La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  potenziare  le  attivita'  di  vigilanza,  controllo
igienico-sanitario e profilassi svolte presso i  principali  porti  e
aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei  servizi  alle
esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul  territorio  nazionale
dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa  cattolica
per il 2025, il Ministero della salute e'  autorizzato  ad  assumere,
con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il
31 dicembre 2025, tre unita' di personale con il profilo di dirigente
sanitario  medico  e  quindici  unita'  di  personale  dell'area  dei
funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione  nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro, che abbiano gia' prestato servizio presso  il
Ministero medesimo sino al 31  dicembre  2023,  per  almeno  quindici
mesi,  con  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa, per  l'anno
2025, pari a euro  848.623  per  il  personale,  a  euro  24.948  per
l'erogazione dei buoni pasto e a euro 60.946  per  la  corresponsione
dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma   1,   pari
complessivamente a euro 934.517 per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 aprile 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Alberti Casellati, Ministro per  le
                                  riforme    istituzionali    e    la
                                  semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  recante
          «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione straordinaria: 
                «Art.  2  (Potenziamento  delle  risorse  umane   del
          Ministero della salute). - 1. Tenuto conto della necessita'
          di potenziare  le  attivita'  di  vigilanza,  di  controllo
          igienico-sanitario e profilassi svolte presso i  principali
          porti   e   aeroporti,   anche   al   fine   di    adeguare
          tempestivamente i livelli dei servizi alle  nuove  esigenze
          sanitarie  derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,  il
          Ministero della  salute  e'  autorizzato  ad  assumere  con
          contratto di lavoro a  tempo  determinato  con  durata  non
          superiore a tre  anni,  40  unita'  di  dirigenti  sanitari
          medici, 18 unita' di dirigenti  sanitari  veterinari  e  29
          unita'  di  personale  non  dirigenziale  con  il   profilo
          professionale di tecnico  della  prevenzione,  appartenenti
          all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni
          centrali, da destinare agli uffici periferici,  utilizzando
          graduatorie proprie o approvate  da  altre  amministrazioni
          per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato,  ovvero
          mediante concorsi per titoli ed esame orale,  da  svolgersi
          anche in modalita' telematica e decentrata. Al termine  del
          periodo di prova, cui sono soggetti  anche  coloro  che  lo
          abbiano gia'  superato  in  medesima  qualifica  e  profilo
          professionale  presso   altra   amministrazione   pubblica,
          l'assunzione e' condizionata  alla  valutazione  con  esito
          positivo di un esame  teorico-pratico,  scritto  od  orale,
          sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.». 
              - Si riporta il comma 361 dell'articolo 2  della  legge
          24 dicembre 2007, n.  244,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)»: 
                «361. Per le transazioni da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  da  anemie
          ereditarie,   emofilici    ed    emotrasfusi    occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da   vaccinazioni   obbligatorie   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 180  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.».