IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
                    LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta contro la violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza
domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata  dall'Italia  con  la
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni  per
il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»; 
  Visto l'art. 165, quinto comma, del codice penale, come  modificato
dall'art. 15 della citata legge n. 168 del 2023,  che,  fra  l'altro,
prevede che «nei casi di condanna per il delitto  previsto  dall'art.
575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati  o  tentati,  di
cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter,  609-quater,  609-quinquies,
609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e  5.1,  e  577,  primo  comma,  numero  1,  e  secondo  comma,  la
sospensione  condizionale  della  pena  e'  sempre  subordinata  alla
partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale,  e  al  superamento
con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti  o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i  medesimi  reati,  accertati  e
valutati dal giudice, anche in relazione  alle  circostanze  poste  a
fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'art. 164.»; 
  Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo,  della  legge  19  luglio
2019,  n.  69,  ai  sensi  del  quale  «Gli  oneri  derivanti   dalla
partecipazione ai corsi di recupero di cui all'art.  165  del  codice
penale ... sono a carico del condannato»; 
  Visto l'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai
sensi del quale «I centri per il  recupero  degli  uomini  autori  di
violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: a)  enti
locali, in forma singola o associata; b) associazioni  il  cui  scopo
sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica
e di genere, che abbiano al loro  interno  competenze  specifiche  in
materia di violenza di genere  e  recupero  degli  uomini  autori  di
violenza, con personale specificamente formato; c)  soggetti  di  cui
alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa  tra  loro  o  in  forma
consorziata.»; 
  Visto l'art. 282-quater, comma 1,  terzo  periodo,  del  codice  di
procedura penale, che prevede che: «Quando  l'imputato  si  sottopone
positivamente  ad  un  programma  di   prevenzione   della   violenza
organizzato  dai  servizi  socio-assistenziali  del  territorio,   il
responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico  ministero
e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299,  comma
2.»; 
  Visto  l'art.  18-bis  delle  disposizioni   di   coordinamento   e
transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto  28  maggio
1931, n. 601, ultimo comma, come introdotto  dalla  citata  legge  24
novembre 2023, n. 168, ai sensi del quale: «Nei casi di cui  all'art.
165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice  che
ha emesso la  sentenza  la  trasmette,  al  passaggio  in  giudicato,
all'ufficio di esecuzione penale  esterna,  che  accerta  l'effettiva
partecipazione del condannato al percorso di recupero e  ne  comunica
l'esito al pubblico ministero presso il  giudice  che  ha  emesso  la
sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato  svolge
il percorso di recupero danno immediata  comunicazione  di  qualsiasi
violazione ingiustificata degli obblighi  connessi  allo  svolgimento
del percorso di recupero all'ufficio di  esecuzione  penale  esterna,
che ne da' a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero,
ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168,  primo
comma, numero 1), del codice penale.»; 
  Visto, in particolare, l'art. 18 della  citata  legge  24  novembre
2023, n. 168, recante «Riconoscimento e attivita' degli enti e  delle
associazioni organizzatori di percorsi  di  recupero  destinati  agli
autori di reato», che prevede, fra l'altro, che ai  fini  e  per  gli
effetti degli  articoli  165,  quinto  comma,  del  codice  penale  e
282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di  procedura  penale,
«il Ministro della giustizia e l'Autorita' politica delegata  per  le
pari opportunita' stabiliscono, con proprio decreto, i criteri  e  le
modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle
associazioni abilitati a organizzare percorsi di  recupero  destinati
agli autori dei reati di violenza  contro  le  donne  e  di  violenza
domestica e adottano linee guida per  lo  svolgimento  dell'attivita'
dei medesimi enti e associazioni»; 
  Visto l'art. 72 comma 2, della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  che
prevede che gli uffici locali di esecuzione penale  esterna  svolgono
ogni attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento  ministeriale
di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle  dotazioni  organiche»,  come  modificato   dal   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, n.  78,  ed
in particolare l'art. 7, comma  2,  lettera  c),  che  istituisce  la
Direzione generale per  la  giustizia  di  comunita',  prevedendo  le
relative competenze; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5, recante
«Piano strategico nazionale contro la violenza  nei  confronti  delle
donne e la violenza domestica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne 2021-2023,  presentato  in  Consiglio  dei  ministri  il  18
novembre 2021, previa acquisizione, in  data  3  novembre  2021,  del
parere  positivo  della  Conferenza  unificata,  che   definisce   la
strategia  complessiva  per  dare  attuazione  alla  Convenzione   di
Istanbul,  ed  in  particolare  la  Priorita'  1.5   «Rafforzare   la
prevenzione terziaria della recidiva per uomini autori di violenza  e
di  reati  relativi  alla  violenza  contro   le   donne»   dell'Asse
«Prevenzione», e l'Asse «Perseguire e Punire»; 
  Tenuto conto che la prosecuzione della validita' del  Piano,  oltre
il termine del 31  dicembre  2023,  e'  stata  oggetto  di  specifica
informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per  la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nella  seduta  del  28
dicembre 2023; 
  Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per  uomini  autori
di  violenza  domestica  e  di  genere  e  successive  modificazioni,
acquisita in data 14 settembre 2022 in rep. atti n. 184/CSR; 
  Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  che  modifica  l'art.  12  (Norma   transitoria)
dell'intesa del 14 settembre 2022, acquisita in data 25 gennaio 2024,
in rep. atti n. 9/CSR; 
  Ritenuto necessario  istituire  un  sistema  di  riconoscimento  ed
accreditamento  degli  enti  e   delle   associazioni   abilitati   a
organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per
reati di violenza contro le donne e di violenza domestica ai  fini  e
per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice  penale
e programmi di prevenzione  destinati  ai  soggetti  imputati  per  i
medesimi reati ai fini e per gli effetti di cui all'art.  282-quater,
comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale; 
  Ritenuto, altresi', di adottare ai medesimi fini ed  affetti  linee
guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  dei  medesimi   enti   e
associazioni; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  seduta  del
18 dicembre 2024; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il presente decreto si definiscono, in attuazione  dell'art.
18 della legge 24 novembre 2023, n. 168 e nel quadro  dell'intesa  di
cui all'art. 2, comma  1,  lettera  a),  e  successive  modifiche,  i
criteri e le modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli
enti  e  delle  associazioni  abilitati  a  organizzare  percorsi  di
recupero destinati ai  soggetti  condannati  per  reati  di  violenza
contro le donne e di violenza domestica ai fini e per gli effetti  di
cui all'art. 165, quinto comma, del  codice  penale,  e  ai  soggetti
indagati o imputati per i medesimi reati ai fini e per gli effetti di
cui all'art. 282-quater,  comma  1,  terzo  periodo,  del  codice  di
procedura penale  e  si  adottano  linee  guida  per  lo  svolgimento
dell'attivita' dei medesimi enti e associazioni.