Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito
il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della
presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123,
agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n.
555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato
con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere
mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche
prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in
possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti
condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora
di Roma, della medesima data;
((a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria
documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco
competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025;))
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
((c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o
possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza
italiana;
d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia per
almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio»;
e) (soppressa).
1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «secondo grado» sono
inserite le seguenti: «sono o»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o
la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori
o il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della cittadinanza e
ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede
legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione e' presentata entro un anno dalla
nascita del minore o dalla data successiva in cui e' stabilita la
filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la
cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se in possesso
di altra cittadinanza».
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per
nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista
dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge puo'
essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.
1-quater. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo
periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della
cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in
Italia da almeno due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due
anni, dalla nascita».))
2. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Controversie in
materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza
italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle
controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana
non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e'
tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli artt. 4 e 14 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio
1992, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il
padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di
secondo grado ((sono o)) sono stati cittadini per nascita,
diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo
Stato italiano e dichiara preventivamente di voler
acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta',
risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
voler acquistare la cittadinanza italiana.
((1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il
padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene
cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volonta'
dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti
requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore
risiede legalmente per almeno due anni continuativi in
Italia;
b) la dichiarazione e' presentata entro un anno
dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui e'
stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino
italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la
cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se
in possesso di altra cittadinanza. ))
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia
risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro
un anno dalla suddetta data.».
«Art. 14. - 1. I figli minori di chi acquista o
riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso,
acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra
cittadinanza. ((Il primo periodo si applica se, alla data
di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del
genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno
due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due anni,
dalla nascita.))».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 21 settembre 2011, come modificato dalla presente
legge:
Art. 19-bis (((Controversie in materia di
accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza
italiana))). - 1. Le controversie in materia di
accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza
italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la
dimora.
((2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla
legge, nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la
prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento
della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della
cittadinanza e' tenuto ad allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di
perdita della cittadinanza previste dalla legge.))».