IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  per  una
transizione giusta; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24  giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  sociale
europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante  disposizioni  specifiche  per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)  sostenuto
dal  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  dagli  strumenti  di
finanziamento esterno; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni  comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna  e
allo  Strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti e, in particolare,  l'articolo  63,
paragrafo 1, che  stabilisce  che  l'ammissibilita'  delle  spese  e'
determinata in base a norme nazionali; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli
affari marittimi,  la  pesca  e  l'acquacoltura  e  che  modifica  il
regolamento (UE) 2017/1004; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  7  luglio  2021,  che  istituisce  il  Fondo  Asilo,
migrazione e integrazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito  del  Fondo
per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento  di  sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio  2021,  che  istituisce  il  Fondo  Sicurezza
interna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n.   22,   recante   il   regolamento   in   materia    di    criteri
sull'ammissibilita' delle spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per  il  periodo  di
programmazione 2014/2020; 
  Ritenuta la rilevanza degli obiettivi della  politica  di  coesione
sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea,  cosi'  come  declinati,  per  il  ciclo  di  programmazione
2021-2027, dagli obiettivi strategici, elencati  all'articolo  5  del
regolamento (UE) 2021/1060, e  volti  a  realizzare:  un'Europa  piu'
competitiva e intelligente; un'Europa  resiliente,  piu'  verde  e  a
basse emissioni di carbonio, ma in transizione  verso  un'economia  a
zero emissioni nette di carbonio; un'Europa piu' connessa;  un'Europa
piu' sociale e inclusiva; un'Europa piu' vicina ai cittadini; 
  Considerato che, allo scopo di promuovere l'attuazione coordinata e
armonizzata di  tutti  i  fondi  dell'Unione  attuati  in  regime  di
gestione concorrente, il richiamato  regolamento  (UE)  2021/1060  ne
stabilisce le regole finanziarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2024; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 12 settembre 2024; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2024; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del  lavoro
e  delle  politiche  sociali,  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e dell'interno; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  applicazione  di  quanto   disposto
dall'articolo  63,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2021/1060,
definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese  per  i  programmi
cofinanziati dal Fondo europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  dal
Fondo sociale europeo Plus (FSE+),  dal  Fondo  per  una  transizione
giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca  e
l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione  e  integrazione
(AMIF), dal Fondo  Sicurezza  interna  (ISF)  e  dallo  Strumento  di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere  e  la  politica
dei visti (BMVI) per il periodo di  programmazione  2021-2027,  fatto
salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060  e  dai
regolamenti di seguito elencati: 
    a) regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR  e  Fondo  di
coesione»; 
    b) regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»; 
    c) regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»; 
    d) regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»; 
    e) regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»; 
    f) regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»; 
    g) regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»; 
    h) regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF». 
  2. Le spese ammissibili, nel  caso  di  aiuti  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE), sono quelle  riconosciute  dalla  Commissione  europea  nella
relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso  di  aiuti
esentati dall'obbligo  di  notifica,  quelle  previste  dai  relativi
regolamenti di esenzione, fatte  salve  eventuali  disposizioni  piu'
restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel  caso  di
aiuti de minimis, le spese ammissibili  sono  quelle  previste  dalle
pertinenti basi giuridiche. 
  3.  Le  disposizioni  in  materia  di  ammissibilita'  delle  spese
previste dal presente  regolamento  si  applicano  anche  alle  spese
relative  alle  operazioni  finanziate  nell'ambito   dei   programmi
dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal  FESR
e dagli  strumenti  di  finanziamento  esterno  dell'Unione  europea,
effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilita' della  spesa
non e'  diversamente  disciplinata  dal  regolamento  (UE)  2021/1059
nonche'  da  regole  supplementari  definite   dagli   Stati   membri
nell'ambito del Comitato di  sorveglianza  di  ciascun  Programma  di
cooperazione territoriale europea. 
  4. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF  e  dal
BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorita'
di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo  1,  del
Regolamento (UE) 2021/1060, in conformita' ai programmi approvati con
decisione   della    Commissione    europea    e    ferma    restando
l'inderogabilita' delle disposizioni normative  europee  e  nazionali
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame. 
  5. Sono fatte salve, laddove previste nei  provvedimenti  attuativi
dei programmi, condizioni piu' restrittive rispetto  alle  previsioni
di cui al presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).-   1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                (Omissis).». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2013,  relativo
          alla  politica  comune  della   pesca,   che   modifica   i
          regolamenti (CE) n.  1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del
          Consiglio e che abroga i regolamenti (CE)  n.  2371/2002  e
          (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,  nonche'  la  decisione
          2004/585/CE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E.  28
          febbraio 2013, n. L 354. 
              - Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce
          le regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
          dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.  1296/2013,
          (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,  (UE)  n.  1304/2013,
          (UE) n. 1309/2013, (UE) n.  1316/2013,  (UE)  n.  223/2014,
          (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga  il
          regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 24  giugno  2021,  che  istituisce  il
          Fondo per  una  transizione  giusta,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 24  giugno  2021,  che  istituisce  il
          Fondo  sociale  europeo  Plus  (FSE+)  e  che   abroga   il
          regolamento (UE) n. 1296/2013, e' pubblicato nella G.U.U.E.
          30 giugno 2021, n. L 231. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 24  giugno  2021,  relativo  al  Fondo
          europeo di sviluppo regionale e al Fondo  di  coesione,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 24 giugno 2021,  recante  disposizioni
          specifiche  per  l'obiettivo   «Cooperazione   territoriale
          europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo
          regionale e dagli strumenti di  finanziamento  esterno,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  24   giugno   2021,   recante   le
          disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo   europeo   di
          sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
          di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al  Fondo
          europeo   per   gli   affari   marittimi,   la   pesca    e
          l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a  tali
          fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo
          Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno  finanziario
          per la gestione delle frontiere e la politica dei visti  e,
          in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che  stabilisce
          che l'ammissibilita' delle spese e' determinata in  base  a
          norme nazionali, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  30  giugno
          2021, n. L 231. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo
          europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
          e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 13 luglio 2021, n. L 247. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo
          Asilo,  migrazione  e  integrazione,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  7  luglio  2021,  che  istituisce,
          nell'ambito del  Fondo  per  la  gestione  integrata  delle
          frontiere, lo Strumento  di  sostegno  finanziario  per  la
          gestione delle  frontiere  e  la  politica  dei  visti,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo
          Sicurezza interna, e' pubblicato nella G.U.U.E.  15  luglio
          2021, n. L 251. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
          2018, n. 22, recante il regolamento in materia  di  criteri
          sull'ammissibilita'   delle   spese   per    i    programmi
          cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento  europei
          (SIE)  per  il  periodo  di  programmazione  2014/2020,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2018, n. 71. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1056,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1057,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1058,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1059,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1060,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1060,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1139,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1147,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1148,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2021/1149,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.