Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  653,  della  citata
legge n. 207 del 2024, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli  3,  50  e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024; 
  Visti il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  il
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 105 del 17 settembre 2020, recante  «Semplificazione  della
ricostruzione degli  edifici  di  culto»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    b. n. 128 del 13 ottobre 2022,  recante  «Approvazione  Programma
stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario  dalla  morte
di  San  Francesco  D'Assisi,  Patrono  d'Italia;[]»   e   successive
modifiche e integrazioni; 
    c. n. 132 del  30  dicembre  2022,  recante  «Approvazione  nuovi
interventi relativi agli edifici di culto e integrazione  finanziaria
dei precedenti programmi»; 
    d. n. 204 del 12 settembre 2024, «Nuove disposizioni  in  materia
di ricostruzione degli edifici di  culto.  Modifiche  e  integrazioni
all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020»; 
  Ritenuto, nel caso di edifici di  culto  danneggiati  dagli  eventi
sismici a decorrere  dal  24  agosto  2016,  crollati  e  oggetto  di
ricostruzione, che qualora  l'ente  preposto  alla  tutela  del  bene
imponga  il  riutilizzo  dei   materiali   originari   con   funzione
strutturale non rispondenti ai requisiti di cui al §11 delle  NTC2018
(e relativa circolare 21 gennaio 2019, n. 7), in deroga ai criteri di
identificazione e qualificazione di cui al medesimo §11 delle NTC2018
(e relativa circolare 21 gennaio 2019, n.  7),  essi  possano  essere
utilizzati qualora vengano sottoposti alle prove previste dal  citato
§11; 
  Ritenuto, in particolare, con riferimento alle  murature,  che  sia
necessario  eseguire  le  prove  indicate  al  §11.10,   laddove   si
utilizzino elementi  artificiali  o  in  pietra  naturale  squadrata,
ovvero  prove  di  compressione,  di  compressione   e   taglio,   di
compressione diagonale e di taglio diretto sul giunto, da condurre su
un numero staticamente rilevante di pannelli murari (almeno sette per
ogni prova) all'uopo prodotti, e che  tali  pannelli  debbano  essere
prodotti mediante  le  stesse  tecniche  che  saranno  utilizzate  in
cantiere  e  che  saranno   espressamente   indicate   in   fase   di
progettazione; 
  Ritenuto che in tal caso le prove debbano essere eseguite presso un
laboratorio ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001  e  che  i  risultati
ottenuti,  dichiarati  nel  certificato  rilasciato  dal  laboratorio
medesimo,  costituiscano  dati  imprescindibili  da  assumere   nelle
verifiche della sicurezza della struttura in sede  di  redazione  del
progetto, anche tenendo conto della tipologia  di  materiale  e/o  di
elemento strutturale composto da piu' materiali; 
  Ritenuto infine  che  i  risultati  di  cui  sopra  debbano  essere
altresi' verificati e accertati in corso d'opera  dal  direttore  dei
lavori e dal collaudatore, anche mediante prelievi e/o prove in  situ
eseguiti da un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  i  cui
risultati  dovranno  essere  allegati  alla  relazione  a   struttura
ultimata in analogia a quanto previsto per i materiali rispondenti ai
requisiti di norma; 
  Ritenuto che tale adempimento costituisca controllo di accettazione
dei materiali da parte del direttore dei lavori di cui al  §11  delle
NTC2018; 
  Ritenuto conseguentemente di introdurre tale possibilita'  per  gli
edifici di  culto  danneggiati  dal  sisma,  crollati  e  in  via  di
ricostruzione; 
  Visto, inoltre, l'allegato B dell'ordinanza n. 128 del  13  ottobre
2022, nel quale sono elencati i seguenti interventi: 
    a) Id. ord. 01_PS - Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune
di Assisi  (PG)  -  Soggetto  attuatore  Provincia  Serafica  di  San
Francesco di Assisi - O.F.M. - euro 7.621.410,00; 
    b) Id ord. 09_CG - Chiesa di San Francesco  -  Sacro  Tugurio  di
Assisi (PG) - Soggetto attuatore Custodia Generale del Sacro Convento
di  S.  Francesco  dei  frati  minori  conventuali  d'Assisi  -  euro
1.450.000,00; 
  Viste le richieste di incremento  dell'importo  programmato  per  i
seguenti interventi: 
    O.C. 128/2022 Basilica di Santa Maria degli Angeli  -  Comune  di
Assisi (PG) Id. ord. 01_PS trasmessa dal legale rappresentante  della
Provincia  Serafica  di  San  Francesco  di  Assisi  -  O.F.M.  Padre
Pasqualino  Massone  e  acquisita  al  protocollo   della   struttura
commissariale in data 21 gennaio  2025  prot.  CGRTS-0001956  per  un
importo integrativo di euro 1.175.000,00; 
    O.C. 128/2022 Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio - Comune di
Assisi (PG) Id. ord. 09_CG trasmessa dal legale rappresentante  della
Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori
conventuali d'Assisi Padre Mario Cisotto e  acquisita  al  protocollo
della  struttura  commissariale  in  data  21  febbraio  2025   prot.
CGRTS-0006396  per  un  importo  integrativo,  per  l'intervento   di
completamento, di euro 141.790,28; 
  Visto e considerato che, quanto agli interventi sopra citati: 
    O.C. 128/2022 Id. ord. 01_PS -  Basilica  di  Santa  Maria  degli
Angeli -  Comune  di  Assisi  (PG)  -  Soggetto  attuatore  Provincia
Serafica di San  Francesco  di  Assisi,  l'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0011203 del  24  marzo
2025 ha dichiarato congruo l'incremento di euro 1.175.000,00, per  un
importo complessivo di euro 8.796.410,00  di  cui  euro  7.621.410,00
gia' stanziati con l'ordinanza n. 128/2022; 
    O.C. 128/2022 Id. ord. 09_CG - Chiesa di San  Francesco  -  Sacro
Tugurio -  Comune  di  Assisi  (PG)  -  Soggetto  attuatore  Custodia
Generale  del  Sacro  Convento  di  S.  Francesco  dei  frati  minori
conventuali  d'Assisi,  l'Ufficio  speciale  per   la   ricostruzione
dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0006396  del  21  febbraio  2025  ha
dichiarato   accoglibile,   per   l'intervento   di    completamento,
l'incremento di euro 141.790,28, per un importo complessivo  di  euro
1.591.790,28 di cui euro 1.450.000,00 gia' stanziati con  l'ordinanza
n. 128/2022; 
  Ritenuta la perdurante  sussistenza  dell'interesse  pubblico  alla
realizzazione degli  interventi  in  questione  e  la  necessita'  di
disporre, conseguentemente, l'integrazione dei  relativi  importi  in
accoglimento delle richieste pervenute dai soggetti attuatori; 
  Ritenuta la necessita' di apportare le  summenzionate  integrazioni
agli importi programmati di cui all'allegato B dell'ordinanza n.  128
del 13 ottobre 2022; 
  Ritenuto di conseguenza necessario integrare l'art. 9 (Disposizioni
finanziarie), comma 1, dell'ordinanza n. 128/2022  con  le  ulteriori
risorse, previste per gli interventi sulla Basilica  di  Santa  Maria
degli Angeli - Comune di Assisi (PG) e la Chiesa di San  Francesco  -
Sacro  Tugurio  -  Comune  di  Assisi  (PG)  per   complessivi   euro
1.316.790,28; 
  Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n.  128  del
13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 143 del  28  giugno  2023,  recante
«Modifica  all'ordinanza  n.  128  del  13  ottobre   2022,   recante
"Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per  l'ottavo
centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi,  Patrono  d'Italia;
approvazione del programma di sviluppo relativo agli  interventi  per
la   promozione   del   turismo   lento   in   attuazione   dell'art.
9-duodetricies del  decreto-legge  n.  123  del  24  ottobre  2019  e
disposizioni  di  organizzazione  e  semplificazione  delle  relative
procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione  delle  scadenze
concernenti la presentazione  delle  istanze  di  contributo  per  la
ricostruzione privata"»; 
  Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n.  128  del
13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 148 del  26  luglio  2023,  recante
«Modifiche  all'ordinanza  n.  128  del  13  ottobre  2022,   recante
"Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per  l'ottavo
centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi,  Patrono  d'Italia;
approvazione del programma di sviluppo relativo agli  interventi  per
la   promozione   del   turismo   lento   in   attuazione   dell'art.
9-duodetricies del  decreto-legge  n.  123  del  24  ottobre  2019  e
disposizioni  di  organizzazione  e  semplificazione  delle  relative
procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione  delle  scadenze
concernenti la presentazione  delle  istanze  di  contributo  per  la
ricostruzione privata"»; 
  Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n.  128  del
13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 152 del 13 novembre  2023,  recante
«Modifica  all'ordinanza  n.  128  del  13  ottobre   2022,   recante
"Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per  l'ottavo
centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi,  Patrono  d'Italia;
approvazione del programma di sviluppo relativo agli  interventi  per
la   promozione   del   turismo   lento   in   attuazione   dell'art.
9-duodetricies del  decreto-legge  n.  123  del  24  ottobre  2019  e
disposizioni  di  organizzazione  e  semplificazione  delle  relative
procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione  delle  scadenze
concernenti la presentazione  delle  istanze  di  contributo  per  la
ricostruzione privata"»; 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 che alla data del  7  aprile  2025  e'  pari  a  euro
1.230.021.067,40,  mentre,  alla  medesima  data,  l'ammontare  delle
risorse disponibili per  la  nuova  programmazione  e'  pari  a  euro
1.100.312.988,83; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo  scopo  di  consentire  la
piu' celere ed efficace ricostruzione  degli  edifici  di  culto,  in
forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa,  nonche'  in
considerazione  dei  principi  di  rilevanza  costituzionale  dettati
dall'art. 9 della Costituzione; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile  2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
«Modalita'  esecutive  relative  agli  interventi  di   ricostruzione
                    riguardanti edifici di culto» 
 
  1. Nel caso di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici  a
decorrere dal 24 agosto 2016, crollati e  oggetto  di  ricostruzione,
qualora l'ente preposto alla tutela del bene  imponga  il  riutilizzo
dei materiali originari con funzione strutturale non  rispondenti  ai
requisiti di cui al §11 delle NTC2018 e relativa circolare 21 gennaio
2019, n. 7, in deroga ai criteri di identificazione e  qualificazione
di cui al medesimo §11 delle NTC2018  e  relativa  circolare  citata,
essi possono  essere  utilizzati  previa  sottoposizione  alle  prove
previste dal citato §11. 
  2.  Con  particolare  riferimento  alle  murature,  e'   necessario
eseguire le prove indicate al §11.10, laddove si utilizzino  elementi
artificiali  o  in  pietra  naturale  squadrata,  ovvero   prove   di
compressione, di compressione e taglio, di compressione  diagonale  e
di taglio diretto sul giunto, da condurre su un  numero  staticamente
rilevante di pannelli murari (almeno sette per ogni  prova)  all'uopo
prodotti, e tali pannelli devono essere prodotti mediante  le  stesse
tecniche utilizzate in cantiere ed espressamente indicate in fase  di
progettazione. 
  3. Le prove di cui al  presente  articolo  devono  essere  eseguite
presso un laboratorio ufficiale o autorizzato ai sensi  dell'art.  59
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. I  risultati
ottenuti,  dichiarati  nel  certificato  rilasciato  dal  laboratorio
medesimo,  costituiscono  dati  imprescindibili  da  assumere   nelle
verifiche della sicurezza della struttura in sede  di  redazione  del
progetto, anche tenendo conto della tipologia  di  materiale  e/o  di
elemento strutturale composto da piu' materiali. 
  4. I risultati di cui sopra devono  essere  altresi'  verificati  e
accertati  in  corso  d'opera  dal  direttore  dei   lavori   e   dal
collaudatore, anche mediante prelievi e/o prove in situ  eseguiti  da
un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i cui  risultati  devono
essere allegati alla relazione a struttura  ultimata  in  analogia  a
quanto previsto per i materiali rispondenti ai  requisiti  di  norma.
Tale adempimento costituisce controllo di accettazione dei  materiali
da parte del direttore dei lavori di cui al §11 delle NTC2018.