La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 13  luglio  2017,  n.  116,  recante
  riforma organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
  sui giudici di pace, nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
  magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
  n. 57 
 
  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  le  parole:  «svolgono
abitualmente attivita' professionale per conto  di»  sono  sostituite
dalle seguenti: «abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente,
nei  cinque  anni  precedenti  alla  presentazione   della   domanda,
attivita' di avvocato per conto di»; 
    b) all'articolo 8, comma 3, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e, in aggiunta, di uno o piu' giudici onorari di pace»; 
    c) all'articolo 29: 
      1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
        «6. I magistrati onorari  confermati,  entro  il  termine  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione   dell'esito   della   procedura
valutativa di cui al  comma  3,  possono  optare  per  il  regime  di
esclusivita' delle funzioni onorarie, che  e'  incompatibile  con  lo
svolgimento di ulteriori attivita' lavorative ai sensi  dell'articolo
16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto  30  gennaio
1941, n. 12. 
        7. I magistrati onorari in servizio alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto cessano dal servizio  se  non  presentano
domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui  al  comma
3. 
        8. Ai magistrati onorari confermati  si  applica,  in  quanto
compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
funzioni centrali, per la disciplina dei permessi,  delle  assenze  e
dei congedi. 
        9. I magistrati onorari confermati che non hanno  optato  per
il  regime  di  esclusivita'  delle  funzioni  onorarie  nel  termine
indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il  31  luglio
di ogni anno successivo a quello di immissione  nel  ruolo;  in  tale
caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale e'
esercitata l'opzione»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Ruolo   ad
esaurimento dei magistrati onorari in servizio»; 
    d) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  29-bis  (Impegno  complessivo  dei  magistrati   onorari
confermati). - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione
per il regime di cui all'articolo  29,  comma  6,  svolgono  la  loro
attivita' secondo il programma lavorativo definito,  rispettivamente,
dal presidente del  tribunale  o  dal  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale in conformita'  alle  indicazioni  elaborate  dal
Consiglio  superiore  della   magistratura,   tenendo   conto   della
necessita'  che  nell'orario  complessivo  siano  comprese   sia   le
attivita'  da  svolgere  in  udienza  sia   quelle   preparatorie   e
conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita'  di  formazione
di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto  del
programma lavorativo di cui al primo periodo, la  durata  dell'orario
di lavoro non e' superiore a trentasei ore per ogni settimana. 
      2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione  per
il regime di  cui  all'articolo  29,  comma  6,  assicurano  la  loro
disponibilita'   secondo   il    programma    lavorativo    definito,
rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della
Repubblica  presso  il  tribunale  in  conformita'  alle  indicazioni
elaborate dal Consiglio superiore della magistratura,  tenendo  conto
della necessita' che nell'orario complessivo siano  comprese  sia  le
attivita'  da  svolgere  in  udienza  sia   quelle   preparatorie   e
conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita'  di  formazione
di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto  del
programma lavorativo di cui al primo periodo, la  durata  dell'orario
di lavoro non e' superiore a sedici ore per ogni settimana,  in  modo
tale da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di  ulteriori
attivita' lavorative o professionali. 
      Art. 29-ter (Incompatibilita'). - 1. I magistrati  onorari  che
hanno esercitato l'opzione per il  regime  di  cui  all'articolo  29,
comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato  onorario  in
uffici giudiziari compresi nel circondario del  tribunale  nel  quale
esercitano la professione  forense  il  coniuge  o  i  conviventi,  i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.  Non
possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati
onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado
o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di  convivenza.  Le
disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  alle  parti
dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18  e
19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto  30  gennaio
1941, n. 12»; 
    e) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 30 (Funzioni e compiti dei giudici onorari  di  tribunale
confermati e dei vice procuratori onorari confermati). - 1. Il  ruolo
ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29  e'
costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari  di
tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati. 
      2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  esercitavano  le  funzioni  di  giudice  di   pace
continuano ad essere assegnate tutte  le  funzioni  attribuite  dalla
legge al giudice di pace. 
      3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione
dei  magistrati  addetti  all'ufficio  del  giudice  di  pace,   sono
impiegati  nell'ufficio   per   il   processo   o   nell'ufficio   di
collaborazione del procuratore della  Repubblica  sono  assegnate  la
trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari
indicati ai commi 4 e 5. 
      4. Per il settore civile, al giudice  onorario  possono  essere
assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: 
        a) dei procedimenti in  materia  di  famiglia,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto  2023,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
137; 
        b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale; 
        c) dei procedimenti in materia di lavoro; 
        d) dei procedimenti di impugnazione avverso  i  provvedimenti
del giudice di pace; 
        e)  dei  procedimenti  relativi  a  beni  mobili  di   valore
superiore ad euro 50.000 nonche' relativi al pagamento,  a  qualsiasi
titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si
tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno  prodotto
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual  caso  possono
essere assegnati procedimenti nei quali il  valore  non  eccede  euro
100.000; 
        f) dei procedimenti cautelari e possessori,  fatta  eccezione
per le domande proposte nel corso della causa di merito. 
      5. Per il settore penale, al giudice  onorario  possono  essere
assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: 
        a) dei  procedimenti  relativi  a  reati  diversi  da  quelli
indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale; 
        b) dei procedimenti assegnati  al  giudice  per  le  indagini
preliminari e al giudice dell'udienza preliminare; 
        c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi  dal
giudice di pace; 
        d) dei procedimenti di cui all'articolo  558  del  codice  di
procedura penale con il conseguente giudizio. 
      6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali,
il giudice onorario puo' essere  destinato  a  comporre  il  collegio
salvo che si tratti,  per  il  settore  civile,  di  procedimenti  in
materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate  e,  per
il settore penale, di procedimenti di competenza  del  tribunale  del
riesame. 
      7. In ogni caso, del collegio non puo' far  parte  piu'  di  un
giudice onorario. 
      8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  esercitavano  le  funzioni  di  vice   procuratore
onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilita'  di
assegnare al magistrato onorario, con delega  del  procuratore  della
Repubblica, anche le funzioni che la legge  attribuisce  al  pubblico
ministero  in  tutti  i  giudizi  in  materia  civile,  di  lavoro  o
fallimentare»; 
    f) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 30-bis (Destinazione in supplenza dei magistrati  onorari
confermati). - 1. Ad eccezione  dei  procedimenti  esclusi  ai  sensi
dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e
d), nei casi di  assenza  o  impedimento  temporaneo  dei  magistrati
professionali, i giudici  onorari  di  tribunale  confermati  possono
essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio,  a
compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti,  se  cio'  e'
previsto nell'ambito delle tabelle organizzative  dell'ufficio  e  se
nelle stesse sono predeterminati i criteri per  l'individuazione  dei
giudici onorari da destinare in supplenza. 
      2. I giudici onorari di  tribunale  confermati  possono  essere
assegnati,  con  provvedimento  del  presidente  del  tribunale,   in
supplenza presso un ufficio del giudice di pace del  circondario,  in
caso di assenza, impedimento temporaneo  o  vacanza  di  uno  o  piu'
giudici onorari di pace. 
      3. L'attivita' di supplenza di cui ai commi  1  e  2  non  puo'
comportare  un  impegno  complessivo  superiore  a  quello   previsto
dall'articolo 29-bis. 
      4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza  ai  sensi  dei
commi 1 e 2 non e' dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di
missione, intendendosi  per  sede  di  servizio  il  circondario  del
tribunale. 
      Art.  30-ter  (Attivita'  dei  magistrati  onorari   confermati
durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale). -  1.  I
magistrati onorari  confermati  non  prestano  attivita'  durante  il
periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969,  n.
742, salvo che ricorrano specifiche esigenze  d'ufficio;  qualora  il
magistrato onorario sia stato impiegato durante il  periodo  feriale,
e' riconosciuto il diritto di  non  prestare  attivita'  nel  periodo
ordinario per un numero di giorni corrispondente, con  l'aggiunta  di
un numero di giorni  pari  ai  giorni  festivi  inclusi  nel  periodo
feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1  della  legge
23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli  31-bis
e 31-ter del presente decreto e' corrisposto anche durante il periodo
di cui al presente articolo. 
      Art.   30-quater   (Trasferimento   dei   magistrati    onorari
confermati). - 1. I magistrati che esercitano le funzioni di  giudice
di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede  diversa  da
quella cui risultano assegnati alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  purche'  la  sede  richiesta  presenti   una
scopertura.  La  nuova  assegnazione  e'  disposta  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia,  previa  deliberazione   favorevole   del
Consiglio superiore della magistratura,  su  proposta  della  sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario,  di  cui
all'articolo 10 del decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25,
adottata dopo avere  sentito  i  presidenti  dei  tribunali  nel  cui
circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
La domanda non  puo'  essere  accolta  se  l'ufficio  di  provenienza
presenta  una  scopertura  dell'organico   dei   magistrati   onorari
superiore al 60 per cento. La domanda  puo'  essere  riproposta  solo
decorsi due anni dal precedente decreto di nuova assegnazione. 
      2. I  magistrati  che  esercitano  le  funzioni  di  magistrato
onorario di tribunale o  vice  procuratore  onorario  possono  essere
assegnati, a domanda, ad una sede diversa  da  quella  cui  risultano
assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La nuova assegnazione e' disposta  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, previa deliberazione favorevole  del  Consiglio  superiore
della  magistratura,  su  proposta  della  sezione  autonoma  per   i
magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo  10
del citato decreto legislativo n. 25 del 2006,  adottata  dopo  avere
sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i  procuratori
della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati  l'ufficio  di
provenienza e quello richiesto. 
      3. Quando sussista alcuna delle situazioni di  incompatibilita'
di cui all'articolo 29-ter, la domanda  di  nuova  assegnazione  puo'
essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1  e  2
del presente articolo. La domanda  di  nuova  assegnazione  non  puo'
essere accolta quando, rispetto  all'ufficio  richiesto,  sussistono,
per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di  cui
all'articolo 29, comma 6, le  incompatibilita'  di  cui  all'articolo
29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per  il
regime di cui all'articolo 29, comma 6, le  incompatibilita'  di  cui
all'articolo 5, commi 2, 3 e 4. 
      4.  I  giudici  onorari  di  tribunale  confermati  possono,  a
domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace  che
presenti scopertura di organico. Il  trasferimento  e'  disposto  con
decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole
del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario,  di  cui
all'articolo 10 del  citato  decreto  legislativo  n.  25  del  2006,
adottata dopo avere  sentito  i  presidenti  dei  tribunali  nel  cui
circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. 
      5. Il Consiglio  superiore  della  magistratura  individua  con
cadenza annuale i  posti  disponibili  per  i  quali  possono  essere
presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4. 
      6. Ai magistrati onorari confermati si applica  l'articolo  33,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
      Art. 30-quinquies (Valutazione di idoneita'  professionale  del
magistrato onorario confermato). - 1. I magistrati onorari confermati
sono sottoposti con cadenza  quadriennale  a  valutazione  diretta  a
confermare la permanenza dell'idoneita' professionale. 
      2. Per il fine di cui al comma 1 sono  trasmessi  alla  sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario: 
        a) un rapporto del capo  dell'ufficio  sull'attivita'  svolta
dal magistrato, nel quale sono indicati  i  fatti  rilevanti  per  le
valutazioni di cui ai commi 3 e 4; 
        b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a
campione  in  conformita'  ai  criteri  determinati   dal   Consiglio
superiore della magistratura; 
        c) l'autorelazione del magistrato onorario; 
        d) le statistiche comparate sull'attivita'  svolta,  distinte
per tipologie di  procedimenti  e  di  provvedimenti,  e  ogni  altro
documento ritenuto utile; 
        e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della
formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3; 
        f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine  degli  avvocati
ai sensi dell'articolo 11-bis,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
      3. Almeno due mesi prima della  scadenza  del  quadriennio,  la
sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio  giudiziario,
acquisiti i documenti di cui  al  comma  2,  esprime,  se  necessario
previa audizione dell'interessato, un giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita' a svolgere  le  funzioni  giudiziarie  e  lo  trasmette  al
Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo
giudizio di non idoneita'. I  giudizi  di  idoneita'  non  comportano
alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore. 
      4. Il Consiglio  superiore  della  magistratura,  acquisito  il
giudizio di cui al comma  3,  quando  conferma  il  giudizio  di  non
idoneita' del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio,
l'assegnazione   all'ufficio   del   processo   o   all'ufficio    di
collaborazione  del  procuratore  della  Repubblica,  con  esclusione
dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il
magistrato onorario confermato e' sottoposto a nuova  valutazione  di
idoneita'  professionale,  che  tiene   conto   del   lavoro   svolto
nell'ufficio  del  processo  o  nell'ufficio  di  collaborazione  del
procuratore della Repubblica, e, in caso di  seconda  valutazione  di
non idoneita', e' dispensato dal servizio con  decreto  del  Ministro
della giustizia. 
      Art. 30-sexies (Violazione dei doveri inerenti alle  funzioni).
- 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e
il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale,  per  i  vice
procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti  dal
magistrato in conformita'  alle  disposizioni  degli  articoli  20  e
29-bis, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i  magistrati  onorari
che  hanno  optato  per  l'esercizio  esclusivo  delle  funzioni,  la
vigilanza ha ad  oggetto  anche  l'osservanza  del  divieto  previsto
dall'articolo  16  dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  e  del  regime  di  incompatibilita'
previsto dall'articolo 29-ter del presente decreto. Per i  magistrati
onorari  che  non  hanno  optato  per  l'esercizio  esclusivo   delle
funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di
incompatibilita' previsto dall'articolo 5 del presente decreto. 
      2. In caso di grave inadempimento degli impegni  assunti  o  di
grave violazione dei doveri o dei divieti indicati  al  comma  1,  il
presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso  il
tribunale, rispettivamente  per  i  giudici  onorari  e  per  i  vice
procuratori onorari, investe del  caso  la  sezione  autonoma  per  i
magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo  10
del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,  formulando  proposta
di decadenza. La  sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del
consiglio  giudiziario,  sentito  l'interessato,  quando  ritiene  la
proposta non fondata dispone, con provvedimento  motivato,  che  essa
non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la  trasmette,
con  il  proprio  parere  motivato,  al  Consiglio  superiore   della
magistratura.  Il  Consiglio  superiore   della   magistratura,   con
provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta
il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti
indicati al comma 1. 
      3. Nei casi di minore gravita', con  la  procedura  di  cui  al
comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta  rilevanza
del fatto, l'ammonimento o la  sospensione  del  magistrato  onorario
dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un  anno,  con
gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo. 
      4.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  respinge  la
proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai  commi  2  o  3
oppure quando la violazione dei doveri  o  dei  divieti  indicati  al
comma 1 e' di scarsa rilevanza. 
      5.  Nei  casi  di   particolare   gravita',   da   cui   derivi
incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni, la sezione  autonoma
per i magistrati onorari del consiglio giudiziario puo' disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle  funzioni
fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura  sulla
proposta di cui al comma 2. Se la decisione del  Consiglio  superiore
della magistratura non interviene  nel  termine  di  due  mesi  dalla
proposta, la sospensione decade. 
      6. In ogni caso, quando e' pendente un procedimento penale  per
gli stessi fatti oggetto  della  proposta  di  cui  al  comma  2,  il
Consiglio superiore della magistratura puo' sospendere  la  procedura
amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
del magistrato onorario dalle  funzioni  fino  alla  conclusione  del
procedimento penale. La sospensione puo' sempre essere  revocata.  Al
magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare  pari  a  due
terzi del compenso di cui all'articolo 31-bis. 
      Art. 30-septies (Ulteriori disposizioni). -  1.  Ai  magistrati
onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8,  9,  15,
16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per  i  soli  magistrati  che  non
hanno esercitato l'opzione per il  regime  di  cui  all'articolo  29,
comma 6, anche l'articolo 5. 
      2.  L'incarico  dei  magistrati  onorari  confermati  ai  sensi
dell'articolo 29 puo' essere temporaneamente  sospeso,  a  domanda  e
senza  diritto  ad  alcun  trattamento  economico,  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia,  previa  deliberazione  favorevole  della
sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio  giudiziario,
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27  gennaio  2006,  n.
25, per consentire lo  svolgimento  di  attivita'  incompatibili  con
l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie»; 
    g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole:  «all'articolo  29,»
sono inserite le seguenti: «le  disposizioni  dell'articolo  30,  nel
testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonche'»; 
    h) al capo XI, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 31-bis (Compenso e  regime  contributivo  dei  magistrati
onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva). - 1.
Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento  confermati  ai  sensi
dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le  funzioni  in
via esclusiva e' corrisposto un compenso annuo  di  euro  58.840,  al
netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato  in  tredici
mensilita'. 
      2.  Ai  magistrati  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  un
trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere
in ogni caso di  cessazione  del  rapporto,  determinato  secondo  le
modalita' disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile. 
      3. I magistrati onorari confermati ai sensi  dell'articolo  29,
che abbiano optato per  il  regime  di  esclusivita'  delle  funzioni
onorarie, sono assicurati  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie    professionali    presso    l'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma
5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' alle seguenti forme
di previdenza e assistenza sociale: 
        a)  assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i
superstiti; 
        b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 
        c) assicurazione contro le malattie; 
        d) assicurazione di maternita'. 
      4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle
forme di previdenza e assistenza sociale  di  cui  al  comma  3  sono
versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalita'  e
i termini previsti per il versamento dei  contributi  dovuti  per  la
generalita' dei lavoratori dipendenti. 
      5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 e'  assimilato,
ai  fini  fiscali,  al  reddito  di  lavoro   dipendente   ai   sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai
fini e per gli effetti del presente articolo. 
      6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 e'  riconosciuto  il
buono pasto nella misura spettante al personale  dell'amministrazione
giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei  ore  di  presenza
presso l'ufficio giudiziario. 
      7. Le giornate o  loro  frazioni  dedicate  alle  attivita'  di
formazione  obbligatoria  sono  computate  a  ogni   effetto,   anche
economico, come attivita' giurisdizionali. 
      Art. 31-ter (Compenso  e  regime  contributivo  dei  magistrati
confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva). - 1.  Ai
magistrati onorari del ruolo  ad  esaurimento,  confermati  ai  sensi
dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni  in
via non esclusiva, e' corrisposto un compenso annuo di  euro  25.000,
al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici
mensilita'. 
      2. I magistrati onorari di cui al comma 1  sono  iscritti  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive
pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati
e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attivita'
lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al  comma  1  sono
assicurati  contro  gli  infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
professionali presso l'INAIL ai sensi  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
secondo quanto previsto  dall'articolo  25,  comma  5,  del  presente
decreto. 
      3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 e'
stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e
di due terzi a carico del Ministero della giustizia. 
      4. Fermo restando quanto previsto  al  comma  2,  i  magistrati
onorari di cui al comma 1 che  hanno  titolo  per  l'iscrizione  alla
Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  forense   mantengono
altresi' l'iscrizione alla medesima Cassa in  relazione  ai  compensi
percepiti per l'esercizio della professione forense. 
      5. Fermo restando quanto previsto  al  comma  2,  i  magistrati
onorari  di  cui  al  comma  1  che  svolgono  attivita'   lavorative
aggiuntive,  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  4,  mantengono
altresi'  il  corrispondente  regime  contributivo  in  relazione  ai
compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attivita'. In  caso
di concorrenza delle tutele relative alla maternita' o paternita', al
congedo parentale, alla  degenza  ospedaliera  e  alla  malattia,  le
prestazioni sono richieste all'INPS. 
      6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 e'  assimilato,
ai  fini  fiscali,  al  reddito  di  lavoro   dipendente   ai   sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai
fini e per gli effetti del presente articolo. 
      7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 e'  riconosciuto  il
buono pasto nella misura spettante al personale  dell'amministrazione
giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei  ore  di  presenza
presso l'ufficio giudiziario. 
      8. Le giornate o  loro  frazioni  dedicate  alle  attivita'  di
formazione  obbligatoria  sono  computate  a  ogni   effetto,   anche
economico, come attivita' giurisdizionali. 
      9.  Ai  magistrati  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  un
trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere
in ogni caso di  cessazione  del  rapporto,  determinato  secondo  le
modalita' disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile. 
      Art. 31-quater (Adeguamento del compenso). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis  e  31-ter
sono adeguati con cadenza  triennale  nella  misura  dello  0,98  per
cento». 
  2. All'articolo 50 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  comma  1,  lettera  f),  le  parole:  «contingente   ad
esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo ad esaurimento»; 
      b) il comma 3 e' abrogato. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,  lettera
h), e' autorizzata la spesa di euro 161.145.499 per l'anno  2025,  di
euro 160.333.814 per l'anno 2026,  di  euro  156.061.104  per  l'anno
2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di  euro  153.855.135  per
l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605
per l'anno 2031, di euro  148.793.916  per  l'anno  2032  e  di  euro
137.603.884 annui a decorrere dall'anno  2033,  cui  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 4. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificato  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 5, 8, 29 e 31  del  decreto
          legislativo  13  luglio  2017,  n.  116  recante:  «Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge 28 aprile 2016, n.  57»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, come modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art.  5  (Incompatibilita').  -   1.   Non   possono
          esercitare le funzioni di magistrato onorario: 
                  a)  i  membri  del  Parlamento  nazionale   e   del
          Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  i  membri  del
          Governo e quelli  delle  giunte  degli  enti  territoriali,
          nonche' i deputati e i consiglieri regionali,  provinciali,
          comunali e circoscrizionali; 
                  b) gli ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque
          confessione religiosa; 
                  c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto,  nei
          tre anni precedenti alla  domanda,  incarichi  direttivi  o
          esecutivi  nei  partiti  e  movimenti  politici   o   nelle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative; 
                  d) coloro che  ricoprono  la  carica  di  difensore
          civico; 
                  e)  coloro  che  abbiano  esercitato   in   maniera
          abituale e prevalente,  nei  cinque  anni  precedenti  alla
          presentazione della  domanda,  attivita'  di  avvocato  per
          conto di imprese di assicurazione o  bancarie,  ovvero  per
          istituti o societa' di intermediazione finanziaria,  oppure
          hanno  il  coniuge,  la   parte   dell'unione   civile,   i
          conviventi, i parenti fino al secondo grado  o  gli  affini
          entro  il  primo  grado  che  svolgono  abitualmente   tale
          attivita'  nel  circondario  in  cui  il  giudice  di  pace
          esercita le funzioni giudiziarie. 
                2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non  possono
          esercitare le funzioni di  magistrato  onorario  in  uffici
          giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale
          esercitano  la  professione  forense,  ovvero   nel   quale
          esercitano la  professione  forense  i  loro  associati  di
          studio, i membri dell'associazione  professionale,  i  soci
          della societa' tra professionisti,  il  coniuge,  la  parte
          dell'unione civile  o  i  conviventi,  i  parenti  fino  al
          secondo grado o  gli  affini  entro  il  primo  grado.  Gli
          avvocati che esercitano la propria attivita'  professionale
          nell'ambito di societa' o associazioni  tra  professionisti
          non possono esercitare le funzioni di  magistrato  onorario
          nel circondario del  tribunale  nel  quale  la  societa'  o
          l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce
          causa  di  incompatibilita'  l'esercizio   del   patrocinio
          davanti al tribunale per i minorenni, al  tribunale  penale
          militare, ai giudici amministrativi  e  contabili,  nonche'
          davanti alle commissioni tributarie. 
                3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono
          le funzioni di magistrato onorario non  possono  esercitare
          la  professione  forense  presso  gli   uffici   giudiziari
          compresi  nel  circondario  del  tribunale  ove   ha   sede
          l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono
          rappresentare,  assistere   o   difendere   le   parti   di
          procedimenti  svolti  davanti  al  medesimo  ufficio,   nei
          successivi gradi di giudizio. Il divieto si  applica  anche
          agli  associati  di  studio,  ai  membri  dell'associazione
          professionale e ai soci della societa' tra  professionisti,
          al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi,  ai
          parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo
          grado. 
                4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di
          parentela fino al secondo grado  o  di  affinita'  fino  al
          primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere
          assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La  disposizione
          del presente comma si applica anche alle parti  dell'unione
          civile. 
                5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere
          o   mantenere    incarichi    dall'autorita'    giudiziaria
          nell'ambito dei procedimenti che si svolgono  davanti  agli
          uffici giudiziari compresi nel circondario presso il  quale
          esercita le funzioni giudiziarie.». 
                «Art. 8 (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio
          del giudice di pace). -  1.  Il  presidente  del  tribunale
          coordina l'ufficio del giudice di  pace  che  ha  sede  nel
          circondario e,  in  particolare,  distribuisce  il  lavoro,
          mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici,
          vigila sulla loro attivita'  e  sorveglia  l'andamento  dei
          servizi di cancelleria ed ausiliari.  Esercita  ogni  altra
          funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente
          dell'ufficio giudiziario. 
                2. La proposta di organizzazione e' disposta  con  il
          procedimento di  cui  all'articolo  7-bis  dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12.  Il  Presidente  della  Corte  di  appello  formula  la
          proposta sulla base della segnalazione del  presidente  del
          tribunale, sentita la sezione  autonoma  per  i  magistrati
          onorari di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  27
          gennaio 2006, n. 25. 
                3. Nello svolgimento dei compiti di cui al  comma  1,
          il presidente del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio  di
          uno o piu' giudici professionali e, in aggiunta, di  uno  o
          piu' giudici onorari di pace. 
                4. Il presidente del tribunale attribuisce ad  uno  o
          piu'  giudici  professionali   il   compito   di   vigilare
          sull'attivita' dei giudici onorari di pace  in  materia  di
          espropriazione  mobiliare   presso   il   debitore   e   di
          espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di
          terzi,  nonche'  di  indicare  le  direttive  e  le  prassi
          applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni
          di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13,
          secondo periodo. 
                5. Dodici mesi prima della scadenza del  termine  del
          31 ottobre 2021,  di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  il
          Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio
          del giudice di pace i programmi informatici  necessari  per
          la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione
          mobiliare presso il debitore e di  espropriazione  di  cose
          del  debitore  che  sono  in  possesso  di  terzi   e   per
          l'assegnazione  con  modalita'  automatiche  dei   medesimi
          procedimenti.  I  programmi  informatici   assicurano   che
          l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri  di
          trasparenza.». 
                «Art. 29 (Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari
          in servizio). - 1. I magistrati onorari  in  servizio  alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono
          essere  confermati  a  domanda  sino  al   compimento   del
          settantesimo anno di eta'. 
                2. I magistrati onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  che  non  accedano
          alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata  presentazione
          della domanda, quanto  in  quella  di  mancato  superamento
          della  procedura  valutativa  di  cui  al  comma  3,  hanno
          diritto, salva la facolta'  di  rifiuto,  ad  un'indennita'
          pari,  rispettivamente,  ad  euro  2.500  al  lordo   delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  nel  corso
          del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
          almeno ottanta giornate, e ad euro  1.500  al  lordo  delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
          corso del  quale  il  magistrato  sia  stato  impegnato  in
          udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
          complessivo  procapite  di  euro  50.000  al  lordo   delle
          ritenute  fiscali.  Il  servizio   prestato   per   periodi
          superiori a sei mesi, ai fini del  calcolo  dell'indennita'
          dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
          anno. La percezione dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad
          ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia  natura  conseguente
          al rapporto onorario cessato. 
                3. Ai fini della conferma  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
          ad indire tre distinte procedure valutative da  tenere  con
          cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse  riguardano  i
          magistrati onorari in servizio  che  rispettivamente,  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  abbiano
          maturato: 
                  a) oltre 16 anni di servizio; 
                  b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; 
                  c) meno di 12 anni di servizio. 
                4.  Le  procedure  valutative  di  cui  al  comma   3
          consistono in un colloquio orale, della durata  massima  di
          30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto
          civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto  penale
          sostanziale e processuale, in base  al  settore  in  cui  i
          candidati hanno esercitato, in  via  esclusiva  o  comunque
          prevalente,  le  funzioni  giurisdizionali   onorarie.   Le
          procedure valutative si svolgono su base circondariale.  La
          commissione di valutazione e' composta dal  presidente  del
          tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che  abbia
          conseguito    almeno    la    seconda    valutazione     di
          professionalita' designato dal consiglio giudiziario  e  da
          un avvocato iscritto  all'albo  speciale  dei  patrocinanti
          dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
          dell'ordine.  Le  funzioni  di   segretario   di   ciascuna
          commissione sono esercitate da personale amministrativo  in
          servizio presso l'amministrazione della giustizia,  purche'
          in possesso di qualifica  professionale  per  la  quale  e'
          richiesta almeno la  laurea  triennale.  I  segretari  sono
          designati dal presidente della corte d'appello  nell'ambito
          del  cui  distretto  insistono  i   circondari   ove   sono
          costituite le commissioni e individuati  tra  il  personale
          che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
          domande di conferma superano il numero di novantanove  sono
          costituite piu' commissioni di valutazione, in  proporzione
          al numero dei candidati, in modo tale che ogni  commissione
          possa  esaminare  almeno  cinquanta  candidati.  Le  misure
          organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
          valutative sono determinate con decreto del Ministro  della
          giustizia,   sentito   il   Consiglio    superiore    della
          magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione. Con  tale
          decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini  di
          presentazione delle domande,  alla  data  di  inizio  delle
          procedure, alle modalita' di sorteggio  per  l'espletamento
          del colloquio  orale,  alla  pubblicita'  delle  sedute  di
          esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi  di  esame,
          nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
          e protezione dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19.  Ai
          componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
          un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
          durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. 
                5.  La  domanda  di  partecipazione  alle   procedure
          valutative di cui al comma  3  comporta  rinuncia  ad  ogni
          ulteriore pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al
          rapporto   onorario    pregresso,    salvo    il    diritto
          all'indennita' di  cui  al  comma  2  in  caso  di  mancata
          conferma. 
                6. I magistrati onorari confermati, entro il  termine
          di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito  della
          procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare  per
          il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie,  che  e'
          incompatibile con lo  svolgimento  di  ulteriori  attivita'
          lavorative  ai  sensi  dell'articolo  16   dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12. 
                7. I magistrati onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
          se non presentano domanda di partecipazione alla  procedura
          valutativa di cui al comma 3. 
                8. Ai magistrati onorari confermati  si  applica,  in
          quanto compatibile, il contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro del Comparto funzioni centrali,  per  la  disciplina
          dei permessi, delle assenze e dei congedi. 
                9. I magistrati  onorari  confermati  che  non  hanno
          optato  per  il  regime  di  esclusivita'  delle   funzioni
          onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare
          l'opzione entro il 31 luglio  di  ogni  anno  successivo  a
          quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni  effetto
          decorre  dall'anno  successivo  a  quello  nel   quale   e'
          esercitata l'opzione.». 
                «Art. 31 (Indennita' spettante ai magistrati  onorari
          in servizio). - 1. Ai giudici di pace, ai  giudici  onorari
          di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto  continuano
          ad applicarsi, sino alla conferma di cui  all'articolo  29,
          le disposizioni dell'articolo 30, nel  testo  vigente  alla
          data  del  31  dicembre  2021,   nonche'   i   criteri   di
          liquidazione delle indennita' previsti  dalle  disposizioni
          di cui all'articolo 11 della legge  21  novembre  1991,  n.
          374, per i giudici di pace, e all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i  giudici  onorari
          di tribunale e per i vice procuratori onorari.». 
              - Si riporta l'articolo 50 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917   recante:
          «Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31  dicembre
          1986, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                  b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
                  c) le somme da chiunque  corrisposte  a  titolo  di
          borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
                  c-bis) le somme e i valori in genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui all'articolo  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
                  d) le remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio  1985,
          n. 222, nonche' le congrue e i supplementi  di  congrua  di
          cui all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,
          n. 343; 
                  e) i compensi per l'attivita' libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
                  f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato,  e
          ai magistrati onorari del ruolo ad  esaurimento  confermati
          ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio
          2017, n. 116; 
                  g) le indennita' di cui all'art. 1 della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni  di  cui  agli  articoli  105,  114  e  135  della
          Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816  nonche'
          i conseguenti  assegni  vitalizi  percepiti  in  dipendenza
          dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
          e l'assegno del Presidente della Repubblica; 
                  h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazione  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
                  h-bis) le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124  e  al  decreto
          legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  comunque  erogate,
          nonche'  quelle  derivanti   dai   prodotti   pensionistici
          individuali paneuropei (PEPP) di cui  al  regolamento  (UE)
          2019/1238; 
                  i)   gli   altri   assegni   periodici,    comunque
          denominati, alla cui produzione non concorrono  attualmente
          ne' capitale ne'  lavoro,  compresi  quelli  indicati  alle
          lettere c) e d) del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri
          deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera  c)  del
          comma 1 dell'art. 41; 
                  l) i compensi percepiti dai soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative; 
                  l-bis)  i  compensi  corrisposti  agli  addetti  al
          controllo e alla disciplina delle  corse  ippiche  e  delle
          manifestazioni del cavallo da  sella  autorizzate  ai  fini
          dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in  apposito
          registro tenuto dall'autorita' vigilante. 
                2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
                3. (abrogato).».