LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nella seduta del 27 marzo 2025; 
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», il  quale
dispone che il Governo, le regioni e gli enti locali,  in  attuazione
del  principio  di  leale  collaborazione,  concludono,  in  sede  di
Conferenza unificata, accordi ai sensi del citato art. 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese  ai  sensi  dell'art.  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto  delle
specifiche  normative  regionali,   una   modulistica   unificata   e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la  presentazione
alle pubbliche  amministrazioni  regionali  e  agli  enti  locali  di
istanze,   dichiarazioni   e   segnalazioni,   che    le    pubbliche
amministrazioni regionali e locali utilizzano i  moduli  unificati  e
standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese, e
che i cittadini e le imprese li possono comunque  utilizzare  decorsi
trenta giorni dai medesimi termini; 
  Visto l'art. 24, comma 4, del  predetto  decreto-legge  n.  90  del
2014, a norma del quale,  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettere  e),  m)  e  r),  della  Costituzione,  gli   accordi   sulla
modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad
assicurare la libera concorrenza,  costituiscono  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono
essere garantiti su tutto  il  territorio  nazionale,  assicurano  il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126, ai sensi del quale «Le amministrazioni statali, con decreto  del
Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  delegato  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, adottano moduli unificati e  standardizzati  che  definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della  citata  legge  n.  124  del  2015,  nonche'  della
documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro,
la  possibilita'  del  privato  di  indicare  l'eventuale   domicilio
digitale  per  le  comunicazioni  con   l'amministrazione.   Per   la
presentazione  di  istanze,   segnalazioni   o   comunicazioni   alle
amministrazioni regionali o locali, con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli  sono  adottati,
in attuazione del principio  di  leale  collaborazione,  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, con accordi ai sensi del citato art. 9 dello stesso decreto
legislativo n. 281 del 1997 o con intese ai sensi della citata  legge
5 giugno 2003,  n.  131  tenendo  conto  delle  specifiche  normative
regionali.»; 
  Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 126  del
2016, a norma del quale e' vietata ogni richiesta di  informazioni  o
documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del  comma  2
del medesimo art. 2 del citato decreto legislativo n. 126  del  2016,
nonche' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  recante
«Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione,
segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),  silenzio
assenso e comunicazione e di definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto il decreto-legge 29  maggio  2024,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2024,   n.   105,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione  edilizia  e
urbanistica»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI del 4 maggio 2017, concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la  presentazione
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (rep. atti n. 46/CU); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI, del 6  luglio  2017,  recante
«Integrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Accordo tra il  Governo,  le
Regioni e  gli  enti  locali  del  4  maggio  2017  (Atto  n.  46/CU)
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione  delle  segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze,   per
estendere il modulo «Notifica ai fini della  registrazione»  a  tutti
gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto
il riconoscimento.(Repertorio atti n. 77/CU)»; 
  Ritenuta la necessita' di adeguare la suddetta modulistica edilizia
alle  modifiche  apportate  al   testo   unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.   380,   dal
decreto-legge n. 69 del 2024, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 105 del 2024; 
  Vista l'Agenda per la semplificazione 2020-2026,  adottata,  previa
intesa tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e  di
Bolzano, l'ANCI e l'UPI, l'11 maggio 2022, che, al punto 1.1, prevede
la  semplificazione  e  la  reingegnerizzazione  delle  procedure   e
l'adozione di una modulistica standardizzata, individuando,  inoltre,
al punto 4.2, l'edilizia e la  rigenerazione  urbana  tra  i  settori
chiave del piano per il rilancio; 
  Vista la nota prot. n. 188 del 25 febbraio 2025, acquisita, in pari
data, al prot. DAR n. 3433, con la quale  l'Ufficio  legislativo  del
Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso  lo  schema  di
accordo  concernente  le  modifiche  alla  modulistica  unificata   e
standardizzata  in  materia  edilizia  relative   alla   segnalazione
certificata di inizio  attivita',  al  permesso  di  costruire,  alla
segnalazione certificata di inizio attivita' alternativa al  permesso
di  costruire  e  alla  comunicazione  d'inizio  lavori   asseverata,
unitamente  alla  relativa  documentazione  allegata,  ai  fini   del
perfezionamento dell'accordo in sede di Conferenza unificata; 
  Vista la nota prot. DAR n. 3466 del 25 febbraio 2025, con la  quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  ha  trasmesso  il  predetto
schema,  unitamente  alla  relativa  documentazione  allegata,   alle
regioni, alle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  all'ANCI  e
all'UPI,  nonche'  alle  amministrazioni  statali  interessate,   con
contestuale convocazione di una riunione tecnica  per  il  giorno  10
marzo 2025; 
  Vista la comunicazione, acquisita al  prot.  DAR  n.  3533  del  26
febbraio 2025, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato
di non rilevare elementi di competenza sul predetto schema di accordo
e sulla relativa documentazione allegata; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica del 10 marzo 2025, nel corso
della quale  le  amministrazioni  partecipanti  alla  riunione  hanno
concordato circa la necessita' di un ulteriore incontro  tecnico  per
raggiungere un accordo in merito alle  modifiche  da  apportare  allo
schema di accordo e alla relativa documentazione allegata; 
  Vista la nota prot. n. 249 del 14 marzo 2025,  acquisita  al  prot.
DAR n. 4567 del 17 marzo 2025, con la quale l'Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la proposta  di
schema in oggetto e la documentazione  allegata,  con  modifiche,  ai
fini del conseguimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata; 
  Vista la nota prot. DAR n. 4716 del 18 marzo  2025,  con  la  quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  ha  trasmesso  il  predetto
schema di accordo aggiornato alle regioni, alle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonche' alle amministrazioni
statali interessate, con contestuale  convocazione  di  una  riunione
tecnica per il giorno 1° aprile 2025; 
  Vista la nota prot. n. 280 del 19 marzo 2025,  acquisita  al  prot.
DAR 4855 del 20 marzo 2025, con la quale  l'Ufficio  legislativo  del
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  ha  trasmesso  il  testo
aggiornato dello schema di  accordo,  precisando  la  necessita'  del
richiamo, per esigenze di ordine sistematico,  al  documento  recante
«Linee di indirizzo  e  criteri  interpretativi  sull'attuazione  del
decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)», pubblicato sul
sito del Ministero delle infrastrutture in data 30 gennaio  2025,  e,
in particolare, alla sezione 1 relativa allo «Stato  legittimo  degli
immobili» e  alla  sezione  3.4  relativa  ai  «Casi  particolari  di
interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo», in  coerenza
con quanto gia' previsto nelle  modifiche  alla  modulistica  di  cui
all'allegato 1; 
  Considerato, pertanto, che, secondo le precisazioni indicate  nella
nota sopra citata del 19 marzo 2025 e nei relativi allegati, «ai fini
dell'interpretazione delle disposizioni del decreto-legge n.  69  del
2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato
su proprio sito istituzionale, in data 30 gennaio 2025, un  documento
recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi  sull'attuazione
del  decreto-legge  29  maggio   2024,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)",
non aventi "valore vincolante", con la  finalita'  di  inquadrare  il
contesto applicativo del provvedimento e facilitarne l'attuazione  da
parte delle amministrazioni competenti  e  di  fornire  ai  cittadini
linee di orientamento  e  di  indirizzo,  indicazioni  di  massima  e
suggerimenti operativi su elementi attuativi di  particolare  rilievo
che caratterizzano le procedure edilizie»; 
  Considerato, altresi', che, secondo le precisazioni indicate  nella
nota sopra citata e nei relativi allegati, risulta che «la sezione  1
delle predette linee di  indirizzo  relativa  allo  "Stato  legittimo
degli immobili" ha chiarito come "sulle condizioni per far valere  il
titolo edilizio piu' recente che ha interessato l'intero  immobile  o
unita'   immobiliare,   si    ritiene    possibile    assumere    che
l'amministrazione competente abbia  verificato  la  legittimita'  dei
titoli pregressi: [omissis] b2) con riferimento ai titoli  rilasciati
con  formale  provvedimento  ovvero  formatisi  implicitamente,   per
silenzio-assenso (come nel caso della SCIA, della SCIA alternativa al
permesso di costruire), laddove sia stata fornita l'indicazione degli
estremi  del  titolo  originario  e  di  quelli  successivi  relativi
all'immobile  o  unita'  immobiliare,  e,  in  considerazione   della
documentazione prodotta, non sia stata formulata alcuna contestazione
dall'Amministrazione su eventuali  difformita'  rispetto  allo  stato
legittimo   dell'immobile   o   dell'unita'    immobiliare    oggetto
dell'intervento"»; 
  Considerato, infine, che, secondo le  precisazioni  indicate  nella
nota sopra citata e nei relativi  allegati,  «la  sezione  3.4  delle
predette  linee  di  indirizzo  relativa  ai  "Casi  particolari   di
interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo"  ha  chiarito
come, per gli interventi realizzati come varianti  in  corso  d'opera
che costituiscono parziale difformita' dal  titolo  rilasciato  prima
della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977,  n.  10,
"La sanzione e' quella prevista dall'art. 36-bis,  comma  5,  lettera
b), prima parte, e sara', pertanto, pari al doppio  dell'aumento  del
valore  venale   dell'immobile   valutato   dai   competenti   uffici
dell'Agenzia  delle  entrate,  in   una   misura,   determinata   dal
responsabile del procedimento, non  inferiore  a  1.032  euro  e  non
superiore a 10.328 euro" e che "ai  fini  del  perfezionamento  della
SCIA in sanatoria  non  e'  richiesta  la  sussistenza  della  doppia
conformita', rigida o semplificata, di cui agli articoli 36 e  36-bis
del testo unico"»; 
  Considerato che, con la sopra citata nota prot. n. 280 del 19 marzo
2025, acquisita al prot.  DAR  4855  del  20  marzo  2025,  l'Ufficio
legislativo  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   ha
contestualmente richiesto l'iscrizione del  provvedimento  all'ordine
del  giorno  della  prima  seduta  utile  di  questa  Conferenza   e,
conseguentemente, l'anticipazione della  riunione  tecnica  convocata
per il giorno 1° aprile 2025; 
  Vista la nota prot. DAR n. 4872 del 20 marzo  2025,  con  la  quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  ha  trasmesso  il  suddetto
schema di accordo aggiornato (prot. n. 280 del 19  marzo  2025)  alle
regioni, alle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  all'ANCI  e
all'UPI,   nonche'   alle   amministrazioni   statali    interessate,
anticipando la riunione  tecnica  precedentemente  convocata  per  il
giorno 1° aprile 2025 al giorno 21 marzo 2025; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica del 21 marzo 2025, nel corso
della quale sono stati fissati  i  termini  per  l'adempimento  degli
obblighi  di  recepimento  posti  a  carico   delle   amministrazioni
regionali e comunali, relativamente alle modifiche  alla  modulistica
unificata e standardizzata di cui all'allegato 1; 
  Vista la nota prot. 292 del 24 marzo 2025, acquisita, in pari data,
al prot. DAR. 5057, con la quale l'Ufficio legislativo  del  Ministro
per la pubblica amministrazione ha trasmesso il testo dello schema di
accordo aggiornato secondo quanto stabilito  nella  riunione  del  21
marzo  2025  circa:  «Casi  particolari  di  interventi  eseguiti  in
parziale difformita' dal titolo» del citato documento recante  «Linee
di   indirizzo   e   criteri   interpretativi   sull'attuazione   del
decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)»; 
  Considerato, pertanto, che, secondo le precisazioni indicate  nella
nota da ultimo citata e nei relativi allegati: «la sezione 3.4  delle
predette  linee  di  indirizzo  relativa  ai  "Casi  particolari   di
interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo"  ha  chiarito
come, per gli interventi realizzati come varianti  in  corso  d'opera
che costituiscono parziale difformita' dal  titolo  rilasciato  prima
della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977,  n.  10,
"La sanzione e' quella prevista dall'art. 36-bis,  comma  5,  lettera
b), prima parte, e sara', pertanto, pari al doppio  dell'aumento  del
valore  venale   dell'immobile   valutato   dai   competenti   uffici
dell'Agenzia  delle  entrate,  in   una   misura,   determinata   dal
responsabile del procedimento, non  inferiore  a  1.032  euro  e  non
superiore a 10.328 euro", che "ai fini del perfezionamento della SCIA
in  sanatoria  non  e'  richiesta   la   sussistenza   della   doppia
conformita', rigida o semplificata, di cui agli articoli 36 e  36-bis
del testo unico" e che "occorrera' indicare l'epoca di  realizzazione
della  variante,  al  fine  di  poterla  ricondurre  alla   validita'
temporale del titolo abilitativo rilasciato  ante  '77  cui  essa  si
riferisca"»; 
  Vista la nota prot. DAR n. 5111 del 24 marzo  2025,  con  la  quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  ha  trasmesso  il  suddetto
schema di accordo aggiornato alle regioni, alle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonche' alle amministrazioni
statali interessate, ai fini dell'iscrizione del punto all'ordine del
giorno della seduta del 27 marzo 2025 di questa Conferenza; 
  Considerato che nel corso della seduta del 27 marzo 2025 di  questa
Conferenza: 
    le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo; 
    l'ANCI  ha  espresso  parere  favorevole  all'accordo,  anche  in
ragione dell'accoglimento  di  alcune  richieste  proposte  dall'ANCI
medesima e, in particolare, con riferimento:  all'accertamento  dello
stato legittimo dell'immobile e delle sanzioni da applicare nei  casi
di  interventi  eseguiti  in   parziale   difformita'   dal   titolo;
all'inserimento dei sopra indicati riferimenti  al  citato  documento
recante «Linee di indirizzo e criteri interpretativi  sull'attuazione
del  decreto-legge  29  maggio   2024,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)»,
pubblicato  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti in data 30 gennaio 2025. L'ANCI ha aggiunto che  quindi  e'
stato anche richiesto  di  avviare  un  monitoraggio  costante  delle
procedure per le successive ed eventuali modifiche; 
    l'UPI ha espresso  parere  favorevole  all'accordo,  condividendo
quanto espresso dall'ANCI; 
  Considerato che il rappresentante  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  ha  confermato  la  posizione  espressa   dall'ANCI,
aggiungendo che vi e' stato un proficuo tavolo di collaborazione; 
  Acquisito l'assenso del Governo, delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI; 
  Sancisce il seguente  accordo tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei  termini
sottoindicati; 
                               Art. 1 
 
                Modifiche alla modulistica unificata 
                e standardizzata in materia edilizia 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno
2016, n. 126 sono adottate le modifiche alla modulistica edilizia  di
cui agli Accordi in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio e del 6
luglio 2017 al fine di adeguarla alle disposizioni del  decreto-legge
29 maggio 2024, n. 69. 
  2. Le modifiche ai moduli della SCIA, del  permesso  di  costruire,
della SCIA alternativa al permesso di costruire  e  della  CILA  sono
contenute nell'Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente accordo. 
  3. Ai sensi dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, le regioni adeguano, entro il 9  maggio  2025,  i
contenuti informativi dei  moduli  unificati  e  standardizzati  alle
modifiche di cui al comma 1, in relazione alle  specifiche  normative
regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano  la  modulistica  in  uso
sulla base delle previsioni del presente accordo entro il  23  maggio
2025. 
  4. Le regioni e i comuni garantiscono  la  massima  diffusione  dei
moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA  alternativa
al permesso di costruire e della CILA  attualmente  utilizzati,  come
modificati dal presente accordo. 
  5. Con successivo accordo o intesa si procede all'adeguamento della
modulistica relativa alla SCIA di agibilita'. 
 
                                             Il Presidente: Calderoli 
Il Segretario: D'Avena