IL DIRETTORE GENERLE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005 (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)  n.  1098/2007,
(CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce  un  regim
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle  organizzazioni
di produttori»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L. 354/22 del 28  dicembre  2013,  relativo  alla
politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  che  abroga   i
regolamenti (CE) n. 2371/2002  e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,
nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L. 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un
piano  di  gestione  pluriennale  del  tonno   rosso   nell'Atlantico
orientale  e  nel  Mediterraneo,  modifica  i  regolamenti  (CE)   n.
1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833  e  abroga  il  regolamento
(UE) 2016/1627; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  15  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L. 315/1  del  30  novembre  2017,  che
stabilisce le misure di gestione, di  conservazione  e  di  controllo
applicabili  nella   zona   della   convenzione   della   Commissione
internazionale  per  la  conservazione  dei  tunnidi   dell'Atlantico
(ICCAT),  e  che  modifica  i  regolamenti  del  Consiglio  (CE)   n.
1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007; 
  Vista  la  raccomandazione  ICCAT  n.  22-08,   che   modifica   la
raccomandazione ICCAT n.  21-08  concernente  un  piano  di  gestione
pluriennale  per  il  tonno  rosso  nell'Atlantico  orientale  e  nel
Mediterraneo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/194 del Consiglio del 30  gennaio
2023 che fissa, per il 2023, le  possibilita'  di  pesca  per  alcuni
stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i  pescherecci
dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e  il
2024 le possibilita' di  pesca  per  alcuni  stock  ittici  di  acque
profonde, con il quale e' stato ripartito tra le flotte  degli  Stati
Membri il  totale  ammissibile  di  cattura  (TAC)  del  tonno  rosso
assegnato  all'Unione  europea  per  l'annualita'   2023   assegnando
all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del  Consiglio  e  i
regolamenti (UE)  2016/1139,  (UE)  2017/2403  e  (UE)  2019/473  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  controlli
nel settore della pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n.  180  del  3  agosto  2000)  recante  la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno  2004),  che
ha  modernizzato  il  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  26  del  1°  febbraio  2012)
recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di  pesca
e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno  2010,  n.
96; 
  Vista la legge 3 agosto 2017,  n.  123  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  188  del  12  agosto  2017),  concernente  la
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91, recante  disposizioni  urgenti  per  la  crescita  economica  nel
Mezzogiorno; 
  Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla
ripartizione dei contingenti nazionali di  cattura  per  il  triennio
2018-2020; 
  Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente
ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  235  del  30   maggio   2019,
sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare  fisse
di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16
maggio 2019; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  178183  del  18  aprile  2024
«Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2024»; 
  Vista la nota n. 27656 del 21 gennaio 2025, contenente disposizioni
per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL»,
per l'anno 2025; 
  Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15  maggio  2014  del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter; 
  Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019,  della  Sezione
Terza del Consiglio di Stato; 
  Vista la sentenza n. 13/2020  del  2  gennaio  2020  del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio; 
  Visto il Piano annuale di pesca e  di  capacita'  (2025)  trasmesso
alla  Commissione  europea  il   5   febbraio   2025   e   successive
modificazioni e integrazioni,  con  il  quale  l'amministrazione,  in
ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per
il  2025,  ha  richiesto   nel   rispetto   dei   suddetti   obblighi
sovranazionali  la  conferma  dei  medesimi  massimali  di  operatori
autorizzabili in ciascuno dei settori professionali gia' riconosciuti
a  valere  sulla  precedente  campagna   di   pesca   2024,   nonche'
l'ampliamento  del  segmento  di  flotta  della  piccola   pesca   da
autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre  2023,  che  istituisce  un  programma  di
documentazione delle catture  di  tonno  rosso  (Thunnus  thynnus)  e
abroga il regolamento (UE) n. 640/2010; 
  Ritenuto   che,   in    ragione    delle    loro    caratteristiche
tecnico-operative, le imbarcazioni  storicamente  e  tradizionalmente
denominate  «feluche»  ricadono,  a   pieno   titolo,   nella   nuova
definizione di Piccola pesca costiera  di  cui  alla  predetta  norma
internazionale; 
  Ritenuto  che  il  segmento  di  flotta  della  piccola  pesca   da
autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, e' composto,  per
l'annualita' 2025, da 131 unita'; 
  Ritenuta l'opportunita' che a)  il  70%  della  quota  residua  non
assegnata per la campagna di pesca 2024  al  segmento  della  piccola
pesca vada attribuita alle imbarcazioni autorizzate  alla  pesca  del
Tonno rosso  con  il  sistema  Palangaro  (LL)  che  abbiano  pescato
continuativamente  un  quantitativo  maggiore  di  tonno;  e  a  tale
riguardo l'attribuzione e' operata  mediante  criterio  proporzionale
calcolato  sulla  base  della  percentuale  media  dei   quantitativi
aggiuntivi pescati dagli operatori negli ultimi tre anni rispetto  ai
quantitativi  rispettivamente   assegnati,   risultanti   agli   atti
dell'amministrazione; b) che il 30% della quota residua non assegnata
al segmento della piccola pesca rispetto alle quote  assegnate  dalla
campagna di pesca 2024 e' assegnato alla quota indivisa (UNCL); 
  Ritenuta l'opportunita' di assicurare un equo accesso  iniziale  al
prelievo involontario di tonno rosso mediante  una  ripartizione  per
aree geografiche del contingente indiviso; 
  Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote  relativo  alla
Campagna di pesca del tonno rosso per il 2025 non  costituisce  alcun
titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote; 
  Visti gli allegati da 1 a 5 al presente  decreto,  predisposti  dal
competente ufficio di questa Direzione generale - PEMAC III; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Ripartizione del contingente nazionale di cattura 
 
  1.  Il  contingente  complessivo  di  5.283  tonnellate,  assegnato
all'Italia per la campagna di pesca 2025, e' ripartito tra i  sistemi
di pesca, secondo lo schema di seguito indicato: 
 
    =============================================================
    |                Sistema                |       Quota       |
    +=======================================+===================+
    |Circuizione (PS)                       |          3.646,757|
    +---------------------------------------+-------------------+
    |Palangaro (LL)                         |            699,279|
    +---------------------------------------+-------------------+
    |Tonnara fissa (TRAP)                   |            415,169|
    +---------------------------------------+-------------------+
    |Pesca Sportiva/ricreativa (SPOR)       |             22,665|
    +---------------------------------------+-------------------+
    |Piccola Pesca Costiera (SSCF)          |            327,500|
    +---------------------------------------+-------------------+
    |Feluche                                |             18,000|
    +---------------------------------------+-------------------+
    |Quota non divisa (UNCL)                |            153,630|
    +---------------------------------------+-------------------+
    | Totale                                |          5.283,000|
    +---------------------------------------+-------------------+
 
  2. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente,
e' ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle
flotte  iscritte   rispettivamente   nelle   seguenti   giurisdizioni
marittime: 
    il 35% della quota, pari a 53,771  tonnellate,  ai  compartimenti
marittimi dell'Adriatico, fino a Brindisi; 
    il 35% della quota, pari a 53,771  tonnellate,  ai  compartimenti
marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione
ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna; 
    il 30% della quota, pari a  46,089  tonnellate  ai  compartimenti
marittimi della Sicilia.