La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale
Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito
denominata «Giornata nazionale», e sostiene ogni iniziativa utile a
sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione
veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo
l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli
animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere
degli animali nonche' benessere e longevita' sana nella popolazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
NOTE
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.