Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016; 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  653,  della  citata
legge n. 207 del 2024, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli  3,  50  e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024; 
  Vista l'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 recante «Contributo per
il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», con  la  quale,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del  decreto-legge  2  luglio
2024, n. 91 e' stata approvata la disciplina del  contributo  per  il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 dell'ordinanza  n.  197  (rubricato
«(Contributo   per   il   disagio    abitativo    finalizzato    alla
ricostruzione») che, rispettivamente, al primo periodo del comma 1  e
al comma 3, recita: 
    «1. Dal 1° settembre 2024 ai nuclei familiari la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte o gravemente danneggiata in conseguenza  degli  eventi  sismici
che hanno interessato  i  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato  oggetto
di domanda di contributo per gli interventi  per  il  ripristino  con
miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione o  si
trovino nei termini previsti dal decreto-legge  n.  189  del  2016  e
dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per
il ripristino dell'immobile, e' riconosciuto  il  contributo  per  il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. 
    3. Il contributo di cui al comma 1 e'  riconosciuto  altresi'  ai
nuclei  familiari  la   cui   abitazione   principale,   abituale   e
continuativa deve essere sgomberata per  l'esecuzione  di  interventi
per il ripristino  con  miglioramento  o  adeguamento  sismico  degli
edifici conseguenti agli eventi sismici in rassegna; gli  interessati
presentano apposita domanda ai comuni i quali, ai sensi dell'art.  11
del  decreto-legge  2  luglio  2024,  n.  91,  curano  l'istruttoria,
concedono ed erogano il contributo secondo le  modalita'  di  cui  al
comma 1 con decorrenza  dalla  data  del  provvedimento  di  sgombero
dell'immobile.»; 
  Visto l'art. 9-duodecies della legge 8  agosto  2024,  n.  111,  di
conversione con modificazioni del decreto-legge 11  giugno  2024,  n.
76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo  svolgimento  di  grandi
eventi internazionali, che al comma 2 prevede: 
    «2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma  1
e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo  denominato
"contributo per il disagio abitativo finalizzato alla  ricostruzione"
in favore dei nuclei familiari, gia' percettori  del  contributo  per
l'autonoma sistemazione, la cui  abitazione  principale,  abituale  e
continuativa, sia stata distrutta in tutto o in  parte  o  gravemente
danneggiata  ovvero   sia   stata   sgomberata   in   esecuzione   di
provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli  eventi
sismici che hanno interessato  i  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e  abbia  formato
oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino
con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la  ricostruzione.
Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la  decorrenza  indicata
nelle ordinanze di cui  al  comma  3,  ai  nuclei  familiari  la  cui
abitazione  principale,  abituale   e   continuativa,   deve   essere
sgomberata per l'esecuzione  di  interventi  per  il  ripristino  con
miglioramento o adeguamento  sismico  degli  edifici  ovvero  per  la
ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti
che  alla  data  degli  eventi  sismici  di  cui  al  presente  comma
dimoravano in modo abituale e continuativo in  un'unita'  immobiliare
condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica.»; 
  Considerata  la   necessita'   di   riallineare   le   disposizioni
dell'ordinanza n. 197 del 2024; 
  Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso  gli  articoli  1  e  2
dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024; 
  Visto, altresi', l'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024, rubricato
«Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il
disagio abitativo finalizzato alla  ricostruzione»  che  al  comma  1
recita: 
    «1.  Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  i  nuclei   familiari
beneficiari del contributo per il disagio abitativo finalizzato  alla
ricostruzione presentano  ai  comuni  interessati  una  dichiarazione
mediante procedura informatizzata, anche per il  tramite  del  comune
territorialmente competente o di un soggetto  appositamente  delegato
dall'interessato, riguardante tutti i componenti del nucleo, in  cui,
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, attestano di: 
      a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora
proprietari o titolari  di  diritti  reali  di  godimento  di  unita'
immobiliari che necessitano di interventi di  immediata  riparazione,
agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189
del  2016,  come  modificato  dal  decreto-legge  n.  148  del  2017,
convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24  luglio  2018,
n. 89, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29  maggio
2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con  ordinanza  del
Commissario straordinario per la ricostruzione; 
      b)  essere  destinatari  di  provvedimenti  di   sgombero   per
l'esecuzione di interventi per  il  ripristino  con  miglioramento  o
adeguamento sismico conseguenti agli eventi sismici in rassegna; 
      c) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n.  189  del
2016 e  dalle  ordinanze  commissariali  ai  fini  della  domanda  di
contributo per il ripristino  dell'immobile,  qualora  proprietari  o
titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di
cui alla lettera a); 
      d) non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per  il
nucleo familiare e  che  non  sia  stato  gia'  locato  in  forza  di
contratto o  concesso  in  comodato  d'uso  regolarmente  registrati,
ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune  confinante,  oppure
nel comune  ove  il  nucleo  familiare  beneficiario  del  contributo
usufruisca  o  abbia  usufruito   della   sistemazione   alberghiera.
L'idoneita' all'uso di cui alla presente lettera e' valutata  secondo
i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti; 
      e) non aver fatto rientro nell'abitazione principale,  abituale
e continuativa, danneggiata dal sisma; 
      f) essere proprietari o titolari di diritti reali  su  immobili
con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione  dei  lavori  di
temporanea  messa   in   sicurezza   e   di   non   poter   risiedere
nell'abitazione principale, abituale e continuativa  nel  periodo  di
esecuzione dei lavori di riparazione definitiva; 
      g) non aver trasferito la residenza o il domicilio al di  fuori
al di fuori del territorio delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  e
Umbria e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito  della
dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui  al
successivo comma 6; 
      h)  non  trovarsi  nella  condizione  di  poter   far   rientro
nell'abitazione  o  aver  provveduto  ad  altra  sistemazione  avente
carattere di stabilita', o non essere assegnatari di un  alloggio  di
servizio messo a disposizione dall'amministrazione  di  appartenenza.
La delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche
danneggiate dagli eventi sismici e' disciplinata secondo le modalita'
previste dall'ordinanza commissariale n. 9 del  14  dicembre  2016  e
successive modifiche e integrazioni.» 
  Ritenuto di dover modificare: 
    la lettera b)  adeguando  la  disposizione  all'art.  9-duodecies
della legge n. 111 del 2024; 
    la lettera d) espungendo il richiamo al comune ove il richiedente
abbia  usufruito  della  sistemazione  alberghiera  in  quanto,  come
precisato anche dalla protezione civile, la cosiddetta  «sistemazione
alberghiera» non costituisce piu' una soluzione abitativa, di per se'
legittimante il riconoscimento di assistenza sisma; 
    la lettera f) includendo anche i comodatari e gli assegnatari  di
alloggi ERP; 
    la lettera h) meglio specificando la circostanza ivi prevista. 
  Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso il comma 1 dell'art.  2
dell'ordinanza n. 197 del 2024; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 197 del  2024
che recita: 
    «I comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo,  dal
giorno successivo alla scadenza di presentazione della  dichiarazione
di cui al comma 1, nei confronti dei nuclei familiari che: 
      a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1; 
      b) non possiedono i requisiti di cui al medesimo comma 1. 
    Resta  salva  la  facolta'   per   i   nuclei   destinatari   dei
provvedimenti  di  decadenza  di  proporre  una  nuova  domanda   per
l'ottenimento del contributo nell'ipotesi in cui persista il  disagio
abitativo conseguente al sisma e sussistano i  requisiti  di  cui  al
comma 1 del presente articolo;  in  tale  caso  il  contributo  sara'
riconosciuto  con  decorrenza  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1   relativa
all'annualita'  successiva.  Anche  in  tale  ipotesi  dovra'  essere
comunque presentata la  dichiarazione  annuale  di  cui  al  presente
articolo.» 
  Ritenuto dover espungere la lettera b) dal comma  2  per  inserirla
nel comma 8 al fine di evidenziare con maggiore chiarezza le  diverse
fattispecie di decadenza; 
  Ritenuto, dunque, di  modificare  in  tal  senso  i  commi  2  e  8
dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 197 del  2024
secondo cui: 
    «I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di  contratto
di comodato o di contratto  di  locazione  di  edilizia  residenziale
pubblica  (ERP)  alla  data  degli  eventi  sismici  in  rassegna  in
un'unita' immobiliare oggetto di  provvedimento  di  sgombero  e  che
abbiano trovato sistemazione abitativa  temporanea  in  forza  di  un
contratto  di  locazione   o   comodato,   contestualmente   allegano
l'autocertificazione del proprietario di  aver  depositato  l'impegno
assunto in sede di presentazione della domanda di contributo  per  la
ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge. n. 189  del  2016,
alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto  di  comodato
in  essere  alla   data   degli   eventi   sismici,   successivamente
all'esecuzione  dell'intervento.  Alla  dichiarazione   e'   altresi'
allegato l'impegno del  medesimo  comodatario  e/o  dell'assegnatario
ERP, richiedente il contributo per il disagio  abitativo  finalizzato
alla ricostruzione, alla prosecuzione alle  medesime  condizioni  del
rapporto  di  comodato  o  di  locazione  ERP.   In   assenza   delle
dichiarazioni  di  cui  al  presente  comma,  in   sostituzione   del
contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione  i
comuni riconoscono un contributo pari  alla  meta'  dell'importo  del
contributo riconosciuto alla data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si  applicano
ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000  la
documentabile perdita, per  effetto  del  sisma  in  rassegna,  della
propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra  la
dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella  dell'anno  precedente
all'evento sismico o, in mancanza  sulla  base  del  confronto  delle
dichiarazioni dei redditi; a tali nuclei si eroga  il  contributo  di
cui all'art. 1.» 
  Ritenuta la necessita', nei casi di assenza delle dichiarazioni  di
cui al comma 4  dell'art.  2  dell'ordinanza  n.  197  del  2024,  di
prevedere la  decadenza  del  diritto  al  contributo  in  luogo  del
riconoscimento del contributo pari alla  meta'  dell'importo  mensile
previsto al comma 1 dell'art. 1,  in  coerenza  con  le  disposizioni
adottate dalla protezione civile con ordinanza n. 899; 
  Ritenuto, dunque, di integrare in tal  senso  l'art.  2,  comma  4,
dell'ordinanza n. 197; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197 rubricato
«Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» che recita: 
    «Ai fini della valutazione dei presupposti per il  riconoscimento
dei nuovi  contributi  per  il  disagio  abitativo  finalizzato  alla
ricostruzione, per abitazione  principale,  abituale  e  continuativa
deve intendersi l'unita' immobiliare in cui un soggetto  appartenente
al nucleo familiare, al momento degli eventi sismici o alla data  del
provvedimento di  sgombero,  dimorava  per  un  lasso  temporale  non
inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale  periodo
eventuali assenze per ferie nonche' comprovate e temporanee  esigenze
di natura socio-sanitarie o lavorative, non ricorrenti» 
  Ritenuta la necessita' di eliminare le  modalita'  di  computo  del
calcolo  dei  dodici  mesi  siccome  di  difficile   applicazione   e
interpretazione; 
  Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso  l'art.  2,  comma  6,
dell'ordinanza n. 197; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197 rubricato
«Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione» che recita: 
    «A pena di decadenza immediata  del  diritto  dal  contributo,  i
nuclei familiari comunicano  al  comune  presso  il  quale  e'  stata
depositata la  richiesta  di  contributo  ogni  variazione  circa  il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro  e  non  oltre  trenta
giorni dal verificarsi dell'evento che comporta la variazione.» 
  Ritenuta la necessita' di integrare la disposizione prevedendo  che
il mancato possesso dei requisiti di cui  al  comma  1  determina  la
decadenza del diritto al contributo  a  far  data  dalla  variazione,
siccome eliminata dal comma 2 del medesimo articolo. 
  Ritenuto, dunque, di integrare in tal  senso  l'art.  2,  comma  8,
dell'ordinanza n. 197; 
  Visto, altresi', l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 rubricato
«Condizioni per il rientro nell'abitazione» che recita: 
    «Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2024,
n. 91,  e  per  gli  effetti  di  cui  alla  presente  ordinanza,  le
condizioni per il  rientro  nell'abitazione  si  determinano  con  il
provvedimento di revoca dell'inagibilita'  dell'immobile  oggetto  di
interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento  sismico
o per la  ricostruzione;  il  contributo  per  il  disagio  abitativo
finalizzato alla ricostruzione e' riconosciuto  fino  alla  data  del
provvedimento di revoca della inagibilita' dell'immobile  e  comunque
non oltre trenta giorni dall'asseverazione del direttore  dei  lavori
della raggiunta piena agibilita' dell'edificio». 
  Ritenuta  la  necessita'  di  integrare  la  disposizione  con   le
previsioni del TURP che prevedono «l'asseverazione del direttore  dei
lavori contenente l'attestazione sulla raggiunta piena agibilita'»  e
con le disposizioni di cui all'art. 9-duodecies della legge 8  agosto
2024, n. 111, di conversione con modificazioni del  decreto-legge  11
giugno 2024, n. 76, in luogo dell'art. 11 del decreto-legge 2  luglio
2024, n. 91; 
  Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso  l'art.  3,  comma  1,
dell'ordinanza n. 197 del 2024; 
  Visti l'art. 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base  ai
quali i provvedimenti commissariali, divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Considerata  l'urgenza  di  provvedere  allo  scopo   di   adeguare
l'ordinanza n. 222 del 2024 alle modifiche  normative  medio  tempore
intervenute, risolvendo altresi' dubbi interpretativi e non  generare
soluzioni di continuita' nella disciplina applicabile di  una  misura
di sostegno alle popolazioni sulle quali gli eventi sismici del  2016
e del 2017 hanno maggiormente inciso; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Dato atto dell'intesa acquisita  con  i  Presidenti  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del  9
aprile 2025; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
    Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 
 
  1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del  24  luglio  2024
dopo le parole «gravemente danneggiata» sono aggiunte le seguenti: 
    «, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita',»; 
  2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 197 del  24  luglio  2024
dopo le parole «adeguamento sismico degli edifici» sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «, ovvero per la ricostruzione,»; 
  3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 le
parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91»
sono sostituite con le seguenti: 
    «ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 11 giugno 2024,
n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 8  agosto  2024,  n.
111».