(Testo approvato dalla Commissione 
                   nella seduta del 2 aprile 2025) 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per  il  referendum  della
Corte di cassazione del 12 dicembre 2024, depositate  in  pari  data,
con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli
75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 e successive
modificazioni le richieste di cinque  referendum  per  l'abrogazione:
dell'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato
da cittadino italiano» e  «successivamente  alla  adozione»,  nonche'
della lettera f), recante la seguente disposizione «f) allo straniero
che risiede legalmente da almeno  dieci  anni  nel  territorio  della
Repubblica» della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  con  la  seguente
denominazione «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei
tempi di residenza  legale  in  Italia  dello  straniero  maggiorenne
extracomunitario per la richiesta di concessione  della  cittadinanza
italiana»;  del  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  23,  come
modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza  della
Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla  legge  30
dicembre 2018, n. 145, dal decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14,  dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito   con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla sentenza  della
Corte costituzionale 24 giugno 2020, n.  150,  dal  decreto-legge  24
agosto 2021, n. 115, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21
ottobre 2021, n. 147,  dal  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dalla
sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio  2024,  n.  22,  dalla
sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, con la
seguente denominazione: «Contratto di lavoro  a  tutele  crescenti  -
disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione»;  dell'art.  8
della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 3, della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  limitatamente  alle
parole «compreso tra un» , alle parole «ed un massimo di  6»  e  alle
parole «la misura  massima  della  predetta  indennita'  puo'  essere
maggiorata fino a dieci mensilita' per il prestatore  di  lavoro  con
anzianita' superiore ai dieci anni e fino  a  quattordici  mensilita'
per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai  venti  anni,
se dipendenti da  datore  di  lavoro  che  occupa  piu'  di  quindici
prestatori  di  lavoro»,  con  la  seguente  denominazione:  «Piccole
imprese - licenziamenti e relativa indennita': abrogazione parziale»;
del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  limitatamente  alle
seguenti parti: art. 19, comma  1,  limitatamente  alle  parole  «non
superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'  avere  una   durata
superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui
alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e
comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di  natura  tecnica,
organizzativa e produttiva individuate dalle parti»;  e  alle  parole
«b-bis)»;  comma  1-bis  ,  limitatamente  alle  parole  «di   durata
superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del
termine di dodici mesi»; comma 4, limitatamente  alle  parole  «,  in
caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il  termine  complessivo
eccede i dodici mesi»; articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle
parole «liberamente nei primi dodici mesi e,  successivamente,»,  con
la seguente denominazione «Abrogazione parziale di norme  in  materia
di apposizione di termine dal contratto di lavoro subordinato, durata
massima e condizioni per proroghe e rinnovi»; dell'art. 26, comma  4,
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  come  modificato
dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art.
32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modifiche
dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  nonche'  dall'art.  13   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla
legge 17  dicembre  2021,  n.  215,  limitatamente  alle  parole  «Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici.», con la seguente denominazione: «Esclusione della
responsabilita' solidale  del  committente,  dell'appaltatore  e  del
subappaltatore per infortuni  subiti  dal  lavoratore  dipendente  di
impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza  dei  rischi
specifici  propri  dell'attivita'  delle   imprese   appaltatrici   o
subappaltatrici.»; 
  Viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 11, 12, 13,  14  e
15 del 20 gennaio 2025, depositate il 7 febbraio 2025, con  le  quali
sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare
secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per  il
referendum; 
  Visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante  «Disposizioni
urgenti per le  consultazioni  elettorali  e  referendarie  dell'anno
2025», il quale prevede che le operazioni di  votazione  si  svolgano
«in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore  7  alle
ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  ministri  del  28  marzo
2025, assunta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo  2025,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  75
del 31 marzo 2025, con i quali sono stati indetti i cinque referendum
popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni  8  e  9
giugno 2025; 
  Visti, quanto alla potesta' di rivolgere  indirizzi  generali  alla
RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1  e  4
della legge 14 aprile 1975,  n.  103  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista,  quanto  alla  potesta'  di  dettare  prescrizioni  atte   a
garantire   l'accesso   alla   programmazione   radiotelevisiva,   in
condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3,  4  e
5; 
  Visti  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita'  e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo  unico
per la fornitura di  servizi  di  media  audiovisivi,  approvato  con
decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  208,  nonche'  gli  atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio
e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; 
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; 
  Considerata   l'opportunita'   che   la   concessionaria   pubblica
garantisca la  piu'  ampia  informazione  e  conoscenza  sui  quesiti
referendari, anche nelle trasmissioni che non  rientrano  nei  generi
della comunicazione e dei messaggi politici; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n.  28  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e tenuto conto della  relativa  delibera  dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  recante   «disposizioni   di
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di
parita' di accesso ai mezzi di informazione  relative  alle  campagne
per i cinque referendum  popolari  aventi  ad  oggetto  l'abrogazione
parziale dell'art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza),  l'abrogazione
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante «disposizioni  in
materia di  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tutele
crescenti, in attuazione della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183»,
l'abrogazione parziale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(norme sui  licenziamenti  individuali),  l'abrogazione  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (disciplina organica dei  contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
dell'art. 1, comma 7,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183)  e
l'abrogazione parziale dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1  della  legge  3  agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), indetti per i giorni  8  e  9  giugno  2025»,  con
particolare riferimento all'attivita' di monitoraggio e modalita'  di
contraddittorio nonche' ai criteri di valutazione; 
  Considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                              Dispone: 
 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, come di seguito: 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si  riferiscono
alle consultazioni referendarie dei giorni  8  e  9  giugno  2025  in
premessa e si applicano su tutto il  territorio  nazionale.  Ove  non
diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo  alla
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale  e
cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione. 
  2.  Il  servizio  pubblico  radiotelevisivo  fornisce  la   massima
informazione  possibile,  conformandosi  con  particolare  rigore  ai
criteri  di  tutela  del  pluralismo,   completezza,   imparzialita',
indipendenza, parita' di trattamento tra diversi soggetti politici  e
opposte  indicazioni  di  voto,  sulle  materie   oggetto   di   ogni
referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di
averne una adeguata conoscenza. 
  3. In tutte le trasmissioni che,  ai  sensi  e  con  i  limiti  del
presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie  del
referendum, gli spazi sono ripartiti  in  due  parti  uguali  fra  le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari  ai
quesiti. 
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni   di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione.