IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 759, della citata legge n.
207 del 2024, il quale prevede che al fine di contribuire alle spese
sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato
disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;
Considerato che, secondo quanto previsto dal successivo comma 760,
dell'art. 1, della menzionata legge n. 207 del 2024, le risorse del
fondo di cui al citato comma 759 sono destinate ai comuni che hanno
un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per
provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il
fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3
per cento;
Valutato che, secondo quanto statuito, dall'art. 1, comma 761,
delle ripetuta legge n. 207 del 2024, i fabbisogni standard monetari
dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonche' dei comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono contenuti,
rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 febbraio 2024, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile
2024, e nel documento recante «Determinazione dei fabbisogni standard
dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il
settore sociale al netto del servizio di asili nido» approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16
maggio 2023;
Visto l'art. 1, commi 762 e 763, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, i quali prevedono che il fondo di cui al comma menzionato 759 e'
ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e che ai fini del
riparto del fondo in argomento si tiene conto delle particolari
esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai
comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice
minorile nonche' dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard
monetario per la funzione sociale di cui al comma 761;
Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 764,
della menzionata legge n. 207 del 2024, la spesa sostenuta per far
fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile e' comunicata dai comuni con una dichiarazione, da
effettuare esclusivamente per via telematica, con modalita' e nei
termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 15
febbraio 2025 e che, sulla base delle dichiarazioni degli enti, il
Ministero dell'interno puo' applicare criteri di normalizzazione dei
costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando
d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale;
Ritenuto, pertanto, in applicazione della disposizione di cui
all'art. 1, comma 764, della citata legge n. 207 del 2024, di dover
approvare i termini e le modalita' della dichiarazione telematica
inerente le spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 759,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 27 marzo 2025;
Decreta:
Art. 1
Modalita' e termini della dichiarazione telematica
di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre n. 207
1. E' approvata la modalita' di dichiarazione (allegato A) presente
nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata
«Area certificati (TBEL, altri certificati)», accessibile dal sito
web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
all'indirizzo:
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
relativa alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 759,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. La dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione,
esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito
documento informatizzato che sara' reso disponibile nella predetta
area riservata per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana del presente provvedimento.
3. La mancata certificazione, la trasmissione del dato richiesto
con modalita' diverse da quelle di cui al comma 2, ovvero decorsi i
termini previsti dal medesimo comma, comporta l'esclusione dell'ente
dal riparto definitivo del fondo di cui all'art. 1, comma 759, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207.