Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito
il seguente: 
    «Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20  della
presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile  1983,  n.  123,
agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge  13  giugno  1912,  n.
555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato
con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato  non  avere
mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero  anche
prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e'  in
possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle  seguenti
condizioni: 
      a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto,  nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito  di
domanda,  corredata  della  necessaria   documentazione,   presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora
di Roma, della medesima data; 
      ((a-bis)   lo   stato   di   cittadino   dell'interessato    e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile  al  27  marzo
2025,   a   seguito   di   domanda,   corredata   della    necessaria
documentazione,  presentata  all'ufficio  consolare  o   al   sindaco
competenti   nel   giorno   indicato   da   appuntamento   comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di  Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025;)) 
      b)  lo  stato  di  cittadino  dell'interessato   e'   accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27  marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le  23:59,
ora di Roma, della medesima data; 
      ((c) un ascendente di primo o  di  secondo  grado  possiede,  o
possedeva al momento  della  morte,  esclusivamente  la  cittadinanza
italiana; 
      d) un genitore o adottante e' stato  residente  in  Italia  per
almeno  due  anni  continuativi  successivamente  all'acquisto  della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio»; 
      e) (soppressa). 
    1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  91,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «secondo  grado»  sono
inserite le seguenti: «sono o»; 
      b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il  padre  o
la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i  genitori
o il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della cittadinanza e
ricorre uno dei seguenti requisiti: 
          a) successivamente alla dichiarazione,  il  minore  risiede
legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; 
          b) la dichiarazione  e'  presentata  entro  un  anno  dalla
nascita del minore o dalla data successiva in  cui  e'  stabilita  la
filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano. 
        1-ter.   Divenuto   maggiorenne,   chi   ha   acquistato   la
cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se in possesso
di altra cittadinanza». 
        1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  figli  di  cittadini  per
nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e  b),
della legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  la  dichiarazione  prevista
dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima  legge  puo'
essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026. 
        1-quater. All'articolo 14, comma 1, della  legge  5  febbraio
1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  primo
periodo si applica se, alla  data  di  acquisto  o  riacquisto  della
cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede  legalmente  in
Italia da almeno due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due
anni, dalla nascita».)) 
  2. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1°  settembre  2011,
n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Controversie  in
materia di accertamento dello stato di  apolidia  e  di  cittadinanza
italiana»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge,  nelle
controversie in materia di accertamento della  cittadinanza  italiana
non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. 
      2-ter. Nelle controversie  in  materia  di  accertamento  della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e'
tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause  di  mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. 4 e 14 della legge  5
          febbraio 1992, n.  91  (Nuove  norme  sulla  cittadinanza),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del  15  febbraio
          1992, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4. - 1. Lo straniero o l'apolide, del quale  il
          padre o la madre o uno degli ascendenti in linea  retta  di
          secondo grado ((sono o)) sono stati cittadini per  nascita,
          diviene cittadino: 
                  a) se presta effettivo  servizio  militare  per  lo
          Stato  italiano  e  dichiara   preventivamente   di   voler
          acquistare la cittadinanza italiana; 
                  b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello
          Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare  la
          cittadinanza italiana; 
                  c)  se,  al  raggiungimento  della  maggiore  eta',
          risiede legalmente da almeno due anni nel territorio  della
          Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
          voler acquistare la cittadinanza italiana. 
                ((1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale  il
          padre o  la  madre  sono  cittadini  per  nascita,  diviene
          cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la  volonta'
          dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti
          requisiti: 
                  a) successivamente alla  dichiarazione,  il  minore
          risiede legalmente per  almeno  due  anni  continuativi  in
          Italia; 
                  b) la dichiarazione e'  presentata  entro  un  anno
          dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui  e'
          stabilita  la  filiazione,  anche  adottiva,  da  cittadino
          italiano. 
                1-ter. Divenuto maggiorenne,  chi  ha  acquistato  la
          cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo'  rinunciarvi  se
          in possesso di altra cittadinanza. )) 
                2.  Lo  straniero  nato  in  Italia,  che  vi   abbia
          risieduto   legalmente   senza   interruzioni    fino    al
          raggiungimento della maggiore eta',  diviene  cittadino  se
          dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro
          un anno dalla suddetta data.». 
                «Art. 14. - 1. I  figli  minori  di  chi  acquista  o
          riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso,
          acquistano   la   cittadinanza   italiana,   ma,   divenuti
          maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso  di  altra
          cittadinanza. ((Il primo periodo si applica se,  alla  data
          di acquisto o riacquisto della cittadinanza  da  parte  del
          genitore, il minore risiede legalmente in Italia da  almeno
          due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due  anni,
          dalla nascita.))». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del  decreto
          legislativo  1°  settembre  2011,  n.   150   (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
          2009, n. 699, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  220
          del 21  settembre  2011,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                Art.   19-bis   (((Controversie   in    materia    di
          accertamento dello stato  di  apolidia  e  di  cittadinanza
          italiana))).  -  1.   Le   controversie   in   materia   di
          accertamento dello stato  di  apolidia  e  di  cittadinanza
          italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione. 
                2. E' competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia  di   immigrazione,   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del luogo in cui il  ricorrente  ha  la
          dimora. 
                ((2-bis. Salvi i casi  espressamente  previsti  dalla
          legge, nelle controversie in materia di accertamento  della
          cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento  e  la
          prova testimoniale. 
                2-ter. Nelle controversie in materia di  accertamento
          della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della
          cittadinanza   e'   tenuto   ad    allegare    e    provare
          l'insussistenza  delle  cause  di  mancato  acquisto  o  di
          perdita della cittadinanza previste dalla legge.))».