IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» ed in particolare l'art. 24, con il quale e' stato
istituito il Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS);
Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in
materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in
particolare, l'art. 5, comma 2, lettera a), numero 1), che, al fine
di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni
assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti,
delega il Governo a prevedere, tra l'altro, l'introduzione, anche in
via sperimentale e progressiva, di una prestazione universale,
graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile
sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di
valore comunque non inferiore all'indennita' di accompagnamento, di
cui all'art. 1 della legge febbraio 1980, n. 18 e alle ulteriori
prestazioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
Visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che prevede
un'indennita' di accompagnamento, a totale carico dello Stato, in
favore dei mutilati e degli invalidi civili totalmente inabili per
affezioni fisiche o psichiche e per i quali sia accertato che gli
stessi si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza
continua;
Visto l'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che dispone l'integrazione dell'offerta dei servizi e degli
interventi offerti dagli ambiti territoriali sociali di cui all'art.
8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nelle
aree individuate dal comma 162 del medesimo art. 1 della legge n. 234
del 2021, con contributi, diversi dall'indennita' di accompagnamento
di cui alla legge n. 18 del 1980, per il sostegno della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano
all'assistenza;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante
«Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone
anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, l'art. 34, comma
1, che istituisce in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31
dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico
bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo
potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti;
Visto altresi' il comma 2 del citato art. 34, che attribuisce
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
l'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello
gravissimo, delle persone anziane che richiedono la prestazione
universale, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione
nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione
tecnico-scientifica prevista dal successivo comma 3 dello stesso art.
34, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, per l'individuazione degli indicatori per la definizione dei
criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale
gravissimo, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;
Visto il comma 4 del medesimo art. 34, che prevede l'adozione di
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
stabilire le modalita' attuative e operative della prestazione
universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, nonche'
le connesse attivita' preparatorie e organizzative, anche a carattere
informativo;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 2024, che
stabilisce i requisiti per la richiesta della prestazione universale;
Visto l'art. 36 dello stesso decreto legislativo, che disciplina
l'oggetto del beneficio, con particolare riferimento alle quote che
compongono la prestazione, e attribuisce all'INPS l'attivita' di
monitoraggio della spesa, al fine di rendere informativa periodica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche per consentire la
rideterminazione della quota integrativa della prestazione universale
in caso di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie previste;
Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 36, ove e'
previsto che «La prestazione universale disciplinata ai sensi del
presente Capo e' riconosciuta, a domanda. L'"assegno di assistenza"
di cui al comma 2, lettera b), e' riconosciuto nel limite massimo di
spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa
spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, si provvedera' a rideterminare l'importo
mensile della quota integrativa di cui alla lettera b) del comma 2.»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 155 del 16 ottobre 2024, di nomina della commissione
tecnico-scientifica per l'individuazione degli indicatori per la
definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno
assistenziale gravissimo;
Visto l'art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante «Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati
invalidanti e dell'handicap»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 200 del 19 dicembre 2024, con cui sono stati adottati gli
indicatori dello stato di bisogno assistenziale gravissimo, come
individuati nel documento finale predisposto dalla commissione
tecnico-scientifica di cui all'art. 34, comma 3, del decreto
legislativo n. 29 del 2024;
Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze, espresso con nota prot. 58149 del 28 dicembre 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 23 gennaio 2025;
Decreta:
Art. 1
Prestazione universale
1. E' istituita, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31
dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico
bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo
potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di
politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega
di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33».
2. Per consentire l'avvio della sperimentazione di cui al comma 1,
il presente decreto stabilisce le modalita' attuative e operative
della prestazione universale, dei relativi controlli e dell'eventuale
revoca, nonche' le connesse attivita' preparatorie e organizzative,
anche a carattere informativo, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del
decreto legislativo n. 29 del 2024.
3. Ai fini del comma 2, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) provvede ad adottare ogni opportuna iniziativa di
carattere informativo, attraverso i canali di comunicazione
istituzionale, nonche' ogni altro strumento di comunicazione efficace
in relazione alla prestazione universale e alle relative modalita' di
accesso.
4. L'INPS, con specifico riguardo alle persone anziane non
autosufficienti, in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma
1, lettere a) e d), del presente decreto e titolari dell'indennita'
di accompagnamento, puo' procedere ad inviare anche proattivamente
comunicazioni informative in relazione alla prestazione universale e
alle relative modalita' di accesso.