IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Vista la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» ed in particolare l'art. 24, con  il  quale  e'  stato
istituito  il  Sistema  informativo  unitario  dei  servizi   sociali
(SIUSS); 
  Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in
materia  di  politiche  in  favore  delle  persone  anziane»  e,   in
particolare, l'art. 5, comma 2, lettera a), numero 1), che,  al  fine
di  promuovere  il  progressivo   potenziamento   delle   prestazioni
assistenziali in favore delle persone  anziane  non  autosufficienti,
delega il Governo a prevedere, tra l'altro, l'introduzione, anche  in
via  sperimentale  e  progressiva,  di  una  prestazione  universale,
graduata secondo lo  specifico  bisogno  assistenziale  ed  erogabile
sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona,  di
valore comunque non inferiore all'indennita' di  accompagnamento,  di
cui all'art. 1 della legge febbraio 1980,  n.  18  e  alle  ulteriori
prestazioni di cui all'art. 1, comma 164,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234; 
  Visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  che  prevede
un'indennita' di accompagnamento, a totale  carico  dello  Stato,  in
favore dei mutilati e degli invalidi civili  totalmente  inabili  per
affezioni fisiche o psichiche e per i quali  sia  accertato  che  gli
stessi si trovano nella impossibilita' di  deambulare  senza  l'aiuto
permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado  di  compiere
gli  atti  quotidiani  della  vita,  abbisognano   di   un'assistenza
continua; 
  Visto l'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
che  dispone  l'integrazione  dell'offerta  dei   servizi   e   degli
interventi offerti dagli ambiti territoriali sociali di cui  all'art.
8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  nelle
aree individuate dal comma 162 del medesimo art. 1 della legge n. 234
del 2021, con contributi, diversi dall'indennita' di  accompagnamento
di  cui  alla  legge  n.  18  del  1980,  per   il   sostegno   della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone  anziane  non
autosufficienti  e  il  supporto   ai   familiari   che   partecipano
all'assistenza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2024,  n.  29,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  politiche  in  favore  delle  persone
anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli  3,  4  e  5
della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, l'art. 34, comma
1, che istituisce in via sperimentale, dal  1°  gennaio  2025  al  31
dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico
bisogno  assistenziale,  al  fine  di   promuovere   il   progressivo
potenziamento delle prestazioni assistenziali per il  sostegno  della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone  anziane  non
autosufficienti; 
  Visto altresi' il comma 2  del  citato  art.  34,  che  attribuisce
all'Istituto    nazionale    della    previdenza    sociale    (INPS)
l'individuazione dello stato di  bisogno  assistenziale,  di  livello
gravissimo, delle  persone  anziane  che  richiedono  la  prestazione
universale, sulla base delle informazioni  sanitarie  a  disposizione
nei propri archivi e  delle  indicazioni  fornite  dalla  commissione
tecnico-scientifica prevista dal successivo comma 3 dello stesso art.
34, nominata con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, per l'individuazione degli indicatori per la definizione dei
criteri di  classificazione  dello  stato  di  bisogno  assistenziale
gravissimo, tenuto conto delle disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  26  settembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 34, che  prevede  l'adozione  di
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
stabilire  le  modalita'  attuative  e  operative  della  prestazione
universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca,  nonche'
le connesse attivita' preparatorie e organizzative, anche a carattere
informativo; 
  Visto l'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  29  del  2024,  che
stabilisce i requisiti per la richiesta della prestazione universale; 
  Visto l'art. 36 dello stesso decreto  legislativo,  che  disciplina
l'oggetto del beneficio, con particolare riferimento alle  quote  che
compongono la prestazione,  e  attribuisce  all'INPS  l'attivita'  di
monitoraggio della spesa, al fine di rendere informativa periodica al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   anche   per   consentire    la
rideterminazione della quota integrativa della prestazione universale
in caso di scostamenti del numero di domande  rispetto  alle  risorse
finanziarie previste; 
  Visto, in particolare, il comma  6  del  citato  art.  36,  ove  e'
previsto che «La prestazione universale  disciplinata  ai  sensi  del
presente Capo e' riconosciuta, a domanda. L'"assegno  di  assistenza"
di cui al comma 2, lettera b), e' riconosciuto nel limite massimo  di
spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2026.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  della  relativa
spesa, informando con cadenza periodica il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,  anche
in via prospettica, del  numero  di  domande  rispetto  alle  risorse
finanziarie di  cui  al  primo  periodo,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, si provvedera' a  rideterminare  l'importo
mensile della quota integrativa di cui alla lettera b) del comma 2.»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n.  155  del  16  ottobre   2024,   di   nomina   della   commissione
tecnico-scientifica per  l'individuazione  degli  indicatori  per  la
definizione dei criteri di classificazione  dello  stato  di  bisogno
assistenziale gravissimo; 
  Visto l'art. 29-ter  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante «Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati
invalidanti e dell'handicap»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 200 del  19  dicembre  2024,  con  cui  sono  stati  adottati  gli
indicatori dello stato  di  bisogno  assistenziale  gravissimo,  come
individuati  nel  documento  finale  predisposto  dalla   commissione
tecnico-scientifica  di  cui  all'art.  34,  comma  3,  del   decreto
legislativo n. 29 del 2024; 
  Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze, espresso con nota prot. 58149 del 28 dicembre 2024; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 23 gennaio 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Prestazione universale 
 
  1. E' istituita, in via sperimentale dal  1°  gennaio  2025  al  31
dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico
bisogno  assistenziale,  al  fine  di   promuovere   il   progressivo
potenziamento delle prestazioni assistenziali per il  sostegno  della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone  anziane  non
autosufficienti,  ai  sensi  dell'art.  34,  comma  1,  del   decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di
politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega
di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33». 
  2. Per consentire l'avvio della sperimentazione di cui al comma  1,
il presente decreto stabilisce le  modalita'  attuative  e  operative
della prestazione universale, dei relativi controlli e dell'eventuale
revoca, nonche' le connesse attivita' preparatorie  e  organizzative,
anche a carattere informativo, ai sensi dell'art. 34,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 29 del 2024. 
  3. Ai fini del  comma  2,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) provvede ad  adottare  ogni  opportuna  iniziativa  di
carattere  informativo,  attraverso   i   canali   di   comunicazione
istituzionale, nonche' ogni altro strumento di comunicazione efficace
in relazione alla prestazione universale e alle relative modalita' di
accesso. 
  4.  L'INPS,  con  specifico  riguardo  alle  persone  anziane   non
autosufficienti, in possesso del requisito di cui all'art.  2,  comma
1, lettere a) e d), del presente decreto e  titolari  dell'indennita'
di accompagnamento, puo' procedere ad  inviare  anche  proattivamente
comunicazioni informative in relazione alla prestazione universale  e
alle relative modalita' di accesso.