IL DIRETTORE GENERLE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005 (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007,
(CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regim
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni
di produttori»;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L. 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla
politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio,
nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L. 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un
piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico
orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n.
1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento
(UE) 2016/1627;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L. 315/1 del 30 novembre 2017, che
stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo
applicabili nella zona della convenzione della Commissione
internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico
(ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n.
1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la
raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione
pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel
Mediterraneo;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio
2023 che fissa, per il 2023, le possibilita' di pesca per alcuni
stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i pescherecci
dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il
2024 le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici di acque
profonde, con il quale e' stato ripartito tra le flotte degli Stati
Membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso
assegnato all'Unione europea per l'annualita' 2023 assegnando
all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n.
1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i
regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli
nel settore della pesca;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000) recante la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del
tonno rosso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che
ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012)
recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca
e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.
96;
Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno;
Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla
ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio
2018-2020;
Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente
ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019,
sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse
di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16
maggio 2019;
Visto il decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024
«Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2024»;
Vista la nota n. 27656 del 21 gennaio 2025, contenente disposizioni
per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL»,
per l'anno 2025;
Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014 del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter;
Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, della Sezione
Terza del Consiglio di Stato;
Vista la sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020 del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio;
Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2025) trasmesso
alla Commissione europea il 5 febbraio 2025 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale l'amministrazione, in
ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per
il 2025, ha richiesto nel rispetto dei suddetti obblighi
sovranazionali la conferma dei medesimi massimali di operatori
autorizzabili in ciascuno dei settori professionali gia' riconosciuti
a valere sulla precedente campagna di pesca 2024, nonche'
l'ampliamento del segmento di flotta della piccola pesca da
autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso;
Visto il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di
documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e
abroga il regolamento (UE) n. 640/2010;
Ritenuto che, in ragione delle loro caratteristiche
tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente
denominate «feluche» ricadono, a pieno titolo, nella nuova
definizione di Piccola pesca costiera di cui alla predetta norma
internazionale;
Ritenuto che il segmento di flotta della piccola pesca da
autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, e' composto, per
l'annualita' 2025, da 131 unita';
Ritenuta l'opportunita' che a) il 70% della quota residua non
assegnata per la campagna di pesca 2024 al segmento della piccola
pesca vada attribuita alle imbarcazioni autorizzate alla pesca del
Tonno rosso con il sistema Palangaro (LL) che abbiano pescato
continuativamente un quantitativo maggiore di tonno; e a tale
riguardo l'attribuzione e' operata mediante criterio proporzionale
calcolato sulla base della percentuale media dei quantitativi
aggiuntivi pescati dagli operatori negli ultimi tre anni rispetto ai
quantitativi rispettivamente assegnati, risultanti agli atti
dell'amministrazione; b) che il 30% della quota residua non assegnata
al segmento della piccola pesca rispetto alle quote assegnate dalla
campagna di pesca 2024 e' assegnato alla quota indivisa (UNCL);
Ritenuta l'opportunita' di assicurare un equo accesso iniziale al
prelievo involontario di tonno rosso mediante una ripartizione per
aree geografiche del contingente indiviso;
Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla
Campagna di pesca del tonno rosso per il 2025 non costituisce alcun
titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;
Visti gli allegati da 1 a 5 al presente decreto, predisposti dal
competente ufficio di questa Direzione generale - PEMAC III;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del contingente nazionale di cattura
1. Il contingente complessivo di 5.283 tonnellate, assegnato
all'Italia per la campagna di pesca 2025, e' ripartito tra i sistemi
di pesca, secondo lo schema di seguito indicato:
=============================================================
| Sistema | Quota |
+=======================================+===================+
|Circuizione (PS) | 3.646,757|
+---------------------------------------+-------------------+
|Palangaro (LL) | 699,279|
+---------------------------------------+-------------------+
|Tonnara fissa (TRAP) | 415,169|
+---------------------------------------+-------------------+
|Pesca Sportiva/ricreativa (SPOR) | 22,665|
+---------------------------------------+-------------------+
|Piccola Pesca Costiera (SSCF) | 327,500|
+---------------------------------------+-------------------+
|Feluche | 18,000|
+---------------------------------------+-------------------+
|Quota non divisa (UNCL) | 153,630|
+---------------------------------------+-------------------+
| Totale | 5.283,000|
+---------------------------------------+-------------------+
2. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente,
e' ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle
flotte iscritte rispettivamente nelle seguenti giurisdizioni
marittime:
il 35% della quota, pari a 53,771 tonnellate, ai compartimenti
marittimi dell'Adriatico, fino a Brindisi;
il 35% della quota, pari a 53,771 tonnellate, ai compartimenti
marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione
ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna;
il 30% della quota, pari a 46,089 tonnellate ai compartimenti
marittimi della Sicilia.