IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche e
integrazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421», che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce le prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche e integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo», e in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli
47-bis, 47-ter e 47-quater;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, di
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2021, che
apporta modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 8 aprile
2015, relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero della salute, istituendo, presso
il Segretariato generale, l'Ufficio 4 - «Gestione dei programmi di
attuazione dei Fondi europei»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 196, recante «regolamento di organizzazione del
Ministero della salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 295 del 19 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024, recante
la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero
della salute previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 196;
Visto il regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione del 7
gennaio 2014, recante il codice europeo di condotta sul partenariato
nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
recante «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione» paragrafo 2,
lettera c), che prevede che, in fase di presentazione della richiesta
di pagamento, lo Stato membro presenti «una dichiarazione di gestione
che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto,
che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono
complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in
essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono
stati gestiti in conformita' di tutte le norme applicabili, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti
da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel
rispetto del principio di una sana gestione finanziaria»;
Visto l'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
recante «Addizionalita' e finanziamento complementare», che prevede
che «Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno
fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I
progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da
altri Programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale
sostegno non copra lo stesso costo»;
Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
recante «Piano per la ripresa e la resilienza», paragrafo 4, lettera
l), che prevede devono essere fornite informazioni su finanziamenti
dell'Unione esistenti o previsti;
Visto l'art. 28 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
recante «Coordinamento e complementarita'», che prevede che «In
funzione delle rispettive responsabilita', la Commissione e gli Stati
membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace
coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e strumenti
dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in
particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine
essi: a) garantiscono complementarita', sinergia, coerenza e
uniformita' tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello
nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto
riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di
pianificazione che durante l'attuazione; b) ottimizzano i meccanismi
di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e c)
garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili
dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello
nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli
obiettivi del dispositivo»;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e
allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo
Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE EURATOM) 2020/2093 del 17 dicembre 2020
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2021-2027;
Visto l'Accordo di partenariato dell'Italia sulla Programmazione
della politica di coesione 2021- 2027, approvato il 15 luglio 2022
con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)4787 (di
seguito «Accordo di Partenariato 2021-2027») e, in particolare, il
paragrafo 11;
Visto il Programma nazionale (PN) equita' nella salute 2021-2027 -
CCI 2021IT05FFPR002 (Programma), presentato nella sua versione
definitiva in data 3 ottobre 2022 tramite il sistema SFC (System for
Fund Management in the European Union);
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8051 del 4 novembre 2022,
che approva il Programma «PN Equita' nella salute 2021-2027» per il
sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo
sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a
favore dell'occupazione e della crescita» per le Regioni Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna in Italia
CCI 2021IT05FFPR002;
Visto l'art. 5, comma 3 del regolamento (UE) 2021/1060 il quale
prevede che gli Stati membri e la Commissione promuovono il
coordinamento, la complementarita' e la coerenza tra i fondi e altri
strumenti e fondi dell'Unione;
Considerato che in ottemperanza al disposto di cui sopra il
Programma nazionale equita' nella salute 2021 - 2027 delinea al
paragrafo «1.7 Le sinergie con altri programmi» la demarcazione e la
complementarieta' con il PNNR e gli altri Programmi interessati;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 5 del 17 aprile 2023, registrato presso l'Ufficio centrale di
bilancio al n. 606 in data 19 maggio 2023 e presso la Corte dei conti
al n. 1664 in data 22 maggio 2023, recante il riparto delle risorse
del PN in favore degli organismi intermedi e del Ministero della
salute per la realizzazione degli interventi di competenza;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 11 del 28 giugno 2023, di adozione del «Sistema di gestione e
controllo (Si.Ge.Co.) del Programma nazionale equita' nella salute
2021 - 2027», versione 1 del 27 giugno 2023;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, n. 35 del 14
giugno 2024, di adozione del «Sistema di gestione e controllo
(Si.Ge.Co.) del Programma nazionale equita' nella salute 2021 - 2027»
aggiornato;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 32 del 27 ottobre 2023, di approvazione della convenzione con la
Regione Molise, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n.
1156 in data 22 novembre 2023 e presso la Corte dei conti il 7
dicembre 2023 al n. 2960;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 33 del 27 ottobre 2023, di approvazione della convenzione con la
Regione Basilicata, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al
n. 1157 in data 22 novembre 2023 e presso la Corte dei conti il 7
dicembre 2023 al n. 2959;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 47 del 16 novembre 2023, di approvazione della convenzione con la
Regione Campania, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n.
1158 in data 23 novembre 2023 e presso la Corte dei conti il 27
dicembre 2023 al n. 3128;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 48 del 24 novembre 2023, di approvazione della convenzione con la
Regione Siciliana, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al
n. 1182 in data 29 novembre 2023 e presso la Corte dei conti il 27
dicembre 2023 al n. 3126;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 49 del 24 novembre 2023, di approvazione della convenzione con la
Regione Puglia, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n.
1181 in data 29 novembre 2023 e presso la Corte dei conti il 27
dicembre 2023 al n. 3127;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 64 del 20 dicembre 2023, di approvazione della convenzione con la
Regione Sardegna, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n.
52 in data 17 gennaio 2024 e presso la Corte dei conti il 7 febbraio
2024 al n. 276;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 65 del 22 dicembre 2023, di approvazione della convenzione con
l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP),
registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n. 16 in data 8
gennaio 2024 e presso la Corte dei conti in data 6 febbraio 2024 al
n. 274;
Visto il decreto del segretario generale del Ministero della salute
n. 1 del 4 gennaio 2024, di approvazione della convenzione con la
Regione Calabria, registrato presso l'Ufficio centrale bilancio al n.
15 in data 8 gennaio 2024 e presso la Corte dei conti il 7 febbraio
2024 al n. 275;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute 3 maggio
2024, n. 22, di approvazione del Piano operativo della Regione
Basilicata in qualita' di organismo intermedio del PNES;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute 3 maggio
2024, n. 23, di approvazione del Piano operativo della Regione
Calabria in qualita' di organismo intermedio del PNES;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute 3 maggio
2024, n. 24, di approvazione del Piano operativo della Regione
Campania in qualita' di organismo intermedio del PNES;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute 3 maggio
2024, n. 25, di approvazione del Piano operativo della Regione Molise
in qualita' di organismo intermedio del PNES;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute 3 maggio
2024, n. 26, di approvazione del Piano operativo della Regione Puglia
in qualita' di organismo intermedio del PNES;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute 3 maggio
2024, n. 27, di approvazione del Piano operativo della Regione
Sardegna in qualita' di organismo intermedio del PNES;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute 3 maggio
2024, n. 28, di approvazione del Piano operativo della Regione
Siciliana in qualita' di organismo intermedio del PNES;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute 3 maggio
2024, n. 22, di approvazione del Piano operativo dell'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' in qualita' di
organismo intermedio del PNES;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio
2024, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2024, al n. 435,
con il quale il dott. Francesco Saverio Mennini e' stato nominato
Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del
farmaco e delle politiche in favore del servizio sanitario nazionale
del Ministero della salute;
Considerata l'appendice tematica «La duplicazione dei
finanziamenti», adottata con circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024,
da cui in particolare si evince che il conseguimento della
performance (quindi di milestone e target) deve avvenire
esclusivamente con attivita' progettuali rimborsate con risorse RRF.
L'unica eccezione, che ricorre in determinate casistiche, e' quella
della contribuzione al raggiungimento di milestone e target di
attivita' progettuali rimborsate con risorse nazionali, regionali,
locali. La possibilita' di finanziamento di un progetto PNRR con
ulteriori risorse UE, diverse da RRF, puo' avvenire solo a condizione
che:
tale finanziamento riguardi attivita' al di fuori/ulteriori alla
performance (attivita' extra performance);
venga garantita una demarcazione/distinzione tra attivita'
progettuali oggetto di performance e attivita' progettuali extra
performance e delle relative fonti finanziarie utilizzate (RRF, altri
fondi UE);
Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «Misure
urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle
prestazioni sanitarie», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2024, n. 107;
Considerato che il Programma nazionale equita' nella salute
interviene per rafforzare i servizi sanitari e renderne piu' equo
l'accesso, sia nell'ottica di realizzare un'azione di sistema e di
capacitazione dei sistemi sanitari regionali nelle sette Regioni meno
sviluppate del Paese: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia; sia in quella di potenziare la capacita' di
raggiungere le fasce piu' vulnerabili della popolazione sotto i
profili sociale ed economico;
Considerato che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 71,
paragrafo, 3, del regolamento (UE) 2021/1060, in qualita' di
Autorita' di gestione del PN Equita' nella Salute ha delegato alcune
funzioni di gestione agli organismi intermedi con le convenzioni
sopra richiamate;
Considerato che il Programma persegue l'obiettivo di policy 4,
previsto dal regolamento (UE) 2021/1060, di «un'Europa piu' sociale e
inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti
sociali»;
Considerato che gli interventi da porre in essere sono sostenuti
sia da fondi FSE+ che FESR, per ognuno dei quali e' individuata una
priorita' collegata ad un determinato obiettivo specifico: la
Priorita' n. 1 FSE+ e' denominata Servizi sanitari piu' equi ed
inclusivi e si propone di perseguire l'obiettivo specifico ESO4.11
Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualita',
sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono
l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona,
anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione
sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale,
prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati;
migliorare l'accessibilita', anche per le persone con disabilita',
l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di
assistenza di lunga durata; la Priorita' n. 2 FESR e' denominata
Servizi sanitari di qualita' ed e' finalizzata all'obiettivo
specifico RSO4.5 Garantire la parita' di accesso alla assistenza
sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa
l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio
dalla assistenza istituzionale a quella su base familiare e di
prossimita';
Considerato che il PN Equita' nella salute si articola in quattro
aree prioritarie di intervento: contrastare la poverta' sanitaria,
prendersi cura della salute mentale, il genere al centro della cura e
maggiore copertura degli screening oncologici;
Considerato che l'art. 6 del citato decreto-legge n. 73 del 2024,
rubricato «Ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta
assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale»,
coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 107,
prevede al comma 1 che «Per le regioni destinatarie del Programma
nazionale equita' nella salute 2021-2027, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione) e acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto
Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali,
programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027
e dei criteri di ammissibilita' del citato Programma, un piano
d'azione finalizzato al rafforzamento della capacita' di erogazione
dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi
sanitari e socio-sanitari sul territorio»;
Considerato che il medesimo art. 6, del decreto-legge n. 73 del
2024, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 107,
prevede che nei limiti delle risorse del predetto Programma e in
coerenza con lo stesso, il Piano d'azione individua, con particolare
riguardo ai servizi sanitari e socio-sanitari erogati in ambito
domiciliare o ambulatoriale nonche' all'attivita' svolta dai
Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle strutture di cui
all'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,
dai consultori familiari (CF) e dai punti per gli screening
oncologici, le iniziative finalizzate:
a) alla realizzazione degli investimenti relativi alle
infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all'erogazione di
servizi sanitari o socio-sanitari;
b) alla realizzazione degli investimenti relativi all'adeguamento
infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di
salute mentale, dei consultori familiari e dei punti per gli
screening oncologici;
c) alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire,
ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche
e diagnostiche, destinate all'erogazione di servizi sanitari o
socio-sanitari;
d) alla formazione degli operatori sanitari per:
1) la sperimentazione dei progetti terapeutico-riabilitativi
personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale delle
regioni destinatarie del Programma, in collaborazione con i servizi
sociali dei comuni e degli enti del terzo settore;
2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi
diagnostico-terapeutici assistenziali specifici per i consultori
familiari;
3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l'integrazione e
l'aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test
di screening, per individuare e includere negli stessi anche la
popolazione in condizione di vulnerabilita' socio-economica;
4) la sperimentazione di modelli organizzativi per il
miglioramento dell'organizzazione dei servizi di screening;
Considerato che il Piano d'azione riporta elementi di
pianificazione di livello sub-regionale, i cui eventuali dettagli di
variazione potranno essere gestiti tramite comunicazioni delle
regioni al Ministero e che lo stesso potra' necessitare di
aggiornamento a seguito di modifiche ed evoluzioni del contesto
nazionale, regionale e locale nonche' di modifiche al Programma
nazionale equita' nella salute 2021-2027 ai sensi dell'art. 24 del
regolamento (UE) 2021/1060;
Considerate le osservazioni formulate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e
per il Sud - Uff. II - Ufficio per le politiche di coesione europee
di cui alla nota prot. DPCOE-0020958-P-07/11/2024
(MIN_FITTO-0003743-A-07/11/2024) e quelle formulate dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di Missione PNNR di cui alla
nota prot. SM_PNRR-0002733-P-07/11/2024
(MIN_FITTO-0003756-A-07/11/2024) e trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il Sud le
politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione) con nota prot.
MIN_FITTO-0003758-P-07/11/2024;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, reso nella seduta del 13 febbraio 2025 (rep. atti n.
26/CSR);
Ritenuto di dover provvedere all'adozione del Piano d'azione;
Decreta:
Art. 1
Adozione del Piano d'azione
del Programma nazionale equita' nella salute
1. E' adottato il Piano d'azione del Programma nazionale equita'
nella salute 2021 - 2027, coerente e complementare con il PNNR,
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. Gli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo
tecnologico, all'adeguamento infrastrutturale e al potenziamento
tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale, dei consultori
familiari e dei Punti per gli screening oncologici e gli investimenti
diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature
informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all'erogazione
di servizi sanitari o socio-sanitari, ferme restando le iniziative
volte ad assicurare l'esclusione del rischio di doppio finanziamento
ai sensi delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive
modifiche e integrazioni,, riguardano anche le case di comunita' e i
poliambulatori specialistici pubblici; gli operatori sanitari
interessati dalle le iniziative di formazione includono gli operatori
assegnati alle case di comunita'; la sperimentazione di modelli
organizzativi e' finalizzata anche alla promozione del benessere
psicofisico degli adolescenti.