IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)», e in particolare l'art. 1, comma 172, che prevede
la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa la verifica dei
relativi tempi di attesa;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70,
recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera»;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e
successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali ha attribuito alla stessa specifiche
funzioni «di supporto delle attivita' regionali, di valutazione
comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini,
di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse
personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive
modificazioni ed integrazioni titolato «Completamento del riordino
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli
1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato
l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», in particolare l'art. 1,
commi 34 e 34-bis;
Visti il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per
la ripresa a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
Covid-19, e il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo
per la ripresa e resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo
specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al
fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme
e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e
resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificato
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021;
Visto il sub-investimento 1.2.2.5 «Portale della trasparenza»,
ricompreso nella Componente 1 della Missione 6 del PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del P.n.r.r. e ripartizione di
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e
per la trasformazione digitale», quale modificato, quanto alla
Tabella A, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
21 novembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 successive
modificazioni ed integrazioni, recante l'individuazione della
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure;
Visto il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa
2019-2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede di intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. atti n. 28/CSR del 21
febbraio 2019);
Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante «Misure
urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle
prestazioni sanitarie» e in particolare l'art. 1, il quale prevede:
al comma 1 che «Al fine di governare le liste di attesa delle
prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo "Potenziamento del
Portale della Trasparenza" previsto dal sub-investimento 1.2.2.5
della Missione 6 - Salute, componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) e' istituita la Piattaforma nazionale
delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute,
finalizzata a realizzare l'interoperabilita' con le piattaforme per
le liste di attesa delle prestazioni sanitarie relative a ciascuna
regione e provincia autonoma. L'AGENAS e' autorizzata al trattamento
dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma»;
al comma 3 che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche
linee guida per definire i criteri di realizzazione e di
funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i
criteri di interoperabilita' tra la medesima Piattaforma e le
piattaforme regionali»;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n.
0008991-13/06/2024-DGSISS, indirizzata ad AGENAS, con la quale e'
stata richiesta la predisposizione di una proposte di linee guida
volte a definire i criteri di realizzazione e funzionamento della
Piattaforma nazionale delle liste di attesa e la sua
interoperabilita' con le rispettive piattaforme regionali,
considerato che tale Piattaforma e' istituita presso AGENAS soggetto
attuatore del citato sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6 -
Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Considerata la nota prot. 9241 del 5 agosto 2024 con la quale
AGENAS ha trasmesso la proposta di linee guida volte a definire i
criteri i criteri di realizzazione e funzionamento della Piattaforma
nazionale liste di attesa (PNLA) e la sua interoperabilita' con le
rispettive piattaforme regionali.
Sentita l'AGENAS, che ha fornito parere favorevole agli allegati
del presente decreto con nota prot. AGENAS n. 10077 del 9 settembre
2024;
Ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, all'adozione di linee guida
tecniche al fine di definire i criteri di realizzazione e di
funzionamento della Piattaforma nazionale delle liste di attesa e i
criteri di interoperabilita' tra la medesima Piattaforma e le
piattaforme regionali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno
2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024,
n. 107, reso nella seduta del 13 febbraio 2025 (Rep. atti n. 25/CSR);
Decreta:
Art. 1
Linee guida concernenti
la Piattaforma nazionale delle liste di attesa
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2024,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n.
107, sono adottate le «Linee guida di realizzazione, funzionamento e
interoperabilita' della Piattaforma nazionale liste di attesa (PNLA)»
riportate nell'allegato A al presente decreto e il relativo
disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto, che
costituiscono parte integrante del medesimo.
2. Le Linee guida di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti
tecnici indispensabili per la definizione dei criteri di
realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale delle
liste di attesa, nonche' dei criteri di interoperabilita' tra la
medesima Piattaforma e le piattaforme regionali.
3. La Piattaforma nazionale delle liste di attesa non tratta dati
personali.
4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' titolare
della Piattaforma indicata al comma 2, istituita presso la medesima
Agenzia e di cui si avvale il Ministero della salute.