Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti in materia
di polizze catastrofali
1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, e' cosi' differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ((ai sensi
della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003)), al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ((ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)),
al 31 dicembre 2025.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con
decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213
del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi
della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione
di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si
applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo
assicurativo.
((3-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la
determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il
valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di
rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del
terreno interessato dall'evento calamitoso».
3-ter. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali limiti non si
applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma
1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa'
controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono
congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti
individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto
assicurativo globale valido per tutto il gruppo».
3-quater. All'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Garante
per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a
201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con
l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e
verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del
presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali
operazioni speculative sui premi assicurativi».
3-quinquies. All'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili
costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero
la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo
edilizio non era obbligatorio. Sono altresi' assicurabili gli
immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un
procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non
assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo
non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione
di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con
riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e
catastrofali».
3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre
2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre
2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora
l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo
1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
assicuri beni di proprieta' di terzi impiegati nella propria
attivita' di impresa e non gia' assistiti da analoga copertura
assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni
l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante e'
corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario e' tenuto a
utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o
della loro funzionalita'. In caso di inadempimento dell'obbligo di
cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma
corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione
dell'attivita' di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel
limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto nonche' per le somme di cui al quarto periodo,
l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha
privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice
civile».))
Riferimenti normativi
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 20 maggio 2003.
- La direttiva delegata (UE) 2023/2775 della
Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali
per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole,
medie e grandi dimensioni, e' pubblicata nella G.U.U.E. del
21 dicembre 2023.
- Si riporta il testo dei commi 101, 102, 104, 105-bis
e 106, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n.
213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2023, come modificati dalla presente legge:
«101. Le imprese con sede legale in Italia e le
imprese aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo
2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni
di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce
B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente
cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali
verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da
assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le
alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per
la determinazione del valore dei beni da assicurare si
considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile
ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di
ripristino delle condizioni del terreno interessato
dall'evento calamitoso.
102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione
da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener
conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o
agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse
pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in
occasione di eventi calamitosi e catastrofali.».
«104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un
eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per
cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al
rischio. Tali limiti non si applicano alle grandi imprese,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa'
controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio,
possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero
di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che
stipulano un contratto assicurativo globale valido per
tutto il gruppo.».
«105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole
e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di
cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la
piattaforma informatica gia' disponibile per la
comparazione delle offerte di contratti di assicurazione
per la responsabilita' civile connessa alla circolazione
degli autoveicoli, un portale informatico che consente di
comparare in modo trasparente i contratti assicurativi
offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di
assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo
il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di
cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni
generali, l'estensione delle coperture e le eventuali
esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente comma. Il
Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo
2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su
segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente
articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali
operazioni speculative sui premi assicurativi.
106. In caso di accertamento di violazione o elusione
dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS
provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107.
L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente gli
immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido
titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data
in cui il rilascio di un titolo edilizio non era
obbligatorio. Sono altresi' assicurabili gli immobili
oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un
procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili
non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal
precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo,
sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a
valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle
previste in occasione di eventi calamitosi e
catastrofali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 recante: «Misure
urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli
enti territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
246 del 19 ottobre 2024, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni finanziarie per la gestione
delle emergenze). - 1. Le risorse disponibili nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel
limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le
finalita' di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
2. L'oggetto della copertura assicurativa di cui
all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, e' riferito ai beni elencati
dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II,
numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo
impiegati per l'esercizio dell'attivita' di impresa, con
esclusione di quelli gia' assistiti da analoga copertura
assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi
dall'imprenditore che impiega i beni. Qualora
l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui
all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprieta' di terzi
impiegati nella propria attivita' di impresa e non gia'
assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a
comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione
della polizza, l'indennizzo spettante e' corrisposto al
proprietario del bene. Il proprietario e' tenuto a
utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati
o periti o della loro funzionalita'. In caso di
inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo,
l'imprenditore ha comunque diritto a una somma
corrispondente al lucro cessante per il periodo di
interruzione dell'attivita' di impresa a causa dell'evento
catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo
percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi
pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonche'
per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che
ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai
sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice
civile.».