La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredita' degli
abiti  storici,  anche  utilizzati  in  occasione  di  eventi  e   di
rievocazioni storiche,  dei  giochi  storici,  delle  esibizioni  dei
gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o
dei balli popolari e della musica di tradizione, anche  di  carattere
religioso, delle  esibizioni  degli  sbandieratori  e  dei  tamburini
nonche' delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni  viventi
della Nativita', quali componenti creative del  patrimonio  nazionale
culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale  ed
economico e delle tradizioni popolari. 
  2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici»  si  intendono
gli  abiti  le  cui  fogge  o  modelli  rappresentano   l'espressione
culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti  sacri,
dotati di riferimento a tradizioni documentate nonche' gli  abiti  le
cui forme sono  l'espressione  del  patrimonio  nazionale  culturale,
artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli  articoli  9  e  33
della Costituzione. 
  3. Gli  abiti  storici  e  le  manifestazioni  inerenti  alla  loro
celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale,  sociale
ed economico, attraverso  la  valorizzazione  del  turismo  culturale
nazionale ed estero. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 9 e 33  della  Costituzione
          della  Repubblica  Italiana,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947: 
                «Art. 9. - La Repubblica promuove lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione. 
                Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
          anche nell'interesse delle  future  generazioni.  La  legge
          dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
          animali.». 
                «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e  libero
          ne e' l'insegnamento. 
                La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
                Enti e privati hanno il diritto di  istituire  scuole
          ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
                La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
                E' prescritto un esame di Stato per  l'ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
                Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
                La Repubblica riconosce il valore educativo,  sociale
          e di promozione del  benessere  psicofisico  dell'attivita'
          sportiva in tutte le sue forme.».