
sanitari e non, deve comunque  effettuare  il  censimento  annuale  a
"zero" alveari .»; 
        8. al paragrafo 11 le parole «all'art. 6,  comma  5,  lettera
b),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6,  comma  5,  lettera
c)»; 
        9. il paragrafo 12 e' soppresso; 
    n) al capitolo  5.1,  Movimenti  verso  e  da  pascolo,  dopo  il
paragrafo 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis I soli movimenti verso e da pascolo di  equini,  bovini,
ovini e caprini non svezzati e di eta' inferiore  a  quella  prevista
per la loro  identificazione,  sono  inseriti  come  annotazione  nel
documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134, utilizzato per  la  movimentazione
della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati  da
essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da  allevamento  di
nascita verso pascolo e viceversa». 
    o) al capitolo 7.1, il paragrafo 8 e'  sostituito  dal  seguente:
«8.Per gli apiari che: 
      a) non risultano attivati trascorsi piu' di 24  mesi  dal  loro
inserimento in BDN; 
      b)  da  piu'  di  24  mesi  non  registrano  movimentazioni   e
censimenti; 
      c) da piu' di 24 mesi sono a zero alveari; 
      d) non registrano la movimentazione in uscita  per  svuotamento
dopo piu' di ventiquattro mesi dalla movimentazione per "nomadismo"; 
    la BDN segnala in automatico alla ASL competente sull'apiario  ed
all'operatore le mancate registrazioni. Dopo trenta  giorni  da  tale
segnalazione, se l'operatore non ha comunicato alla ASL competente le
informazioni  necessarie  alla  regolarizzazione  dell'anomalia,   la
stessa ASL valuta l'adozione di  azioni  di  competenza,  inclusa  la
registrazione in BDN della cessazione dell'attivita' dell'apiario, ai
sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 134/2022».