IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,  recante
attuazione del primo modulo di  riforma  delle  imposte  sul  reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte  sui  redditi
e, in particolare, l'articolo 1 recante  revisione  della  disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207,  recante  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2025  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2025 - 2027 e in  particolare  l'articolo
1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e  13,  comma
1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,
riguardanti,  rispettivamente,  la  determinazione  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro
dipendente; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dettare disposizioni in  tema
determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti
per l'anno 2025; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifica della disciplina 
                sugli acconti dovuti per l'anno 2025 
 
  1. All'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  30  dicembre
2023, n. 216, le parole: «i  periodi  d'imposta  2024  e  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024». 
  2. Il fondo di parte corrente di cui  all'articolo  1,  comma  886,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato di 245,5 milioni
di euro per l'anno 2026. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5  milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge  30  dicembre
2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno
e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente,  anche   conseguenti   all'attualizzazione   di   contributi
pluriennali, di  cui  all'articolo  1,  comma  511,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma  2,  pari  a  245,5  milioni  per
l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti
dalle disposizioni di cui al comma 1.