La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredita' degli
abiti storici, anche utilizzati in occasione di eventi e di
rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei
gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o
dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere
religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini
nonche' delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni viventi
della Nativita', quali componenti creative del patrimonio nazionale
culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed
economico e delle tradizioni popolari.
2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono
gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione
culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri,
dotati di riferimento a tradizioni documentate nonche' gli abiti le
cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale,
artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33
della Costituzione.
3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro
celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale
ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale
nazionale ed estero.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 9 e 33 della Costituzione
della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.».