IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
- per l'adozione di separati decreti del Presidente della  Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria)
e  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   (Arma   dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonche'  il  personale
delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica
militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e  militari
e del personale di leva ed ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che
partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente  per
le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad
ordinamento militare e per le Forze armate; 
  Visto il comma 12 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i  decreti  del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11  ha  durata  triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere  dai  termini
di scadenza previsti dai precedenti  decreti,  e  conserva  efficacia
fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  in
data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  6
aprile   2024,   recante   «l'individuazione    delle    associazioni
professionali a carattere  sindacale  rappresentative  del  personale
delle Forze armate per il triennio 2022-2024; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
56, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per  il
personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021"; 
  Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale,  relativa   al   triennio
2022-2024, per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 195  del  1995,  sottoscritta  in
data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di  parte  pubblica  e  dalle
seguenti  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
militari rappresentative sul piano nazionale: 
    per l'Esercito italiano 
      SIAMO EI 
      ASPMI 
      LRM 
      USMIA 
      SAM 
    per la Marina militare 
      SINAM 
      SIM MM 
      USMIA 
    per l'Aeronautica militare 
      AMUS AM 
      SIAM 
      SIULM 
  Visti l'articolo 1, comma 609, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234,  l'articolo  3,  decreto-legge  n.  145  del  18  ottobre  2023,
l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30  dicembre  2023,  n.
213, che dispongono in ordine al finanziamento dei  predetti  accordi
collettivi; 
  Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze  armate
e' stata  sottoscritta  da  tutte  le  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari  partecipanti  alle  trattative,  ad
eccezione di  ITAMIL  (rappresentativa  del  personale  dell'Esercito
italiano) e USAMI  (rappresentativa  del  personale  dell'Aeronautica
militare), che hanno presentato osservazioni ai  sensi  dell'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2025, con la  quale,  ai  sensi  del  citato
articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,
verificate le compatibilita' finanziarie  ed  esaminate  le  predette
osservazioni, e'  stata  approvata  l'ipotesi  di  accordo  sindacale
riguardante il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 delle Forze armate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente  decreto
si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31  dicembre  2024,
al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina  militare,
incluse le Capitanerie di porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in
servizio permanente. 
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per  cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato  (I.P.C.A.),  al  netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
contrattuale, detto importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del
predetto indice e cessa di  essere  erogato  dalla  decorrenza  degli
effetti economici previsti dal citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'  comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in  sede
di definizione delle risorse contrattuali. 
  3.  Con  il  termine   «APCSM»   si   intendono   le   Associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari di cui  all'articolo
1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  comma  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  7  del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante:
          «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          122 del 27 maggio 1995: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.  Le  procedure
          che disciplinano i contenuti del rapporto  di  impiego  del
          personale delle  Forze  di  polizia  anche  ad  ordinamento
          militare  e  delle  Forze  armate,  esclusi  i   rispettivi
          dirigenti civili, gli  ufficiali  generali,  gli  ufficiali
          superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
          di leva, sono stabilite dal presente  decreto  legislativo.
          Il rapporto di impiego del personale civile e militare  con
          qualifica dirigenziale resta  disciplinato  dai  rispettivi
          ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4,  e  delle  altre
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi  secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione  di   separati
          decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
          rispettivamente il personale delle Forze di  polizia  anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. 
                Art.  2  (Provvedimenti).  -  1.   Il   decreto   del
          Presidente della Repubblica di cui  all'art.  1,  comma  2,
          concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: 
                  A) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
          una delegazione di parte pubblica,  composta  dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo  della  polizia  penitenziaria,
          individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione in conformita'  alle  disposizioni  vigenti
          per il pubblico impiego in materia  di  accertamento  della
          rappresentativita' sindacale, misurata  tenendo  conto  del
          dato associativo e del dato  elettorale;  le  modalita'  di
          espressione  di  quest'ultimo,   le   relative   forme   di
          rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
          suddette delegazioni di parte  pubblica  e  sindacale,  con
          apposito  accordo,  recepito,  con  le  procedure  di   cui
          all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente  della
          Repubblica, in  attesa  della  cui  entrata  in  vigore  il
          predetto   decreto   del   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione tiene conto del solo dato associativo; 
                  B) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  accordo   sindacale
          stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
          Ministro per la pubblica amministrazione, che la  presiede,
          e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
          dell'interno e della  giustizia  o  dai  Sottosegretari  di
          Stato rispettivamente  delegati,  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          dell'economia  e  delle  finanze,  i  Comandanti   generali
          dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e  da
          una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari riconosciute rappresentative del  personale  delle
          Forze di polizia ad ordinamento militare,  individuate  con
          decreto  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione
          secondo i criteri  stabiliti  dall'art.  1478  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  Le  delegazioni  delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari  sono  composte  dai  rappresentanti  di  ciascuna
          associazione  professionale  a  carattere   sindacale   tra
          militari.  Le  associazioni   professionali   a   carattere
          sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
          di   cui   alla   presente   lettera   con   rappresentanti
          appartenenti alla Forza di polizia a  ordinamento  militare
          di cui sono rappresentative. 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di accordo sindacale  stipulato
          da una delegazione di parte pubblica composta dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai
          Ministri della difesa e dell'economia e  delle  finanze,  o
          dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa o un suo rappresentante, accompagnato  dai  Capi  di
          stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti,  e
          da una delegazione sindacale  composta  dai  rappresentanti
          delle associazioni professionali a carattere sindacale  tra
          militari riconosciute rappresentative del  personale  delle
          Forze armate, individuate con decreto del Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  secondo  i   criteri   stabiliti
          dall'art. 1478 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66.  Le  delegazioni  delle  associazioni  professionali  a
          carattere  sindacale  tra  militari   sono   composte   dai
          rappresentanti di  ciascuna  associazione  professionale  a
          carattere   sindacale   tra   militari.   Le   associazioni
          professionali a carattere sindacale interforze  partecipano
          alla delegazione sindacale di cui  al  presente  comma  con
          rappresentanti appartenenti alla Forza armata di  cui  sono
          rappresentative. 
              3..». 
                «Art.  7  (Procedimento).  -  1.  Le  procedure   per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione almeno quattro mesi prima  dei  termini  di
          scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro  lo  stesso
          termine, le organizzazioni sindacali  del  personale  delle
          Forze  di  polizia  ad   ordinamento   civile   ovvero   le
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari delle Forze di polizia a  ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti  gli
          accordi sindacali di competenza possono presentare proposte
          e richieste relative alle materie oggetto  delle  procedure
          stesse. 
              1-bis. Le procedure di  cui  all'art.  2  hanno  inizio
          contemporaneamente  e  si  sviluppano  con   carattere   di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione delle  ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile, alle Forze di  polizia  ad  ordinamento
          militare e al personale delle Forze armate. 
              2. Al fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita', il Ministro per la  pubblica  amministrazione,
          in  qualita'  di  Presidente  delle  delegazioni  di  parte
          pubblica, nell'ambito delle procedure di  cui  al  presente
          articolo,  puo'   convocare,   anche   congiuntamente,   le
          delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano nazionale delle Forze di  polizia
          ad ordinamento civile e  le  associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative sul  piano
          nazionale delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, come individuate dall'art. 2. 
              3.  Le  trattative  per  la  definizione   dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si  svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              3-bis. Le trattative per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  B),  si
          svolgono   in   riunioni,   alle   quali   partecipano    i
          rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
          sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai  sensi
          della medesima disposizione e i rappresentanti dei  Comandi
          generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia di finanza, e si concludono con  la  sottoscrizione
          di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si  svolgono
          attraverso due livelli di negoziazione: 
                a) il primo livello  disciplina  le  materie  di  cui
          all'art. 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle  Forze  di
          polizia a ordinamento militare; 
                b) il secondo livello disciplina le  materie  di  cui
          all'art. 4, comma 1, per gli  aspetti  piu'  caratteristici
          delle singole Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,
          compresa la distribuzione della retribuzione  accessoria  e
          di produttivita', nei limiti stabiliti  dalla  negoziazione
          di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 
              3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze armate di  cui  all'art.  2,
          comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano  i
          rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
          sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai  sensi
          della medesima disposizione e i rappresentanti dello  Stato
          maggiore   della   difesa,   e   si   concludono   con   la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater  si
          svolgono su due livelli: 
                a) il primo livello  disciplina  le  materie  di  cui
          all'art. 5, comma 1, per  gli  aspetti  comuni  alle  Forze
          armate; 
                b) il secondo livello disciplina le  materie  di  cui
          all'art. 5, comma 1, per gli  aspetti  piu'  caratteristici
          delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della
          retribuzione accessoria  e  di  produttivita',  nei  limiti
          stabiliti dalla negoziazione di primo livello di  cui  alla
          lettera a) del presente comma. 
              4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a
          ordinamento civile ovvero le associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari delle Forze di  polizia  a
          ordinamento militare  e  delle  Forze  armate  dissenzienti
          dalle ipotesi di  accordo  di  cui  ai  commi  3,  3-bis  e
          3-quater possono trasmettere al  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri ed ai Ministri che  compongono  le  rispettive
          delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
          termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi  3,
          3-bis e  3-quater  sono  corredate  da  appositi  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta   ed   indiretta,   ivi   compresa   quella
          eventualmente rimessa alla contrattazione  decentrata,  con
          l'indicazione della copertura finanziaria  complessiva  per
          l'intero  periodo   di   validita'   dei   predetti   atti,
          prevedendo,  altresi',  la   possibilita'   di   prorogarne
          l'efficacia temporale, ovvero  di  sospendere  l'esecuzione
          parziale, o totale, in caso di  accertata  esorbitanza  dai
          limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta  -  da
          parte della Presidenza del Consiglio dei ministri  o  delle
          organizzazioni   sindacali    firmatarie    ovvero    delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della  spesa
          relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
          nazionale dell'economia e del  lavoro  dall'art.  10  della
          legge  30  dicembre  1991,   n.   412)   di   controllo   e
          certificazione  dei  costi  esorbitanti  sulla  base  delle
          rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  dal  Dipartimento   della   funzione   pubblica   e
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica.  Il   nucleo   si
          pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
          di accordo sindacale non possono in ogni  caso  comportare,
          direttamente o indirettamente, anche a carico  di  esercizi
          successivi, impegni di spesa eccedenti  rispetto  a  quanto
          stabilito     nel     documento      di      programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime. 
              11. Il Consiglio dei ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla   sottoscrizione,   verificate   le    compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
          approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi  3,
          3-bis e 3-quater, i  cui  contenuti  sono  recepiti  con  i
          decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.  1,
          comma 2, per i quali si prescinde dal parere del  Consiglio
          di Stato. 
              11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge  14
          gennaio 1994,  n.  20,  le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 
              12. La disciplina emanata con i decreti del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma  11  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
          termini di scadenza  previsti  dai  precedenti  decreti,  e
          conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore  dei
          decreti successivi. 
              13. Nel caso in cui gli  accordi  di  cui  al  presente
          decreto non vengano definiti  entro  centocinquanta  giorni
          dall'inizio delle relative procedure, il Governo  riferisce
          alla Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica
          nelle  forme  e   nei   modi   stabiliti   dai   rispettivi
          regolamenti.». 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione 29  marzo  2024,  recante:  «Individuazione
          delle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale
          rappresentative del personale delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  per  il   triennio   2022-2024»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  6  aprile
          2024. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          2022, n. 56, recante:  «Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per il personale non  dirigente  delle  Forze
          armate - Triennio  2019-2021»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022. 
              - Si riporta il testo del comma 609, dell'art. 1, della
          legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: 
                «609. Per il triennio 2022-2024  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  per  i
          miglioramenti economici del personale statale in regime  di
          diritto pubblico sono determinati in 310  milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo,
          nelle  more  della   definizione   dei   citati   contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
          negoziali  relativi  al  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico,  in  deroga   alle   procedure   previste   dalle
          disposizioni    vigenti    in    materia,    all'erogazione
          dell'anticipazione di cui all'art.  47-bis,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
          trattamenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  nella
          misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
          0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e  dello
          0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
          comprensivi degli oneri contributivi ai fini  previdenziali
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)
          di cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
          cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Per l'incremento degli oneri di  cui
          al presente comma  vedi  l'art.  1,  comma  330,  legge  29
          dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, decreto-legge  18
          ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente,  l'art.
          1, commi 27 e 28, legge 30 dicembre 2023, n. 213.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, decreto-legge del 18
          ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure  urgenti  in  materia
          economica e fiscale, in favore degli enti  territoriali,  a
          tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18  ottobre  2023,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2023,
          n. 191: 
                «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici).  -  1.
          Nelle  more  della  definizione  del   quadro   finanziario
          complessivo  relativo  ai  rinnovi  contrattuali   per   il
          triennio 2022-2024,  per  il  personale  con  contratto  di
          lavoro   a    tempo    indeterminato    dipendente    dalle
          amministrazioni statali, in via  eccezionale,  l'emolumento
          di cui all'art. 1, comma 609, secondo periodo, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, nel  mese  di  dicembre  2023  e'
          incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari  a  6,7
          volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi
          eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento  non
          rileva ai  fini  dell'attribuzione  del  beneficio  di  cui
          all'art. 1, comma 281, della legge  29  dicembre  2022,  n.
          197, come  modificato  dall'art.  39  del  decreto-legge  4
          maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 2023, n. 85. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  2.000
          milioni di euro per  l'anno  2023,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 23. 
              3. Le amministrazioni di cui all'art. 48, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  possono  erogare
          al  proprio  personale  dipendente  a  tempo  indeterminato
          l'incremento di cui al comma 1 con  le  modalita'  e  nella
          misura di cui al medesimo comma 1 con oneri  a  carico  dei
          propri bilanci. 
              3-bis. All'art. 51, comma  4,  lettera  b),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  il
          primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "in  caso  di
          concessione di prestiti si assume il  50  per  cento  della
          differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
          ufficiale di riferimento vigente alla data di  scadenza  di
          ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
          concessione  del  prestito  e  l'importo  degli   interessi
          calcolato al tasso applicato sugli stessi". 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'art.
          1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: 
                «27. Per  il  triennio  contrattuale  2022-2024,  gli
          oneri di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 609, della
          legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  sono  incrementati,  in
          aggiunta  a  quanto   gia'   previsto   dall'art.   3   del
          decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2023,  n.  191,  di
          3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
          euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi  di  cui
          al primo periodo, comprensivi degli oneri  contributivi  ai
          fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
          massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e),  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                28. A valere sulle risorse di  cui  al  comma  27,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'art.
          1, comma 609, secondo  periodo,  della  legge  30  dicembre
          2021, n. 234, e' incrementato di  un  importo  pari  a  6,7
          volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per
          l'anno  2024,  e'  scomputato  per  il  personale  a  tempo
          indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno  2023,  ai
          sensi dell'art. 3 del decreto-legge  18  ottobre  2023,  n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2023, n. 191.». 
                «347. In relazione alla specificita' della funzione e
          del ruolo del personale di cui all'art. 19  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  con
          una dotazione di 32 milioni di euro per  gli  anni  2024  e
          2025 e di 42 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
          negoziali relativi al triennio 2022-2024,  alla  disciplina
          degli istituti normativi nonche' ai  trattamenti  economici
          accessori del personale delle Forze armate, delle Forze  di
          polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
          natura operativa di ciascuna amministrazione.  In  caso  di
          mancato   perfezionamento   dei   predetti    provvedimenti
          negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo  annuale
          di cui al primo  periodo  e'  destinato,  con  decreto  dei
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze,  sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della
          difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse  dei
          fondi  per  i  servizi  istituzionali  del  personale   del
          comparto sicurezza-difesa e dei fondi  per  il  trattamento
          accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti all'art. 2 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1476  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,   n.   66   recante   «Codice
          dell'ordinamento  militare»   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010: 
                «Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1.  Il
          diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'art.
          39 della Costituzione,  e'  esercitato  dagli  appartenenti
          alle Forze armate e alle Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare, con esclusione del personale della riserva  e  in
          congedo assoluto, nel rispetto dei doveri  e  dei  principi
          previsti dall'art. 52 della Costituzione. 
              2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle  Forze  di
          polizia a  ordinamento  militare  non  possono  aderire  ad
          associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
          quelle costituite ai sensi delle disposizioni del  presente
          capo. 
              3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle  Forze  di
          polizia a ordinamento militare possono aderire a  una  sola
          associazione  professionale  a  carattere   sindacale   tra
          militari, di seguito «APCSM». 
              4.  L'adesione  alle  APCSM  e'  libera,  volontaria  e
          individuale. 
              5. Non possono aderire alle APCSM coloro che  ricoprono
          le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e
          44-bis, il Comandante generale del Corpo della  guardia  di
          finanza, i militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8,
          limitatamente agli allievi.».