LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 27 marzo 2025;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», il quale
dispone che il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione
del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di
Conferenza unificata, accordi ai sensi del citato art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione
alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che le pubbliche
amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese, e
che i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi
trenta giorni dai medesimi termini;
Visto l'art. 24, comma 4, del predetto decreto-legge n. 90 del
2014, a norma del quale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla
modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad
assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126, ai sensi del quale «Le amministrazioni statali, con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi
dell'art. 5 della citata legge n. 124 del 2015, nonche' della
documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro,
la possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio
digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la
presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle
amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono adottati,
in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, con accordi ai sensi del citato art. 9 dello stesso decreto
legislativo n. 281 del 1997 o con intese ai sensi della citata legge
5 giugno 2003, n. 131 tenendo conto delle specifiche normative
regionali.»;
Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 126 del
2016, a norma del quale e' vietata ogni richiesta di informazioni o
documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2
del medesimo art. 2 del citato decreto legislativo n. 126 del 2016,
nonche' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante
«Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi
applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e
urbanistica»;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI del 4 maggio 2017, concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (rep. atti n. 46/CU);
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI, del 6 luglio 2017, recante
«Integrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU)
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per
estendere il modulo «Notifica ai fini della registrazione» a tutti
gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto
il riconoscimento.(Repertorio atti n. 77/CU)»;
Ritenuta la necessita' di adeguare la suddetta modulistica edilizia
alle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal
decreto-legge n. 69 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 105 del 2024;
Vista l'Agenda per la semplificazione 2020-2026, adottata, previa
intesa tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, l'ANCI e l'UPI, l'11 maggio 2022, che, al punto 1.1, prevede
la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure e
l'adozione di una modulistica standardizzata, individuando, inoltre,
al punto 4.2, l'edilizia e la rigenerazione urbana tra i settori
chiave del piano per il rilancio;
Vista la nota prot. n. 188 del 25 febbraio 2025, acquisita, in pari
data, al prot. DAR n. 3433, con la quale l'Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso lo schema di
accordo concernente le modifiche alla modulistica unificata e
standardizzata in materia edilizia relative alla segnalazione
certificata di inizio attivita', al permesso di costruire, alla
segnalazione certificata di inizio attivita' alternativa al permesso
di costruire e alla comunicazione d'inizio lavori asseverata,
unitamente alla relativa documentazione allegata, ai fini del
perfezionamento dell'accordo in sede di Conferenza unificata;
Vista la nota prot. DAR n. 3466 del 25 febbraio 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto
schema, unitamente alla relativa documentazione allegata, alle
regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e
all'UPI, nonche' alle amministrazioni statali interessate, con
contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 10
marzo 2025;
Vista la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 3533 del 26
febbraio 2025, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato
di non rilevare elementi di competenza sul predetto schema di accordo
e sulla relativa documentazione allegata;
Visti gli esiti della riunione tecnica del 10 marzo 2025, nel corso
della quale le amministrazioni partecipanti alla riunione hanno
concordato circa la necessita' di un ulteriore incontro tecnico per
raggiungere un accordo in merito alle modifiche da apportare allo
schema di accordo e alla relativa documentazione allegata;
Vista la nota prot. n. 249 del 14 marzo 2025, acquisita al prot.
DAR n. 4567 del 17 marzo 2025, con la quale l'Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la proposta di
schema in oggetto e la documentazione allegata, con modifiche, ai
fini del conseguimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata;
Vista la nota prot. DAR n. 4716 del 18 marzo 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto
schema di accordo aggiornato alle regioni, alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonche' alle amministrazioni
statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione
tecnica per il giorno 1° aprile 2025;
Vista la nota prot. n. 280 del 19 marzo 2025, acquisita al prot.
DAR 4855 del 20 marzo 2025, con la quale l'Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso il testo
aggiornato dello schema di accordo, precisando la necessita' del
richiamo, per esigenze di ordine sistematico, al documento recante
«Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del
decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)», pubblicato sul
sito del Ministero delle infrastrutture in data 30 gennaio 2025, e,
in particolare, alla sezione 1 relativa allo «Stato legittimo degli
immobili» e alla sezione 3.4 relativa ai «Casi particolari di
interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo», in coerenza
con quanto gia' previsto nelle modifiche alla modulistica di cui
all'allegato 1;
Considerato, pertanto, che, secondo le precisazioni indicate nella
nota sopra citata del 19 marzo 2025 e nei relativi allegati, «ai fini
dell'interpretazione delle disposizioni del decreto-legge n. 69 del
2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato
su proprio sito istituzionale, in data 30 gennaio 2025, un documento
recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione
del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)",
non aventi "valore vincolante", con la finalita' di inquadrare il
contesto applicativo del provvedimento e facilitarne l'attuazione da
parte delle amministrazioni competenti e di fornire ai cittadini
linee di orientamento e di indirizzo, indicazioni di massima e
suggerimenti operativi su elementi attuativi di particolare rilievo
che caratterizzano le procedure edilizie»;
Considerato, altresi', che, secondo le precisazioni indicate nella
nota sopra citata e nei relativi allegati, risulta che «la sezione 1
delle predette linee di indirizzo relativa allo "Stato legittimo
degli immobili" ha chiarito come "sulle condizioni per far valere il
titolo edilizio piu' recente che ha interessato l'intero immobile o
unita' immobiliare, si ritiene possibile assumere che
l'amministrazione competente abbia verificato la legittimita' dei
titoli pregressi: [omissis] b2) con riferimento ai titoli rilasciati
con formale provvedimento ovvero formatisi implicitamente, per
silenzio-assenso (come nel caso della SCIA, della SCIA alternativa al
permesso di costruire), laddove sia stata fornita l'indicazione degli
estremi del titolo originario e di quelli successivi relativi
all'immobile o unita' immobiliare, e, in considerazione della
documentazione prodotta, non sia stata formulata alcuna contestazione
dall'Amministrazione su eventuali difformita' rispetto allo stato
legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare oggetto
dell'intervento"»;
Considerato, infine, che, secondo le precisazioni indicate nella
nota sopra citata e nei relativi allegati, «la sezione 3.4 delle
predette linee di indirizzo relativa ai "Casi particolari di
interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo" ha chiarito
come, per gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera
che costituiscono parziale difformita' dal titolo rilasciato prima
della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
"La sanzione e' quella prevista dall'art. 36-bis, comma 5, lettera
b), prima parte, e sara', pertanto, pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal
responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non
superiore a 10.328 euro" e che "ai fini del perfezionamento della
SCIA in sanatoria non e' richiesta la sussistenza della doppia
conformita', rigida o semplificata, di cui agli articoli 36 e 36-bis
del testo unico"»;
Considerato che, con la sopra citata nota prot. n. 280 del 19 marzo
2025, acquisita al prot. DAR 4855 del 20 marzo 2025, l'Ufficio
legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha
contestualmente richiesto l'iscrizione del provvedimento all'ordine
del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza e,
conseguentemente, l'anticipazione della riunione tecnica convocata
per il giorno 1° aprile 2025;
Vista la nota prot. DAR n. 4872 del 20 marzo 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto
schema di accordo aggiornato (prot. n. 280 del 19 marzo 2025) alle
regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e
all'UPI, nonche' alle amministrazioni statali interessate,
anticipando la riunione tecnica precedentemente convocata per il
giorno 1° aprile 2025 al giorno 21 marzo 2025;
Visti gli esiti della riunione tecnica del 21 marzo 2025, nel corso
della quale sono stati fissati i termini per l'adempimento degli
obblighi di recepimento posti a carico delle amministrazioni
regionali e comunali, relativamente alle modifiche alla modulistica
unificata e standardizzata di cui all'allegato 1;
Vista la nota prot. 292 del 24 marzo 2025, acquisita, in pari data,
al prot. DAR. 5057, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro
per la pubblica amministrazione ha trasmesso il testo dello schema di
accordo aggiornato secondo quanto stabilito nella riunione del 21
marzo 2025 circa: «Casi particolari di interventi eseguiti in
parziale difformita' dal titolo» del citato documento recante «Linee
di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del
decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)»;
Considerato, pertanto, che, secondo le precisazioni indicate nella
nota da ultimo citata e nei relativi allegati: «la sezione 3.4 delle
predette linee di indirizzo relativa ai "Casi particolari di
interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo" ha chiarito
come, per gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera
che costituiscono parziale difformita' dal titolo rilasciato prima
della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
"La sanzione e' quella prevista dall'art. 36-bis, comma 5, lettera
b), prima parte, e sara', pertanto, pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal
responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non
superiore a 10.328 euro", che "ai fini del perfezionamento della SCIA
in sanatoria non e' richiesta la sussistenza della doppia
conformita', rigida o semplificata, di cui agli articoli 36 e 36-bis
del testo unico" e che "occorrera' indicare l'epoca di realizzazione
della variante, al fine di poterla ricondurre alla validita'
temporale del titolo abilitativo rilasciato ante '77 cui essa si
riferisca"»;
Vista la nota prot. DAR n. 5111 del 24 marzo 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto
schema di accordo aggiornato alle regioni, alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonche' alle amministrazioni
statali interessate, ai fini dell'iscrizione del punto all'ordine del
giorno della seduta del 27 marzo 2025 di questa Conferenza;
Considerato che nel corso della seduta del 27 marzo 2025 di questa
Conferenza:
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo;
l'ANCI ha espresso parere favorevole all'accordo, anche in
ragione dell'accoglimento di alcune richieste proposte dall'ANCI
medesima e, in particolare, con riferimento: all'accertamento dello
stato legittimo dell'immobile e delle sanzioni da applicare nei casi
di interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo;
all'inserimento dei sopra indicati riferimenti al citato documento
recante «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione
del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)»,
pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in data 30 gennaio 2025. L'ANCI ha aggiunto che quindi e'
stato anche richiesto di avviare un monitoraggio costante delle
procedure per le successive ed eventuali modifiche;
l'UPI ha espresso parere favorevole all'accordo, condividendo
quanto espresso dall'ANCI;
Considerato che il rappresentante del Ministro per la pubblica
amministrazione ha confermato la posizione espressa dall'ANCI,
aggiungendo che vi e' stato un proficuo tavolo di collaborazione;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;
Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini
sottoindicati;
Art. 1
Modifiche alla modulistica unificata
e standardizzata in materia edilizia
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126 sono adottate le modifiche alla modulistica edilizia di
cui agli Accordi in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio e del 6
luglio 2017 al fine di adeguarla alle disposizioni del decreto-legge
29 maggio 2024, n. 69.
2. Le modifiche ai moduli della SCIA, del permesso di costruire,
della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA sono
contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente accordo.
3. Ai sensi dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, le regioni adeguano, entro il 9 maggio 2025, i
contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle
modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative
regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso
sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 23 maggio
2025.
4. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei
moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa
al permesso di costruire e della CILA attualmente utilizzati, come
modificati dal presente accordo.
5. Con successivo accordo o intesa si procede all'adeguamento della
modulistica relativa alla SCIA di agibilita'.
Il Presidente: Calderoli
Il Segretario: D'Avena