IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante
attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi
e, in particolare, l'articolo 1 recante revisione della disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2025 - 2027 e in particolare l'articolo
1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma
1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro
dipendente;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dettare disposizioni in tema
determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti
per l'anno 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifica della disciplina
sugli acconti dovuti per l'anno 2025
1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024».
2. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato di 245,5 milioni
di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre
2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno
e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per
l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dalle disposizioni di cui al comma 1.