La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231
1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 1, la parola: «dodici» e' sostituita dalla
seguente: «ventiquattro», le parole: «, ove necessario,» sono
soppresse e le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono
sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del
codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonche'
per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di
assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le
disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni
adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo»;
2) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) implementare le misure volte ad assicurare
l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato»;
3) al comma 2, lettera b), le parole: «ivi inclusi il relativo
sistema sanzionatorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi
la partecipazione assembleare,»;
4) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «facilitare» sono
inserite le seguenti: «il finanziamento dell'impresa in tutte le sue
fasi di crescita, ivi incluso»;
5) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «massima
diffusione,» sono inserite le seguenti: «anche ampliando il novero
delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione
collettiva del risparmio,»;
6) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «prevedere il
riordino» sono inserite le seguenti: «, il coordinamento» e dopo le
parole: «materia di» sono inserite le seguenti: «servizi e attivita'
di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina
dei contratti, e in materia di»;
7) al comma 2, lettera i), dopo la parola: «aggiornare» sono
inserite le seguenti: «e revisionare anche sotto il profilo della
tutela giurisdizionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione
dell'azione risarcitoria»;
8) al comma 2, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle
modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto
della disciplina antiriciclaggio»;
9) al comma 2, lettera l), dopo le parole: «e del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti:
«nonche' delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti,» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per eliminare o
razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento
dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi
meritevoli di tutela, provvedendo altresi' a correggere eventuali
disfunzioni riscontrate»;
10) al comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della
concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati
del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento
degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la
soppressione;
l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla
normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza
alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di
proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle relative
procedure»;
11) al comma 4, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla
seguente: «ventiquattro»;
12) alla rubrica, le parole: «applicabili anche agli emittenti»
sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni
del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di
assicurarne il miglior coordinamento»;
b) nel capo I, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis (Delega al Governo per la riforma organica e il
riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure
sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nei
termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di
competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti
legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema
sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento
delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in
ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione,
nonche' distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali
sulla base del criterio di offensivita';
b) individuazione dei casi di applicazione del principio del
ne bis in idem ai fini della piu' adeguata valorizzazione di tale
principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di
retroattivita' della lex mitior in materia di sanzioni
amministrative;
c) revisione delle disposizioni sulle procedure
sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della
piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicita', della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di
celerita' e certezza dei termini;
d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione
preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi
in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione
di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;
e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito
applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per
qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la
competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sede di Milano;
f) revisione dei poteri delle autorita' di vigilanza
finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di
mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore
dei destinatari degli accertamenti;
g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni
pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli
istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito,
ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della
disciplina in materia di sanzioni interdittive;
h) revisione della disciplina relativa all'irregolare
acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n.
262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere
parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta
giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario,
puo' adottare uno o piu' decreti correttivi e integrativi degli
stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
1»;
c) nel titolo, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono
sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del
codice di procedura civile in materia di arbitrato societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di
assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per
la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di
tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF
provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto
anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e
Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro
interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 marzo
2024, n. 21 recante: «Interventi a sostegno della
competitivita' dei capitali e delega al Governo per la
riforma organica delle disposizioni in materia di mercati
dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni
in materia di societa' di capitali contenute nel codice
civile, per la modifica delle disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti
al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche'
delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
recati dal medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Delega al Governo per la riforma organica
delle disposizioni in materia di mercati dei capitali
recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di
societa' di capitali contenute nel codice civile, per la
modifica delle disposizioni del codice di procedura civile
in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica
di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il
miglior coordinamento). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili
di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma organica delle
disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di
capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle
disposizioni del codice di procedura civile in materia di
arbitrato societario nonche' per la modifica di ulteriori
disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior
coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste
dalla presente legge e con le disposizioni adottate in
attuazione della delega di cui al presente articolo. I
decreti legislativi di cui al presente articolo sono
adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in
particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale nonche'
sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere la crescita del Paese, favorire
l'accesso delle imprese al capitale di rischio con
particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire
l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative
di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti
verso le imprese e rendere le imprese maggiormente
attrattive per gli investitori internazionali;
a-bis) implementare le misure volte ad assicurare
l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;
b) aumentare la competitivita' del mercato
nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina
degli emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare,
la disciplina in tema di operazioni con parti correlate,
anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in
linea con gli standard internazionali, e la possibilita' di
prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto,
riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione
vigente;
c) facilitare il finanziamento dell'impresa in
tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso il passaggio
dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei
mercati regolamentati;
d) rivedere le regole in materia di attivita' di
investimento privato per favorirne la massima diffusione,
anche ampliando il novero delle forme societarie
ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del
risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento degli
obblighi informativi a tutela degli investitori;
e) semplificare le regole del governo societario
anche tenendo conto delle regole previste dai codici di
autodisciplina;
f) prevedere il riordino, il coordinamento e
l'aggiornamento della disciplina in materia di servizi e
attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi
informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di
appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo
alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche
di acquisto e scambio;
g) contemperare il livello degli oneri
amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei
controlli;
h) assicurare un sistema coerente e integrato dei
controlli interni, eliminando sovrapposizioni o
duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e
individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e di
scambio di informazioni per un piu' efficace contrasto
delle irregolarita' rilevate;
i) aggiornare e revisionare anche sotto il profilo
della tutela giurisdizionale il regime di responsabilita'
di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina
applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche' delle
raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo
anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione
risarcitoria;
i-bis) coordinare le disposizioni legislative
correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di
assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina
antiriciclaggio;
l) procedere a una complessiva razionalizzazione e
al coordinamento del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' delle altre
disposizioni applicabili nei medesimi ambiti, per
assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle
fonti normative e per eliminare o razionalizzare obblighi o
divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e
non giustificati sulla base di interessi meritevoli di
tutela, provvedendo altresi' a correggere eventuali
disfunzioni riscontrate;
l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela
della concorrenza e sulle partecipazioni personali
incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista
dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento
degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche
valutandone la soppressione;
l-ter) apportare le opportune modifiche e
integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi
degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza
alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di
proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle
relative procedure.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia
espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e'
prorogata di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove
necessario, puo' emanare decreti correttivi e integrativi
degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari
bancari e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale
variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera
i), TUF (SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso,
mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201
TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei
rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che
operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui
all'articolo 112 TUB;
r);
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo
previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari
e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo
18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter TUF;
v-bis) i prestatori di servizi per le
cripto-attivita' come definiti all'articolo 3, paragrafo 1,
punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in
Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del
servizio di consulenza sulle cripto-attivita'.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di
crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al
comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione
esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e
i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi
di cui al presente decreto anche con riferimento ai
sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che
gestiscono e dei soggetti da queste finanziati.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle
iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB,
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti
da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in
maniera professionale, anche nei confronti dei propri
associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita'
e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per
conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i
propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione
di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o
l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti
giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione
legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione
senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a);
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione,
anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere
d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di
mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori
dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i);
i-bis).
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che
offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a
qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in
denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i
prestatori di servizi relativi a societa' e trust di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto,
la cui attivita' e' riservata ad operatori soggetti a
regimi di licenza o registrazione nazionale.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
(Omissis).».