IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge  di  bilancio  2019,
«Bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta  legge  30
dicembre 2018, n. 145 che ha previsto che «Per la messa in  sicurezza
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione
di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel  bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  un  fondo  da  ripartire,  con  una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2019  al
2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione  delle
risorse  a  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle   province
territorialmente competenti e dell'ANAS  S.p.a.,  in  relazione  alla
rispettiva competenza quali soggetti  attuatori,  sulla  base  di  un
piano che  classifichi  i  progetti  presentati  secondo  criteri  di
priorita'  legati  al  miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico
interessato  e  alla  popolazione  servita.  I   soggetti   attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei
fondi, mediante presentazione di  apposito  rendiconto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del  citato
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede  l'obbligo
per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre   2023,   n.   186,   recante   «Regolamento    recante    la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2023, n. 291; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3  gennaio
2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2020, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  prot.  n.
168 del 13  luglio  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
settembre 2023, n.  221,  che,  in  attuazione  dell'art.  10,  comma
11-sexiesdecies  del  citato  decreto-legge  n.  198  del  2022,   ha
apportato modifiche agli articoli 2, 4 e  5  del  decreto  3  gennaio
2020, n. 1; 
  Visto il decreto-legge 29  giugno  2024,  n.  89,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   2024,   n.   120,   recante
«Disposizioni urgenti per le infrastrutture  e  gli  investimenti  di
interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del citato  decreto-legge
n. 89 del 2024, il quale dispone che: «I termini per l'aggiudicazione
degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1,
comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati  al  31
dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Il medesimo decreto  disciplina  le
modalita'  di  monitoraggio   degli   interventi   e   dei   relativi
cronoprogrammi, attraverso i  sistemi  informativi  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca
delle risorse  anche  in  caso  di  mancato  aggiornamento  dei  dati
contenuti nei predetti sistemi informativi»; 
  Considerato che si rende necessario procedere,  per  effetto  della
norma sopra citata, alla modifica  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  3  gennaio  2020,  n.  1,  come  gia'
modificato dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
prot. n. 168 del 13 luglio 2023; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.
47148 del 28 ottobre 2024 con la quale e' stato espresso il concerto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
  dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze  3  gennaio  2020,  n.  1  e  successive  modificazioni  ed
  integrazioni - Termini per la progettazione,  aggiudicazione  degli
  interventi. 
 
  1. L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 3 gennaio 2020,  n.  1,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 168  del  13  luglio
2023, e' sostituito  dal  seguente:  «I  soggetti  attuatori  di  cui
all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni  degli
interventi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
o  del  competente  provveditorato  interregionale   per   le   opere
pubbliche, di cui al codice dei contratti pubblici, ove  previsto,  e
ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2024.».