IL CAPO
del Dipartimento della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, recante il codice della protezione civile;
Visto il decreto del 19 ottobre 2024 del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno
interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal
17 ottobre 2024;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio
della Regione Emilia-Romagna;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 1109 del 5 novembre 2024 e n. 1114 del 28 novembre 2024
relative agli eventi verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024, con
le quali sono state disciplinate le prime misure volte a fronteggiare
il contesto emergenziale in rassegna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025
con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, e' integrato
di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1
del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1106 del 20 ottobre 2024 con cui sono state disciplinate le prime
misure di immediato sostegno per la popolazione colpita e le
attivita' economiche e produttive interessate dagli eccezionali
eventi che hanno colpito, a partire dal 17 settembre 2024, il
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini nonche' la correlata
ordinanza del Presidente della giunta regionale della Regione
Emilia-Romagna n. 172 del 20 novembre 2024;
Ravvisata, altresi', la necessita' di integrare le disposizioni
gia' adottate per l'attuazione dei primi interventi urgenti
finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna assicurando il
necessario raccordo nella gestione delle misure di immediato sostegno
tra gli eventi di settembre e di ottobre 2024 che hanno colpito il
territorio regionale;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Prime misura economiche di immediato sostegno ai sensi dell'art. 25,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018
1. In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in
via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato
sostegno nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche
e produttive per fronteggiare le piu' urgenti necessita' previste
dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del
2018, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 dell'OCDPC n.
1109/2024, le procedure di cui all'OCDPC n. 1106/2024 e i conseguenti
atti regionali correlati si applicano anche al presente contesto
emergenziale.
2. Il Commissario delegato acquisisce, rispettivamente dai comuni
interessati per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna per i
contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato per
le attivita' economiche e produttive, l'esito delle istruttorie delle
domande di acconto entro il quindicesimo giorno del mese successivo
alla data di adozione della presente ordinanza e, in seguito, al
trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che e'
fissato al 30 giugno 2025.
3. Il Commissario delegato acquisisce, rispettivamente dai comuni
interessati per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna per i
contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato per
le attivita' economiche e produttive, l'esito delle istruttorie delle
domande di saldo entro il quindicesimo giorno del mese successivo
alla data di adozione della presente ordinanza e, in seguito, al
trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che e'
fissato al 30 settembre 2025.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse stanziate con la delibera del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025 indicata in premessa.