La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21
                        novembre 2007, n. 231 
 
  1. Alla legge 5 marzo 2024,  n.  21,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1)  al  comma  1,  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «ventiquattro»,  le  parole:  «,  ove  necessario,»   sono
soppresse e  le  parole:  «applicabili  anche  agli  emittenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni  del
codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonche'
per  la  modifica  di  ulteriori  disposizioni  vigenti  al  fine  di
assicurarne  il  miglior  coordinamento  e   la   coerenza   con   le
disposizioni previste dalla presente  legge  e  con  le  disposizioni
adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo»; 
      2) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  implementare   le   misure   volte   ad   assicurare
l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato»; 
      3) al comma 2, lettera b), le parole: «ivi inclusi il  relativo
sistema sanzionatorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi  inclusi
la partecipazione assembleare,»; 
      4) al comma 2, lettera c), dopo la  parola:  «facilitare»  sono
inserite le seguenti: «il finanziamento dell'impresa in tutte le  sue
fasi di crescita, ivi incluso»; 
      5)  al  comma  2,  lettera  d),  dopo   le   parole:   «massima
diffusione,» sono inserite le seguenti: «anche  ampliando  il  novero
delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio  di  gestione
collettiva del risparmio,»; 
      6) al comma 2,  lettera  f),  dopo  le  parole:  «prevedere  il
riordino» sono inserite le seguenti: «, il coordinamento» e  dopo  le
parole: «materia di» sono inserite le seguenti: «servizi e  attivita'
di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina
dei contratti, e in materia di»; 
      7) al comma 2, lettera i), dopo la  parola:  «aggiornare»  sono
inserite le seguenti: «e revisionare anche  sotto  il  profilo  della
tutela giurisdizionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,  prevedendo  anche  disposizioni  in   materia   di   prescrizione
dell'azione risarcitoria»; 
      8) al comma 2, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
        «i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle
modifiche apportate al testo unico di cui al decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare in ogni caso il  rispetto
della disciplina antiriciclaggio»; 
      9) al comma 2, lettera l),  dopo  le  parole:  «e  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti,» e
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e  per  eliminare  o
razionalizzare  obblighi  o  divieti  non  previsti  dall'ordinamento
dell'Unione europea  e  non  giustificati  sulla  base  di  interessi
meritevoli di tutela, provvedendo  altresi'  a  correggere  eventuali
disfunzioni riscontrate»; 
      10) al comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: 
        «l-bis)  razionalizzare  la  disciplina  sulla  tutela  della
concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate  nei  mercati
del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del  contenimento
degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone  la
soppressione; 
        l-ter) apportare le opportune modifiche e  integrazioni  alla
normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, e dal testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed  efficienza
alla  gestione  delle  crisi,  tenuto   conto   delle   esigenze   di
proporzionalita' della  disciplina  e  di  celerita'  delle  relative
procedure»; 
      11) al comma 4,  la  parola:  «diciotto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ventiquattro»; 
      12) alla rubrica, le parole: «applicabili anche agli emittenti»
sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni
del codice di procedura civile in materia  di  arbitrato  societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine  di
assicurarne il miglior coordinamento»; 
    b) nel capo I, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 19-bis (Delega al Governo per la riforma  organica  e  il
riordino  del  sistema  sanzionatorio  e  di   tutte   le   procedure
sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58). - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  nei
termini di cui all'articolo 19, comma 1,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto,  per  i  profili  di
competenza, con il Ministro  della  giustizia,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per  la  riforma  organica  e  il  riordino  del  sistema
sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal  testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
        a) individuazione, selezione, determinazione e  coordinamento
delle condotte illecite e  dei  trattamenti  sanzionatori,  anche  in
ragione della rilevanza delle condotte e  della  loro  continuazione,
nonche' distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e  penali
sulla base del criterio di offensivita'; 
        b) individuazione dei casi di applicazione del principio  del
ne bis in idem ai fini della piu'  adeguata  valorizzazione  di  tale
principio  e,  ove  opportuno,  individuazione   delle   ipotesi   di
retroattivita'   della   lex   mitior   in   materia   di    sanzioni
amministrative; 
        c)   revisione    delle    disposizioni    sulle    procedure
sanzionatorie, nel rispetto dei principi del  contraddittorio,  della
piena conoscenza degli  atti  istruttori,  della  pubblicita',  della
distinzione tra  funzioni  istruttorie  e  funzioni  decisorie  e  di
celerita' e certezza dei termini; 
        d) facilitazione  del  ricorso  a  strumenti  di  definizione
preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi
in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante  la  previsione
di meccanismi di applicazione concordata della sanzione; 
        e) revisione delle  competenze  giurisdizionali  e  del  rito
applicabile in materia di ricorsi avverso le  sanzioni  previste  dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  per
qualsiasi domanda conseguente  all'emanazione  della  sanzione  e  la
competenza funzionale del tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia, sede di Milano; 
        f)  revisione  dei  poteri  delle  autorita'   di   vigilanza
finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi  di
mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate  dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore
dei destinatari degli accertamenti; 
        g)  introduzione  di  sanzioni  alternative   alle   sanzioni
pecuniarie,  anche  di  carattere  ripristinatorio,  revisione  degli
istituti della confisca e del sequestro del  profitto  dell'illecito,
ivi  inclusa  la  loro  eventuale  soppressione,  e  revisione  della
disciplina in materia di sanzioni interdittive; 
        h)  revisione  della   disciplina   relativa   all'irregolare
acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
        i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del  codice  di
cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n.
262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma  1  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari.  Le
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni  dalla  data  di
trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma  1.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche  in  mancanza  del
parere. Qualora il termine  previsto  per  l'espressione  del  parere
parlamentare di cui  al  secondo  periodo  scada  nei  trenta  giorni
antecedenti  allo  spirare  del  termine  previsto  al  comma   1   o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di  novanta
giorni. 
      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in  vigore  di
ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo,  ove  necessario,
puo' adottare uno o  piu'  decreti  correttivi  e  integrativi  degli
stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
1»; 
    c) nel titolo, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono
sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni  del
codice di  procedura  civile  in  materia  di  arbitrato  societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine  di
assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al  Governo  per
la riforma organica e il riordino  del  sistema  sanzionatorio  e  di
tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998». 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
    «2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di
cui all'articolo 1,  comma  1,  lettere  i.1)  e  i-bis.1),  del  TUF
provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente  decreto
anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni  delle  Sicav  e
Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati». 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da essi derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  i  decreti  legislativi  attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al  loro
interno,  i  medesimi   decreti   legislativi   sono   emanati   solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5  marzo
          2024,  n.  21  recante:  «Interventi   a   sostegno   della
          competitivita' dei capitali e  delega  al  Governo  per  la
          riforma organica delle disposizioni in materia  di  mercati
          dei capitali recate dal  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  delle  disposizioni
          in materia di societa' di  capitali  contenute  nel  codice
          civile, per la modifica delle disposizioni  del  codice  di
          procedura  civile  in  materia  di  arbitrato   societario,
          nonche' per la modifica di ulteriori  disposizioni  vigenti
          al fine di assicurarne il  miglior  coordinamento,  nonche'
          delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
          sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
          recati  dal  medesimo  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 58  del  1998»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 19 (Delega al Governo per la  riforma  organica
          delle disposizioni  in  materia  di  mercati  dei  capitali
          recate dal testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni  in  materia  di
          societa' di capitali contenute nel codice  civile,  per  la
          modifica delle disposizioni del codice di procedura  civile
          in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica
          di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il
          miglior coordinamento). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto, per  i  profili
          di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o  piu'
          decreti  legislativi  per   la   riforma   organica   delle
          disposizioni in materia di mercati dei capitali recate  dal
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e delle  disposizioni  in  materia  di  societa'  di
          capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle
          disposizioni del codice di procedura civile in  materia  di
          arbitrato societario nonche' per la modifica  di  ulteriori
          disposizioni vigenti al  fine  di  assicurarne  il  miglior
          coordinamento e la coerenza con  le  disposizioni  previste
          dalla presente legge e  con  le  disposizioni  adottate  in
          attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo.  I
          decreti  legislativi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          adottati, nel rispetto dei  principi  costituzionali  e  in
          particolare della tutela  del  risparmio,  dell'ordinamento
          dell'Unione europea e del  diritto  internazionale  nonche'
          sulla base dei principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al
          presente articolo, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  sostenere  la  crescita  del  Paese,   favorire
          l'accesso  delle  imprese  al  capitale  di   rischio   con
          particolare riguardo  ai  mercati  regolamentati,  favorire
          l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative
          di finanziamento e  la  canalizzazione  degli  investimenti
          verso  le  imprese  e  rendere  le   imprese   maggiormente
          attrattive per gli investitori internazionali; 
                  a-bis) implementare le misure volte  ad  assicurare
          l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato; 
                  b)  aumentare   la   competitivita'   del   mercato
          nazionale e semplificare  e  razionalizzare  la  disciplina
          degli emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare,
          la disciplina in tema di operazioni  con  parti  correlate,
          anche con riferimento alle  soglie  di  partecipazione,  in
          linea con gli standard internazionali, e la possibilita' di
          prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto  di  voto,
          riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a  legislazione
          vigente; 
                  c)  facilitare  il  finanziamento  dell'impresa  in
          tutte le sue fasi di crescita,  ivi  incluso  il  passaggio
          dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei
          mercati regolamentati; 
                  d) rivedere le regole in materia  di  attivita'  di
          investimento privato per favorirne la  massima  diffusione,
          anche  ampliando   il   novero   delle   forme   societarie
          ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del
          risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento  degli
          obblighi informativi a tutela degli investitori; 
                  e) semplificare le regole  del  governo  societario
          anche tenendo conto delle regole  previste  dai  codici  di
          autodisciplina; 
                  f)  prevedere  il  riordino,  il  coordinamento   e
          l'aggiornamento della disciplina in materia  di  servizi  e
          attivita'  di  investimento,  ivi  inclusi   gli   obblighi
          informativi e la disciplina dei contratti, e in materia  di
          appello al pubblico  risparmio,  con  particolare  riguardo
          alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche
          di acquisto e scambio; 
                  g)   contemperare   il    livello    degli    oneri
          amministrativi  imposti  alle  imprese  con  l'esigenza  di
          assicurare l'efficienza, l'efficacia  e  la  rilevanza  dei
          controlli; 
                  h) assicurare un sistema coerente e  integrato  dei
          controlli    interni,    eliminando    sovrapposizioni    o
          duplicazioni nelle funzioni  e  strutture  di  controllo  e
          individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e  di
          scambio di informazioni  per  un  piu'  efficace  contrasto
          delle irregolarita' rilevate; 
                  i) aggiornare e revisionare anche sotto il  profilo
          della tutela giurisdizionale il regime  di  responsabilita'
          di  cui  all'articolo  24,  comma  6-bis,  della  legge  28
          dicembre  2005,  n.  262,  tenuto  conto  della  disciplina
          applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche'  delle
          raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo
          anche disposizioni in materia di  prescrizione  dell'azione
          risarcitoria; 
                  i-bis)  coordinare  le   disposizioni   legislative
          correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  al  fine  di
          assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  disciplina
          antiriciclaggio; 
                  l) procedere a una complessiva razionalizzazione  e
          al  coordinamento  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui
          al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  nonche'  delle  altre
          disposizioni   applicabili   nei   medesimi   ambiti,   per
          assicurare una maggiore coerenza  e  semplificazione  delle
          fonti normative e per eliminare o razionalizzare obblighi o
          divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e
          non giustificati sulla  base  di  interessi  meritevoli  di
          tutela,  provvedendo  altresi'   a   correggere   eventuali
          disfunzioni riscontrate; 
                  l-bis) razionalizzare la  disciplina  sulla  tutela
          della  concorrenza   e   sulle   partecipazioni   personali
          incrociate nei mercati del credito e  finanziari,  prevista
          dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, al fine della riduzione  e  del  contenimento
          degli oneri  conseguenti  in  capo  agli  operatori,  anche
          valutandone la soppressione; 
                  l-ter)   apportare   le   opportune   modifiche   e
          integrazioni alla normativa vigente  in  materia  di  crisi
          degli intermediari disciplinati dal testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza
          alla gestione delle crisi, tenuto conto delle  esigenze  di
          proporzionalita' della  disciplina  e  di  celerita'  delle
          relative procedure. 
                3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi alle  Camere  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso   il   parere   delle    competenti    Commissioni
          parlamentari. Decorsi  quaranta  giorni  dalla  data  della
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta
          giorni antecedenti allo spirare del  termine  previsto  dal
          comma 1 o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo  e'
          prorogata di novanta giorni. 
                4. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei decreti di cui  al  comma  1,  il  Governo,  ove
          necessario, puo' emanare decreti correttivi  e  integrativi
          degli stessi nel rispetto dei principi e criteri  direttivi
          di cui al comma 2.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231  recante:  «Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure  di  esecuzione»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di
          cui al presente decreto  si  applicano  alle  categorie  di
          soggetti individuati  nel  presente  articolo,  siano  esse
          persone fisiche ovvero persone giuridiche. 
                2.  Rientrano  nella  categoria  degli   intermediari
          bancari e finanziari: 
                  a) le banche; 
                  b) Poste italiane S.p.a.; 
                  c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); 
                  d)  gli  istituti  di   pagamento   come   definiti
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP); 
                  e) le societa' di intermediazione  mobiliare,  come
          definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); 
                  f) le societa'  di  gestione  del  risparmio,  come
          definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); 
                  g)  le  societa'   di   investimento   a   capitale
          variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1,  lettera
          i), TUF (SICAV); 
                  h) le societa' di investimento  a  capitale  fisso,
          mobiliare e immobiliare,  come  definite  dall'articolo  1,
          comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); 
                  i) gli agenti di cambio  di  cui  all'articolo  201
          TUF; 
                  l) gli  intermediari  iscritti  nell'albo  previsto
          dall'articolo 106 TUB; 
                  m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
                  n) le imprese di  assicurazione,  che  operano  nei
          rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                  o)   gli   intermediari   assicurativi    di    cui
          all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e  d),  CAP,  che
          operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2,  comma
          1, CAP; 
                  p) i  soggetti  eroganti  micro-credito,  ai  sensi
          dell'articolo 111 TUB; 
                  q)  i  confidi  e  gli  altri   soggetti   di   cui
          all'articolo 112 TUB; 
                  r); 
                  s)  le  societa'  fiduciarie   iscritte   nell'albo
          previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; 
                  t) le succursali insediate di intermediari  bancari
          e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
          amministrazione centrale in un altro Stato membro o in  uno
          Stato terzo; 
                  u) gli intermediari bancari e finanziari di cui  al
          presente  comma  aventi  sede  legale   e   amministrazione
          centrale  in  un  altro  Stato  membro,   stabiliti   senza
          succursale sul territorio della Repubblica italiana; 
                  v) i  consulenti  finanziari  di  cui  all'articolo
          18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria  di  cui
          all'articolo 18-ter TUF; 
                  v-bis)   i   prestatori   di   servizi    per    le
          cripto-attivita' come definiti all'articolo 3, paragrafo 1,
          punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114,  autorizzati  in
          Italia alla prestazione di tali servizi, ad  eccezione  del
          servizio di consulenza sulle cripto-attivita'. 
                2-bis.  Nelle  operazioni  di  cartolarizzazione   di
          crediti, gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  al
          comma 2, incaricati della riscossione dei  crediti  ceduti,
          dei servizi di cassa e di pagamento e  delle  verifiche  di
          conformita' provvedono all'adempimento  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto anche nei  confronti  dei  debitori
          ceduti alle societa' per la cartolarizzazione  dei  crediti
          nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
          societa'. 
                2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione
          esterna di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettere  i.1)  e
          i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi
          di  cui  al  presente  decreto  anche  con  riferimento  ai
          sottoscrittori  delle  azioni  delle  Sicav  e  Sicaf   che
          gestiscono e dei soggetti da queste finanziati. 
                3.  Rientrano  nella  categoria  di  altri  operatori
          finanziari: 
                  a)  le  societa'  fiduciarie,  diverse  da   quelle
          iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB,
          di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
                  b)  i  mediatori  creditizi  iscritti   nell'elenco
          previsto dall'articolo 128-sexies TUB; 
                  c) gli agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
          TUB; 
                  d)  i  soggetti  che  esercitano  professionalmente
          l'attivita'   di   cambio   valuta,    consistente    nella
          negoziazione a pronti di  mezzi  di  pagamento  in  valuta,
          iscritti in  un  apposito  registro  tenuto  dall'Organismo
          previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 
                4.  Rientrano  nella  categoria  dei  professionisti,
          nell'esercizio  della  professione  in  forma  individuale,
          associata o societaria: 
                  a)  i  soggetti  iscritti  nell'albo  dei   dottori
          commercialisti e degli esperti contabili  e  nell'albo  dei
          consulenti del lavoro; 
                  b) ogni altro soggetto che rende i servizi  forniti
          da periti, consulenti e  altri  soggetti  che  svolgono  in
          maniera  professionale,  anche  nei  confronti  dei  propri
          associati o iscritti, attivita' in materia di  contabilita'
          e  tributi,  ivi  compresi  associazioni  di  categoria  di
          imprenditori e commercianti, CAF e patronati; 
                  c) i notai e gli avvocati quando,  in  nome  o  per
          conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione  di
          natura finanziaria  o  immobiliare  e  quando  assistono  i
          propri clienti nella predisposizione o nella  realizzazione
          di operazioni riguardanti: 
                    1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
          reali su beni immobili o attivita' economiche; 
                    2) la gestione di denaro, strumenti finanziari  o
          altri beni; 
                    3) l'apertura o la  gestione  di  conti  bancari,
          libretti di deposito e conti di titoli; 
                    4) l'organizzazione degli apporti necessari  alla
          costituzione,  alla  gestione  o   all'amministrazione   di
          societa'; 
                    5)    la    costituzione,    la    gestione     o
          l'amministrazione  di  societa',  enti,  trust  o  soggetti
          giuridici analoghi; 
                  d) i revisori legali e  le  societa'  di  revisione
          legale  con  incarichi  di  revisione  legale  su  enti  di
          interesse  pubblico  o  su   enti   sottoposti   a   regimi
          intermedio; 
                  e) i revisori legali e  le  societa'  di  revisione
          senza incarichi di revisione su enti di interesse  pubblico
          o su enti sottoposti a regimi intermedio. 
                5. Rientrano nella categoria di altri  operatori  non
          finanziari: 
                  a); 
                  b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
          di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio  di
          opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
          commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
          e' effettuata da gallerie  d'arte  o  case  d'asta  di  cui
          all'articolo 115 TULPS qualora il  valore  dell'operazione,
          anche se frazionata o di operazioni collegate  sia  pari  o
          superiore a 10.000 euro; 
                  c) i soggetti che conservano  o  commerciano  opere
          d'arte ovvero che agiscono da  intermediari  nel  commercio
          delle  stesse,  qualora  tale   attivita'   e'   effettuata
          all'interno di porti franchi e il  valore  dell'operazione,
          anche se frazionata, o di operazioni collegate sia  pari  o
          superiore a 10.000 euro; 
                  d) gli operatori professionali in oro di  cui  alla
          legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
                  e) gli agenti in affari che svolgono  attivita'  in
          mediazione  immobiliare  in  presenza  dell'iscrizione   al
          Registro delle imprese, ai sensi  della  legge  3  febbraio
          1989,  n.  39,  anche  quando  agiscono  in   qualita'   di
          intermediari nella locazione di un bene immobile e, in  tal
          caso, limitatamente alle sole operazioni per  le  quali  il
          canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro; 
                  f)  i  soggetti  che  esercitano   l'attivita'   di
          custodia e trasporto di  denaro  contante  e  di  titoli  o
          valori a mezzo di guardie particolari giurate, in  presenza
          della licenza di cui all'articolo 134 TULPS; 
                  g)  i  soggetti   che   esercitano   attivita'   di
          mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18
          giugno 2009, n. 69; 
                  h) i soggetti che svolgono  attivita'  di  recupero
          stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in  presenza
          della  licenza  di  cui  all'articolo  115   TULPS,   fuori
          dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; 
                  i); 
                  i-bis). 
                6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
          di gioco: 
                  a) gli operatori di  gioco  on  line  che  offrono,
          attraverso la rete internet e altre reti telematiche  o  di
          telecomunicazione,  giochi,  con  vincite  in  denaro,   su
          concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                  b) gli  operatori  di  gioco  su  rete  fisica  che
          offrono, anche  attraverso  distributori  ed  esercenti,  a
          qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite  in
          denaro, su concessione  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli; 
                  c) i soggetti che  gestiscono  case  da  gioco,  in
          presenza  delle  autorizzazioni  concesse  dalle  leggi  in
          vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
                6-bis.  Rientrano  tra   i   soggetti   obbligati   i
          prestatori di servizi relativi a societa' e  trust  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto,
          la cui attivita'  e'  riservata  ad  operatori  soggetti  a
          regimi di licenza o registrazione nazionale. 
                7. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano anche alle succursali  insediate  nel  territorio
          della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui  ai
          commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
          e amministrazione centrale in uno Stato estero. 
                8. Alle societa' di gestione accentrata di  strumenti
          finanziari,  alle  societa'   di   gestione   dei   mercati
          regolamentati di strumenti finanziari  e  ai  soggetti  che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari  e  di  fondi  interbancari,  alle  societa'  di
          gestione dei servizi di liquidazione  delle  operazioni  su
          strumenti  finanziari  e  alle  societa'  di  gestione  dei
          sistemi di compensazione e  garanzia  delle  operazioni  in
          strumenti  finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto in materia di segnalazione  di  operazioni
          sospette e comunicazioni oggettive. 
                9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
          dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi  di  cui
          al presente decreto avvenga, per i  soli  scopi  e  per  le
          attivita'  da  esso   previsti   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e  delle  garanzie  stabilite  dal  Codice  in
          materia di protezione dei dati personali. 
                9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
          succursali stabilite in altro Stato  membro  rispettino  le
          disposizioni  nazionali  di  recepimento  della   normativa
          europea in materia di prevenzione del  sistema  finanziario
          per fini di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
          in vigore nel medesimo Stato membro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3,  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante:   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009: 
                «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          (Omissis). 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
                (Omissis).».