IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213  concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» (Legge di bilancio 2024); 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  527,  come  modificato
dall'art. 3, comma 12-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2023,  n.
215, che ha previsto che, ai fini della tutela dell'unita'  economica
della Repubblica, in considerazione delle  esigenze  di  contenimento
della spesa pubblica e nel rispetto  dei  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica, nelle  more  della  definizione  delle  nuove
regole della governance  economica  europea,  le  regioni  a  statuto
ordinario assicurano, per l'anno 2024,  un  contributo  alla  finanza
pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno  degli  anni  dal
2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350  milioni
di euro; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha definito
le modalita' con cui le regioni a  statuto  ordinario  realizzano  il
contributo alla finanza pubblica di  cui  al  citato  comma  527  per
l'anno 2024, nei seguenti termini: 
    a) in termini di indebitamento netto e fabbisogno, prevedendo che
le  regioni  a  statuto  ordinario   che   sono   in   disavanzo   di
amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da  debito
autorizzato e non contratto, con legge regionale  autorizzano,  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della norma, l'iscrizione di un
fondo nella parte  corrente  del  primo  esercizio  del  bilancio  di
previsione  2024-2026,   con   importi   pari   a   quelli   indicati
nell'allegato VI-bis  alla  legge  30  dicembre  2023,  n.  213,  per
complessivi 305 milioni di euro nell'anno  2024,  fermo  restando  il
rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio  di  parte  corrente  di  cui
all'art. 40 del decreto  legislativo  n.  118  del  2011.  Alla  fine
dell'esercizio 2024, tale fondo, su cui  non  e'  possibile  disporre
impegni,  costituisce  un'economia  che  concorre  al   ripiano   del
disavanzo di amministrazione, da effettuare per  un  importo  pari  a
quello previsto nel  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2024
incrementato dal suddetto fondo; 
    b) in termini di saldo netto da finanziare mediante la  riduzione
per un importo pari a  305  milioni  di  euro  nell'anno  2024  delle
risorse    iscritte    nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della  tesoreria»,
azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.»; 
  Considerato che il citato art. 19 ha  modificato  l'art.  1,  comma
527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevedendo che: 
    a) il riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni  a
statuto ordinario per 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2028 e' effettuato, entro il 20 settembre 2024,  in  sede  di
autocoordinamento  tra  le  regioni,  formalizzato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
    b) in assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto
e' effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al  netto
delle spese relative alla missione  12,  Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela  della  salute,  degli
schemi di bilancio delle  regioni,  come  risultanti  dal  rendiconto
generale  2022  o,  in  caso  di  mancanza,  dall'ultimo   rendiconto
approvato; 
    c) le regioni a statuto  ordinario  sono  tenute  a  versare  gli
importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi
dei punti precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X
- capitolo n. 3465 - art. 2  («Rimborsi  e  concorsi  diversi  dovuti
dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30  giugno  di  ciascuno
degli anni dal 2025  al  2028,  dandone  comunicazione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato; 
    d) qualora il versamento non  sia  effettuato  entro  il  termine
previsto, il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato
provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle  risorse
a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 6  dicembre
2024, che ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  del  citato
comma 527, quinto periodo, nella  parte  in  cui  non  esclude  dalle
risorse  che  e'  possibile   ridurre   quelle   spettanti   per   il
finanziamento dei diritti sociali, delle politiche  sociali  e  della
famiglia, nonche' della tutela della salute; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata  conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,   atti   e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, ad esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi
alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la nota n. 5580/C2FIN del  19  settembre  2024,  con  cui  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome  ha  trasmesso  la
proposta di riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni
dal 2025 al 2028 di cui all'art. 1, comma 527 della legge 30 dicembre
2023, n. 213, approvata all'unanimita' nella medesima data,  con  cui
si confermano le medesime percentuali di riparto del contributo  alla
finanza pubblica decise per l'annualita' 2024; 
  Considerata, pertanto, la necessita'  di  emanare  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  per  gli
affari regionali  e  le  autonomie,  che  recepisca  il  riparto  del
contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 di cui
al citato comma 527, come proposto dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il contributo alla finanza  pubblica  delle  regioni  a  statuto
ordinario di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2025
al 2028, e' ripartito secondo gli importi di cui alla tabella  1  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Gli importi indicati in tabella  1  sono  versati  per  ciascuno
degli anni dal  2025  al  2028  dalle  regioni  a  statuto  ordinario
all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465  -
art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni  a  statuto
ordinario»), entro i termini di cui all'art.  1,  comma  527,  quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dandone  comunicazione
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. Qualora  il  versamento  di  cui  al
periodo precedente non sia effettuato entro i  termini  previsti,  il
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  provvedera'  al
recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a  qualsiasi
titolo spettanti a ciascuna regione, a esclusione di quelle spettanti
per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche  sociali  e
della famiglia, nonche' della tutela della salute. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in  base
alle vigenti  norme  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2025 
 
             p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     il Sottosegretario di Stato 
                              Mantovano 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                Il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                              Calderoli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1084