IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                 IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, 
                 IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche e  integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421», che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce  le  prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni  sociali  a  rilevanza
sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche e integrazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo», e in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli
47-bis, 47-ter e 47-quater; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015,  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre  2021,  che
apporta modifiche e integrazioni al  decreto  ministeriale  8  aprile
2015,  relativo  all'individuazione  degli  uffici  dirigenziali   di
livello non generale del Ministero della salute,  istituendo,  presso
il Segretariato generale, l'Ufficio 4 - «Gestione  dei  programmi  di
attuazione dei Fondi europei»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 196,  recante  «regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie
generale - n. 295 del 19 dicembre 2023; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024,  recante
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute previsto dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 196; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione del 7
gennaio 2014, recante il codice europeo di condotta sul  partenariato
nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
recante «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione» paragrafo  2,
lettera c), che prevede che, in fase di presentazione della richiesta
di pagamento, lo Stato membro presenti «una dichiarazione di gestione
che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo  previsto,
che le informazioni presentate con la  richiesta  di  pagamento  sono
complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo  posti  in
essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono
stati gestiti in  conformita'  di  tutte  le  norme  applicabili,  in
particolare in materia di prevenzione  dei  conflitti  di  interessi,
delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei  finanziamenti
da parte  del  dispositivo  e  di  altri  programmi  dell'Unione  nel
rispetto del principio di una sana gestione finanziaria»; 
  Visto l'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio  2021,
recante «Addizionalita' e finanziamento complementare»,  che  prevede
che «Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al  sostegno
fornito nell'ambito di altri programmi  e  strumenti  dell'Unione.  I
progetti di riforma e di investimento  possono  essere  sostenuti  da
altri Programmi  e  strumenti  dell'Unione,  a  condizione  che  tale
sostegno non copra lo stesso costo»; 
  Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
recante «Piano per la ripresa e la resilienza», paragrafo 4,  lettera
l), che prevede devono essere fornite informazioni  su  finanziamenti
dell'Unione esistenti o previsti; 
  Visto l'art. 28 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
recante «Coordinamento  e  complementarita'»,  che  prevede  che  «In
funzione delle rispettive responsabilita', la Commissione e gli Stati
membri interessati promuovono le sinergie e  assicurano  un  efficace
coordinamento tra il dispositivo e gli altri  programmi  e  strumenti
dell'Unione,  tra  cui  lo  strumento  di  sostegno  tecnico,  e   in
particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione.  A  tal  fine
essi:  a)  garantiscono  complementarita',   sinergia,   coerenza   e
uniformita' tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a  livello
nazionale e, se  del  caso,  regionale,  in  particolare  per  quanto
riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di
pianificazione che durante l'attuazione; b) ottimizzano i  meccanismi
di coordinamento per evitare  la  duplicazione  degli  sforzi;  e  c)
garantiscono  una   stretta   collaborazione   tra   i   responsabili
dell'attuazione e del controllo  a  livello  dell'Unione,  a  livello
nazionale e, se del  caso,  regionale,  al  fine  di  conseguire  gli
obiettivi del dispositivo»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo
Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) 1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo  di  sviluppo
regionale e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE EURATOM) 2020/2093 del  17  dicembre  2020
che stabilisce il  quadro  finanziario  pluriennale  per  il  periodo
2021-2027; 
  Visto l'Accordo di partenariato  dell'Italia  sulla  Programmazione
della politica di coesione 2021- 2027, approvato il  15  luglio  2022
con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)4787 (di
seguito «Accordo di Partenariato 2021-2027») e,  in  particolare,  il
paragrafo 11; 
  Visto il Programma nazionale (PN) equita' nella salute 2021-2027  -
CCI  2021IT05FFPR002  (Programma),  presentato  nella  sua   versione
definitiva in data 3 ottobre 2022 tramite il sistema SFC (System  for
Fund Management in the European Union); 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8051 del 4 novembre  2022,
che approva il Programma «PN Equita' nella salute 2021-2027»  per  il
sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo
sociale  europeo  Plus  nell'ambito  dell'obiettivo  «Investimenti  a
favore dell'occupazione e della  crescita»  per  le  Regioni  Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna  in  Italia
CCI 2021IT05FFPR002; 
  Visto l'art. 5, comma 3 del regolamento  (UE)  2021/1060  il  quale
prevede  che  gli  Stati  membri  e  la  Commissione  promuovono   il
coordinamento, la complementarita' e la coerenza tra i fondi e  altri
strumenti e fondi dell'Unione; 
  Considerato che  in  ottemperanza  al  disposto  di  cui  sopra  il
Programma nazionale equita' nella  salute  2021  -  2027  delinea  al
paragrafo «1.7 Le sinergie con altri programmi» la demarcazione e  la
complementarieta' con il PNNR e gli altri Programmi interessati; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 5 del 17 aprile 2023,  registrato  presso  l'Ufficio  centrale  di
bilancio al n. 606 in data 19 maggio 2023 e presso la Corte dei conti
al n. 1664 in data 22 maggio 2023, recante il riparto  delle  risorse
del PN in favore degli organismi  intermedi  e  del  Ministero  della
salute per la realizzazione degli interventi di competenza; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 11 del 28 giugno 2023, di adozione  del  «Sistema  di  gestione  e
controllo (Si.Ge.Co.) del Programma nazionale  equita'  nella  salute
2021 - 2027», versione 1 del 27 giugno 2023; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, n. 35 del 14
giugno 2024,  di  adozione  del  «Sistema  di  gestione  e  controllo
(Si.Ge.Co.) del Programma nazionale equita' nella salute 2021 - 2027»
aggiornato; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 32 del 27 ottobre 2023, di approvazione della convenzione  con  la
Regione Molise, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio  al  n.
1156 in data 22 novembre 2023 e  presso  la  Corte  dei  conti  il  7
dicembre 2023 al n. 2960; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 33 del 27 ottobre 2023, di approvazione della convenzione  con  la
Regione Basilicata, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio  al
n. 1157 in data 22 novembre 2023 e presso la Corte  dei  conti  il  7
dicembre 2023 al n. 2959; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 47 del 16 novembre 2023, di approvazione della convenzione con  la
Regione Campania, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n.
1158 in data 23 novembre 2023 e presso  la  Corte  dei  conti  il  27
dicembre 2023 al n. 3128; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 48 del 24 novembre 2023, di approvazione della convenzione con  la
Regione Siciliana, registrato presso l'Ufficio centrale  bilancio  al
n. 1182 in data 29 novembre 2023 e presso la Corte dei  conti  il  27
dicembre 2023 al n. 3126; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 49 del 24 novembre 2023, di approvazione della convenzione con  la
Regione Puglia, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio  al  n.
1181 in data 29 novembre 2023 e presso  la  Corte  dei  conti  il  27
dicembre 2023 al n. 3127; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 64 del 20 dicembre 2023, di approvazione della convenzione con  la
Regione Sardegna, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n.
52 in data 17 gennaio 2024 e presso la Corte dei conti il 7  febbraio
2024 al n. 276; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 65 del 22 dicembre 2023, di  approvazione  della  convenzione  con
l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle  malattie  della  poverta'  (INMP),
registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al  n.  16  in  data  8
gennaio 2024 e presso la Corte dei conti in data 6 febbraio  2024  al
n. 274; 
  Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 1 del 4 gennaio 2024, di approvazione  della  convenzione  con  la
Regione Calabria, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n.
15 in data 8 gennaio 2024 e presso la Corte dei conti il  7  febbraio
2024 al n. 275; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del  Ministero  della  salute  3  maggio
2024, n. 22,  di  approvazione  del  Piano  operativo  della  Regione
Basilicata in qualita' di organismo intermedio del PNES; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del  Ministero  della  salute  3  maggio
2024, n. 23,  di  approvazione  del  Piano  operativo  della  Regione
Calabria in qualita' di organismo intermedio del PNES; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del  Ministero  della  salute  3  maggio
2024, n. 24,  di  approvazione  del  Piano  operativo  della  Regione
Campania in qualita' di organismo intermedio del PNES; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del  Ministero  della  salute  3  maggio
2024, n. 25, di approvazione del Piano operativo della Regione Molise
in qualita' di organismo intermedio del PNES; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del  Ministero  della  salute  3  maggio
2024, n. 26, di approvazione del Piano operativo della Regione Puglia
in qualita' di organismo intermedio del PNES; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del  Ministero  della  salute  3  maggio
2024, n. 27,  di  approvazione  del  Piano  operativo  della  Regione
Sardegna in qualita' di organismo intermedio del PNES; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del  Ministero  della  salute  3  maggio
2024, n. 28,  di  approvazione  del  Piano  operativo  della  Regione
Siciliana in qualita' di organismo intermedio del PNES; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  della  programmazione,  dei
dispositivi medici, del farmaco  e  delle  politiche  in  favore  del
Servizio sanitario nazionale del  Ministero  della  salute  3  maggio
2024, n.  22,  di  approvazione  del  Piano  operativo  dell'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il  contrasto  delle  malattie  della  poverta'  in  qualita'  di
organismo intermedio del PNES; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  febbraio
2024, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2024, al n. 435,
con il quale il dott. Francesco Saverio  Mennini  e'  stato  nominato
Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi  medici,  del
farmaco e delle politiche in favore del servizio sanitario  nazionale
del Ministero della salute; 
  Considerata   l'appendice    tematica    «La    duplicazione    dei
finanziamenti», adottata con circolare MEF n. 13 del 28  marzo  2024,
da  cui  in  particolare  si  evince  che  il   conseguimento   della
performance  (quindi   di   milestone   e   target)   deve   avvenire
esclusivamente con attivita' progettuali rimborsate con risorse  RRF.
L'unica eccezione, che ricorre in determinate casistiche,  e'  quella
della contribuzione  al  raggiungimento  di  milestone  e  target  di
attivita' progettuali rimborsate con  risorse  nazionali,  regionali,
locali. La possibilita' di finanziamento  di  un  progetto  PNRR  con
ulteriori risorse UE, diverse da RRF, puo' avvenire solo a condizione
che: 
    tale finanziamento riguardi attivita' al di fuori/ulteriori  alla
performance (attivita' extra performance); 
    venga  garantita  una  demarcazione/distinzione   tra   attivita'
progettuali oggetto di  performance  e  attivita'  progettuali  extra
performance e delle relative fonti finanziarie utilizzate (RRF, altri
fondi UE); 
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2024,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti per la riduzione  dei  tempi  delle  liste  di  attesa  delle
prestazioni sanitarie», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2024, n. 107; 
  Considerato  che  il  Programma  nazionale  equita'  nella   salute
interviene per rafforzare i servizi sanitari  e  renderne  piu'  equo
l'accesso, sia nell'ottica di realizzare un'azione di  sistema  e  di
capacitazione dei sistemi sanitari regionali nelle sette Regioni meno
sviluppate del Paese: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia; sia  in  quella  di  potenziare  la  capacita'  di
raggiungere le fasce  piu'  vulnerabili  della  popolazione  sotto  i
profili sociale ed economico; 
  Considerato che il Ministero della salute, ai sensi  dell'art.  71,
paragrafo,  3,  del  regolamento  (UE)  2021/1060,  in  qualita'   di
Autorita' di gestione del PN Equita' nella Salute ha delegato  alcune
funzioni di gestione agli  organismi  intermedi  con  le  convenzioni
sopra richiamate; 
  Considerato che il Programma  persegue  l'obiettivo  di  policy  4,
previsto dal regolamento (UE) 2021/1060, di «un'Europa piu' sociale e
inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro  europeo  dei  diritti
sociali»; 
  Considerato che gli interventi da porre in  essere  sono  sostenuti
sia da fondi FSE+ che FESR, per ognuno dei quali e'  individuata  una
priorita'  collegata  ad  un  determinato  obiettivo  specifico:   la
Priorita' n. 1 FSE+ e'  denominata  Servizi  sanitari  piu'  equi  ed
inclusivi e si propone di perseguire  l'obiettivo  specifico  ESO4.11
Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a  servizi  di  qualita',
sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono
l'accesso agli alloggi e  all'assistenza  incentrata  sulla  persona,
anche in ambito  sanitario;  modernizzare  i  sistemi  di  protezione
sociale,  anche  promuovendo  l'accesso  alla   protezione   sociale,
prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi  svantaggiati;
migliorare l'accessibilita', anche per le  persone  con  disabilita',
l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari  e  dei  servizi  di
assistenza di lunga durata; la Priorita'  n.  2  FESR  e'  denominata
Servizi  sanitari  di  qualita'  ed  e'   finalizzata   all'obiettivo
specifico RSO4.5 Garantire la  parita'  di  accesso  alla  assistenza
sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi  sanitari,  compresa
l'assistenza sanitaria di base, come anche  promuovere  il  passaggio
dalla assistenza istituzionale  a  quella  su  base  familiare  e  di
prossimita'; 
  Considerato che il PN Equita' nella salute si articola  in  quattro
aree prioritarie di intervento: contrastare  la  poverta'  sanitaria,
prendersi cura della salute mentale, il genere al centro della cura e
maggiore copertura degli screening oncologici; 
  Considerato che l'art. 6 del citato decreto-legge n. 73  del  2024,
rubricato  «Ulteriori  misure  per  il   potenziamento   dell'offerta
assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale»,
coordinato con la legge  di  conversione  29  luglio  2024,  n.  107,
prevede al comma 1 che «Per le  regioni  destinatarie  del  Programma
nazionale equita' nella salute 2021-2027, con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei,  il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli  affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione) e  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'  definito,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto
Programma, nel rispetto delle procedure,  dei  vincoli  territoriali,
programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 -  2027
e dei criteri  di  ammissibilita'  del  citato  Programma,  un  piano
d'azione finalizzato al rafforzamento della capacita'  di  erogazione
dei servizi  sanitari  e  all'incremento  dell'utilizzo  dei  servizi
sanitari e socio-sanitari sul territorio»; 
  Considerato che il medesimo art. 6, del  decreto-legge  n.  73  del
2024, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n.  107,
prevede che nei limiti delle risorse  del  predetto  Programma  e  in
coerenza con lo stesso, il Piano d'azione individua, con  particolare
riguardo ai servizi  sanitari  e  socio-sanitari  erogati  in  ambito
domiciliare  o  ambulatoriale  nonche'   all'attivita'   svolta   dai
Dipartimenti di  salute  mentale  (DSM)  e  dalle  strutture  di  cui
all'art.  3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre   2011,   n.   211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,  n.  9,
dai  consultori  familiari  (CF)  e  dai  punti  per  gli   screening
oncologici, le iniziative finalizzate: 
    a)  alla   realizzazione   degli   investimenti   relativi   alle
infrastrutture  di  tipo  tecnologico,  destinate  all'erogazione  di
servizi sanitari o socio-sanitari; 
    b) alla realizzazione degli investimenti relativi all'adeguamento
infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei  Dipartimenti  di
salute  mentale,  dei  consultori  familiari  e  dei  punti  per  gli
screening oncologici; 
    c) alla realizzazione degli investimenti  diretti  a  sostituire,
ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche
e  diagnostiche,  destinate  all'erogazione  di  servizi  sanitari  o
socio-sanitari; 
    d) alla formazione degli operatori sanitari per: 
      1) la sperimentazione  dei  progetti  terapeutico-riabilitativi
personalizzati in  tutti  i  Dipartimenti  di  salute  mentale  delle
regioni destinatarie del Programma, in collaborazione con  i  servizi
sociali dei comuni e degli enti del terzo settore; 
      2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei  percorsi
diagnostico-terapeutici  assistenziali  specifici  per  i  consultori
familiari; 
      3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l'integrazione  e
l'aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test
di screening, per individuare  e  includere  negli  stessi  anche  la
popolazione in condizione di vulnerabilita' socio-economica; 
      4)  la  sperimentazione  di  modelli   organizzativi   per   il
miglioramento dell'organizzazione dei servizi di screening; 
  Considerato   che   il   Piano   d'azione   riporta   elementi   di
pianificazione di livello sub-regionale, i cui eventuali dettagli  di
variazione  potranno  essere  gestiti  tramite  comunicazioni   delle
regioni  al  Ministero  e  che  lo  stesso  potra'   necessitare   di
aggiornamento a seguito  di  modifiche  ed  evoluzioni  del  contesto
nazionale, regionale e  locale  nonche'  di  modifiche  al  Programma
nazionale equita' nella salute 2021-2027 ai sensi  dell'art.  24  del
regolamento (UE) 2021/1060; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate   dalla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione  e
per il Sud - Uff. II - Ufficio per le politiche di  coesione  europee
di     cui     alla     nota     prot.     DPCOE-0020958-P-07/11/2024
(MIN_FITTO-0003743-A-07/11/2024) e quelle formulate dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di Missione PNNR di  cui  alla
nota                prot.                SM_PNRR-0002733-P-07/11/2024
(MIN_FITTO-0003756-A-07/11/2024) e  trasmesse  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il  Sud  le
politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli affari europei,
il   PNRR   e   le   politiche   di   coesione)   con   nota    prot.
MIN_FITTO-0003758-P-07/11/2024; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, reso nella seduta del 13  febbraio  2025  (rep.  atti  n.
26/CSR); 
  Ritenuto di dover provvedere all'adozione del Piano d'azione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Adozione del Piano d'azione 
            del Programma nazionale equita' nella salute 
 
  1. E' adottato il Piano d'azione del  Programma  nazionale  equita'
nella salute 2021 - 2027,  coerente  e  complementare  con  il  PNNR,
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte  integrante  e
sostanziale. 
  2.  Gli  investimenti  relativi   alle   infrastrutture   di   tipo
tecnologico,  all'adeguamento  infrastrutturale  e  al  potenziamento
tecnologico  dei  Dipartimenti  di  salute  mentale,  dei  consultori
familiari e dei Punti per gli screening oncologici e gli investimenti
diretti a sostituire,  ammodernare  o  implementare  le  attrezzature
informatiche, tecnologiche e diagnostiche,  destinate  all'erogazione
di servizi sanitari o socio-sanitari, ferme  restando  le  iniziative
volte ad assicurare l'esclusione del rischio di doppio  finanziamento
ai sensi delle previsioni di cui al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021   che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive
modifiche e integrazioni,, riguardano anche le case di comunita' e  i
poliambulatori  specialistici  pubblici;   gli   operatori   sanitari
interessati dalle le iniziative di formazione includono gli operatori
assegnati alle case  di  comunita';  la  sperimentazione  di  modelli
organizzativi e' finalizzata  anche  alla  promozione  del  benessere
psicofisico degli adolescenti.