(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2025) LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione del 12 dicembre 2024, depositate in pari data, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni le richieste di cinque referendum per l'abrogazione: dell'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», nonche' della lettera f), recante la seguente disposizione «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica» della legge 5 febbraio 1992, n. 91, con la seguente denominazione «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»; del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150, dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22, dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, con la seguente denominazione: «Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione»; dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole «compreso tra un» , alle parole «ed un massimo di 6» e alle parole «la misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a dieci mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a quattordici mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro», con la seguente denominazione: «Piccole imprese - licenziamenti e relativa indennita': abrogazione parziale»; del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, comma 1, limitatamente alle parole «non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti»; e alle parole «b-bis)»; comma 1-bis , limitatamente alle parole «di durata superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; comma 4, limitatamente alle parole «, in caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi»; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,», con la seguente denominazione «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine dal contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»; dell'art. 26, comma 4, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' dall'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.», con la seguente denominazione: «Esclusione della responsabilita' solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.»; Viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 20 gennaio 2025, depositate il 7 febbraio 2025, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum; Visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025», il quale prevede che le operazioni di votazione si svolgano «in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, assunta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 2025, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2025; Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni; Vista, quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca la piu' ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni recante «disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza), l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante «disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», l'abrogazione parziale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), l'abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e l'abrogazione parziale dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025», con particolare riferimento all'attivita' di monitoraggio e modalita' di contraddittorio nonche' ai criteri di valutazione; Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Dispone: nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione. 2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialita', indipendenza, parita' di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza. 3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.