La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria 
 
  1. La Repubblica riconosce il 25  gennaio  di  ciascun  anno  quale
Giornata  nazionale  per  la  prevenzione  veterinaria,  di   seguito
denominata «Giornata nazionale», e sostiene ogni iniziativa  utile  a
sensibilizzare  i   cittadini   sull'importanza   della   prevenzione
veterinaria  e  della  medicina   preventiva   veterinaria,   secondo
l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli
animali e dell'ambiente, al fine di  promuovere  salute  e  benessere
degli animali nonche' benessere e longevita' sana nella popolazione. 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27  maggio   1949,   n.   260,   recante:
          «Disposizioni  in  materia  di   ricorrenze   festive»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  31  maggio
          1949.