IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e,  in  particolare,  gli  articoli
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca,  nonche'  la  determinazione  delle
aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo  14,  comma
2; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  recante  «Misure
urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale»  e,   in
particolare, l'articolo 13, comma 1; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», in particolare, l'articolo 1, comma 345; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in  particolare  l'articolo
1, comma 936; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'articolo 64, comma 6-ter; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   165,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile
2023, n. 89, recante «Regolamento concernente  modifiche  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,
recante l'organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca   e   dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Considerato  che   l'organizzazione   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le  funzioni
attribuite  al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  dalla
normativa di settore vigente; 
  Informate le organizzazioni sindacali rappresentative  in  data  16
dicembre 2024; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2024; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
               dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Tali incarichi sono cumulabili anche in capo  ad  un  unico
soggetto.»; 
    b) all'articolo 9: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i  limiti  ivi
previsti,  puo'  essere  inserito  anche  il   personale   di   altre
amministrazioni   assegnato   a   qualsiasi   titolo   alla   diretta
collaborazione in  via  esclusiva  del  Ministro  che,  svolgendo  un
servizio   istituzionale,   mantiene   il   proprio   rapporto    con
l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso  del
trattamento economico fondamentale, che continuera' ad essere erogato
dall'amministrazione medesima.»; 
      2)  al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  «Il  personale
dipendente da altre pubbliche amministrazioni,» sono sostituite dalle
seguenti:  «Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1-bis,  il
personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,»; 
    c) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) per il segretario particolare del Ministro, per  il  capo
della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il
capo della segreteria tecnica e  per  i  capi  delle  segreterie  dei
sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei dirigenti preposti a Uffici dirigenziali di livello non  generale
del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un  importo
non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento   accessorio
spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali  non  generali
del Ministero. Fermo restando il trattamento economico fondamentale e
accessorio di cui al primo periodo, con  decreto  del  Ministro  puo'
essere attribuita al segretario particolare del Ministro  e  al  capo
della segreteria del Ministro, in relazione  alle  responsabilita'  e
agli obblighi di reperibilita' connessi, un'indennita' aggiuntiva  di
importo  massimo  pro  capite  di  45.000  euro  annui,  nel   limite
complessivo di spesa, per  entrambe  le  posizioni,  di  85.000  euro
annui,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  dello  Stato  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di  cumulo
in  capo  ad  un  unico  soggetto  degli  incarichi   di   segretario
particolare e di capo della segreteria e'  corrisposta  un'indennita'
aggiuntiva non superiore a 80.000 euro annui, al  lordo  degli  oneri
riflessi  a  carico  dello  Stato  e  dell'imposta  regionale   sulle
attivita' produttive;»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «86.000 euro  annui,
nel limite massimo pro capite di 30.000 euro annui,» sono  sostituite
dalle seguenti: «120.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di
45.000 euro annui,». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  comma  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificato  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988 n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  51-bis,  51-ter,
          51-quater del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999: 
                «Art.   51-bis   (Istituzione   del    Ministero    e
          attribuzioni).   -   1.   E'   istituito    il    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, cui  sono  attribuite  le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          istruzione   universitaria,   di    ricerca    scientifica,
          tecnologica e artistica  e  di  alta  formazione  artistica
          musicale e coreutica. 
                2. Al Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,   ivi
          compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nei
          limiti  di   cui   all'art.   51-ter,   eccettuate   quelle
          attribuite, ad altri ministeri o ad  agenzie,  ivi  inclusa
          l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'art. 1,
          comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in
          ogni  caso  salve,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni ed agli  enti  locali.  E'  fatta
          altresi' salva l'autonomia delle istituzioni universitarie,
          degli  enti  di  ricerca  e  delle  istituzioni   di   alta
          formazione artistica musicale e coreutica. 
                Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti   aree   funzionali:   compiti    di    indirizzo,
          programmazione e coordinamento della ricerca scientifica  e
          tecnologica   nazionale,   dell'istruzione   universitaria,
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  di
          ogni   altra   istituzione    appartenente    al    sistema
          dell'istruzione  superiore  ad  eccezione  degli   istituti
          tecnici   superiori;   programmazione   degli   interventi,
          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e
          finanziamento   delle   universita',   delle    istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
          e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
          merito e diritto allo studio; accreditamento e  valutazione
          in materia universitaria e di  alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica;  attuazione  delle  norme  europee  e
          internazionali in materia  di  istruzione  universitaria  e
          alta   formazione   artistica   musicale    e    coreutica,
          armonizzazione europea e  integrazione  internazionale  del
          sistema  universitario  e  di  alta  formazione   artistica
          musicale e coreutica  anche  in  attuazione  degli  accordi
          culturali stipulati  a  cura  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
          vigilanza  degli  enti  e  istituzioni   di   ricerca   non
          strumentali; completamento dell'autonomia  universitaria  e
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica;
          formazione di grado  universitario  e  di  alta  formazione
          artistica e musicale;  razionalizzazione  delle  condizioni
          d'accesso  all'istruzione   universitaria   e   accademica;
          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle
          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra
          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e
          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera
          nelle universita' e negli enti  di  ricerca  nonche'  nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica; integrazione tra  ricerca  applicata  e  ricerca
          pubblica; coordinamento  della  partecipazione  italiana  a
          programmi nazionali e internazionali di  ricerca;  sostegno
          della ricerca spaziale e aerospaziale;  cura  dei  rapporti
          con  l'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR);  congiuntamente  con
          il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  funzioni  di
          indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI)   e   dell'Istituto   nazionale   di
          documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),
          individuato, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione  del
          programma  europeo  per  l'istruzione,  la  formazione,  la
          gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
          di  competenza  del  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca;  cooperazione  scientifica  in  ambito  nazionale,
          europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
          delle imprese ivi compresa la gestione  di  apposito  fondo
          per  le  agevolazioni  anche  con  riferimento  alle   aree
          depresse  e  all'integrazione  con  la  ricerca   pubblica;
          finanziamento delle infrastrutture di ricerca  anche  nella
          loro configurazione  di  European  Research  Infrastructure
          Consortium (ERIC) di cui al regolamento  (CE)  n.  723/2009
          del Consiglio  del  25  giugno  2009;  programmi  operativi
          nazionali  finanziati  dall'Unione  europea;  finanziamento
          degli enti privati di ricerca  e  delle  attivita'  per  la
          diffusione della cultura scientifica e artistica;  supporto
          alle attivita' degli Osservatori,  nazionale  e  regionali,
          per la  formazione  sanitaria  specialistica  di  cui  agli
          articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
          368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
          le professioni sanitarie di cui all'art. 10 del decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          19 febbraio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento  delle
          attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici
          di  ricerca  e  delle  istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica, perseguendo  obiettivi  di
          eccellenza e incrementando la sinergia  e  la  cooperazione
          tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico
          e privato, nonche' valutazione  dei  progetti  di  ricerca;
          altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
                Art. 51-quater (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero  si
          articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da  un
          segretario generale ai sensi  degli  articoli  4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a otto, in relazione alle aree
          funzionali di cui all'art. 51-ter.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 10  del  14  gennaio
          1994: 
                  «Art. 3 (Norme in materia di controllo della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                    a)   provvedimenti   emanati   a    seguito    di
          deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
                    b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri
          e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                    c) atti normativi a rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                    c-bis); 
                    d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali
          di riparto o assegnazione di fondi ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                    e); 
                    f) provvedimenti di disposizione  del  demanio  e
          del patrimonio immobiliare; 
                    f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                    f-ter)  atti  e  contratti  concernenti  studi  e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                    g)  decreti   che   approvano   contratti   delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                    h)  decreti  di  variazione  del  bilancio  dello
          Stato, di accertamento dei residui e di assenso  preventivo
          del Ministero del tesoro all'impegno di  spese  correnti  a
          carico di esercizi successivi; 
                    i) atti per il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                    l) atti  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati  assegnati  a  funzioni  di  controllo.  -  La
          sezione e' ripartita annualmente  in  quattro  collegi  dei
          quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della  Corte
          dei  conti  e  i  presidenti   di   sezione   preposti   al
          coordinamento. I  collegi  hanno  distinta  competenza  per
          tipologia di controllo o per materia e  deliberano  con  un
          numero minimo di undici  votanti.  L'adunanza  plenaria  e'
          presieduta dal presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'
          composta   dai   presidenti   di   sezione   preposti    al
          coordinamento e  da  trentacinque  magistrati  assegnati  a
          funzioni  di   controllo,   individuati   annualmente   dal
          Consiglio di  presidenza  in  ragione  di  almeno  tre  per
          ciascun collegio della sezione e  uno  per  ciascuna  delle
          sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero  minimo
          di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001: 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci
          giorni dalla pubblicazione della legge di  bilancio,  anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: 
                  a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e
          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                  b) effettua, ai fini dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 84 85. A tali  uffici  sono  assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art.  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
                3.  Il  Ministro  non   puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p)  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'art. 10 del relativo  regolamento  emanato  con  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              -  La  legge  15   luglio   2002,   n.   145   recante:
          «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
          favorire lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione  tra
          pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 172 del 24 luglio 2002. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-ter   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201    recante:
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre  2011,  convertito
          con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190   recante:
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          265 del 13 novembre 2012. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          80 del 5 aprile 2013. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  decreto  -legge
          24 aprile 2014, n.  66  recante:  «Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la giustizia  sociale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, convertito con
          modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art.  13  (Limite  al  trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
                2. All'art. 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  471,  dopo  le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                  b) al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione  e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                  c) al comma 473, le parole "fatti salvi i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
                3.  Le  regioni  provvedono  ad  adeguare  i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai sensi dell'art. 1, comma 475, della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
                4.  Ai  fini  dei   trattamenti   previdenziali,   le
          riduzioni   dei   trattamenti    retributivi    conseguenti
          all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo   operano   con   riferimento   alle    anzianita'
          contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 
                5.   La   Banca   d'Italia,   nella   sua   autonomia
          organizzativa e finanziaria, adegua il proprio  ordinamento
          ai principi di cui al presente articolo. 
                5-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato individuate ai sensi  dell'art.
          1,  comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,
          pubblicano  nel  proprio  sito  internet  i  dati  completi
          relativi ai compensi percepiti da  ciascun  componente  del
          consiglio di amministrazione in qualita' di  componente  di
          organi  di  societa'  ovvero   di   fondi   controllati   o
          partecipati dalle amministrazioni stesse.». 
              - Si riporta il comma 345, dell'art. 1, della legge  23
          dicembre  2014,  n.  190  recante:  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014: 
                «345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente
          di personale di diretta collaborazione presso il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          individuato  in  190  unita',  inclusive  della   dotazione
          relativa all'organismo indipendente di  valutazione.  Dalla
          medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti  le
          competenze  accessorie  agli  addetti  al  Gabinetto   sono
          corrispondentemente ridotti di euro 222.000.». 
              - Il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  6  del  9
          gennaio 2020 e' convertito con modificazioni dalla legge  5
          marzo 2020, n. 12. 
              - Si riporta il comma 936, dell'art. 1 della  legge  30
          dicembre 2020, n.  178  recante:  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: 
                «936.  Al  fine  di  assicurare   l'esercizio   delle
          maggiori funzioni del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti
          dell'Unione  europea  e  internazionali  nel  campo   della
          formazione superiore e della  ricerca  e,  in  particolare,
          alla  nuova  programmazione  europea  della   ricerca,   la
          dotazione organica del Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca e' incrementata di tre  posizioni  dirigenziali  di
          livello non generale, di cui  una  destinata  alla  diretta
          collaborazione  ai   sensi   dell'art.   14   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre
          posizioni dirigenziali di livello non generale  di  cui  al
          periodo precedente si provvede anche  mediante  l'indizione
          di appositi concorsi pubblici, per  i  quali  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad  avviare
          le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente
          comma e' autorizzata la  spesa  di  459.750  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021, cui  si  provvede  ai  sensi  del
          comma 941.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 31
          maggio 2021, n. 77 recante: «Governance del Piano nazionale
          di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
          delle  strutture  amministrative  e  di   accelerazione   e
          snellimento delle  procedure»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  129  del  31  maggio  2021,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art.  64   (Semplificazione   delle   procedure   di
          valutazione dei progetti di  ricerca  ed  ulteriori  misure
          attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1.  All'art.
          20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «tramite
          appositi comitati,» e «, tenendo conto in  particolare  dei
          principi  della  tecnica  di  valutazione  tra  pari»  sono
          soppresse. 
                2. L'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  e'
          sostituito dal seguente: 
                  "Art. 21 (Comitato  nazionale  per  la  valutazione
          della ricerca). - 1. Al  fine  di  promuovere  la  qualita'
          della ricerca e  assicurare  il  buon  funzionamento  delle
          procedure  di  valutazione,  e'   istituito   il   Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il  CNVR
          e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri,  di
          elevata    qualificazione    scientifica    internazionale,
          appartenenti  a  una  pluralita'  di   aree   disciplinari,
          nominati con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca,  tra  i  quali  tre  componenti  sono  scelti  dal
          Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  e  gli  altri
          dodici sono designati, due  ciascuno  e  nel  rispetto  del
          principio  della   parita'   di   genere,   dal   Consiglio
          universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
          universita' italiane, dalla Consulta dei  presidenti  degli
          enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council  e
          dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno,  dalla
          European Science Foundation e dal Consiglio  nazionale  dei
          ricercatori e dei tecnologi. Il  Comitato  e'  regolarmente
          costituito con almeno dieci componenti. 
                2. Il CNVR, in particolare: 
                  a) indica i criteri generali per  le  attivita'  di
          selezione  e  valutazione  dei  progetti  di  ricerca,  nel
          rispetto dei principi indicati  dal  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  cui  all'art.  20,
          tenendo  in  massima  considerazione   le   raccomandazioni
          approvate da organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          e' parte; 
                  b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
          ove previsti dal decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca di cui all'art. 20; 
                  c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
          procedure di selezione dei progetti o programmi di  ricerca
          di  altri  enti,  pubblici  o  privati,  previo  accordo  o
          convenzione con essi; 
                  d) definisce i  criteri  per  la  individuazione  e
          l'aggiornamento di liste di esperti  tecnico-scientifici  e
          professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
          tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; 
                  e)  predispone  rapporti  specifici  sull'attivita'
          svolta e una relazione annuale in  materia  di  valutazione
          della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura  la
          pubblicazione  e  la  diffusione  dei  rapporti   e   delle
          relazioni del CNVR. 
                3.  Il  CNVR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata  del  mandato.  L'incarico  di
          componente  del  CNVR  e'  di  durata   quinquennale,   non
          rinnovabile. In caso di cessazione di un  componente  prima
          della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
          nominato in sostituzione resta  in  carica  per  la  durata
          residua  del  mandato.  Il  compenso  dei  componenti   del
          Comitato e' stabilito nel decreto  di  nomina,  nel  limite
          previsto dall'art. 1, comma 551, della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178. 
                4. Nell'esercizio  delle  sue  funzioni  il  CNVR  si
          avvale delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.". 
              3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale
          per la valutazione della ricerca  di  cui  al  comma  2  e'
          composto dai componenti del Comitato nazionale dei  garanti
          per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  ed  e'   integrato   nella   sua   piena
          composizione dal Ministro dell'universita' e della  ricerca
          nel rispetto del principio della parita'  di  genere.  Sono
          fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
          Comitato nazionale dei garanti per  la  ricerca  in  essere
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
          parole  "Comitato  nazionale  dei  garanti  della  ricerca"
          devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca". 
              4. All'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020,
          n. 178, le parole "Comitato nazionale dei  garanti  per  la
          ricerca"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca". 
              5. All'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160, la lettera b) e' abrogata. 
              6. In relazione alle accresciute esigenze  in  tema  di
          selezione e valutazione dei programmi  e  dei  progetti  di
          ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo  per  la
          valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca  di
          cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e
          di 20 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2022.
          L'incremento  di  cui  al  presente  comma   e   le   somme
          eventualmente  non  impiegate   per   l'attivazione   delle
          convenzioni di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 550,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono  finalizzate  a
          promuovere  l'attivita'  di   valutazione   degli   esperti
          tecnico-scientifici e professionali,  anche  in  deroga  al
          limite massimo del 7 per cento di cui  al  secondo  periodo
          del citato art. 1, comma 551, della legge n. 178 del  2020,
          nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con  enti  ed
          istituzioni,  anche  esteri,  di   riconosciuto   prestigio
          nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo
          svolgimento di attivita' di  supporto  specialistico  e  di
          analisi, di valutazione economica e finanziaria  ovvero  di
          verifica, monitoraggio e  controllo  sugli  interventi  nel
          settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli
          previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
          presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021  e
          a 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  240,
          della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  relativamente  alla
          quota destinata ai  compiti  dell'Agenzia  Nazionale  della
          ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attivita'
          di ricerca. 
              6-bis. Anche al  fine  di  supportare  l'attivita'  del
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di  cui
          all'art. 21 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato
          ad assumere, nei  limiti  della  dotazione  organica  e  in
          aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
          non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso  le  procedure
          concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'art. 1,
          comma  938,  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178,
          sessantanove unita' di personale  da  inquadrare  nell'Area
          III, posizione F1,  del  comparto  Funzioni  centrali,  con
          contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  in
          esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'art.
          1,  comma  939,  della  legge  n.   178   del   2020.   Per
          l'espletamento delle  procedure  concorsuali  previste  dal
          presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di
          euro 100.000.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente comma, pari a euro 100.000 per  l'anno  2021  e  a
          euro  2.760.845  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,   si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              6-ter. Nel quadro delle esigenze  connesse  anche  alle
          misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
          del  contingente  previsto  dall'art.  9,  comma   1,   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,  e'  incrementata,
          nei  limiti  della   dotazione   organica   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca,  di  quindici  unita'  di
          personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.  Per  i
          medesimi anni di cui  al  primo  periodo,  in  aggiunta  al
          contingente  di  cui  al  citato  art.  9,  comma  1,   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca e'  istituito
          un posto di  funzione  di  livello  dirigenziale  generale,
          assegnato alle dirette dipendenze del  Capo  di  Gabinetto.
          Per le finalita' di cui  al  presente  comma  la  dotazione
          finanziaria  inerente  alle  risorse  disponibili  per  gli
          uffici   di   diretta    collaborazione    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, di cui all'art. 1,  comma
          3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,   e'
          incrementata di 30.000 euro per l'anno  2021  e  di  90.000
          euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al  2027.  Agli
          oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a
          118.476,61 euro per l'anno 2021 e  a  337.407,12  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'universita' e della ricerca. 
              6-ter.1.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione   degli
          interventi del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e
          assolvere ai connessi adempimenti in tema di  monitoraggio,
          rendicontazione  e   controllo   degli   investimenti,   il
          Ministero dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato,
          entro il limite di spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2021,  ad   acquisire,   attraverso   l'attivazione   delle
          convenzioni previste dal Programma di gare strategiche  ICT
          della  societa'  Consip  Spa,  servizi   professionali   di
          assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il  data
          management, la definizione di strategie e soluzioni per  il
          cloud  e  per  la  cybersicurezza.  Agli  oneri   derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca.   Per   le
          finalita'  del  primo  periodo  del   presente   comma   e'
          autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2023, 2024 e 2025. 
              6-ter.2. In ragione del  processo  di  riorganizzazione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  cui  al
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine  di
          consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
          efficace realizzazione degli obiettivi previsti  dal  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
          2022 i limiti,  relativi  al  medesimo  Ministero,  di  cui
          all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e all'art. 5, comma 2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.  In  ragione
          del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo e'
          rideterminata, altresi', la consistenza del  fondo  per  la
          retribuzione della posizione e di risultato  del  personale
          dirigenziale di prima  e  di  seconda  fascia  in  servizio
          presso il Ministero dell'universita' e della ricerca.  Agli
          oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a
          950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'art.  1,
          comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178, le parole: "non dirigenziale" sono soppresse. 
              6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione
          e messa a regime dei sistemi e  delle  nuove  funzionalita'
          strumentali  di   gestione   amministrativa   e   contabile
          finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace  l'azione
          amministrativa e per potenziare  le  attivita'  a  supporto
          degli uffici scolastici regionali e degli uffici  centrali,
          nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure  di
          attuazione e monitoraggio degli interventi del  PNRR  e  di
          supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi
          di edilizia scolastica,  il  Ministero  dell'istruzione  e'
          autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta
          alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di  alta
          professionalita' pari a  cinquanta  unita',  da  inquadrare
          nell'Area III, posizione economica F3. Per il  reclutamento
          del  suddetto  contingente  di  personale,   il   Ministero
          dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza  il  previo
          svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite
          procedure concorsuali pubbliche per titoli ed  esame  orale
          per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso,  oltre
          che  del  titolo  di  studio  previsto   per   il   profilo
          professionale di inquadramento  e  della  conoscenza  della
          lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al
          profilo  professionale  richiesto.  I  bandi  di  selezione
          stabiliscono  i   titoli   da   valutare   e   i   punteggi
          attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del
          candidato, anche finalizzato  ad  accertare  la  conoscenza
          della lingua inglese nonche'  dell'eventuale  altra  lingua
          straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta
          del candidato, in un grado  non  inferiore  al  livello  di
          competenza  B2  di  cui  al  "Quadro  comune   europeo   di
          riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)",  svolto
          nelle   sedi    e    secondo    le    modalita'    indicate
          dall'amministrazione  anche  con  l'utilizzo  di  strumenti
          informatici e digitali, nel rispetto dei principi  inerenti
          allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle
          procedure  concorsuali,  garantendo  l'identificazione  dei
          partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni  e  la  loro
          tracciabilita'  e  le  modalita'  di   composizione   delle
          commissioni   esaminatrici.   Per   l'espletamento    delle
          procedure  concorsuali  previste  dal  presente  comma   e'
          autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. 
              6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater
          e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno  2021  e
          di euro 2.236.523 annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Ai
          relativi  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              6-sexies. Per garantire la funzionalita'  degli  uffici
          del Ministero dell'istruzione, con regolamento  emanato  ai
          sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  ovvero   ai   sensi   dell'art.   13   del
          decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,  si   provvede
          all'adeguamento della struttura organizzativa del  medesimo
          Ministero,   apportando   modifiche   ai   regolamenti   di
          organizzazione vigenti e prevedendo  l'istituzione  di  tre
          posizioni     dirigenziali     di     livello     generale.
          Conseguentemente, la dotazione organica  dei  dirigenti  di
          prima fascia  e'  corrispondentemente  incrementata.  Nelle
          more dell'adozione dei regolamenti di  riorganizzazione  ai
          sensi del primo periodo, le tre posizioni  dirigenziali  di
          livello generale sono temporaneamente assegnate nel  numero
          di  una  all'Ufficio  di  gabinetto  e  due  ai  rispettivi
          dipartimenti  del   Ministero   dell'istruzione,   per   lo
          svolgimento di un incarico di studio, consulenza e  ricerca
          per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale
          di ripresa e  resilienza.  Per  le  medesime  finalita'  la
          dotazione   finanziaria   per   gli   uffici   di   diretta
          collaborazione e' incrementata di 300.000 euro  per  l'anno
          2021 , di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di
          euro  annui   a   decorrere   dall'anno   2023.   Ai   fini
          dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa
          nel limite massimo di euro 547.400 per  l'anno  2021  e  di
          euro 1.542.200 annui a decorrere  dall'anno  2022,  cui  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   dell'istruzione.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              6-septies. Il contributo di cui all'art. 1, comma  385,
          lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore
          della  Fondazione  "I  Lincei   per   la   scuola"   presso
          l'Accademia nazionale dei Lincei e'  prorogato  per  l'anno
          2021. Ai relativi oneri, pari a  250.000  euro  per  l'anno
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   dell'istruzione.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              7. Al fine di  realizzare  interventi  di  investimento
          finalizzati  alla  rigenerazione  delle  periferie   urbane
          disagiate attraverso la realizzazione di nuove  sedi  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  musicale   e
          coreutica, ovvero alla tutela di strutture  di  particolare
          rilievo   storico   ed   architettonico   delle    medesime
          istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 da  assegnare  alle  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica  musicale  e  coreutica  a  titolo  di
          cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. 
              7-bis. Agli oneri derivanti dal  comma  7,  pari  a  12
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
                a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 131, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  come
          rifinanziata dall'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160; 
                b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle
          somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'art. 1,
          comma 131, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  come
          rifinanziata dall'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio anche in conto residui. 
              8. All'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338,  al
          comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla seguente "75". 
              9. L'efficacia della disposizione del comma  8,  i  cui
          oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
          di progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla
          definitiva approvazione del PNRR  da  parte  del  Consiglio
          dell'Unione europea.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio die  ministri
          30 settembre 2020, n. 164 recante: «Regolamento concernente
          l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309  del
          14 dicembre 2020. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 settembre 2020, n. 165 recante: «Regolamento concernente
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro dell'universita' e della  ricerca»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6 aprile 2023,  n.  89  recante:  «Regolamento  concernente
          modifiche al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri   30   settembre    2020,    n.    165,    recante
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro dell'universita' e della ricerca e  dell'Organismo
          indipendente   di   valutazione   della   performance»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164  del  15  luglio
          2023. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  9  e  10  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
          settembre  2020,  n.  165,  come  modificato  dal  presente
          regolamento: 
                «Art. 4 (Segreteria del Ministro). - 1. La segreteria
          del Ministro svolge attivita' di supporto  ai  compiti  del
          medesimo, provvede al  coordinamento  degli  impegni  dello
          stesso e ne cura il cerimoniale. Il capo  della  segreteria
          coadiuva e  assiste  il  Ministro  negli  organismi  a  cui
          partecipa e adempie, su suo mandato,  a  compiti  specifici
          riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici
          del medesimo. 
                2.  Della   segreteria   fa   parte   il   segretario
          particolare del Ministro, che cura i rapporti personali del
          Ministro      nello      svolgimento      dei       compiti
          politico-istituzionali,  curandone  l'agenda  e  la  tenuta
          della corrispondenza. 
                3.  Il  capo  della  segreteria   e   il   segretario
          particolare del Ministro sono  nominati  dal  Ministro  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          sulla base  di  un  rapporto  di  natura  fiduciaria.  Tali
          incarichi  sono  cumulabili  anche  in  capo  ad  un  unico
          soggetto.». 
                «Art.  9   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          Uffici   di    diretta    collaborazione    e'    stabilito
          complessivamente in sessantuno unita'. Tale contingente  e'
          incrementato,  nei  limiti  della  dotazione  organica  del
          Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  di  quindici
          unita' di personale per ciascuno degli  anni  dal  2021  al
          2027.  Entro  tale  limite   il   Ministro,   con   proprio
          provvedimento,  individua  i  dipendenti  da  inserire  nel
          decreto   degli   Uffici   di    diretta    collaborazione,
          scegliendoli  prioritariamente   tra   i   dipendenti   del
          Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 
                1-bis. Nel decreto di cui  al  comma  1  ed  entro  i
          limiti  ivi  previsti,  puo'  essere  inserito   anche   il
          personale di altre Amministrazioni  assegnato  a  qualsiasi
          titolo alla diretta collaborazione  in  via  esclusiva  del
          Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene
          il proprio rapporto con l'amministrazione di  appartenenza,
          senza alcun onere di  rimborso  del  trattamento  economico
          fondamentale,   che   continuera'   ad    essere    erogato
          dall'amministrazione medesima. 
                2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui  al
          comma 1 sono  compresi,  per  lo  svolgimento  di  funzioni
          attinenti ai compiti di diretta collaborazione, sei  unita'
          di  personale  di  livello  dirigenziale  non  generale.  I
          relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'art.
          19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite
          degli incarichi conferibili a tale titolo  nell'ambito  del
          Ministero.  Il  contingente  di  personale  con   qualifica
          dirigenziale  fa  parte  del  contingente  complessivo  del
          personale  con   qualifica   dirigenziale   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca. 
                2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al  2027,  in
          aggiunta al contingente di cui al comma 1, e' istituito  un
          posto  di  funzione  di  livello   dirigenziale   generale,
          assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. 
                3.  Il  Ministro   puo'   individuare   collaboratori
          estranei all'amministrazione assunti con contratto a  tempo
          determinato in numero non superiore  a  venti,  nei  limiti
          della capienza dei pertinenti capitoli di  bilancio  e,  in
          tal senso, a complessiva invarianza di spesa.  Il  Ministro
          puo', inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui
          all'art.  2,  nei  limiti  della  capienza  dei  pertinenti
          capitoli  di  bilancio  e,  in  tal  senso,  a  complessiva
          invarianza di spesa, non piu' di venti esperti o consulenti
          di alta professionalita' o specializzazione  nelle  materie
          di    competenza    del    Ministero    e     in     quelle
          giuridico-amministrative,  anche  a   titolo   gratuito   o
          mediante contratti ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  La  durata
          massima di tutti gli incarichi e' limitata alla  permanenza
          in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina,  ferma
          restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del
          Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
          Nei  casi  di  cui  all'art.  7,  comma  6,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facolta'
          di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In
          caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario
          di Stato, la relativa durata non puo' essere superiore alla
          permanenza  in  carica   del   sottosegretario   di   Stato
          proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono  da
          intendersi aggiuntivi rispetto al  contingente  di  cui  al
          comma 1. 
                4.  Le  posizioni  di   capo   di   gabinetto,   capo
          dell'Ufficio legislativo, capo  dell'Ufficio  stampa,  capo
          della segreteria del Ministro, segretario  particolare  del
          Ministro,  capo  della  segreteria  tecnica  del  Ministro,
          consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie
          dei  sottosegretari  di  Stato  nonche'  le  posizioni  dei
          componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance  sono  da  intendersi  aggiuntive  rispetto  al
          contingente di cui al comma 1. 
                5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, il
          personale dipendente da  altre  pubbliche  amministrazioni,
          assegnato agli Uffici di diretta collaborazione,  e'  posto
          in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo   o   aspettativa
          retribuita, ai sensi  dell'art.  13  del  decreto-legge  12
          giugno 2001, n. 217, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente  di
          personale di cui al comma 1, si applica  l'art.  17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
                6.  L'assegnazione  del  personale,   delle   risorse
          finanziarie  e  strumentali  tra  gli  Uffici  di   diretta
          collaborazione e' disposta con provvedimento  del  Capo  di
          Gabinetto.». 
                «Art.   10   (Trattamento   economico).   -   1.   Ai
          responsabili degli Uffici di diretta collaborazione  spetta
          un trattamento economico omnicomprensivo,  determinato  con
          la modalita' di cui  all'art.  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto  di  quanto
          stabilito dall'art. 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.   214,   nonche'   dall'art.   13   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e
          composto come segue: 
                  a)  per  il  Capo  di  Gabinetto,   in   una   voce
          retributiva di importo non superiore a quello  massimo  del
          trattamento economico fondamentale dei  dirigenti  preposti
          agli Uffici di livello dirigenziale generale del  Ministero
          incaricati ai sensi dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento  accessorio
          da fissare in un importo equivalente  alla  misura  massima
          del trattamento accessorio, ivi  compresa  l'indennita'  di
          risultato, spettante al segretario generale del Ministero; 
                  b) per il capo dell'Ufficio legislativo  e  per  il
          presidente dell'organismo indipendente di valutazione della
          performance di cui all'art. 11, in una voce retributiva  di
          importo non superiore  a  quello  massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti preposti a  Uffici  di
          livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati  ai
          sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, e in un emolumento accessorio da  fissare  in  un
          importo non superiore alla misura massima  del  trattamento
          accessorio,  ivi  compresa   l'indennita'   di   risultato,
          spettante ai  dirigenti  di  Uffici  dirigenziali  generali
          dello stesso Ministero; 
                  c) per il segretario particolare del Ministro,  per
          il capo della segreteria del Ministro, per  il  consigliere
          diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e  per  i
          capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato,  in  una
          voce retributiva  di  importo  non  superiore  alla  misura
          massima  del   trattamento   economico   fondamentale   dei
          dirigenti preposti a Uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale del Ministero e in  un  emolumento  accessorio  da
          fissare in un importo non superiore alla misura massima del
          trattamento accessorio spettante ai dirigenti  titolari  di
          Uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero.  Fermo
          restando il trattamento economico fondamentale e accessorio
          di cui al primo periodo,  con  decreto  del  Ministro  puo'
          essere attribuita al segretario particolare del Ministro  e
          al capo della segreteria del Ministro,  in  relazione  alle
          responsabilita' e agli obblighi di reperibilita'  connessi,
          un'indennita' aggiuntiva di importo massimo pro  capite  di
          45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa,  per
          entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro  annui,  al  lordo
          degli oneri riflessi a carico dello  Stato  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive. In caso di cumulo  in
          capo ad un unico soggetto  degli  incarichi  di  segretario
          particolare e  di  capo  della  segreteria  e'  corrisposta
          un'indennita' aggiuntiva non  superiore  a  80.000,00  euro
          annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
                  d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro  e,
          se nominato, per il portavoce del Ministro, un  trattamento
          economico  conforme  a  quello   previsto   dal   contratto
          collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica  di
          redattore  capo.  Il   trattamento   economico   del   Capo
          dell'Ufficio   stampa   e'   da    intendersi    unico    e
          onnicomprensivo  anche  in  caso  di   attribuzione   delle
          funzioni di portavoce del Ministro ai  sensi  dell'art.  7,
          comma 3. 
                2. Ai dirigenti  di  seconda  fascia  assegnati  agli
          Uffici  di  diretta  collaborazione  e'   corrisposta   una
          retribuzione di posizione variabile in  misura  equivalente
          ai valori economici massimi attribuiti ai  dirigenti  della
          stessa   fascia   del   Ministero   nonche'   un'indennita'
          sostitutiva della retribuzione  di  risultato,  determinata
          con   decreto   del   Ministro,   sentito   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  capo  di
          gabinetto, di importo pari a due terzi  della  retribuzione
          di posizione complessiva. Con  decreto  del  Ministro  puo'
          essere attribuita ai vice capo di  gabinetto  e  vice  capo
          Ufficio  legislativo,  in  relazione  alle  responsabilita'
          connesse  all'incarico,  un'indennita'  avente  natura   di
          retribuzione accessoria nel limite  complessivo  di  spesa,
          per tutte le  posizioni  attivabili,  di  120.000.000  euro
          annui, nel limite massimo  pro  capite  di  45.000,00  euro
          annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Nel caso
          dei  vice  capo  di  gabinetto  e  vice  capo  dell'Ufficio
          legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'art.  9,
          comma 2, o appartenenti ai ruoli di  cui  all'art.  23  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  la  predetta
          indennita' si somma a quella sostitutiva della retribuzione
          di risultato. Al dirigente  con  funzione  dirigenziale  di
          livello generale previsto  dall'art.  9,  comma  2-bis,  e'
          corrisposta una retribuzione  ai  sensi  dall'art.  24  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                3.  Al  personale  non  dirigenziale  assegnato  agli
          Uffici  di   diretta   collaborazione,   a   fronte   delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita'  a   orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonche' dalle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai  responsabili  degli   Uffici,   spetta   un'indennita'
          accessoria di  diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli
          istituti retributivi finalizzati  all'incentivazione  della
          produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il  personale
          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal
          capo di gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli  Uffici
          stessi. La misura dell'indennita' e' determinata  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del
          2001 con decreto del Ministro, nel  rispetto  del  criterio
          dell'invarianza della spesa. 
                4. Il trattamento  economico  del  personale  di  cui
          all'art. 9, comma 3, e' determinato dal  Ministro  all'atto
          del conferimento dell'incarico, nel  limite  delle  risorse
          disponibili negli ordinari stanziamenti di  bilancio.  Tale
          trattamento, comunque, non puo' essere superiore  a  quello
          corrisposto al  personale  dipendente  dell'amministrazione
          che svolge funzioni equivalenti. Il  relativo  onere  grava
          sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della
          spesa del  Ministero,  missione  "Servizi  istituzionali  e
          generali  delle   amministrazioni   pubbliche",   programma
          "Indirizzo politico".».