Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                      Misure urgenti in materia 
                       di polizze catastrofali 
 
  1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, e' cosi' differito: 
    a) per le imprese di medie dimensioni, come definite  ((ai  sensi
della raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003)), al 1° ottobre 2025; 
    b) per le piccole e microimprese, come definite ((ai sensi  della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6  maggio  2003)),
al 31 dicembre 2025. 
  2. Per le imprese di  cui  al  comma  1,  la  disposizione  di  cui
all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con
decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo. 
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n.  213
del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come  definite  ai  sensi
della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione
di cui all'articolo 1, comma 102, della legge  n.  213  del  2023  si
applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza  dell'obbligo
assicurativo. 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30  dicembre  2023,
n.  213,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per   la
determinazione del valore dei beni  da  assicurare  si  considera  il
valore di ricostruzione a nuovo  dell'immobile  ovvero  il  costo  di
rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del
terreno interessato dall'evento calamitoso». 
  3-ter. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023,  n.
213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali limiti  non  si
applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo  1,  comma
1, lettera o),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa'
controllate e collegate,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile,  che,  alla  data  di  chiusura  del   bilancio,   possiedono
congiuntamente i  requisiti  di  fatturato  e  numero  di  dipendenti
individuati dalla citata lettera o)  e  che  stipulano  un  contratto
assicurativo globale valido per tutto il gruppo». 
  3-quater. All'articolo 1, comma 105-bis, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  Garante
per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a
201, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  in  collaborazione  con
l'IVASS, svolge, con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a  legislazione  vigente,  la  funzione  di  controllo  e
verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del
presente  articolo,  al  fine  di  prevenire  e  limitare   eventuali
operazioni speculative sui premi assicurativi». 
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 106,  della  legge  30  dicembre
2023,  n.  213,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente  gli  immobili
costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo  edilizio  ovvero
la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un  titolo
edilizio  non  era  obbligatorio.  Sono  altresi'  assicurabili   gli
immobili oggetto  di  sanatoria  o  per  i  quali  sia  in  corso  un
procedimento  di  sanatoria  o  di  condono.  Per  gli  immobili  non
assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal  precedente  periodo
non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione  o  agevolazione
di carattere finanziario a valere su  risorse  pubbliche,  anche  con
riferimento a quelle previste in occasione  di  eventi  calamitosi  e
catastrofali». 
  3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre
2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  dicembre
2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Qualora
l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui  all'articolo
1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
assicuri  beni  di  proprieta'  di  terzi  impiegati  nella   propria
attivita' di impresa  e  non  gia'  assistiti  da  analoga  copertura
assicurativa, provvedendo  a  comunicare  al  proprietario  dei  beni
l'avvenuta stipulazione  della  polizza,  l'indennizzo  spettante  e'
corrisposto al proprietario del bene. Il  proprietario  e'  tenuto  a
utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o
della loro funzionalita'. In caso di  inadempimento  dell'obbligo  di
cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una  somma
corrispondente al lucro  cessante  per  il  periodo  di  interruzione
dell'attivita' di  impresa  a  causa  dell'evento  catastrofale,  nel
limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito  dal  proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle  spese  del
contratto  nonche'  per  le  somme  di   cui   al   quarto   periodo,
l'imprenditore che ha stipulato  il  contratto  di  assicurazione  ha
privilegio ai sensi dell'articolo  1891,  quarto  comma,  del  codice
civile».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6   maggio   2003,   relativa   alla   definizione    delle
          microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. del 20 maggio 2003. 
              -  La   direttiva   delegata   (UE)   2023/2775   della
          Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva
          2013/34/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda gli adeguamenti  dei  criteri  dimensionali
          per le microimprese e le imprese o  i  gruppi  di  piccole,
          medie e grandi dimensioni, e' pubblicata nella G.U.U.E. del
          21 dicembre 2023. 
              - Si riporta il testo dei commi 101, 102, 104,  105-bis
          e 106, dell'articolo 1, della legge 30  dicembre  2023,  n.
          213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2024 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303  del
          30 dicembre 2023, come modificati dalla presente legge: 
                «101. Le imprese con  sede  legale  in  Italia  e  le
          imprese aventi  sede  legale  all'estero  con  una  stabile
          organizzazione  in  Italia,   tenute   all'iscrizione   nel
          registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  2188  del
          codice civile, sono tenute a stipulare, entro il  31  marzo
          2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai  beni
          di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce
          B-II, numeri 1), 2) e 3), del  codice  civile  direttamente
          cagionati da  calamita'  naturali  ed  eventi  catastrofali
          verificatisi  sul  territorio  nazionale.  Per  eventi   da
          assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le
          alluvioni, le frane, le inondazioni e le  esondazioni.  Per
          la determinazione del valore  dei  beni  da  assicurare  si
          considera il valore di ricostruzione a nuovo  dell'immobile
          ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili  o  quello  di
          ripristino  delle  condizioni   del   terreno   interessato
          dall'evento calamitoso. 
                102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione
          da parte delle imprese di cui al comma 101  si  deve  tener
          conto  nell'assegnazione  di  contributi,   sovvenzioni   o
          agevolazioni di carattere finanziario a valere  su  risorse
          pubbliche, anche  con  riferimento  a  quelle  previste  in
          occasione di eventi calamitosi e catastrofali.». 
                «104.  Ai  fini  dell'adempimento   dell'obbligo   di
          assicurazione di cui al comma 101 il contratto  prevede  un
          eventuale scoperto o franchigia non  superiore  al  15  per
          cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali  al
          rischio. Tali limiti non si applicano alle grandi  imprese,
          come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  o),  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 30 gennaio  2025,  n.  18,  e  alle  societa'
          controllate e collegate, ai sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile, che, alla data  di  chiusura  del  bilancio,
          possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero
          di dipendenti individuati dalla citata  lettera  o)  e  che
          stipulano un  contratto  assicurativo  globale  valido  per
          tutto il gruppo.». 
                «105-bis. Al fine di favorire una scelta  consapevole
          e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo  di
          cui al comma 101, l'IVASS  gestisce,  anche  attraverso  la
          piattaforma   informatica   gia'   disponibile    per    la
          comparazione delle offerte di  contratti  di  assicurazione
          per la responsabilita' civile  connessa  alla  circolazione
          degli autoveicoli, un portale informatico che  consente  di
          comparare in  modo  trasparente  i  contratti  assicurativi
          offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di
          assicurazione immette nel portale di cui al  primo  periodo
          il contratto assicurativo, conforme  alle  prescrizioni  di
          cui  ai  commi  da  101  a  107,  indicando  le  condizioni
          generali,  l'estensione  delle  coperture  e  le  eventuali
          esclusioni e limitazioni. Con decreto  del  Ministro  delle
          imprese e del made in Italy, su proposta  dell'IVASS,  sono
          stabilite le disposizioni attuative del presente comma.  Il
          Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo
          2, commi da 198 a 201, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, la funzione di  controllo  e  verifica,  anche  su
          segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente
          articolo,  al  fine  di  prevenire  e  limitare   eventuali
          operazioni speculative sui premi assicurativi. 
                106. In caso di accertamento di violazione o elusione
          dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS
          provvede a irrogare  le  sanzioni  di  cui  al  comma  107.
          L'assicuratore e' tenuto ad assicurare  esclusivamente  gli
          immobili costruiti o  ampliati  sulla  base  di  un  valido
          titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data
          in  cui  il  rilascio  di  un  titolo  edilizio   non   era
          obbligatorio.  Sono  altresi'  assicurabili  gli   immobili
          oggetto di  sanatoria  o  per  i  quali  sia  in  corso  un
          procedimento di sanatoria o di condono.  Per  gli  immobili
          non  assicurabili  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dal
          precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo,
          sovvenzione  o  agevolazione  di  carattere  finanziario  a
          valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle
          previste   in   occasione   di    eventi    calamitosi    e
          catastrofali.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 19 ottobre  2024,  n.  155  recante:  «Misure
          urgenti in materia economica e fiscale e  in  favore  degli
          enti territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          246 del 19 ottobre  2024,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1-bis (Disposizioni finanziarie per la gestione
          delle emergenze). - 1. Le risorse  disponibili  nell'ambito
          del bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 21, comma  9,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2023,  n.  191,  possono  essere  utilizzate,  nel
          limite di 44 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  per  le
          finalita' di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n. 1. 
              2.  L'oggetto  della  copertura  assicurativa  di   cui
          all'articolo 1, comma 101, primo periodo,  della  legge  30
          dicembre  2023,  n.  213,  e'  riferito  ai  beni  elencati
          dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II,
          numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a  qualsiasi  titolo
          impiegati per l'esercizio dell'attivita'  di  impresa,  con
          esclusione di quelli gia' assistiti  da  analoga  copertura
          assicurativa,  anche  se  stipulata  da  soggetti   diversi
          dall'imprenditore   che    impiega    i    beni.    Qualora
          l'imprenditore, al fine di  adempiere  all'obbligo  di  cui
          all'articolo 1, comma 101, primo periodo,  della  legge  30
          dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprieta' di terzi
          impiegati nella propria attivita' di  impresa  e  non  gia'
          assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo  a
          comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione
          della polizza, l'indennizzo  spettante  e'  corrisposto  al
          proprietario  del  bene.  Il  proprietario  e'   tenuto   a
          utilizzare le somme per il ripristino dei beni  danneggiati
          o  periti  o  della  loro   funzionalita'.   In   caso   di
          inadempimento  dell'obbligo  di  cui  al   terzo   periodo,
          l'imprenditore   ha   comunque   diritto   a   una    somma
          corrispondente  al  lucro  cessante  per  il   periodo   di
          interruzione dell'attivita' di impresa a causa  dell'evento
          catastrofale, nel limite del 40 per  cento  dell'indennizzo
          percepito dal  proprietario.  Per  il  rimborso  dei  premi
          pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonche'
          per le somme di cui al quarto periodo,  l'imprenditore  che
          ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai
          sensi  dell'articolo  1891,  quarto   comma,   del   codice
          civile.».