IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
- per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria)
e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonche' il personale
delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica
militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari
e del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che
partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per
le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad
ordinamento militare e per le Forze armate;
Visto il comma 12 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini
di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia
fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in
data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6
aprile 2024, recante «l'individuazione delle associazioni
professionali a carattere sindacale rappresentative del personale
delle Forze armate per il triennio 2022-2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021";
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, relativa al triennio
2022-2024, per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in
data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle
seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative sul piano nazionale:
per l'Esercito italiano
SIAMO EI
ASPMI
LRM
USMIA
SAM
per la Marina militare
SINAM
SIM MM
USMIA
per l'Aeronautica militare
AMUS AM
SIAM
SIULM
Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023,
l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi
collettivi;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze armate
e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative, ad
eccezione di ITAMIL (rappresentativa del personale dell'Esercito
italiano) e USAMI (rappresentativa del personale dell'Aeronautica
militare), che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato
articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le predette
osservazioni, e' stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale
riguardante il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto
si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024,
al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare,
incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in
servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del
predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede
di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo
1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante:
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 27 maggio 1995:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure
che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali
superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo.
Il rapporto di impiego del personale civile e militare con
qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi
ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della
Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da
una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui alla presente lettera con rappresentanti
appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare
di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato
da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della
difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di
stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e
da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti
dall'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. Le delegazioni delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari sono composte dai
rappresentanti di ciascuna associazione professionale a
carattere sindacale tra militari. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui al presente comma con
rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono
rappresentative.
3..».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica
amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli
accordi sindacali di competenza possono presentare proposte
e richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la pubblica amministrazione,
in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte
pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente
articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le
delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, come individuate dall'art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento
militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), si
svolgono in riunioni, alle quali partecipano i
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione
di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono
attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'art. 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di
polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'art. 4, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici
delle singole Forze di polizia a ordinamento militare,
compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e
di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione
di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze armate di cui all'art. 2,
comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato
maggiore della difesa, e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si
svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'art. 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'art. 5, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici
delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della
retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti
stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla
lettera a) del presente comma.
4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a
ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a
ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti
dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e
3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive
delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella
eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita' dei predetti atti,
prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne
l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione
parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1,
comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio
di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.
13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente
decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni
dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.».
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione
delle associazioni professionali a carattere sindacale
rappresentative del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare per il triennio 2022-2024» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2024.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 56, recante: «Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate - Triennio 2019-2021», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022.
- Si riporta il testo del comma 609, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro
per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo,
nelle more della definizione dei citati contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali relativi al personale in regime di diritto
pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Per l'incremento degli oneri di cui
al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, legge 29
dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art.
1, commi 27 e 28, legge 30 dicembre 2023, n. 213.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, decreto-legge del 18
ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure urgenti in materia
economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023,
n. 191:
«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1.
Nelle more della definizione del quadro finanziario
complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, per il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle
amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento
di cui all'art. 1, comma 609, secondo periodo, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e'
incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7
volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi
eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non
rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui
all'art. 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, come modificato dall'art. 39 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'art. 23.
3. Le amministrazioni di cui all'art. 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare
al proprio personale dipendente a tempo indeterminato
l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella
misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei
propri bilanci.
3-bis. All'art. 51, comma 4, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "in caso di
concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di
ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
concessione del prestito e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi".
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'art.
1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli
oneri di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'art. 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a
decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'art.
1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7
volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per
l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo
indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai
sensi dell'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191.».
«347. In relazione alla specificita' della funzione e
del ruolo del personale di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e
2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina
degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici
accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di
mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti
negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale
di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei
fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1476 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010:
«Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1. Il
diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'art.
39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti
alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare, con esclusione del personale della riserva e in
congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi
previsti dall'art. 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare non possono aderire ad
associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente
capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari, di seguito «APCSM».
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e
individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono
le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e
44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza, i militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8,
limitatamente agli allievi.».