IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» (Legge di bilancio 2024);
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 527, come modificato
dall'art. 3, comma 12-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, che ha previsto che, ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento
della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove
regole della governance economica europea, le regioni a statuto
ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza
pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal
2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni
di euro;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha definito
le modalita' con cui le regioni a statuto ordinario realizzano il
contributo alla finanza pubblica di cui al citato comma 527 per
l'anno 2024, nei seguenti termini:
a) in termini di indebitamento netto e fabbisogno, prevedendo che
le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito
autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della norma, l'iscrizione di un
fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di
previsione 2024-2026, con importi pari a quelli indicati
nell'allegato VI-bis alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, per
complessivi 305 milioni di euro nell'anno 2024, fermo restando il
rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui
all'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla fine
dell'esercizio 2024, tale fondo, su cui non e' possibile disporre
impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del
disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a
quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024
incrementato dal suddetto fondo;
b) in termini di saldo netto da finanziare mediante la riduzione
per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle
risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria»,
azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
Considerato che il citato art. 19 ha modificato l'art. 1, comma
527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevedendo che:
a) il riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a
statuto ordinario per 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2028 e' effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di
autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie;
b) in assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto
e' effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto
delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli
schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto
generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto
approvato;
c) le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli
importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi
dei punti precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X
- capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti
dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno
degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
d) qualora il versamento non sia effettuato entro il termine
previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse
a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 6 dicembre
2024, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato
comma 527, quinto periodo, nella parte in cui non esclude dalle
risorse che e' possibile ridurre quelle spettanti per il
finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della
famiglia, nonche' della tutela della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi
alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la nota n. 5580/C2FIN del 19 settembre 2024, con cui la
Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso la
proposta di riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni
dal 2025 al 2028 di cui all'art. 1, comma 527 della legge 30 dicembre
2023, n. 213, approvata all'unanimita' nella medesima data, con cui
si confermano le medesime percentuali di riparto del contributo alla
finanza pubblica decise per l'annualita' 2024;
Considerata, pertanto, la necessita' di emanare un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, che recepisca il riparto del
contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 di cui
al citato comma 527, come proposto dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Decreta:
Articolo unico
1. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto
ordinario di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025
al 2028, e' ripartito secondo gli importi di cui alla tabella 1 che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Gli importi indicati in tabella 1 sono versati per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2028 dalle regioni a statuto ordinario
all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 -
art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto
ordinario»), entro i termini di cui all'art. 1, comma 527, quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dandone comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al
periodo precedente non sia effettuato entro i termini previsti, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedera' al
recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi
titolo spettanti a ciascuna regione, a esclusione di quelle spettanti
per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e
della famiglia, nonche' della tutela della salute.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base
alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2025
p. il Presidente del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1084