IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865,
n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15;
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni «Sulla
cittadinanza italiana»;
Vista la legge 21 aprile 1983, n. 123, recante «Disposizioni in
materia di cittadinanza»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla
cittadinanza»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante
«Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e in
particolare l'articolo 19-bis;
Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia
di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale sono state
finora interpretate nel senso di accordare alle persone nate
all'estero una facolta' di chiedere il riconoscimento della
cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale ne' oneri
di dimostrare la sussistenza o il mantenimento di vincoli effettivi
con la Repubblica;
Considerato che tale assetto normativo determina la crescita
continua ed esponenziale della platea di potenziali cittadini
italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che,
anche in ragione del possesso di una o piu' cittadinanze diverse da
quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da
vincoli profondi di cultura, identita' e fedelta';
Considerato che la possibile assenza di vincoli effettivi con la
Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini, che potrebbe
raggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione
residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio
serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtu'
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli altri Stati
membri della stessa e dello Spazio Schengen;
Considerato che, in applicazione del principio di proporzionalita',
e' opportuno prevedere il mantenimento della cittadinanza italiana e,
conseguentemente, europea in capo alle persone nate e residenti
all'estero alle quali lo stato di cittadini e' gia' stato validamente
riconosciuto;
Considerato che e' opportuno prevedere l'applicazione della
normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e
ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di
introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della
cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero,
condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli
effettivi con la Repubblica;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di operare
un bilanciamento tra i principi di cui agli articoli 1 e 3 della
Costituzione, applicando le suddette limitazioni a tutti i futuri
riconoscimenti di cittadinanza italiana ed evitando l'intrinseca
irragionevolezza di riconoscimenti della cittadinanza italiana
secondo criteri diversi a seconda di un fattore casuale e non
indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale la nascita
dei richiedenti, in luogo dell'effettivo esercizio di diritti o
adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
per evitare, nelle more dell'approvazione di una riforma organica
delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e
incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della
cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalita' degli uffici
consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito
il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della
presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123,
agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n.
555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato
con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere
mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche
prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in
possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti
condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora
di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in Italia;
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in
Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o
di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli
adottanti cittadini e' nato in Italia.».
2. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Controversie in
materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza
italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi
espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di
accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il
giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e'
tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».