IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2010, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012 recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 5,
comma 4, nella parte in cui prevede la possibilita' per i Capi delle
strutture generali di istituire gruppi di lavoro, nominandone il
responsabile, per l'esame di particolari questioni;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della
protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni, in
particolare il Capo V, che disciplina le modalita' di partecipazione
e dei cittadini alle attivita' di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
luglio 2019 concernente la «Costituzione del Comitato nazionale del
volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 42 del
decreto legislativo n. 1 del 2018»;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021, con il quale sono state
individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si
articola il Dipartimento della protezione civile, a far data dal 15
giugno 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
luglio 2024, con il quale al dott. Fabio Ciciliano e' stato conferito
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi
degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche'
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data
dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui
all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Considerata la necessita' di favorire l'inclusione dei giovani
nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile per
valorizzarne le specificita' anche in riferimento ai bisogni
emergenti della societa';
Ravvisata, altresi', l'esigenza di creare un confronto consultivo
dei giovani presso il Dipartimento della protezione civile, al fine
di identificare nuove strategie di sviluppo del volontariato
organizzato di protezione civile;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Tavolo nazionale dei giovani
1. Al fine di favorire la piena partecipazione dei giovani alle
attivita' del Servizio nazionale della protezione civile e' istituito
il Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile
(TNG).