IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto l'art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy) della legge 27
dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la
valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», come
modificato e integrato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2024, n. 115;
Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n. 302 del 27 dicembre 2024;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, recante
«Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse
strategico» e, in particolare, l'art. 13 (Modifiche al Fondo
nazionale del made in Italy) che al comma 2 introduce modifiche
all'art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio
immobiliare) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il
comma 8-septies che dispone che «La societa' di gestione del
risparmio di cui al comma 1 puo' costituire fondi per i fini e le
funzioni dell'art. 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali
fondi, nell'operativita' immobiliare, possono investire, direttamente
o indirettamente: a) negli asset immobiliari, anche pubblici o
derivanti da concessione, strumentali all'operativita' delle societa'
delle filiere strategiche previste dalla citata normativa; b) in
strumenti di rischio emessi dalle societa' di cui alla lettera a) il
cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari
strumentali.»;
Vista la comunicazione della Commissione europea recante gli
«Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata
dalla comunicazione della Commissione europea recante gli
«Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria -
GBER);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 31
«Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese» e agli articoli 33 «Disposizioni in materia di
valorizzazione del patrimonio immobiliare» e seguenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 12
dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema
bancario e postale;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 4 della legge
27 dicembre 2023, n. 206, come modificato dall'art. 13 del
decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, che al comma 3 dispone che «I
requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i
criteri e le relative tipologie di intervento nonche' le modalita' di
apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di
individuazione dei veicolo di investimento delle risorse del fondo e
del soggetto gestore, nonche' la remunerazione di quest'ultimo, sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il
decreto puo' inoltre disciplinare le modalita' di gestione contabile
delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o
dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Asset immobiliari regolarizzati»: gli immobili e i diritti
reali, anche derivanti da rapporti concessori, anche della pubblica
amministrazione, oggetto di investimento dei Fondi Target in cui
investe il Fondo FRA ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai fini della loro
regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato, allo
scopo dell'utilizzo strumentale delle Imprese Target ammissibili;
b) «Asset immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del
decreto ministeriale n. 30/2015»: i fondi e le Sicaf che investono in
beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e
da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti
di altri FIA immobiliari, anche esteri;
c) «Capitale impegnato»: indica:
per ciascun Veicolo di investimento la somma, calcolata alla
Data di riferimento, tra: (i) l'ammontare complessivo richiamato dal
Veicolo di investimento e i richiami gia' emessi dai fondi in
portafoglio e non ancora versati, oltre al capitale impegnato e non
ancora richiamato; (ii) gli impegni di investimento per operazioni
non ancora parte del portafoglio, ma gia' sottoscritte, inclusi i
relativi costi e oneri, e non ancora finalizzate; (iii) le operazioni
di investimento gia' deliberate dai competenti organi del Veicolo di
investimento ma non ancora sottoscritte, inclusi eventuali costi,
oneri, interessi per equalizzazione e spese imputabili;
d) «Capitale stimato»: indica la migliore stima, calcolata dalla
soggetto gestore, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal
Veicolo di investimento, diversi da quelli inclusi nel calcolo del
Capitale impegnato, relativi al Veicolo di investimento interessato
fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del
regolamento di gestione;
e) «Data di riferimento»: la data che cade al 31 dicembre del
quinto anno successivo della data di avvio delle attivita' del
Veicolo di investimento;
f) «decreto ministeriale n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n.
30, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento
attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui
devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) italiani» e successive modifiche e integrazioni;
g) «Equity»: corrispettivo di una quota del capitale di rischio
dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di
azioni, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi
e strumenti rappresentativi di capitale (warrant), senza computare,
per chiarezza, pagamenti differiti o condizionati;
h) «FNMI» o «Fondo»: Fondo nazionale del Made in Italy, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
dall'art. 4, comma 1, della legge;
i) «Fondo FI»: Fondo imprese, veicolo di investimento in fondi
Target diretti e indiretti di private equity, costituito ai sensi del
presente decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FI;
j) «Fondi di terzi»: OICR emessi e gestiti da Gestori terzi UE;
k) «Fondo FRA»: Fondo Real Asset, veicolo di investimento in
fondi Target istituiti ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, costituito ai sensi del presente
decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FRA;
l) «Fondi Target diretti»: gli OICR gestiti dal soggetto gestore
del Veicolo di investimento, che siano investiti o co-investiti
direttamente dallo stesso Veicolo di investimento e che abbiano una
politica di investimento coerente con il presente decreto;
m) «Fondi Target indiretti»: gli OICR gestiti da Gestori terzi
UE, che siano investiti o co-investiti dal Veicolo di investimento e
che abbiano una politica di investimento coerente con il presente
decreto;
n) «Gestore FI»: Societa' di gestione del risparmio (SGR) di
diritto italiano individuata ai sensi del presente decreto per la
gestione del Fondo FI;
o) «Gestore FRA»: Societa' di gestione del risparmio (SGR) di
diritto italiano individuata ai sensi del presente decreto per la
gestione del Fondo FRA;
p) «Gestori terzi UE»: le Societa' di gestione del risparmio
(SGR), le Societa' di gestione UE di OICVM, i Gestori di FIA UE, di
cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 1, lettere o), o-bis), p),
del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico
della finanza o «TUF»);
q) «Imprese Target ammissibili»: le imprese italiane costituite
in forma di societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che
hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario,
finanziario o assicurativo, definite dall'art. 4, comma 1, della
legge e all'art. 13 del presente decreto e che soddisfano gli
ulteriori requisiti ivi previsti;
r) «Investitori privati»: soggetti non inseriti nella lista delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 che investono per un importo non inferiore alla
dotazione iniziale del FNMI e successivamente alle disponibilita'
complessive, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o
investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese Target,
effettuati con le risorse del FNMI;
s) «Legge»: l'art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy) della
legge 27 dicembre 2023, n. 206, come modificato e integrato dall'art.
13 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;
t) «Ministero»: il Ministero dell'economia e delle finanze, che
agisce di concerto con il Ministero delle imprese e del made in
Italy;
u) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), decreto
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico della finanza o
«TUF») e successive modificazioni e integrazioni (comprensivo degli
OICVM, FIA italiani e FIA UE di cui rispettivamente alle lettere m),
m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) dell'art. 1, comma 1 del
TUF);
v) «Real Asset Target ammissibili»: le categorie di asset
immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto
ministeriale n. 30/2015, anche di origine pubblica, oggetto di
investimento indiretto del Fondo FRA, tramite Fondi Target ai sensi
dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
il cui utilizzo sia strumentale alle filiere strategiche delle
Imprese Target ammissibili, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi
di capitale di rischio (ad esempio, strumenti finanziari
partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) di tali imprese, il
cui rendimento sia collegato a quello degli Asset immobiliari
regolarizzati alle stesse trasferiti o conferiti;
w) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 2023/2831
della Commissione, del 12 dicembre 2023, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
x) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
y) «regolamento GCR»: «Regolamento sulla gestione collettiva del
risparmio», adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19
gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni; «regolamento
SFDR»: il regolamento (UE) n. 2019/2988 della Commissione europea
sull'informativa sulla sostenibilita' dei servizi finanziari (SFDR),
che ha come scopo quello di ampliare e standardizzare le informazioni
relative ai processi di investimento ESG;
z) «Soggetto gestore»: il Gestore FRA o il Gestore FI;
aa) «TUF»: Testo unico della finanza di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
bb) «UN PRI»: I Principles for Responsible Investment (o PRI)
emanati dalle Nazioni Unite nel 2006 per la diffusione
dell'investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori
istituzionali;
cc) «Veicolo di investimento»: il Fondo FRA o il Fondo FI.