IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 novembre  2000,  n.  328,  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche  sociali  (FNPS)  continua  ad  applicarsi
l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000; 
  Ritenuto che i criteri di riparto del FNPS tra le Regioni,  rimasti
stabili sin dalla sua istituzione e confermati anche nel triennio  di
programmazione  2021-2023,  si  intendono  confermati  per  l'attuale
triennio di programmazione; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli  5  e  6  della
legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi  alla  partecipazione  delle
Province autonome di Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi
speciali istituiti per garantire livelli  minimi  di  prestazioni  in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
giugno 2021, n. 140, registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  9
settembre 2021 al n. 2480, recante «Regolamento concernente modifiche
al regolamento di organizzazione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n.  241  dell'8
ottobre 2021 e in vigore dal 23 ottobre 2021; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, registrato  alla
Corte dei conti il 12 febbraio 2022 al n. 299, «Individuazione  delle
unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito
del Segretariato generale e delle direzioni generali», pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2023, n. 230, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  7
dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.
38 del 15 febbraio 2024, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  degli  Uffici  di
diretta collaborazione», che, in particolare, all'art. 17 prevede che
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia  articolato  in
tre Dipartimenti, tra cui il «Dipartimento per le politiche  sociali,
del terzo settore e migratorie»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Considerato che con il DMT n. 81689 del 14  maggio  2024  e'  stata
modificata la Tabella 4 del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
del 29 dicembre 2023, concernente la «Ripartizione in capitoli  delle
Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026»,  in
attuazione del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 novembre 2023, n. 230, di riorganizzazione del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Vista la nuova Tabella 4 - Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali - Centro  di  responsabilita'  n.  19  «Dipartimento  per  le
politiche sociali, del terzo settore e migratorie» e, in particolare,
la Missione 24  Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia  -
Programma 24.12 Trasferimenti  assistenziali  a  enti  previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e
valutazione  politiche  sociali  e  di  inclusione  attiva,  che   ha
assegnato al capitolo di  spesa  3671  «Fondo  da  ripartire  per  le
politiche sociali», una disponibilita', in termini  di  competenza  e
cassa, per gli anni 2024-2025-2026, pari ad euro  390.925.678,00  per
ciascuna annualita', nonche' al capitolo di spesa 3550 «Fondo per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», una disponibilita', in
termini di competenza e cassa, pari ad euro 594.677.545,00 per l'anno
2024,  ad  euro  601.120.765,00  per   l'anno   2025,   e   ad   euro
617.000.000,00 per l'anno 2026; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive  modificazioni,  con  il   quale   sono   state   adottate
disposizioni per l'istituzione, presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, del Fondo nazionale per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre  2003,
n. 350; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del
2000; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»,  il  quale  indica
che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del
2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti  previsti  per
gli interventi, comunque finanziati  a  carico  del  Fondo  medesimo,
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti  affluiscono  al
Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il comma 2 del citato  art.  46,  il  quale  prevede  che  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,  alla  ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  per  le
finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20,
comma 7, della legge n. 328 del 2000; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il
quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e,
in particolare, il comma 6, lettera  a),  che  prevede  che  la  Rete
elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per
l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147  del  2017,  che  ha
disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario  dei  servizi
sociali, come modificato dal decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  Visto il comma 7 del medesimo art. 21, che  prevede  che  il  Piano
abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e  che  il
Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le  quali  i
fondi cui si riferisce sono ripartiti alle Regioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 103 del 22 agosto 2019, che istituisce  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo  dell'offerta
dei servizi sociali (SIOSS), di cui all'art. 24, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Visto l'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
che in sede di prima applicazione definisce i LEPS  individuati  come
prioritari nell'ambito del Piano nazionale  degli  interventi  e  dei
servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete  della  protezione  e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo
n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021; 
  Tenuto conto che alla luce delle variazioni innanzi  richiamate  la
somma disponibile, assegnata al  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2021 e' pari ad euro 390.925.678,00; 
  Vista la nota n. 28/0019075 del 5 settembre 2024 del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  concernente  la  richiesta  di
riassegnazione al capitolo 3671, PG 01, «Fondo da  ripartire  per  le
politiche  sociali»,  per  l'anno  finanziario  2024,   della   somma
complessiva di euro 778.700,22  relativa  al  totale  dei  versamenti
effettuati sul capitolo di entrata 2573, art. 33 «Somme da  riversare
al Fondo Nazionale per le politiche sociali» per il  periodo  dal  1°
novembre 2023 al 31 dicembre 2023; 
  Vista la nota n. 28/0019080 del 5 settembre 2024 del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  concernente  la  richiesta  di
riassegnazione al capitolo 3671, PG 01, «Fondo da  ripartire  per  le
politiche  sociali»  per  l'anno  finanziario   2024,   della   somma
complessiva di euro 18.996.209,95 relativa al totale  dei  versamenti
effettuati sul capitolo di entrata 2573, art. 33 «Somme da  riversare
al Fondo Nazionale per le politiche sociali», per il periodo  dal  1°
gennaio 2024 al 30 giugno 2024; 
  Visto il DRGS 208050 del 13 novembre 2024,  registrato  alla  Corte
dei conti in data 18 novembre 2024, che ha disposto la variazione  in
termini di competenza e di cassa, incrementando il cap. 3671 di  euro
19.774.909,00 per  l'anno  2024,  pari  alle  risorse  derivanti  dai
versamenti effettuati sul capitolo di entrata 2573, art. 33,  per  il
periodo dal 1° novembre 2023 al 30 giugno 2024; 
  Considerato che alla luce delle variazioni richiamate  innanzi,  la
somma disponibile, afferente al  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali, e' rideterminata in euro  410.700.587,00  per  l'anno  2024,
rimanendo inalterate le  risorse  pari  ad  euro  390.925.678,00  per
ciascuna delle annualita' 2025 e 2026; 
  Visto il comma 1 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove si prevede che:
«Ai  fini  della  rendicontazione  da  parte   di   regioni,   ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui  all'art.  59,  comma  44,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
del Fondo per l'assistenza alle  persone  con  disabilita'  prive  di
sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22  giugno
2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  di
cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione
del 75% della quota relativa alla seconda  annualita'  precedente  e'
condizione  sufficiente  alla  erogazione  della  quota  annuale   di
spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero
del lavoro e delle politiche sociali della  coerenza  degli  utilizzi
con le norme  e  gli  atti  di  programmazione.  Le  eventuali  somme
relative alla seconda annualita' precedente non  rendicontate  devono
comunque essere esposte entro la successiva erogazione»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato»  che  istituisce  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato  «Fondo  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» che all'art. 1,  commi  797  e
seguenti, stabilisce di attribuire a favore degli ambiti territoriali
sociali un contributo per ogni assistente  sociale  assunto  a  tempo
indeterminato nei termini previsti e che in sede di  riparto  annuale
del Fondo per la lotta alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  e'
riservata una quota massima di 180 milioni di euro annui; 
  Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
n. 110 dell'8 agosto 2023 e n. 137 del 9 novembre 2023, con  i  quali
sono state determinate le risorse prenotate  per  l'annualita'  2023,
pari ad euro 96.008.876,04; 
  Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
n. 125 del 26 luglio 2024 e n. 181 del 4 dicembre 2024, con  i  quali
sono state determinate in euro  77.943.105,92  le  somme  liquidabili
agli ambiti territoriali per il contributo riconosciuto in  relazione
al numero di assistenti sociali assunti  a  tempo  indeterminato  per
l'anno 2023 e le somme prenotate  pari  ad  euro  108.338.844,36  per
l'anno 2024; 
  Considerato che le eventuali somme  riservate  e  non  prenotate  o
prenotate  in  un  anno  e  non  considerate  liquidabili   nell'anno
successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto
annuale del medesimo Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 144 del 25 giugno 2021, di determinazione  delle  somme  prenotate
per  l'anno  2021  per  l'accesso  al  contributo  nazionale  per  il
potenziamento del servizio sociale professionale, di cui all'art.  1,
comma 797, della legge n. 178 del 2020; 
  Considerato che ai fini di sostenere gli  ambiti  sociali  che  non
riuscivano nel 2022 e nel 2023 ad accedere pienamente  al  contributo
di cui all'art. 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020,  ai  sensi
del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 144 del 25 giugno  2021,  nel  decreto  interministeriale  del  30
dicembre  2021,  di  riparto  del  Fondo  poverta'  2021/2023  e   di
approvazione del Piano per gli interventi  e  i  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta', e' stato considerato quale autonomo criterio
di riparto della quota servizi del Fondo poverta' il riconoscimento a
ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di
una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma  massima
attribuibile a ciascun ambito  ai  fini  dell'incentivo  e  la  somma
prenotata sulla base delle comunicazioni presentate  da  parte  degli
ambiti ai sensi del comma 798 e pari nel 2023 al  35%  della  analoga
differenza; 
  Ritenuto di dovere considerare quale autonomo criterio  di  riparto
della quota servizi del Fondo poverta' il  riconoscimento  a  ciascun
ambito sociale, per tramite della regione  di  appartenenza,  di  una
somma pari nel 2024 al 20% della  differenza  fra  la  somma  massima
attribuibile a ciascun ambito  ai  fini  dell'incentivo  e  la  somma
prenotata sulla base delle comunicazioni presentate  da  parte  degli
ambiti ai sensi del comma 798 e di non  considerare  questo  criterio
negli anni successivi, nel rispetto della indicazione  contenuta  nel
citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.
144 del 25 giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  luglio  2023,  n.  85  recante  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al  mondo  del  lavoro»,
che in particolare: 
    all'art. 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno
di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla
fragilita' e all'esclusione sociale  delle  fasce  deboli  attraverso
percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di  lavoro  e
di politica attiva del lavoro, condizionata alla prova  dei  mezzi  e
all'adesione  a  un  percorso  personalizzato  di  attivazione  e  di
inclusione sociale e lavorativa; 
    all'art. 2 dispone che «l'Assegno di inclusione e'  riconosciuto,
a richiesta di uno dei componenti del nucleo  familiare,  a  garanzia
delle necessita' di inclusione dei componenti di nuclei familiari con
disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
nonche' dei componenti minorenni o con almeno  sessant'anni  di  eta'
ovvero dei componenti in  condizione  di  svantaggio  e  inseriti  in
programmi  di  cura   e   assistenza   dei   servizi   socio-sanitari
territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»; 
    all'art. 4 stabilisce  che  «I  servizi  sociali  effettuano  una
valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  del  nucleo  familiare,
finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione»; 
    all'art. 6, comma 1, prevede che «I nuclei familiari  beneficiari
dell'assegno di  inclusione,  una  volta  sottoscritto  il  patto  di
attivazione  digitale,  sono  tenuti  ad  aderire  ad   un   percorso
personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso  viene
definito  nell'ambito  di  uno  o   piu'   progetti   finalizzati   a
identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso  e  dei
singoli componenti; 
    all'art.   6,   comma   2,   prevede    che    «La    valutazione
multidimensionale di cui all'art.  4,  comma  5,  primo  periodo,  e'
effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune  o
dell' ambito territoriale sociale e  ove  necessario,  e'  svolta  da
un'equipe   multidisciplinare   definita   dal    servizio    sociale
coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi  territoriali,
con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la  formazione,
le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione» 
    all'art.  6,  comma  4,  stabilisce  l'obbligo  di   adesione   e
partecipazione attiva a tutte  le  attivita'  formative,  di  lavoro,
nonche'  alle  misure  di  politica  attiva,   comunque   denominate,
individuate nel progetto di inclusione sociale e  lavorativa,  per  i
componenti del  nucleo  familiare,  maggiorenni,  che  esercitano  la
responsabilita' genitoriale non gia' occupati e non  frequentanti  un
regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura; 
    all'art. 6, commi 8  e  9,  stabilisce  che  «I  servizi  per  la
definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente» e che «Nei  limiti  della
quota del Fondo per la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale
di cui all'art. 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  settembre
2017, n. 147,  attribuita  agli  ambiti  territoriali  sociali  delle
regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2
del  medesimo  art.  7,  riferibili,  a  decorrere  dalla   data   di
istituzione  dell'Assegno  di  inclusione,  ai  beneficiari  di  tale
misura, nonche' ai  nuclei  familiari  e  agli  individui  in  simili
condizioni di disagio economico»; 
  Viste le linee di indirizzo sull'intervento con bambini e  famiglie
in situazione  di  vulnerabilita'  di  cui  all'accordo  in  sede  di
Conferenza unificata, ai sensi  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali,  le  cui
modalita' attuative sono declinate nell'Allegato E,  con  particolare
riferimento  all'intervento  di  presa  in  carico  delle   relazioni
familiari che, secondo il modello condiviso  nelle  citate  linee  di
indirizzo, si svolge per ogni famiglia per un periodo non inferiore a
diciotto mesi; 
  Viste le linee di indirizzo per  l'affidamento  familiare,  di  cui
all'accordo in sede di Conferenza  unificata  ai  sensi  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25  ottobre  2012  tra  il
Governo, le regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano  e  le
Autonomie  locali,  aggiornate  nel  corso   della   riunione   della
Conferenza unificata dell'8 febbraio 2024; 
  Viste  le  linee  di  indirizzo  per  l'accoglienza   nei   servizi
residenziali per minorenni, di cui all'accordo in sede di  Conferenza
unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in
data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome
di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, aggiornate nel corso della
riunione della Conferenza unificata dell'8 febbraio 2024; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 154 del 13 dicembre 2023, che chiarisce gli elementi essenziali  e
le modalita' attuative dell'Assegno  di  inclusione  e  specifica  le
categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio; 
  Viste le disposizioni sui Progetti utili alla  collettivita'  (PUC)
per i beneficiari di ADI e SFL approvate con il decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 156 del 15 dicembre 2023; 
  Viste le linee di indirizzo sugli elementi  fondanti  la  presa  in
carico e il progetto personalizzato delle persone  in  situazione  di
svantaggio, approvate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  n.  160  del  29  dicembre  2023,  successivamente
aggiornate e integrate con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 104 del 24 giugno 2024; 
  Viste le linee guida per la definizione dei Patti per  l'inclusione
sociale (PaIS) di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 72 del 2 maggio 2024; 
  Visto l'atto unitario di  programmazione  sociale  Piano  nazionale
degli interventi e dei servizi  sociali  2024-2026,  approvato  dalla
Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21
del decreto legislativo n. 147/2017 nella seduta del 28 novembre 2024
e, in particolare, il Capitolo 1 (Il  quadro  di  riferimento.  Parte
generale), il Capitolo 2 (Piano sociale nazionale  2024-2026)  ed  il
Capitolo 3 (Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta' 2024-2026); 
  Ritenuto pertanto di provvedere, con un unico decreto, all'adozione
del  Piano  sociale  nazionale  e  alla  ripartizione  delle  risorse
gravanti sul capitolo di  spesa  3671  «Fondo  da  ripartire  per  le
politiche sociali» per il triennio  2024-2026,  nonche'  all'adozione
del Piano nazionale  per  gli  interventi  e  i  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta' e alla ripartizione delle  risorse  assegnate
al capitolo di spesa  3550  «Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale»; 
  Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e  delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, espresso
con nota prot. 46072 del 5 marzo 2025; 
  Acquisito altresi'  il  parere  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, espresso con nota del 27 febbraio 2025; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  nella  seduta  del  6
marzo 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente  decreto,  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «FNPS»: il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  di  cui
all'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  come
modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350 e di cui all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    b) «LEPS»: Livello essenziale delle prestazioni  sociali  di  cui
all'art.  117,  comma  2,  lettera  m)  della  Costituzione,  nonche'
all'art.  22  della  legge  8  novembre  2000  n.  328  e  successive
modificazioni, espressamente richiamati all'art. 1, comma 170,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni; 
    c)  «AdI»:  l'Assegno  di  inclusione,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
    d) «in simili condizioni di disagio economico»: nuclei  familiari
o individui non beneficiari  dell'AdI  ma  in  simili  condizioni  di
disagio economico, di cui all'art. 6, comma 9,  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalle  legge  3
luglio 2023, n. 85, in possesso di attestazione ISEE non superiore ad
euro 10.140,00 per i quali sussista una  «presa  in  carico  sociale»
come definita con decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle linee di  indirizzo  sugli
elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto
personalizzato, ovvero: «Funzione  esercitata  dal  servizio  sociale
professionale in favore di una persona o di un  nucleo  familiare  in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di  prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre  risorse
e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di  identificare
percorsi di accompagnamento verso l'autonomia»; 
    e) «SFL»: il Supporto per  la  formazione  e  il  lavoro  di  cui
all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
    f) «Fondo poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge  n.
208 del 2015; 
    g) «Quota servizi»: la quota  del  Fondo  poverta'  destinata  al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto
alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo  n.
147 del 2017, riferiti ai  beneficiari  dell'ADI  nonche'  ai  nuclei
familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico,
ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023; 
    h) «Piano poverta'»: il Piano per  gli  interventi  e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta', di  cui  all'art.  21,  comma  6,
lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
    i) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
    l) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    m) «PN inclusione»: il Programma nazionale  «Inclusione  e  lotta
alla poverta' 2021-27», approvato con la Decisione  CE  C(2022)  9029
del 1° dicembre 2022, a titolarita' del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e  gli
aiuti alle poverta', ex Direzione Generale per la lotta alla poverta'
e per la programmazione sociale -  nell'ambito  della  Programmazione
europea 2021-2027; 
    n) «Puc»:  i  Progetti  a  titolarita'  dei  Comuni,  utili  alla
collettivita', in ambito culturale, sociale,  artistico,  ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario dell'ADI o
del SFL puo' essere tenuto a  partecipare  nell'ambito  del  percorso
personalizzato ai sensi dell'art. 6, comma  5-bis,  e  dell'art.  12,
comma 1, del decreto-legge n. 48/2023; 
    o) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma  digitale  dell'Assegno  di
inclusione per il Patto di inclusione sociale,  istituita  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 6 del
decreto interministeriale 8 agosto 2023,  per  il  coordinamento  dei
Comuni, in forma singola o associata; 
    p) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all'art.
1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  attribuito  agli
ambiti territoriali  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali a valere  sul  Fondo  poverta',  in  ragione  del  numero  di
Assistenti  sociali  in  servizio  a  tempo  indeterminato,   assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne  fanno  parte,  in  termini  di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1  ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; 
    q) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  trasmesso
alla Commissione europea dal Governo italiano il 30  aprile  2021  in
attuazione  del  Dispositivo  per  la  ripresa  e  resilienza  (RRF),
definito nell'ambito del  programma  Europeo  «Next  Generation  EU»,
approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021; 
    r) «SIOSS»:  il  Sistema  Informativo  dell'Offerta  dei  Servizi
Sociali, di cui  all'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147.