IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a
potenziare le attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo e
della criminalita' organizzata, nonche' al miglioramento
dell'efficienza e della funzionalita' dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata;
Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare misure in materia di
sicurezza urbana e di controlli di polizia;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
nonche' degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
Considerata altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura;
Ravvisata, inoltre, la necessita' e urgenza di introdurre misure in
materia di ordinamento penitenziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia
e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo
435 del codice penale in materia di delitti con finalita' di
terrorismo e contro l'incolumita' pubblica
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 e' inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalita' di
terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis
e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale
contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni
bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' su ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione
o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da due a
sei anni»;
b) all'articolo 435 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma,
chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente
istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze
indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per
il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente
titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».