IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante il codice della protezione civile; 
  Visto il decreto del 19 ottobre 2024 del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza  delle  avverse  condizioni  meteorologiche   che   hanno
interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire  dal
17 ottobre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29  ottobre  2024,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre  2024,  nel  territorio
della Regione Emilia-Romagna; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 1109 del 5 novembre 2024 e n. 1114  del  28  novembre  2024
relative agli eventi verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024,  con
le quali sono state disciplinate le prime misure volte a fronteggiare
il contesto emergenziale in rassegna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  gennaio  2025
con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3,  della
delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, e' integrato
di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le  emergenze  nazionali
di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n.  1
del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1106 del 20 ottobre 2024 con cui sono state disciplinate le  prime
misure  di  immediato  sostegno  per  la  popolazione  colpita  e  le
attivita'  economiche  e  produttive  interessate  dagli  eccezionali
eventi che hanno  colpito,  a  partire  dal  17  settembre  2024,  il
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini nonche' la correlata
ordinanza  del  Presidente  della  giunta  regionale  della   Regione
Emilia-Romagna n. 172 del 20 novembre 2024; 
  Ravvisata, altresi', la necessita'  di  integrare  le  disposizioni
gia'  adottate  per  l'attuazione  dei   primi   interventi   urgenti
finalizzati a fronteggiare l'emergenza  in  rassegna  assicurando  il
necessario raccordo nella gestione delle misure di immediato sostegno
tra gli eventi di settembre e di ottobre 2024 che  hanno  colpito  il
territorio regionale; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Prime misura economiche di immediato sostegno ai sensi dell'art.  25,
  comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 
  1. In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in
via di  somma  urgenza,  le  prime  misure  economiche  di  immediato
sostegno nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche
e produttive per fronteggiare le  piu'  urgenti  necessita'  previste
dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.  1  del
2018, tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  1  dell'OCDPC  n.
1109/2024, le procedure di cui all'OCDPC n. 1106/2024 e i conseguenti
atti regionali correlati si  applicano  anche  al  presente  contesto
emergenziale. 
  2. Il Commissario delegato acquisisce, rispettivamente  dai  comuni
interessati per il tramite dell'Agenzia regionale  per  la  sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile  dell'Emilia-Romagna  per   i
contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato  per
le attivita' economiche e produttive, l'esito delle istruttorie delle
domande di acconto entro il quindicesimo giorno del  mese  successivo
alla data di adozione della presente  ordinanza  e,  in  seguito,  al
trentesimo giorno di ciascun  mese  fino  a  trenta  giorni  dopo  il
termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che  e'
fissato al 30 giugno 2025. 
  3. Il Commissario delegato acquisisce, rispettivamente  dai  comuni
interessati per il tramite dell'Agenzia regionale  per  la  sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile  dell'Emilia-Romagna  per   i
contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato  per
le attivita' economiche e produttive, l'esito delle istruttorie delle
domande di saldo entro il quindicesimo  giorno  del  mese  successivo
alla data di adozione della presente  ordinanza  e,  in  seguito,  al
trentesimo giorno di ciascun  mese  fino  a  trenta  giorni  dopo  il
termine ultimo per la presentazione della domanda di  saldo,  che  e'
fissato al 30 settembre 2025. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a  valere  sulle  risorse  stanziate  con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025 indicata in premessa.