Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata
legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Vista l'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 recante «Contributo per
il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», con la quale,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio
2024, n. 91 e' stata approvata la disciplina del contributo per il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
Visto, in particolare, l'art. 1 dell'ordinanza n. 197 (rubricato
«(Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla
ricostruzione») che, rispettivamente, al primo periodo del comma 1 e
al comma 3, recita:
«1. Dal 1° settembre 2024 ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici
che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto
di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con
miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione o si
trovino nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e
dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per
il ripristino dell'immobile, e' riconosciuto il contributo per il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto altresi' ai
nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi
per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli
edifici conseguenti agli eventi sismici in rassegna; gli interessati
presentano apposita domanda ai comuni i quali, ai sensi dell'art. 11
del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, curano l'istruttoria,
concedono ed erogano il contributo secondo le modalita' di cui al
comma 1 con decorrenza dalla data del provvedimento di sgombero
dell'immobile.»;
Visto l'art. 9-duodecies della legge 8 agosto 2024, n. 111, di
conversione con modificazioni del decreto-legge 11 giugno 2024, n.
76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi
eventi internazionali, che al comma 2 prevede:
«2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1
e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo denominato
"contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione"
in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per
l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente
danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi
sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato
oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino
con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.
Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la decorrenza indicata
nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere
sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con
miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la
ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti
che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma
dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare
condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica.»;
Considerata la necessita' di riallineare le disposizioni
dell'ordinanza n. 197 del 2024;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso gli articoli 1 e 2
dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024;
Visto, altresi', l'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024, rubricato
«Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» che al comma 1
recita:
«1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i nuclei familiari
beneficiari del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla
ricostruzione presentano ai comuni interessati una dichiarazione
mediante procedura informatizzata, anche per il tramite del comune
territorialmente competente o di un soggetto appositamente delegato
dall'interessato, riguardante tutti i componenti del nucleo, in cui,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, attestano di:
a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora
proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unita'
immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione,
agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189
del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017,
convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018,
n. 89, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del
Commissario straordinario per la ricostruzione;
b) essere destinatari di provvedimenti di sgombero per
l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o
adeguamento sismico conseguenti agli eventi sismici in rassegna;
c) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del
2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di
contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o
titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di
cui alla lettera a);
d) non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il
nucleo familiare e che non sia stato gia' locato in forza di
contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati,
ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure
nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo
usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera.
L'idoneita' all'uso di cui alla presente lettera e' valutata secondo
i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;
e) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale
e continuativa, danneggiata dal sisma;
f) essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili
con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di
temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere
nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di
esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
g) non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori
al di fuori del territorio delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e
Umbria e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della
dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al
successivo comma 6;
h) non trovarsi nella condizione di poter far rientro
nell'abitazione o aver provveduto ad altra sistemazione avente
carattere di stabilita', o non essere assegnatari di un alloggio di
servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza.
La delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche
danneggiate dagli eventi sismici e' disciplinata secondo le modalita'
previste dall'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 e
successive modifiche e integrazioni.»
Ritenuto di dover modificare:
la lettera b) adeguando la disposizione all'art. 9-duodecies
della legge n. 111 del 2024;
la lettera d) espungendo il richiamo al comune ove il richiedente
abbia usufruito della sistemazione alberghiera in quanto, come
precisato anche dalla protezione civile, la cosiddetta «sistemazione
alberghiera» non costituisce piu' una soluzione abitativa, di per se'
legittimante il riconoscimento di assistenza sisma;
la lettera f) includendo anche i comodatari e gli assegnatari di
alloggi ERP;
la lettera h) meglio specificando la circostanza ivi prevista.
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso il comma 1 dell'art. 2
dell'ordinanza n. 197 del 2024;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 197 del 2024
che recita:
«I comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo, dal
giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione
di cui al comma 1, nei confronti dei nuclei familiari che:
a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
b) non possiedono i requisiti di cui al medesimo comma 1.
Resta salva la facolta' per i nuclei destinatari dei
provvedimenti di decadenza di proporre una nuova domanda per
l'ottenimento del contributo nell'ipotesi in cui persista il disagio
abitativo conseguente al sisma e sussistano i requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo; in tale caso il contributo sara'
riconosciuto con decorrenza dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 relativa
all'annualita' successiva. Anche in tale ipotesi dovra' essere
comunque presentata la dichiarazione annuale di cui al presente
articolo.»
Ritenuto dover espungere la lettera b) dal comma 2 per inserirla
nel comma 8 al fine di evidenziare con maggiore chiarezza le diverse
fattispecie di decadenza;
Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso i commi 2 e 8
dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 197 del 2024
secondo cui:
«I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto
di comodato o di contratto di locazione di edilizia residenziale
pubblica (ERP) alla data degli eventi sismici in rassegna in
un'unita' immobiliare oggetto di provvedimento di sgombero e che
abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un
contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano
l'autocertificazione del proprietario di aver depositato l'impegno
assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la
ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge. n. 189 del 2016,
alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato
in essere alla data degli eventi sismici, successivamente
all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione e' altresi'
allegato l'impegno del medesimo comodatario e/o dell'assegnatario
ERP, richiedente il contributo per il disagio abitativo finalizzato
alla ricostruzione, alla prosecuzione alle medesime condizioni del
rapporto di comodato o di locazione ERP. In assenza delle
dichiarazioni di cui al presente comma, in sostituzione del
contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i
comuni riconoscono un contributo pari alla meta' dell'importo del
contributo riconosciuto alla data di pubblicazione della presente
ordinanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la
documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della
propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la
dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente
all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle
dichiarazioni dei redditi; a tali nuclei si eroga il contributo di
cui all'art. 1.»
Ritenuta la necessita', nei casi di assenza delle dichiarazioni di
cui al comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024, di
prevedere la decadenza del diritto al contributo in luogo del
riconoscimento del contributo pari alla meta' dell'importo mensile
previsto al comma 1 dell'art. 1, in coerenza con le disposizioni
adottate dalla protezione civile con ordinanza n. 899;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 2, comma 4,
dell'ordinanza n. 197;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197 rubricato
«Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» che recita:
«Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento
dei nuovi contributi per il disagio abitativo finalizzato alla
ricostruzione, per abitazione principale, abituale e continuativa
deve intendersi l'unita' immobiliare in cui un soggetto appartenente
al nucleo familiare, al momento degli eventi sismici o alla data del
provvedimento di sgombero, dimorava per un lasso temporale non
inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo
eventuali assenze per ferie nonche' comprovate e temporanee esigenze
di natura socio-sanitarie o lavorative, non ricorrenti»
Ritenuta la necessita' di eliminare le modalita' di computo del
calcolo dei dodici mesi siccome di difficile applicazione e
interpretazione;
Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 2, comma 6,
dell'ordinanza n. 197;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197 rubricato
«Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione» che recita:
«A pena di decadenza immediata del diritto dal contributo, i
nuclei familiari comunicano al comune presso il quale e' stata
depositata la richiesta di contributo ogni variazione circa il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro e non oltre trenta
giorni dal verificarsi dell'evento che comporta la variazione.»
Ritenuta la necessita' di integrare la disposizione prevedendo che
il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 determina la
decadenza del diritto al contributo a far data dalla variazione,
siccome eliminata dal comma 2 del medesimo articolo.
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 2, comma 8,
dell'ordinanza n. 197;
Visto, altresi', l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 rubricato
«Condizioni per il rientro nell'abitazione» che recita:
«Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2024,
n. 91, e per gli effetti di cui alla presente ordinanza, le
condizioni per il rientro nell'abitazione si determinano con il
provvedimento di revoca dell'inagibilita' dell'immobile oggetto di
interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico
o per la ricostruzione; il contributo per il disagio abitativo
finalizzato alla ricostruzione e' riconosciuto fino alla data del
provvedimento di revoca della inagibilita' dell'immobile e comunque
non oltre trenta giorni dall'asseverazione del direttore dei lavori
della raggiunta piena agibilita' dell'edificio».
Ritenuta la necessita' di integrare la disposizione con le
previsioni del TURP che prevedono «l'asseverazione del direttore dei
lavori contenente l'attestazione sulla raggiunta piena agibilita'» e
con le disposizioni di cui all'art. 9-duodecies della legge 8 agosto
2024, n. 111, di conversione con modificazioni del decreto-legge 11
giugno 2024, n. 76, in luogo dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio
2024, n. 91;
Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 3, comma 1,
dell'ordinanza n. 197 del 2024;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai
quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere
dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa
dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di adeguare
l'ordinanza n. 222 del 2024 alle modifiche normative medio tempore
intervenute, risolvendo altresi' dubbi interpretativi e non generare
soluzioni di continuita' nella disciplina applicabile di una misura
di sostegno alle popolazioni sulle quali gli eventi sismici del 2016
e del 2017 hanno maggiormente inciso;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 9
aprile 2025;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024
dopo le parole «gravemente danneggiata» sono aggiunte le seguenti:
«, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorita',»;
2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024
dopo le parole «adeguamento sismico degli edifici» sono aggiunte le
seguenti:
«, ovvero per la ricostruzione,»;
3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 le
parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91»
sono sostituite con le seguenti:
«ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 11 giugno 2024,
n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.
111».