IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)», e in particolare l'art. 1, comma 172, che prevede
la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa  la  verifica  dei
relativi tempi di attesa; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile  2015,  n.  70,
recante «Regolamento recante definizione degli standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera»; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266  e
successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali ha  attribuito  alla  stessa  specifiche
funzioni «di  supporto  delle  attivita'  regionali,  di  valutazione
comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini,
di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse
personali  e  materiali   e   nelle   forniture,   di   trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni titolato  «Completamento  del  riordino
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli
1 e 3, comma 1, lettera c), della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato
l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  «Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica», in particolare  l'art.  1,
commi 34 e 34-bis; 
  Visti il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione  europea  per
la ripresa a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la  crisi
Covid-19, e il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che  istituisce  il  dispositivo
per  la  ripresa  e  resilienza  (Regolamento  RRF)  con  l'obiettivo
specifico di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al
fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle  riforme
e  degli  investimenti  stabiliti  nei  loro  piani  di   ripresa   e
resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificato
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  sub-investimento  1.2.2.5  «Portale  della  trasparenza»,
ricompreso nella Componente 1 della Missione 6 del PNRR; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi  del  P.n.r.r.  e  ripartizione  di
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali  di  rendicontazione  e
per  la  trasformazione  digitale»,  quale  modificato,  quanto  alla
Tabella A, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
21 novembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108   successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   l'individuazione   della
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure; 
  Visto  il  Piano  nazionale  di  Governo  delle  liste  di   attesa
2019-2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede  di  intesa  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep.  atti  n.  28/CSR  del  21
febbraio 2019); 
  Visto il  decreto-legge  7  giugno  2024,  n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2024,  n.  107,  recante  «Misure
urgenti per la riduzione  dei  tempi  delle  liste  di  attesa  delle
prestazioni sanitarie» e in particolare l'art. 1, il quale prevede: 
    al comma 1 che «Al fine di governare le  liste  di  attesa  delle
prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo "Potenziamento del
Portale della  Trasparenza"  previsto  dal  sub-investimento  1.2.2.5
della Missione 6 - Salute,  componente  1,  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) e'  istituita  la  Piattaforma  nazionale
delle liste di attesa, di cui si avvale il  Ministero  della  salute,
finalizzata a realizzare l'interoperabilita' con le  piattaforme  per
le liste di attesa delle prestazioni sanitarie  relative  a  ciascuna
regione e provincia autonoma. L'AGENAS e' autorizzata al  trattamento
dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma»; 
    al comma 3 che «Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro della salute,  sentita  l'AGENAS,  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche
linee  guida  per  definire  i  criteri   di   realizzazione   e   di
funzionamento della Piattaforma nazionale di  cui  al  comma  1  e  i
criteri  di  interoperabilita'  tra  la  medesima  Piattaforma  e  le
piattaforme regionali»; 
  Vista   la   nota   del   Ministero   della   salute    prot.    n.
0008991-13/06/2024-DGSISS, indirizzata ad AGENAS,  con  la  quale  e'
stata richiesta la predisposizione di una  proposte  di  linee  guida
volte a definire i criteri di  realizzazione  e  funzionamento  della
Piattaforma   nazionale   delle   liste   di   attesa   e   la    sua
interoperabilita'   con   le   rispettive   piattaforme    regionali,
considerato che tale Piattaforma e' istituita presso AGENAS  soggetto
attuatore del citato sub-investimento  1.2.2.5  della  Missione  6  -
Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Considerata la nota prot. 9241 del  5  agosto  2024  con  la  quale
AGENAS ha trasmesso la proposta di linee guida  volte  a  definire  i
criteri i criteri di realizzazione e funzionamento della  Piattaforma
nazionale liste di attesa (PNLA) e la sua  interoperabilita'  con  le
rispettive piattaforme regionali. 
  Sentita l'AGENAS, che ha fornito parere  favorevole  agli  allegati
del presente decreto con nota prot. AGENAS n. 10077 del  9  settembre
2024; 
  Ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 1, comma  3,  del
decreto-legge 7 giugno 2024,  n.  73,  all'adozione  di  linee  guida
tecniche al  fine  di  definire  i  criteri  di  realizzazione  e  di
funzionamento della Piattaforma nazionale delle liste di attesa  e  i
criteri  di  interoperabilita'  tra  la  medesima  Piattaforma  e  le
piattaforme regionali; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno
2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024,
n. 107, reso nella seduta del 13 febbraio 2025 (Rep. atti n. 25/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Linee guida concernenti 
           la Piattaforma nazionale delle liste di attesa 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno  2024,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio  2024,  n.
107, sono adottate le «Linee guida di realizzazione, funzionamento  e
interoperabilita' della Piattaforma nazionale liste di attesa (PNLA)»
riportate  nell'allegato  A  al  presente  decreto  e   il   relativo
disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente  decreto,  che
costituiscono parte integrante del medesimo. 
  2. Le Linee guida di  cui  al  comma  1  stabiliscono  i  requisiti
tecnici  indispensabili   per   la   definizione   dei   criteri   di
realizzazione e di funzionamento della  Piattaforma  nazionale  delle
liste di attesa, nonche' dei  criteri  di  interoperabilita'  tra  la
medesima Piattaforma e le piattaforme regionali. 
  3. La Piattaforma nazionale delle liste di attesa non  tratta  dati
personali. 
  4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' titolare
della Piattaforma indicata al comma 2, istituita presso  la  medesima
Agenzia e di cui si avvale il Ministero della salute.