IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy) della  legge  27
dicembre  2023,  n.  206,  recante  «Disposizioni  organiche  per  la
valorizzazione, la promozione e la tutela del made  in  Italy»,  come
modificato e integrato dall'art. 13, comma 1,  del  decreto-legge  25
giugno 2024, n. 84, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2024, n. 115; 
  Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27  dicembre  2024,  n.
202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,
n. 302 del 27 dicembre 2024; 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2024,  n.  84,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   2024,   n.   115,   recante
«Disposizioni urgenti  sulle  materie  prime  critiche  di  interesse
strategico»  e,  in  particolare,  l'art.  13  (Modifiche  al   Fondo
nazionale del made in Italy)  che  al  comma  2  introduce  modifiche
all'art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio
immobiliare) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  introducendo  il
comma  8-septies  che  dispone  che  «La  societa'  di  gestione  del
risparmio di cui al comma 1 puo' costituire fondi per  i  fini  e  le
funzioni dell'art. 4 della legge  27  dicembre  2023,  n.  206.  Tali
fondi, nell'operativita' immobiliare, possono investire, direttamente
o indirettamente:  a)  negli  asset  immobiliari,  anche  pubblici  o
derivanti da concessione, strumentali all'operativita' delle societa'
delle filiere strategiche previste  dalla  citata  normativa;  b)  in
strumenti di rischio emessi dalle societa' di cui alla lettera a)  il
cui  rendimento  sia  collegato   ai   predetti   asset   immobiliari
strumentali.»; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea  recante  gli
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea sulla  nozione  di
aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo  1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C  262/01),  come  richiamata
dalla   comunicazione   della   Commissione   europea   recante   gli
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria -
GBER); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria»,   e
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art.  31
«Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio  verso  le
nuove imprese»  e  agli  articoli  33  «Disposizioni  in  materia  di
valorizzazione del patrimonio immobiliare» e seguenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della  Commissione,  del  12
dicembre  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea  del  15  dicembre  2023,  relativo  all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  in
materia di gestioni delle amministrazioni statali presso  il  sistema
bancario e postale; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 4 della legge
27  dicembre  2023,  n.  206,  come  modificato  dall'art.   13   del
decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, che al  comma  3  dispone  che  «I
requisiti di accesso al Fondo di cui al comma  1,  le  condizioni,  i
criteri e le relative tipologie di intervento nonche' le modalita' di
apporto  delle  risorse  da  parte  degli  investitori  privati,   di
individuazione dei veicolo di investimento delle risorse del fondo  e
del soggetto gestore, nonche' la remunerazione di quest'ultimo,  sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy.  Il
decreto puo' inoltre disciplinare le modalita' di gestione  contabile
delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli  eventuali  utili  o
dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Asset immobiliari regolarizzati»: gli immobili  e  i  diritti
reali, anche derivanti da rapporti concessori, anche  della  pubblica
amministrazione, oggetto di investimento  dei  Fondi  Target  in  cui
investe il Fondo FRA ai  sensi  dell'art.  33,  comma  8-septies  del
decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   ai   fini   della   loro
regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato, allo
scopo dell'utilizzo strumentale delle Imprese Target ammissibili; 
    b) «Asset immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del
decreto ministeriale n. 30/2015»: i fondi e le Sicaf che investono in
beni  immobili,  diritti  reali  immobiliari,  ivi   inclusi   quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e
da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti
di altri FIA immobiliari, anche esteri; 
    c) «Capitale impegnato»: indica: 
      per ciascun Veicolo di investimento la  somma,  calcolata  alla
Data di riferimento, tra: (i) l'ammontare complessivo richiamato  dal
Veicolo di investimento  e  i  richiami  gia'  emessi  dai  fondi  in
portafoglio e non ancora versati, oltre al capitale impegnato  e  non
ancora richiamato; (ii) gli impegni di  investimento  per  operazioni
non ancora parte del portafoglio, ma  gia'  sottoscritte,  inclusi  i
relativi costi e oneri, e non ancora finalizzate; (iii) le operazioni
di investimento gia' deliberate dai competenti organi del Veicolo  di
investimento ma non ancora  sottoscritte,  inclusi  eventuali  costi,
oneri, interessi per equalizzazione e spese imputabili; 
    d) «Capitale stimato»: indica la migliore stima, calcolata  dalla
soggetto gestore, dei flussi di  cassa  previsionali  in  uscita  dal
Veicolo di investimento, diversi da quelli inclusi  nel  calcolo  del
Capitale impegnato, relativi al Veicolo di  investimento  interessato
fino allo scadere del termine di durata dello stesso,  ai  sensi  del
regolamento di gestione; 
    e) «Data di riferimento»: la data che cade  al  31  dicembre  del
quinto anno successivo  della  data  di  avvio  delle  attivita'  del
Veicolo di investimento; 
    f) «decreto ministeriale n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n.
30, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento
attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58 (TUF) concernente  la  determinazione  dei  criteri  generali  cui
devono uniformarsi  gli  Organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio (OICR) italiani» e successive modifiche e integrazioni; 
    g) «Equity»: corrispettivo di una quota del capitale  di  rischio
dell'impresa anche  attraverso  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  di
azioni, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi
e strumenti rappresentativi di capitale (warrant),  senza  computare,
per chiarezza, pagamenti differiti o condizionati; 
    h) «FNMI» o «Fondo»: Fondo nazionale del Made in Italy, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
dall'art. 4, comma 1, della legge; 
    i) «Fondo FI»: Fondo imprese, veicolo di  investimento  in  fondi
Target diretti e indiretti di private equity, costituito ai sensi del
presente decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FI; 
    j) «Fondi di terzi»: OICR emessi e gestiti da Gestori terzi UE; 
    k) «Fondo FRA»: Fondo Real  Asset,  veicolo  di  investimento  in
fondi Target istituiti ai sensi dell'art. 33,  comma  8-septies,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, costituito ai sensi del  presente
decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FRA; 
    l) «Fondi Target diretti»: gli OICR gestiti dal soggetto  gestore
del Veicolo di  investimento,  che  siano  investiti  o  co-investiti
direttamente dallo stesso Veicolo di investimento e che  abbiano  una
politica di investimento coerente con il presente decreto; 
    m) «Fondi Target indiretti»: gli OICR gestiti  da  Gestori  terzi
UE, che siano investiti o co-investiti dal Veicolo di investimento  e
che abbiano una politica di investimento  coerente  con  il  presente
decreto; 
    n) «Gestore FI»: Societa' di  gestione  del  risparmio  (SGR)  di
diritto italiano individuata ai sensi del  presente  decreto  per  la
gestione del Fondo FI; 
    o) «Gestore FRA»: Societa' di gestione  del  risparmio  (SGR)  di
diritto italiano individuata ai sensi del  presente  decreto  per  la
gestione del Fondo FRA; 
    p) «Gestori terzi UE»: le  Societa'  di  gestione  del  risparmio
(SGR), le Societa' di gestione UE di OICVM, i Gestori di FIA  UE,  di
cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 1, lettere  o),  o-bis),  p),
del decreto legislativo del 24 febbraio 1998,  n.  58,  (Testo  unico
della finanza o «TUF»); 
    q) «Imprese Target ammissibili»: le imprese  italiane  costituite
in forma di societa' per azioni, anche con azioni quotate in  mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma  cooperativa,  che
hanno sede legale in Italia  e  non  operano  nel  settore  bancario,
finanziario o assicurativo, definite  dall'art.  4,  comma  1,  della
legge e all'art.  13  del  presente  decreto  e  che  soddisfano  gli
ulteriori requisiti ivi previsti; 
    r) «Investitori privati»: soggetti non inseriti nella lista delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196 che investono per un importo non inferiore alla
dotazione iniziale del FNMI  e  successivamente  alle  disponibilita'
complessive,  con  riferimento  agli  impegni  di  sottoscrizione   o
investimento  a  livello  dei  fondi,  veicoli  e   imprese   Target,
effettuati con le risorse del FNMI; 
    s) «Legge»: l'art. 4 (Fondo nazionale del made  in  Italy)  della
legge 27 dicembre 2023, n. 206, come modificato e integrato dall'art.
13  del  decreto-legge  25  giugno  2024,  n.  84,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115; 
    t) «Ministero»: il Ministero dell'economia e delle  finanze,  che
agisce di concerto con il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
Italy; 
    u) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo  del  risparmio
come  definito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera   k),   decreto
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico della finanza o
«TUF») e successive modificazioni e integrazioni  (comprensivo  degli
OICVM, FIA italiani e FIA UE di cui rispettivamente alle lettere  m),
m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies)  dell'art.  1,  comma  1  del
TUF); 
    v)  «Real  Asset  Target  ammissibili»:  le  categorie  di  asset
immobiliari di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  q),  del  decreto
ministeriale n.  30/2015,  anche  di  origine  pubblica,  oggetto  di
investimento indiretto del Fondo FRA, tramite Fondi Target  ai  sensi
dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
il cui  utilizzo  sia  strumentale  alle  filiere  strategiche  delle
Imprese Target ammissibili, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi
di  capitale   di   rischio   (ad   esempio,   strumenti   finanziari
partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) di tali imprese, il
cui  rendimento  sia  collegato  a  quello  degli  Asset  immobiliari
regolarizzati alle stesse trasferiti o conferiti; 
    w) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  2023/2831
della Commissione, del 12 dicembre  2023,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
    x) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione,  del  17  giugno  2014,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
    y) «regolamento GCR»: «Regolamento sulla gestione collettiva  del
risparmio», adottato dalla Banca d'Italia con  provvedimento  del  19
gennaio 2015 e successive  modifiche  ed  integrazioni;  «regolamento
SFDR»: il regolamento (UE) n.  2019/2988  della  Commissione  europea
sull'informativa sulla sostenibilita' dei servizi finanziari  (SFDR),
che ha come scopo quello di ampliare e standardizzare le informazioni
relative ai processi di investimento ESG; 
    z) «Soggetto gestore»: il Gestore FRA o il Gestore FI; 
    aa)  «TUF»:  Testo  unico  della  finanza  di  cui   al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    bb) «UN PRI»: I Principles for  Responsible  Investment  (o  PRI)
emanati  dalle   Nazioni   Unite   nel   2006   per   la   diffusione
dell'investimento sostenibile  e  responsabile  tra  gli  investitori
istituzionali; 
    cc) «Veicolo di investimento»: il Fondo FRA o il Fondo FI.