IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una
transizione giusta;
Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale
europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63,
paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilita' delle spese e'
determinata in base a norme nazionali;
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1004;
Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo,
migrazione e integrazione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo
per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza
interna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22, recante il regolamento in materia di criteri
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
Ritenuta la rilevanza degli obiettivi della politica di coesione
sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, cosi' come declinati, per il ciclo di programmazione
2021-2027, dagli obiettivi strategici, elencati all'articolo 5 del
regolamento (UE) 2021/1060, e volti a realizzare: un'Europa piu'
competitiva e intelligente; un'Europa resiliente, piu' verde e a
basse emissioni di carbonio, ma in transizione verso un'economia a
zero emissioni nette di carbonio; un'Europa piu' connessa; un'Europa
piu' sociale e inclusiva; un'Europa piu' vicina ai cittadini;
Considerato che, allo scopo di promuovere l'attuazione coordinata e
armonizzata di tutti i fondi dell'Unione attuati in regime di
gestione concorrente, il richiamato regolamento (UE) 2021/1060 ne
stabilisce le regole finanziarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 12 settembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro
e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione di quanto disposto
dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060,
definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal
Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo per una transizione
giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione
(AMIF), dal Fondo Sicurezza interna (ISF) e dallo Strumento di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica
dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027, fatto
salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060 e dai
regolamenti di seguito elencati:
a) regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR e Fondo di
coesione»;
b) regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»;
c) regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»;
d) regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»;
e) regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»;
f) regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»;
g) regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»;
h) regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF».
2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella
relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti
esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi
regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu'
restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di
aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle
pertinenti basi giuridiche.
3. Le disposizioni in materia di ammissibilita' delle spese
previste dal presente regolamento si applicano anche alle spese
relative alle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi
dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR
e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea,
effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilita' della spesa
non e' diversamente disciplinata dal regolamento (UE) 2021/1059
nonche' da regole supplementari definite dagli Stati membri
nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di
cooperazione territoriale europea.
4. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal
BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorita'
di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2021/1060, in conformita' ai programmi approvati con
decisione della Commissione europea e ferma restando
l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.
5. Sono fatte salve, laddove previste nei provvedimenti attuativi
dei programmi, condizioni piu' restrittive rispetto alle previsioni
di cui al presente decreto.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti).- 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
- Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e
(CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione
2004/585/CE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
febbraio 2013, n. L 354.
- Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193.
- Il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il
Fondo per una transizione giusta, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
- Il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il
regolamento (UE) n. 1296/2013, e' pubblicato nella G.U.U.E.
30 giugno 2021, n. L 231.
- Il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
- Il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni
specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale
europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
- Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo
Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e,
in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che stabilisce
che l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base a
norme nazionali, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno
2021, n. L 231.
- Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 13 luglio 2021, n. L 247.
- Il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251.
- Il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce,
nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle
frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la
gestione delle frontiere e la politica dei visti, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251.
- Il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo
Sicurezza interna, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio
2021, n. L 251.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
2018, n. 22, recante il regolamento in materia di criteri
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2018, n. 71.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1056, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1058, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1059, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1139, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1147, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1148, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1149, si
vedano le note alle premesse.
- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.