IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per
il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»;
Visto l'art. 165, quinto comma, del codice penale, come modificato
dall'art. 15 della citata legge n. 168 del 2023, che, fra l'altro,
prevede che «nei casi di condanna per il delitto previsto dall'art.
575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la
sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla
partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento
con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e
valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a
fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'art. 164.»;
Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 19 luglio
2019, n. 69, ai sensi del quale «Gli oneri derivanti dalla
partecipazione ai corsi di recupero di cui all'art. 165 del codice
penale ... sono a carico del condannato»;
Visto l'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai
sensi del quale «I centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: a) enti
locali, in forma singola o associata; b) associazioni il cui scopo
sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica
e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in
materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di
violenza, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui
alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma
consorziata.»;
Visto l'art. 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di
procedura penale, che prevede che: «Quando l'imputato si sottopone
positivamente ad un programma di prevenzione della violenza
organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il
responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero
e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma
2.»;
Visto l'art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio
1931, n. 601, ultimo comma, come introdotto dalla citata legge 24
novembre 2023, n. 168, ai sensi del quale: «Nei casi di cui all'art.
165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che
ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato,
all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva
partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica
l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la
sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge
il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi
violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento
del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna,
che ne da' a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero,
ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, primo
comma, numero 1), del codice penale.»;
Visto, in particolare, l'art. 18 della citata legge 24 novembre
2023, n. 168, recante «Riconoscimento e attivita' degli enti e delle
associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli
autori di reato», che prevede, fra l'altro, che ai fini e per gli
effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e
282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale,
«il Ministro della giustizia e l'Autorita' politica delegata per le
pari opportunita' stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le
modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle
associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati
agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza
domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attivita'
dei medesimi enti e associazioni»;
Visto l'art. 72 comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che
prevede che gli uffici locali di esecuzione penale esterna svolgono
ogni attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento ministeriale
di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche», come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, n. 78, ed
in particolare l'art. 7, comma 2, lettera c), che istituisce la
Direzione generale per la giustizia di comunita', prevedendo le
relative competenze;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5, recante
«Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
le donne 2021-2023, presentato in Consiglio dei ministri il 18
novembre 2021, previa acquisizione, in data 3 novembre 2021, del
parere positivo della Conferenza unificata, che definisce la
strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione di
Istanbul, ed in particolare la Priorita' 1.5 «Rafforzare la
prevenzione terziaria della recidiva per uomini autori di violenza e
di reati relativi alla violenza contro le donne» dell'Asse
«Prevenzione», e l'Asse «Perseguire e Punire»;
Tenuto conto che la prosecuzione della validita' del Piano, oltre
il termine del 31 dicembre 2023, e' stata oggetto di specifica
informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nella seduta del 28
dicembre 2023;
Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori
di violenza domestica e di genere e successive modificazioni,
acquisita in data 14 settembre 2022 in rep. atti n. 184/CSR;
Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, che modifica l'art. 12 (Norma transitoria)
dell'intesa del 14 settembre 2022, acquisita in data 25 gennaio 2024,
in rep. atti n. 9/CSR;
Ritenuto necessario istituire un sistema di riconoscimento ed
accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a
organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per
reati di violenza contro le donne e di violenza domestica ai fini e
per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale
e programmi di prevenzione destinati ai soggetti imputati per i
medesimi reati ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-quater,
comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale;
Ritenuto, altresi', di adottare ai medesimi fini ed affetti linee
guida per lo svolgimento dell'attivita' dei medesimi enti e
associazioni;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
18 dicembre 2024;
Decretano:
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente decreto si definiscono, in attuazione dell'art.
18 della legge 24 novembre 2023, n. 168 e nel quadro dell'intesa di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e successive modifiche, i
criteri e le modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli
enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di
recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza
contro le donne e di violenza domestica ai fini e per gli effetti di
cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, e ai soggetti
indagati o imputati per i medesimi reati ai fini e per gli effetti di
cui all'art. 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di
procedura penale e si adottano linee guida per lo svolgimento
dell'attivita' dei medesimi enti e associazioni.