IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019,
«Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30
dicembre 2018, n. 145 che ha previsto che «Per la messa in sicurezza
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione
di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle
risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province
territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.a., in relazione alla
rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un
piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di
priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico
interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei
fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo
per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2023, n. 291;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio
2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2020, n. 65;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n.
168 del 13 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2023, n. 221, che, in attuazione dell'art. 10, comma
11-sexiesdecies del citato decreto-legge n. 198 del 2022, ha
apportato modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto 3 gennaio
2020, n. 1;
Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante
«Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di
interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport»;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del citato decreto-legge
n. 89 del 2024, il quale dispone che: «I termini per l'aggiudicazione
degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1,
comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31
dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le
modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi
cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca
delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati
contenuti nei predetti sistemi informativi»;
Considerato che si rende necessario procedere, per effetto della
norma sopra citata, alla modifica del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come gia'
modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
prot. n. 168 del 13 luglio 2023;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.
47148 del 28 ottobre 2024 con la quale e' stato espresso il concerto;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 3 gennaio 2020, n. 1 e successive modificazioni ed
integrazioni - Termini per la progettazione, aggiudicazione degli
interventi.
1. L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 168 del 13 luglio
2023, e' sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori di cui
all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni degli
interventi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
o del competente provveditorato interregionale per le opere
pubbliche, di cui al codice dei contratti pubblici, ove previsto, e
ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31
dicembre 2024.».