IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e,  in
particolare, l'articolo 7; 
  Considerata la  necessita'  di  favorire  la  partecipazione  degli
elettori mediante il prolungamento delle operazioni di  votazione  in
occasione delle  consultazioni  elettorali  e  referendarie  previste
nell'anno 2025; 
  Ritenuta la conseguente  necessita'  e  urgenza  di  consentire  il
tempestivo  avvio  del  procedimento  elettorale  preparatorio  e  di
adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalita' dei
procedimenti  elettorali  e  referendari  in  caso   di   svolgimento
contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto
e di scrutinio; 
  Considerata  la   necessita'   di   consentire   e   agevolare   la
partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 a tutti
coloro che, per  motivi  di  studio,  lavoro  o  cure  mediche,  sono
temporaneamente domiciliati in un comune italiano  di  una  provincia
diversa da quella in cui insiste il comune di residenza; 
  Considerata, altresi', la necessita'  e  l'urgenza  di  adeguare  i
compensi forfettari spettanti ai componenti degli  uffici  elettorali
di sezione al predetto prolungamento delle operazioni  di  votazione,
di potenziare le prestazioni dei servizi informativi elettorali e  di
relativa trasformazione digitale, nonche' di recepire la piu' recente
pronuncia della Corte costituzionale  riguardante  la  sottoscrizione
delle liste di candidati da  parte  di  elettori  impossibilitati  ad
apporre firma autografa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie, per la  pubblica  amministrazione,  per  le
riforme  istituzionali  e  la  semplificazione  normativa,   per   le
disabilita', della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  prolungamento  delle  operazioni   di
  votazione per le consultazioni elettorali e  referendarie  relative
  all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento 
 
  1. Le operazioni di votazione per  le  consultazioni  elettorali  e
referendarie relative all'anno 2025, ad  esclusione  di  quelle  gia'
indette alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
svolgono, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  399,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  nella  giornata  di  domenica,
dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di  lunedi',  dalle  ore  7
alle ore 15. 
  2.  In  caso  di  contemporaneo  svolgimento,  nell'anno  2025,  di
consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della  Costituzione
e di un turno  di  votazione  delle  elezioni  amministrative,  anche
quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni  e
per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si  applicano
le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La  composizione
degli uffici elettorali di  sezione  in  cui  si  svolgono  anche  le
votazioni per le elezioni amministrative e  l'entita'  degli  onorari
fissi forfettari spettanti ai relativi  componenti  sono  determinate
dalla  normativa  per  le  elezioni  amministrative,  ferma  restando
l'entita' delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e  5,
lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo
di  consultazioni  che  si  effettuano   contemporaneamente.   Appena
completate le operazioni di  votazione  e  quelle  di  riscontro  dei
votanti  per  ogni  consultazione,  si  procede  alle  operazioni  di
scrutinio dei referendum e  successivamente,  senza  interruzioni,  a
quelle relative alle elezioni amministrative. Lo  scrutinio  relativo
alle elezioni circoscrizionali e' rinviato alle ore 9  del  martedi'.
Le  spese  derivanti  dall'attuazione  di   adempimenti   comuni   ai
referendum e  alle  elezioni  amministrative  sono  proporzionalmente
ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero
delle consultazioni di rispettiva pertinenza. 
  3. Ferme restando le maggiorazioni previste  per  la  contemporanea
effettuazione di piu' consultazioni, limitatamente alle consultazioni
elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non
abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della  Costituzione,
ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali
di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,  n.  136,  spettano
gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2  e  4,
della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3,  pari  a  euro  2.596.046  per
l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da
ripartire  per  fronteggiare  le  spese  derivanti   dalle   elezioni
politiche, amministrative, del Parlamento europeo  e  dall'attuazione
dei referendum, iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.