IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della  Commissione,  del
17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  adeguamenti  dei
criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i  gruppi  di
piccole, medie e grandi dimensioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 101, che ha previsto l'obbligo per le imprese  di  stipulare
entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura  dei  danni
ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione  attivo,  voce
B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da
calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale; 
  Considerato che la disciplina attuativa  della  disposizione  sopra
citata e' contenuta nel decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 30 gennaio 2025,  n.  18,  concernente  «Regolamento  recante
modalita' attuative e operative degli  schemi  di  assicurazione  dei
rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della  legge
30 dicembre 2023, n. 213»; 
  Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30  gennaio  2025,
n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge  dei  testi
di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla  data
di pubblicazione del precisato decreto; 
  Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il
contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per  il
95 per cento del totale, da microimprese; 
  Considerato che il  tempo  a  disposizione  delle  imprese  per  la
stipula del  contratto  assicurativo  obbligatorio,  ove  il  termine
restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire
una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad  un
differimento temporale dei predetti obblighi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Misure urgenti in materia di polizze catastrofali 
 
  1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, e' cosi' differito: 
    a) per le imprese di medie dimensioni,  come  definite  ai  sensi
della direttiva delegata (UE) 2023/2775  della  Commissione,  del  17
ottobre 2023, al 1° ottobre 2025; 
    b) per le piccole e microimprese, come definite  ai  sensi  della
direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025. 
  2. Per le imprese di  cui  al  comma  1,  la  disposizione  di  cui
all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con
decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo. 
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n.  213
del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come  definite  ai  sensi
della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione
di cui all'articolo 1, comma 102, della legge  n.  213  del  2023  si
applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza  dell'obbligo
assicurativo.