IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»  e,  in  particolare,  l'articolo  17,  comma
4-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e,  in  particolare,  gli  articoli
51-bis,   51-ter   e    51-quater    concernenti,    rispettivamente,
l'istituzione del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  la
determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del  medesimo
Ministero; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»,  e  in
particolare l'articolo 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
«Disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare,  l'articolo
2, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  «Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e in particolare l'articolo 23-ter; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  recante  «Misure
urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale»  e,   in
particolare, l'articolo 13, comma 1; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'articolo
1, comma 470; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo
1, comma 936, ai sensi del quale la dotazione organica del  Ministero
dell'universita' e della ricerca e'  incrementata  di  tre  posizioni
dirigenziali di livello non  generale,  di  cui  una  destinata  alla
diretta  collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  14   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'articolo 19-quinquies, comma  3,  che  dispone  l'incremento  della
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca,  a
decorrere dall'anno 2022, di un numero complessivo di quaranta unita'
di personale, di cui uno dirigente di livello dirigenziale  generale,
tre dirigenti di livello dirigenziale non generale e trentasei unita'
appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in  particolare,  l'articolo
28,  comma  2-ter,  che,  in  relazione  alla  struttura  tecnica  di
valutazione dei progetti di ricerca, incrementa la dotazione organica
del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  quaranta  unita',
delle quali una con qualifica dirigenziale di livello  generale,  tre
con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unita'
appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 2, ai sensi del  quale,  al  fine  di  rafforzare
l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli
incrementi  delle  dotazioni  organiche  di  cui   alla   tabella   A
dell'allegato 1 al  medesimo  decreto-legge,  nonche'  l'articolo  9,
concernente la  riorganizzazione  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   165,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell'articolo 2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  19
febbraio 2021, recante  «Individuazione  e  definizione  dei  compiti
degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021; 
  Considerato che per il Ministero dell'universita' e  della  ricerca
l'incremento della dotazione organica previsto dalla citata tabella A
dell'allegato 1 al decreto-legge n. 44 del 2023 e' pari a due  unita'
dirigenziali di prima fascia e due  unita'  dirigenziali  di  seconda
fascia; 
  Considerato che l'articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300
del 1999, come modificato dal citato articolo 9, comma 1, lettera b),
del decreto-legge n. 44 del  2023,  specifica  che  il  numero  degli
uffici dirigenziali generali del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca e' pari a otto; 
  Considerato, pertanto, che la dotazione  organica  dirigenziale  di
prima fascia  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
complessivamente pari a dieci unita', di cui otto previste dal citato
articolo 51-quater del decreto legislativo  n.  300  del  1999,  come
modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.
44 del 2023, e due unita' derivanti dall'incremento  della  dotazione
organica  disposto   dall'articolo   1,   comma   2,   del   medesimo
decreto-legge n. 44 del 2023; 
  Ritenuto  di  procedere   alla   riorganizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,   al   fine   di   incrementarne
l'efficacia e l'efficienza; 
  Ritenuto  che  l'organizzazione   ministeriale   proposta   risulta
coerente  con  i  compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in data 16 dicembre 2024; 
  Sentiti l'Organismo paritetico  per  l'innovazione  e  il  Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita'  e  il  benessere  di  chi
lavora e contro le discriminazioni del Ministero  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2024; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                    Organizzazione del Ministero 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  seguito  denominato
«Ministero». 
  2.  Il  Ministero  e'  articolato  nelle  seguenti  otto  direzioni
generali, coordinate da un segretario generale: 
    a) direzione generale per la sostenibilita' e  la  programmazione
del sistema della formazione superiore; 
    b) direzione generale  della  didattica  e  del  personale  delle
istituzioni universitarie e delle  istituzioni  dell'Alta  formazione
artistica, musicale e coreutica; 
    c) direzione generale del diritto allo studio; 
    d) direzione generale della ricerca  per  la  programmazione  dei
finanziamenti e per l'innovazione tecnologica; 
    e) direzione generale dell'internazionalizzazione; 
    f)  direzione  generale  per  le  specializzazioni  sanitarie,  i
dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria; 
    g) direzione generale per la valutazione  e  la  sicurezza  della
ricerca; 
    h) direzione generale del personale, del  bilancio,  dei  servizi
strumentali e della comunicazione. 
  3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al
Ministero. Esse provvedono, altresi',  nelle  materie  di  rispettiva
competenza,  a  curare  il  contenzioso  e  a  stipulare  accordi   e
convenzioni   assumendone   le   rispettive    responsabilita'.    Il
coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali  e'
assicurato dal segretario generale. 
  4. Nell'ambito delle materie  di  rispettiva  competenza,  ove  non
diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i  poteri
di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente. 
  5. Il segretario generale individua il direttore generale al  quale
conferire le funzioni vicarie  in  caso  di  assenza  o  impedimento.
Ciascun direttore  generale  individua  il  dirigente  della  propria
direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento. 
  6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera  la
Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la  quale
formula  pareri  sulle  questioni  comuni  alle  attivita'  di   piu'
direzioni e puo' formulare proposte al  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  per  l'emanazione  di  indirizzi  e   direttive.   La
Conferenza propone linee e strategie generali in materia di  gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari  generali  svolti  in
gestione  unificata  nonche'  in  materia  di   coordinamento   delle
attivita' informatiche. La Conferenza e'  presieduta  dal  segretario
generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale
o, in  via  straordinaria,  su  richiesta  di  almeno  due  direttori
generali. L'ordine  del  giorno  delle  sedute  della  Conferenza  e'
preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali
hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 recante: «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O. n. 86: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  51-bis,  51-ter,
          51-quater del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999: 
              «Art.   51-bis    (Istituzione    del    ministero    e
          attribuzioni).   -   1.   E'   istituito    il    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, cui  sono  attribuite  le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          istruzione   universitaria,   di    ricerca    scientifica,
          tecnologica e artistica  e  di  alta  formazione  artistica
          musicale e coreutica. 
              2.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,   ivi
          compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nei
          limiti  di  cui  all'articolo  51-ter,  eccettuate   quelle
          attribuite, ad altri ministeri o ad  agenzie,  ivi  inclusa
          l'Agenzia  nazionale  per   la   ricerca   (ANR)   di   cui
          all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, e fatte in ogni  caso  salve,  le  funzioni  conferite
          dalla  vigente  legislazione  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali.  E'  fatta   altresi'   salva   l'autonomia   delle
          istituzioni universitarie, degli enti di  ricerca  e  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica. 
              Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti   aree   funzionali:   compiti    di    indirizzo,
          programmazione e coordinamento della ricerca scientifica  e
          tecnologica   nazionale,   dell'istruzione   universitaria,
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  di
          ogni   altra   istituzione    appartenente    al    sistema
          dell'istruzione  superiore  ad  eccezione  degli   istituti
          tecnici   superiori;   programmazione   degli   interventi,
          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e
          finanziamento   delle   universita',   delle    istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
          e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
          merito e diritto allo studio; accreditamento e  valutazione
          in materia universitaria e di  alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica;  attuazione  delle  norme  europee  e
          internazionali in materia  di  istruzione  universitaria  e
          alta   formazione   artistica   musicale    e    coreutica,
          armonizzazione europea e  integrazione  internazionale  del
          sistema  universitario  e  di  alta  formazione   artistica
          musicale e coreutica  anche  in  attuazione  degli  accordi
          culturali stipulati  a  cura  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
          vigilanza  degli  enti  e  istituzioni   di   ricerca   non
          strumentali; completamento dell'autonomia  universitaria  e
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica;
          formazione di grado  universitario  e  di  alta  formazione
          artistica e musicale;  razionalizzazione  delle  condizioni
          d'accesso  all'istruzione   universitaria   e   accademica;
          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle
          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra
          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e
          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera
          nelle universita' e negli enti  di  ricerca  nonche'  nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica; integrazione tra  ricerca  applicata  e  ricerca
          pubblica; coordinamento  della  partecipazione  italiana  a
          programmi nazionali e internazionali di  ricerca;  sostegno
          della ricerca spaziale e aerospaziale;  cura  dei  rapporti
          con  l'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR);  congiuntamente  con
          il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  funzioni  di
          indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI)   e   dell'Istituto   nazionale   di
          documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),
          individuato, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione  del
          programma  europeo  per  l'istruzione,  la  formazione,  la
          gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
          di  competenza  del  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca;  cooperazione  scientifica  in  ambito  nazionale,
          europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
          delle imprese ivi compresa la gestione  di  apposito  fondo
          per  le  agevolazioni  anche  con  riferimento  alle   aree
          depresse  e  all'integrazione  con  la  ricerca   pubblica;
          finanziamento delle infrastrutture di ricerca  anche  nella
          loro configurazione  di  European  Research  Infrastructure
          Consortium (ERIC) di cui al regolamento  (CE)  n.  723/2009
          del Consiglio  del  25  giugno  2009;  programmi  operativi
          nazionali  finanziati  dall'Unione  europea;  finanziamento
          degli enti privati di ricerca  e  delle  attivita'  per  la
          diffusione della cultura scientifica e artistica;  supporto
          alle attivita' degli Osservatori,  nazionale  e  regionali,
          per la  formazione  sanitaria  specialistica  di  cui  agli
          articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
          368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
          le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  19  febbraio  2009,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009;  promozione  del
          coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
          degli  enti  pubblici  di  ricerca  e   delle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          perseguendo obiettivi  di  eccellenza  e  incrementando  la
          sinergia e la cooperazione tra di essi  e  con  il  sistema
          economico-produttivo,   pubblico   e    privato,    nonche'
          valutazione  dei  progetti  di  ricerca;  altre  competenze
          assegnate dalla vigente legislazione. 
              Art. 51-quater (Ordinamento).  -  1.  Il  Ministero  si
          articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da  un
          segretario generale ai sensi  degli  articoli  4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a otto, in relazione alle aree
          funzionali di cui all'articolo 51-ter.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          recante: «Norme sul Sistema statistico  nazionale  e  sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto  1988,  n.  400»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
          1989. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 10  del  14  gennaio
          1994: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis); 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riporta l'articolo 2  del  decreto  legislativo  5
          giugno  1998,  n.  204,  recante:  «Disposizioni   per   il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale, n. 151 del 1° luglio 1998: 
              «Art.  2  (Competenze  del  CIPE).  -  1.  Il  Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          esercita,  ai  sensi  del  presente  decreto,  le  seguenti
          funzioni: 
                a) valuta, preliminarmente all'approvazione del  DPEF
          da parte  del  Consiglio  dei  Ministri,  lo  schema  degli
          indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1; 
                b)  approva  il  PNR  e  gli  aggiornamenti  annuali,
          delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta
          periodicamente l'attuazione del PNR; 
                c) approva apposite direttive  per  il  coordinamento
          con  il  PNR  dei  piani  e   programmi   delle   pubbliche
          amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione; 
                d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n.
          48, gli stanziamenti per la ricerca  delle  amministrazioni
          pubbliche. 
              2. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1  e'
          coordinato dal Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nell'ambito   di   un'apposita
          commissione  per  la   ricerca,   di   seguito   denominata
          commissione,  da  istituirsi  presso  il  CIPE   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   5
          dicembre  1997,  n.  430.  La   commissione,   nel   lavoro
          istruttorio per gli atti di cui al  comma  1,  opera  sulla
          base di proposte preliminari del Ministro  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica e  con  l'apporto
          delle amministrazioni partecipanti. 
              3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica si avvale come  supporto  di  una
          segreteria tecnica istituita presso il  MURST,  nell'ambito
          della potesta' regolamentare  di  organizzazione  di  detto
          ministero. La segreteria opera anche  come  supporto  della
          commissione  e  delle  strutture  ad  essa  collegate.  Con
          decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
          per  l'utilizzazione  di  personale  comandato   da   altre
          amministrazioni,  enti  e  istituzioni,  nonche'  i  limiti
          numerici  per  il  ricorso  a  personale  qualificato   con
          contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle  attivita'
          di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni  e  proposte
          del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli
          scientifici  nazionali  e  della  assemblea   di   cui   al
          successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte
          anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici  e
          privati,   nonche'   organismi   di   consulenza    tecnico
          scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          recante:  «Riordino  e  potenziamento  dei   meccanismi   e
          strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo  11  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 193 del 8 agosto 1999. 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante:  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              -  La  legge  15   luglio   2002,   n.   145   recante:
          «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
          favorire lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione  tra
          pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 172 del 24 luglio 2002. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          254 del 31 ottobre 2009. 
              - Si riporta  l'articolo  23-ter  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
          dicembre 2011: 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190   recante:
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          265 del 13 novembre 2012. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          80 del 5 aprile 2013. 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24  aprile
          2014, n. 66 recante: «Misure urgenti per la  competitivita'
          e  la  giustizia  sociale»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall'art.  1,  comma  legge.  23  giugno
          2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
          23 giungo 2014: 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione   e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                c) al comma 473, le parole "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 61 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.». 
              - Si riporta il comma 470, dell'articolo 1, della legge
          27 dicembre 2019 recante:  «Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2020-2022»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: 
              «470. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di  cui
          all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.
          368, sono estese  anche  alle  scuole  di  specializzazione
          destinate   alla   formazione   degli   ulteriori   profili
          professionali sanitari. Conseguentemente, la  denominazione
          dell'Osservatorio   nazionale   della   formazione   medica
          specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n. 368, e' modificata in  «Osservatorio  nazionale  per  la
          formazione sanitaria specialistica» e la  sua  composizione
          e'  integrata  per  garantire  una   rappresentanza   degli
          specializzandi dei profili professionali  sanitari  diversi
          da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta
          dei medici in formazione specialistica.». 
              - Il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 gennaio
          2020 e' convertito in legge con modificazioni dall'art.  1,
          comma 1  legge  5  marzo  2020,  n.  12,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020. 
              - Si riporta il comma 936, dell'articolo 1, della legge
          30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: 
              «936. Al fine di assicurare l'esercizio delle  maggiori
          funzioni del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          connesse  all'assolvimento  di   obblighi   nei   confronti
          dell'Unione  europea  e  internazionali  nel  campo   della
          formazione superiore e della  ricerca  e,  in  particolare,
          alla  nuova  programmazione  europea  della   ricerca,   la
          dotazione organica del Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca e' incrementata di tre  posizioni  dirigenziali  di
          livello non generale, di cui  una  destinata  alla  diretta
          collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  14  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre
          posizioni dirigenziali di livello non generale  di  cui  al
          periodo precedente si provvede anche  mediante  l'indizione
          di appositi concorsi pubblici, per  i  quali  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad  avviare
          le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente
          comma e' autorizzata la  spesa  di  459.750  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021, cui  si  provvede  ai  sensi  del
          comma 941.». 
              - Si riporta l'articolo 19-quinquies del  decreto-legge
          27 gennaio 2022, n. 4 recante: «Misure urgenti  in  materia
          di sostegno alle imprese e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da  COVID-19,  nonche'  per  il  contenimento
          degli  effetti  degli  aumenti  dei  prezzi   nel   settore
          elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  21  del
          27 gennaio 2033, convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 marzo 2022, n. 25, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 73 del 28 marzo 2022: 
              «Art. 19-quinquies (Misure urgenti per il rafforzamento
          della qualita' della formazione universitaria specialistica
          del settore sanitario). - 1. 
              2. 
              3. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  la
          vigente dotazione organica del Ministero dell'universita' e
          della ricerca e' incrementata a decorrere dall'anno 2022 di
          un numero complessivo di 40 unita' di personale, di  cui  1
          dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti  di
          livello dirigenziale non generale e 36 unita'  appartenenti
          alla  III  area  funzionale  -  posizione   economica   F1.
          Conseguentemente, il  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022,  in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo  30,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ad assumere con contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato il contingente di personale di cui al periodo
          precedente  tramite  l'avvio   di   procedure   concorsuali
          pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti  graduatorie
          di procedure concorsuali relative a tali qualifiche  presso
          il  medesimo  Ministero,  ivi  comprese   quelle   di   cui
          all'articolo 1,  commi  937  e  seguenti,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178. 
              4. Per l'attuazione del comma  3  e'  autorizzata,  per
          l'anno  2022,  una  spesa  pari   ad   euro   100.000   per
          l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche  e,  a
          decorrere dall'anno 2022, una spesa pari  ad  euro  541.000
          per il  funzionamento  della  struttura  di  missione.  Per
          l'assunzione delle unita' di  personale  ivi  previste,  e'
          altresi' autorizzata una spesa pari  ad  euro  926.346  per
          l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. 
              5. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  4  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui all'articolo 1, comma  471,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160. 
              6.». 
              - Si riporta l'articolo 28 del decreto-legge 17  maggio
          2022,  n.  50  recante:  «Misure  urgenti  in  materia   di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022: 
              «Art. 28 (Patti territoriali dell'alta  formazione  per
          le imprese nonche' disposizioni in materia  di  valutazione
          dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  delle  agenzie
          fiscali). - 1. Al decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
              "Art. 14-bis (Patti territoriali  dell'alta  formazione
          per   le   imprese). - 1.    Al    fine    di    promuovere
          l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la  formazione
          di   profili   professionali   innovativi    e    altamente
          specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni  espressi
          dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive  nazionali,
          nonche'  di  migliorare  e  ampliare  l'offerta   formativa
          universitaria anche attraverso la sua integrazione  con  le
          correlate attivita' di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
          alle universita' che promuovono, nell'ambito della  propria
          autonomia,  la  stipulazione  di  "Patti  territoriali  per
          l'alta formazione per le imprese",  di  seguito  denominati
          "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni  di  ricerca
          pubblici  o  privati,  nonche'   con   altre   universita',
          pubbliche  amministrazioni   e   societa'   pubbliche,   e'
          attribuito, per gli anni dal 2022 al  2025,  un  contributo
          complessivo, a  titolo  di  cofinanziamento,  di  euro  290
          milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 
              2. Il contributo di cui al comma  1  e'  ripartito  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          all'esito della valutazione delle proposte di Patto di  cui
          al comma 5. 
              3. L'erogazione del contributo di cui  al  comma  1  e'
          subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto  tra  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Rettore
          dell'universita'  proponente,   i   Rettori   delle   altre
          eventuali universita' sottoscrittrici  e  i  rappresentanti
          degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori. 
              4. I Patti: 
                a) recano la puntuale indicazione di progetti  volti,
          in particolare, a promuovere l'offerta formativa  di  corsi
          universitari    finalizzati    alla    formazione     delle
          professionalita', anche a carattere innovativo,  necessarie
          allo sviluppo delle potenzialita'  e  della  competitivita'
          dei  settori  e  delle  filiere  in  cui  sussiste  mancata
          corrispondenza  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro,   con
          particolare riferimento alle  discipline  STEM  -  Science,
          Technology, Engineering and  Mathematics,  anche  integrate
          con altre discipline  umanistiche  e  sociali.  I  progetti
          possono altresi' prevedere iniziative volte a sostenere  la
          transizione dei laureati nel mondo del  lavoro  e  la  loro
          formazione   continua,   nel   quadro    dell'apprendimento
          permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il
          trasferimento tecnologico, soprattutto nei  riguardi  delle
          piccole e medie imprese; 
                b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione
          delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e
          prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di  cui
          al  comma  1  in  caso  di  mancato  raggiungimento   degli
          obiettivi  previsti,   ferme   restando   le   obbligazioni
          giuridicamente vincolanti gia' assunte.  Per  il  2022,  il
          cronoprogramma prevede obiettivi annuali; 
                c) indicano le  risorse  finanziarie  per  provvedere
          all'attuazione  dei  progetti,  distinguendo   tra   quelle
          disponibili  nei  bilanci  delle   universita'   e   quelle
          eventualmente a carico  degli  altri  soggetti  pubblici  o
          privati sottoscrittori; 
                d)  assicurano  la  complementarita'   dei   relativi
          contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative
          di ricerca in corso o in fase di avvio,  anche  nell'ambito
          del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  e  possono
          recare   misure    per    potenziare    i    processi    di
          internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti; 
                e) possono prevedere,  ai  fini  dell'attuazione,  la
          stipulazione  di  accordi  di  programma  tra  le   singole
          universita' o aggregazioni  delle  stesse  e  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo  1,
          comma 6, della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  o  la
          federazione,  anche  limitatamente  ad  alcuni  settori  di
          attivita' o strutture, ovvero la fusione di universita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010. 
              5. I Patti sono definiti e proposti  dalle  universita'
          interessate e valutati  da  una  commissione  nominata  dal
          Ministro dell'universita' e della  ricerca  e  composta  da
          cinque membri, due designati dal Ministro  dell'universita'
          e della  ricerca  e  tre  designati,  rispettivamente,  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo
          economico. Ai componenti  della  commissione  non  spettano
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
              6. Possono proporre i Patti  le  sole  universita'  che
          hanno sede  in  regioni  che  presentano  valori  inferiori
          rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno  dei
          seguenti parametri: 
                a)  numero  di  laureati  rispetto  alla  popolazione
          residente nella regione interessata dal Patto; 
                b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla
          laurea; 
                c) numero di laureati in regione diversa da quella di
          residenza sul totale dei laureati residenti  nella  regione
          interessata dal Patto. 
              7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di
          cui al comma 5, la commissione tiene conto della  capacita'
          dei Patti, in relazione alle discipline  per  le  quali  e'
          proposto  l'ampliamento  dell'offerta   formativa   e   con
          priorita' per le discipline  STEM  -  Science,  Technology,
          Engineering  and  Mathematics  anche  integrate  con  altre
          discipline umanistiche  e  sociali,  di  colmare  i  divari
          territoriali e di genere espressi dai parametri di  cui  al
          comma 6,  nonche'  del  tasso  di  crescita  delle  filiere
          produttive  connesse   alle   discipline   medesime.   Sono
          prioritariamente  ammessi  al  cofinanziamento  statale   i
          progetti che prevedono la federazione, anche  limitatamente
          ad alcuni settori  di  attivita'  o  strutture,  ovvero  la
          fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della  legge  n.
          240 del 2010. 
              8.  La   verifica   dell'attuazione   del   Patto,   il
          monitoraggio delle misure  adottate  e  l'accertamento  del
          raggiungimento  degli   obiettivi   sono   effettuati   dal
          Ministero dell'universita' e della  ricerca.  Il  Ministero
          verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero
          di studenti iscritti ai corsi nelle discipline  previste  e
          del  tasso  di  occupazione  dei  laureati  nelle   filiere
          produttive  correlate,  anche   in   relazione   al   tempo
          intercorso   dalla   laurea,   nonche'    la    rispondenza
          dell'ampliamento  dell'offerta  didattica   rispetto   alle
          esigenze del mercato  del  lavoro  e  l'innalzamento  della
          qualita' della formazione e  della  relativa  attivita'  di
          ricerca. Il mancato rispetto degli  obiettivi  e'  valutato
          dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  anche
          tramite l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
          universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),  ai  fini  della
          distribuzione  delle  risorse  pubbliche   destinate   alle
          universita' ai sensi dell'articolo 1, commi 4  e  5,  della
          legge n. 240 del 2010, e determina, altresi', la revoca del
          contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera  b).
          I contributi revocati possono  essere  destinati  ad  altri
          Patti con le modalita' di cui al comma 2. 
              9.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  universita'
          interessate definiscono e propongono i Patti  entro  il  15
          settembre 2022 e la relativa procedura  di  valutazione  di
          cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.». 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20  milioni
          di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro  per  ciascuno
          degli  anni  dal  2023  al  2025,  si  provvede  ai   sensi
          dell'articolo 58. 
              2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' di valutazione
          dei progetti di ricerca, alla legge 30  dicembre  2010,  n.
          240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 21, comma 2: 
                  1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
                    "b) definisce  gli  elenchi  dei  componenti  dei
          comitati di  valutazione,  ove  previsti  dal  decreto  del
          Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca   di   cui
          all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte
          della Struttura tecnica  di  valutazione  dei  progetti  di
          ricerca istituita presso il  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis"; 
                  2)  alla  lettera  c)  sono  premesse  le  seguenti
          parole: "se previsto dai rispettivi bandi,"; 
                b). 
              2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti
          di ricerca, di  cui  all'articolo  21-bis  della  legge  30
          dicembre 2010, n.  240,  introdotto  dal  comma  2-bis  del
          presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca,  e'  costituita
          da un numero complessivo di quaranta unita'  di  personale,
          delle quali  una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello
          generale, tre con qualifica  dirigenziale  di  livello  non
          generale e trentasei  unita'  appartenenti  alla  III  area
          funzionale,   posizione   economica   F1.   Il    Ministero
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,  nell'anno
          2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  in
          deroga  all'articolo   30,   comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad  assumere   con
          contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  con
          decorrenza  non  anteriore  al  1°   settembre   2022,   il
          contingente di  personale  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma tramite  l'avvio  di  procedure  concorsuali
          pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti  graduatorie
          di procedure concorsuali relative a tali qualifiche  presso
          il  medesimo  Ministero,  ivi  comprese   quelle   di   cui
          all'articolo 1,  commi  937  e  seguenti,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle  disposizioni
          del primo periodo sono autorizzate,  per  l'anno  2022,  la
          spesa di euro 100.000 per  l'espletamento  delle  procedure
          concorsuali pubbliche e, a  decorrere  dall'anno  2022,  la
          spesa di euro 541.000  annui  per  il  funzionamento  della
          Struttura tecnica di valutazione dei progetti  di  ricerca.
          Per l'assunzione delle  unita'  di  personale  previste  al
          medesimo primo periodo e' altresi' autorizzata la spesa  di
          euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro  2.323.301  annui  a
          decorrere   dall'anno   2023.    Agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo,  pari
          a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a
          decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse  di  cui  al   comma   6   dell'articolo   64   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
              2-quater. Al fine  di  consentire  la  valutazione  dei
          progetti  presentati  nell'ambito  dei  bandi  relativi  ai
          Progetti  di  rilevante  interesse  nazionale  (PRIN)   nel
          rispetto degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti  dei
          comitati  di  valutazione  e  dei   revisori   esterni   e'
          stabilito, rispettivamente, in 190  e  in  800  unita'  per
          ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della  Struttura
          tecnica di valutazione dei  progetti  di  ricerca,  di  cui
          all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,
          introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina
          dei componenti dei comitati di valutazione,  che  procedono
          all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata  dal
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui
          all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010,  ed  e'
          disposta con provvedimento della competente  direzione  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca.  I  componenti
          dei comitati di valutazione e i revisori  esterni  nominati
          ai sensi del  secondo  periodo  possono  essere  confermati
          nell'incarico anche in altri bandi  relativi  ai  PRIN.  E'
          fatta salva la possibilita' di  sostituzione  nei  casi  di
          incompatibilita'  o,  comunque,  in  ogni  altro  caso   di
          necessita'. La determinazione dei compensi dei soggetti  di
          cui al primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui
          al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
          229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per
          la valutazione e la valorizzazione dei progetti di  ricerca
          di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178
          del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  per
          quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale
          della  ricerca  del  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca n. 104 del 2 febbraio  2022.  Le  disposizioni  del
          presente comma si  applicano,  in  deroga  alle  previsioni
          contenute nei bandi, anche alle  procedure  di  valutazione
          per le quali non sono stati nominati, alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          i componenti dei  comitati  di  valutazione  e  i  revisori
          esterni. 
              2-quinquies. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1,
          comma 886,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei
          limiti della vigente dotazione organica, a  procedere  allo
          scorrimento, fino al numero massimo di dodici unita', della
          vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame  orale
          per  la   copertura   di   venti   posti   di   funzionario
          amministrativo contabile, terza  area  funzionale,  per  il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  uffici
          di  Roma,  di  cui  al  bando  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al
          fine di ridurre i tempi  per  la  selezione  del  personale
          dirigenziale delle  agenzie  fiscali  attraverso  procedura
          concorsuale  pubblica  per  titoli  ed  esami,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, nonche' per il reclutamento di personale  dirigenziale
          e non dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze nelle procedure concorsuali  per  titoli  ed  esami
          bandite dal  medesimo  Ministero  nel  triennio  2021-2023,
          comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la
          prova orale alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, la  valutazione  dei  titoli,  ferma  restando  la
          predeterminazione  dei  relativi   criteri,   puo'   essere
          effettuata  solo  nei  riguardi  dei  candidati  che  hanno
          superato la prova scritta e prima dello  svolgimento  delle
          prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro
          608.227 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 1-3,  e  l'articolo  9
          del  decreto-legge  22  aprile   2023,   n.   44   recante:
          «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della  capacita'
          amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  95  del  22  aprile   2023,
          convertito con legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1
          della  legge  21  giugno  2023,  n.  74,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
          1. All'articolo 1, comma 15,  del  decreto-legge  9  giugno
          2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: "Fino  al  31  dicembre  2026,  per  le  predette
          amministrazioni,  per  la   copertura   dei   posti   delle
          rispettive articolazioni  che  rivestono  la  qualifica  di
          soggetti attuatori del PNRR, le quote di  cui  all'articolo
          19, comma 6, del medesimo decreto legislativo  n.  165  del
          2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali  e  non
          generali, si applicano nella misura del 12 per cento.". 
              2.  Al  fine  di  rafforzare   l'organizzazione   della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          202316,  alla  conseguente  riorganizzazione  mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
              3.  Le  amministrazioni   di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato  2   annesso   al   presente   decreto   sono
          autorizzate ad assumere, anche senza il previo  esperimento
          delle procedure di mobilita', le unita'  di  personale  per
          ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine,  le
          predette   amministrazioni   possono   procedere   mediante
          procedure concorsuali anche  indette  unitamente  ad  altre
          amministrazioni  o  ricorrendo   allo   scorrimento   delle
          graduatorie  di  concorsi   pubblici   banditi   da   altre
          amministrazioni per  la  medesima  area  professionale.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato, per le unita'  di  personale  dirigenziale  di
          seconda fascia di cui alla  citata  tabella  B,  a  bandire
          concorsi  per  professionalita'  tecniche  in  materia   di
          ingegneria civile e ingegneria dei  trasporti  e  meccanica
          nonche' di ingegneria idraulica e ambientale  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              Omissis.». 
              «Art.     9     (Riorganizzazione     del     Ministero
          dell'universita'   e   della   ricerca   e    potenziamento
          dell'attivita' di ricerca). - 1. In ragione del processo di
          riorganizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca, al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 51-ter,  comma  1,  dopo  le  parole:
          "finanziamento  degli  enti  privati  di  ricerca  e  delle
          attivita' per la diffusione  della  cultura  scientifica  e
          artistica;"  sono  inserite  le  seguenti:  "supporto  alle
          attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali, per  la
          formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli  43
          e 44 del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,
          nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale  per  le
          professioni sanitarie di cui all'articolo  10  del  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  19  febbraio  2009,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009;  promozione  del
          coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
          degli  enti  pubblici  di  ricerca  e   delle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          perseguendo obiettivi  di  eccellenza  e  incrementando  la
          sinergia e la cooperazione tra di essi  e  con  il  sistema
          economico-produttivo,   pubblico   e    privato,    nonche'
          valutazione dei progetti di ricerca;"; 
                b) all'articolo 51-quater, le parole:  "pari  a  sei"
          sono sostituite dalle seguenti: "pari a otto". 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto: 
                a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n.
          240, e' abrogato; 
                b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, il primo periodo e' soppresso; 
                c) all'articolo  19-quinquies  del  decreto-legge  27
          gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati; 
                d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio  2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  1) al comma 2-bis, la lettera b) e' abrogata; 
                  2) al comma 2-ter,  gli  ultimi  due  periodi  sono
          soppressi. 
              2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010,  n.
          240, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
                "10-bis. I professori e i ricercatori a  tempo  pieno
          possono  altresi'  assumere,  previa   autorizzazione   del
          rettore, incarichi senza vincolo di  subordinazione  presso
          enti pubblici o privati anche a  scopo  di  lucro,  purche'
          siano svolti in  regime  di  indipendenza,  non  comportino
          l'assunzione   di   poteri   esecutivi   individuali,   non
          determinino  situazioni  di  conflitto  di  interesse   con
          l'universita' di appartenenza  e  comunque  non  comportino
          detrimento per  le  attivita'  didattiche,  scientifiche  e
          gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza". 
              2-ter. Il primo periodo del comma  10  dell'articolo  6
          della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  con  specifico
          riferimento alle attivita' di consulenza, si interpreta nel
          senso che ai professori e ai ricercatori a tempo  pieno  e'
          consentito lo svolgimento di attivita'  extra-istituzionali
          realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero  per
          motivi di giustizia,  purche'  prestate  senza  vincolo  di
          subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di  mezzi
          e  di  persone  preordinata  al  loro  svolgimento,   fermo
          restando   quanto   previsto   dall'articolo   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
          dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
                "1-bis. Le universita' possono altresi' istituire  un
          fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con
          risorse  derivanti  da  progetti  di  ricerca,  europei   o
          internazionali,  non  ricompresi  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento  sulla  base
          di bandi competitivi, limitatamente  alla  parte  assegnata
          con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta
          a  puntuale  rendicontazione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
          di erogazione della quota premiale in favore di  professori
          e ricercatori, anche a tempo determinato, in  relazione  al
          primo periodo, entro il limite massimo, anche nel  caso  di
          partecipazione a piu' progetti di ricerca, del 30 per cento
          del trattamento economico individuale, per il solo  periodo
          di realizzazione dei progetti da cui  derivano  i  fondi  e
          comunque nel limite della disponibilita' delle  risorse  di
          cui  al   primo   periodo,   tenendo   conto   dell'impegno
          individuale nella elaborazione e nella realizzazione  degli
          interventi proposti e finanziati, nonche' dei  principi  di
          trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.". 
              3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano
          nazionale di  ripresa  e  resilienza  per  la  missione  4,
          "Istruzione e  Ricerca"  -  componente  2,  "Dalla  ricerca
          all'impresa" - linea di investimento  3.1,  "Fondo  per  la
          realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture  di
          ricerca  e  innovazione"  e  di  favorire  l'apporto  delle
          migliori professionalita' accademiche e di ricerca  nonche'
          il   rientro    dei    migliori    studiosi    dall'estero,
          esclusivamente entro il 31  dicembre  2025  le  universita'
          statali  e   non   statali   direttamente   impegnate   nel
          rafforzamento  e  nella  creazione  di  infrastrutture   di
          ricerca o  nella  realizzazione  o  nell'ammodernamento  di
          infrastrutture   tecnologiche   di   innovazione    possono
          procedere, nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di
          bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
          a legislazione vigente, alle chiamate di  cui  all'articolo
          1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,  anche  in
          deroga ai requisiti temporali di stabilita'  ivi  previsti.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25  novembre
          2016, n. 218, dopo il comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente: 
                "2-bis. Il  trattamento  accessorio  di  ricercatori,
          primi  ricercatori  e  dirigenti  di  ricerca  nonche'   di
          tecnologi,  primi  tecnologi  e  dirigenti  tecnologi   del
          personale  degli  Enti  puo'  essere  integrato  anche  con
          risorse  derivanti  da  progetti  di  ricerca,  europei   o
          internazionali,  non  ricompresi  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento  sulla  base
          di bandi competitivi, limitatamente  alla  parte  assegnata
          con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta
          a  puntuale  rendicontazione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
          di erogazione dei compensi aggiuntivi in  applicazione  del
          primo periodo, per il solo  periodo  di  realizzazione  dei
          progetti da cui derivano i  fondi  e  comunque  nel  limite
          della disponibilita' delle relative risorse, tenendo  conto
          dell'impegno  individuale  nella   elaborazione   e   nella
          realizzazione  degli  interventi  proposti  e   finanziati,
          nonche'  dei  principi   di   trasparenza,   imparzialita',
          oggettivita'. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo
          non possono comunque essere superiori al 30 per  cento  del
          trattamento economico fondamentale individuale,  anche  nel
          caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca.". 
              4-bis. In relazione alle accresciute  attivita',  anche
          connesse  all'attuazione   degli   interventi   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
          2023 il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
          autorizzato  a  rideterminare  la   dotazione   finanziaria
          destinata    all'indennita'    accessoria    di     diretta
          collaborazione prevista  dall'articolo  10,  comma  3,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in  misura  pari  a
          1,25 milioni di euro  annui.  Alla  copertura  degli  oneri
          derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  euro
          597.040,18 annui a decorrere dall'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e  della  ricerca.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 settembre 2020, n. 164 recante: «Regolamento concernente
          l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309  del
          14 dicembre 2020. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30 settembre 2020, n. 165 recante: «Regolamento concernente
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro dell'universita' e della ricerca e  dell'Organismo
          indipendente  di   valutazione   della   performance»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14  dicembre
          2020. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22 gennaio 2013 recante: «Rideterminazione delle  dotazioni
          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici
          non  economici  ed   enti   di   ricerca,   in   attuazione
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  19  febbraio  2021  recante:   «Individuazione   e
          definizione   dei   compiti   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non generale del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          74 del 26 marzo 2021. 
              - Il decreto-legge 22 aprile, n. 44 del  2023  recante:
          «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della  capacita'
          amministrativa   delle   amministrazioni   pubbliche»    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  22  aprile
          2023.