IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma
4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli
51-bis, 51-ter e 51-quater concernenti, rispettivamente,
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, la
determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo
Ministero;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
«Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e in
particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo
2, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici» e in particolare l'articolo 23-ter;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale» e, in
particolare, l'articolo 13, comma 1;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'articolo
1, comma 470;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo
1, comma 936, ai sensi del quale la dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca e' incrementata di tre posizioni
dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla
diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare,
l'articolo 19-quinquies, comma 3, che dispone l'incremento della
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, a
decorrere dall'anno 2022, di un numero complessivo di quaranta unita'
di personale, di cui uno dirigente di livello dirigenziale generale,
tre dirigenti di livello dirigenziale non generale e trentasei unita'
appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo
28, comma 2-ter, che, in relazione alla struttura tecnica di
valutazione dei progetti di ricerca, incrementa la dotazione organica
del Ministero dell'universita' e della ricerca di quaranta unita',
delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre
con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unita'
appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale, al fine di rafforzare
l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli
incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonche' l'articolo 9,
concernente la riorganizzazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19
febbraio 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021;
Considerato che per il Ministero dell'universita' e della ricerca
l'incremento della dotazione organica previsto dalla citata tabella A
dell'allegato 1 al decreto-legge n. 44 del 2023 e' pari a due unita'
dirigenziali di prima fascia e due unita' dirigenziali di seconda
fascia;
Considerato che l'articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300
del 1999, come modificato dal citato articolo 9, comma 1, lettera b),
del decreto-legge n. 44 del 2023, specifica che il numero degli
uffici dirigenziali generali del Ministero dell'universita' e della
ricerca e' pari a otto;
Considerato, pertanto, che la dotazione organica dirigenziale di
prima fascia del Ministero dell'universita' e della ricerca e'
complessivamente pari a dieci unita', di cui otto previste dal citato
articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come
modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.
44 del 2023, e due unita' derivanti dall'incremento della dotazione
organica disposto dall'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto-legge n. 44 del 2023;
Ritenuto di procedere alla riorganizzazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, al fine di incrementarne
l'efficacia e l'efficienza;
Ritenuto che l'organizzazione ministeriale proposta risulta
coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
in data 16 dicembre 2024;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Organizzazione del Ministero
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato
«Ministero».
2. Il Ministero e' articolato nelle seguenti otto direzioni
generali, coordinate da un segretario generale:
a) direzione generale per la sostenibilita' e la programmazione
del sistema della formazione superiore;
b) direzione generale della didattica e del personale delle
istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
c) direzione generale del diritto allo studio;
d) direzione generale della ricerca per la programmazione dei
finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;
e) direzione generale dell'internazionalizzazione;
f) direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i
dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;
g) direzione generale per la valutazione e la sicurezza della
ricerca;
h) direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi
strumentali e della comunicazione.
3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al
Ministero. Esse provvedono, altresi', nelle materie di rispettiva
competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e
convenzioni assumendone le rispettive responsabilita'. Il
coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali e'
assicurato dal segretario generale.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non
diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri
di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale
conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria
direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento.
6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la
Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale
formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu'
direzioni e puo' formulare proposte al Ministro dell'universita' e
della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La
Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in
gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle
attivita' informatiche. La Conferenza e' presieduta dal segretario
generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale
o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori
generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza e'
preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali
hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 51-bis, 51-ter,
51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999:
«Art. 51-bis (Istituzione del ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero
dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle
attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa
l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti
locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle
istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica.
Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria,
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di
ogni altra istituzione appartenente al sistema
dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti
tecnici superiori; programmazione degli interventi,
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione
in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e
internazionali in materia di istruzione universitaria e
alta formazione artistica musicale e coreutica,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario e di alta formazione artistica
musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi
culturali stipulati a cura del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non
strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
formazione di grado universitario e di alta formazione
artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni
d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca nonche' nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca
pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a
programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno
della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti
con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con
il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo
per le agevolazioni anche con riferimento alle aree
depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella
loro configurazione di European Research Infrastructure
Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009
del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi
nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la
diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto
alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli
articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del
coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la
sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema
economico-produttivo, pubblico e privato, nonche'
valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze
assegnate dalla vigente legislazione.
Art. 51-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a otto, in relazione alle aree
funzionali di cui all'articolo 51-ter.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
1989.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 151 del 1° luglio 1998:
«Art. 2 (Competenze del CIPE). - 1. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti
funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF
da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli
indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali,
delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta
periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento
con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche
amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n.
48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni
pubbliche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e'
coordinato dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita
commissione per la ricerca, di seguito denominata
commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro
istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla
base di proposte preliminari del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto
delle amministrazioni partecipanti.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una
segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito
della potesta' regolamentare di organizzazione di detto
ministero. La segreteria opera anche come supporto della
commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre
amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti
numerici per il ricorso a personale qualificato con
contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita'
di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte
del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli
scientifici nazionali e della assemblea di cui al
successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte
anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 8 agosto 1999.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- La legge 15 luglio 2002, n. 145 recante:
«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 2002.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
254 del 31 ottobre 2009.
- Si riporta l'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2011:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2012.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2013.
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 recante: «Misure urgenti per la competitivita'
e la giustizia sociale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma legge. 23 giugno
2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
23 giungo 2014:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014. 61
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
- Si riporta il comma 470, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2019 recante: «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«470. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, sono estese anche alle scuole di specializzazione
destinate alla formazione degli ulteriori profili
professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione
dell'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e' modificata in «Osservatorio nazionale per la
formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione
e' integrata per garantire una rappresentanza degli
specializzandi dei profili professionali sanitari diversi
da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta
dei medici in formazione specialistica.».
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante:
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 gennaio
2020 e' convertito in legge con modificazioni dall'art. 1,
comma 1 legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020.
- Si riporta il comma 936, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori
funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti
dell'Unione europea e internazionali nel campo della
formazione superiore e della ricerca e, in particolare,
alla nuova programmazione europea della ricerca, la
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della
ricerca e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di
livello non generale, di cui una destinata alla diretta
collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre
posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al
periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione
di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare
le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a
decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del
comma 941.».
- Si riporta l'articolo 19-quinquies del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4 recante: «Misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 2033, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 28 marzo 2022:
«Art. 19-quinquies (Misure urgenti per il rafforzamento
della qualita' della formazione universitaria specialistica
del settore sanitario). - 1.
2.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
vigente dotazione organica del Ministero dell'universita' e
della ricerca e' incrementata a decorrere dall'anno 2022 di
un numero complessivo di 40 unita' di personale, di cui 1
dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di
livello dirigenziale non generale e 36 unita' appartenenti
alla III area funzionale - posizione economica F1.
Conseguentemente, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato il contingente di personale di cui al periodo
precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie
di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso
il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per
l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a
decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000
per il funzionamento della struttura di missione. Per
l'assunzione delle unita' di personale ivi previste, e'
altresi' autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per
l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
6.».
- Si riporta l'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 recante: «Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022:
«Art. 28 (Patti territoriali dell'alta formazione per
le imprese nonche' disposizioni in materia di valutazione
dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali). - 1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Patti territoriali dell'alta formazione
per le imprese). - 1. Al fine di promuovere
l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione
di profili professionali innovativi e altamente
specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi
dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali,
nonche' di migliorare e ampliare l'offerta formativa
universitaria anche attraverso la sua integrazione con le
correlate attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione,
alle universita' che promuovono, nell'ambito della propria
autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per
l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati
"Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca
pubblici o privati, nonche' con altre universita',
pubbliche amministrazioni e societa' pubbliche, e'
attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo
complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290
milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui
al comma 5.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e'
subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il
Ministro dell'universita' e della ricerca, il Rettore
dell'universita' proponente, i Rettori delle altre
eventuali universita' sottoscrittrici e i rappresentanti
degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale indicazione di progetti volti,
in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi
universitari finalizzati alla formazione delle
professionalita', anche a carattere innovativo, necessarie
allo sviluppo delle potenzialita' e della competitivita'
dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata
corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con
particolare riferimento alle discipline STEM - Science,
Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate
con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti
possono altresi' prevedere iniziative volte a sostenere la
transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro
formazione continua, nel quadro dell'apprendimento
permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il
trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle
piccole e medie imprese;
b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione
delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e
prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui
al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni
giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022, il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le risorse finanziarie per provvedere
all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle
disponibili nei bilanci delle universita' e quelle
eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o
privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarita' dei relativi
contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative
di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono
recare misure per potenziare i processi di
internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la
stipulazione di accordi di programma tra le singole
universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero
dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la
federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di
attivita' o strutture, ovvero la fusione di universita' ai
sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.
5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita'
interessate e valutati da una commissione nominata dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e composta da
cinque membri, due designati dal Ministro dell'universita'
e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo
economico. Ai componenti della commissione non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole universita' che
hanno sede in regioni che presentano valori inferiori
rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei
seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione
residente nella regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla
laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da quella di
residenza sul totale dei laureati residenti nella regione
interessata dal Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di
cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacita'
dei Patti, in relazione alle discipline per le quali e'
proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con
priorita' per le discipline STEM - Science, Technology,
Engineering and Mathematics anche integrate con altre
discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari
territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al
comma 6, nonche' del tasso di crescita delle filiere
produttive connesse alle discipline medesime. Sono
prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i
progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero la
fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n.
240 del 2010.
8. La verifica dell'attuazione del Patto, il
monitoraggio delle misure adottate e l'accertamento del
raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministero
verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero
di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e
del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere
produttive correlate, anche in relazione al tempo
intercorso dalla laurea, nonche' la rispondenza
dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle
esigenze del mercato del lavoro e l'innalzamento della
qualita' della formazione e della relativa attivita' di
ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi e' valutato
dal Ministero dell'universita' e della ricerca, anche
tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della
distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle
universita' ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della
legge n. 240 del 2010, e determina, altresi', la revoca del
contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b).
I contributi revocati possono essere destinati ad altri
Patti con le modalita' di cui al comma 2.
9. In sede di prima applicazione, le universita'
interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15
settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di
cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' di valutazione
dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 2:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) definisce gli elenchi dei componenti dei
comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca di cui
all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte
della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di
ricerca istituita presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis";
2) alla lettera c) sono premesse le seguenti
parole: "se previsto dai rispettivi bandi,";
b).
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti
di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30
dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del
presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e' costituita
da un numero complessivo di quaranta unita' di personale,
delle quali una con qualifica dirigenziale di livello
generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non
generale e trentasei unita' appartenenti alla III area
funzionale, posizione economica F1. Il Ministero
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'anno
2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in
deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il
contingente di personale di cui al primo periodo del
presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie
di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso
il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni
del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la
spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure
concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la
spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della
Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.
Per l'assunzione delle unita' di personale previste al
medesimo primo periodo e' altresi' autorizzata la spesa di
euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a
decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari
a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei
progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai
Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel
rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei
comitati di valutazione e dei revisori esterni e'
stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unita' per
ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui
all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina
dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono
all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata dal
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui
all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed e'
disposta con provvedimento della competente direzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca. I componenti
dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati
ai sensi del secondo periodo possono essere confermati
nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. E'
fatta salva la possibilita' di sostituzione nei casi di
incompatibilita' o, comunque, in ogni altro caso di
necessita'. La determinazione dei compensi dei soggetti di
cui al primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per
la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178
del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per
quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale
della ricerca del Ministero dell'universita' e della
ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del
presente comma si applicano, in deroga alle previsioni
contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione
per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i componenti dei comitati di valutazione e i revisori
esterni.
2-quinquies. Per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo
scorrimento, fino al numero massimo di dodici unita', della
vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale
per la copertura di venti posti di funzionario
amministrativo contabile, terza area funzionale, per il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici
di Roma, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al
fine di ridurre i tempi per la selezione del personale
dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi
dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nonche' per il reclutamento di personale dirigenziale
e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami
bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023,
comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la
prova orale alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la
predeterminazione dei relativi criteri, puo' essere
effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno
superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle
prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro
608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 1-3, e l'articolo 9
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante:
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023,
convertito con legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1
della legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Fino al 31 dicembre 2026, per le predette
amministrazioni, per la copertura dei posti delle
rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di
soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo
19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non
generali, si applicano nella misura del 12 per cento.".
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
202316, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B
dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono
autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', le unita' di personale per
ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le
predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre
amministrazioni per la medesima area professionale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di
seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire
concorsi per professionalita' tecniche in materia di
ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica
nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Omissis.».
«Art. 9 (Riorganizzazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca e potenziamento
dell'attivita' di ricerca). - 1. In ragione del processo di
riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole:
"finanziamento degli enti privati di ricerca e delle
attivita' per la diffusione della cultura scientifica e
artistica;" sono inserite le seguenti: "supporto alle
attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali, per la
formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43
e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per le
professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del
coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la
sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema
economico-produttivo, pubblico e privato, nonche'
valutazione dei progetti di ricerca;";
b) all'articolo 51-quater, le parole: "pari a sei"
sono sostituite dalle seguenti: "pari a otto".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' abrogato;
b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il primo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;
d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2-bis, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono
soppressi.
2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono altresi' assumere, previa autorizzazione del
rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso
enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purche'
siano svolti in regime di indipendenza, non comportino
l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non
determinino situazioni di conflitto di interesse con
l'universita' di appartenenza e comunque non comportino
detrimento per le attivita' didattiche, scientifiche e
gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza".
2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico
riferimento alle attivita' di consulenza, si interpreta nel
senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno e'
consentito lo svolgimento di attivita' extra-istituzionali
realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per
motivi di giustizia, purche' prestate senza vincolo di
subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi
e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un
fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con
risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o
internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base
di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata
con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta
a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di erogazione della quota premiale in favore di professori
e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al
primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di
partecipazione a piu' progetti di ricerca, del 30 per cento
del trattamento economico individuale, per il solo periodo
di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e
comunque nel limite della disponibilita' delle risorse di
cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno
individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli
interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di
trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.".
3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4,
"Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca
all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la
realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di
ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle
migliori professionalita' accademiche e di ricerca nonche'
il rientro dei migliori studiosi dall'estero,
esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le universita'
statali e non statali direttamente impegnate nel
rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di
ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di
infrastrutture tecnologiche di innovazione possono
procedere, nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo
1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in
deroga ai requisiti temporali di stabilita' ivi previsti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori,
primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonche' di
tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del
personale degli Enti puo' essere integrato anche con
risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o
internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base
di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata
con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta
a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del
primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei
progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite
della disponibilita' delle relative risorse, tenendo conto
dell'impegno individuale nella elaborazione e nella
realizzazione degli interventi proposti e finanziati,
nonche' dei principi di trasparenza, imparzialita',
oggettivita'. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo
non possono comunque essere superiori al 30 per cento del
trattamento economico fondamentale individuale, anche nel
caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca.".
4-bis. In relazione alle accresciute attivita', anche
connesse all'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2023 il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria
destinata all'indennita' accessoria di diretta
collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a
1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro
597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 164 recante: «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del
14 dicembre 2020.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 settembre 2020, n. 165 recante: «Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre
2020.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 gennaio 2013 recante: «Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici
non economici ed enti di ricerca, in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 19 febbraio 2021 recante: «Individuazione e
definizione dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e
della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
74 del 26 marzo 2021.
- Il decreto-legge 22 aprile, n. 44 del 2023 recante:
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
2023.