IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale
eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o
movimenti franosi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di
Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023, nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023,
n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, n. 1027 del 3
ottobre 2023, n. 1029 del 6 ottobre 2023, n. 1031 del 10 ottobre
2023, n. 1045 del 14 dicembre 2023 e n. 1080 del 15 marzo 2024,
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di
Forli-Cesena e Rimini»;
Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024 con cui, in ragione
dell'eccezionalita' degli eventi verificatisi a partire sul giorno 17
settembre 2024 e del conseguente impatto sulla capacita' operativa
dei medesimi territori interessati, i termini di cui alla citata
ordinanza n. 999/2023 sono stati ulteriormente prorogati;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
agosto 2023, con cui e' disciplinato il passaggio delle attivita' e
delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita'
previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione
commissariale straordinaria di cui all'art. 20-ter del citato
decreto-legge n. 61/2023, e sono individuate le corrispondenti
funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza in
rassegna, che cessano a decorrere dalla data dell'efficacia il
medesimo decreto;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di ulteriori
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in
rassegna;
Sentito il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui
all'art. 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 61/2023;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Restituzione somme non dovute
1. La restituzione delle somme percepite per il contributo per
l'immediato sostegno ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 999/2023, non dovute, in
tutto o in parte, avviene secondo le modalita' di cui all'art. 2,
comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 1027/2023, mediante accreditamento sul conto corrente
infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (IBAN
IT49J0100003245350200022330), a tal fine indicato espressamente nel
relativo provvedimento di accertamento.
2. Permane l'obbligo per i beneficiari, anche laddove non abbiano
presentato domanda di saldo, di documentare al comune
territorialmente competente tutte le spese concernenti l'acconto
ricevuto. Per l'eventuale quota parte di contributo non rendicontato
o non valutato ammissibile all'esito delle attivita' istruttorie, i
comuni interessati provvedono a richiedere la restituzione delle
somme.
3. Il Commissario delegato definisce, in raccordo con il
Dipartimento della protezione civile, le modalita' con cui le
amministrazioni comunali relazionano, a conclusione delle attivita'
istruttorie, in ordine alle casistiche concernenti i beneficiari che
non hanno provveduto alla predetta presentazione della domanda di
saldo.
4. A fronte di mancato adempimento da parte dei beneficiari nella
restituzione delle risorse, si provvede all'iscrizione a ruolo con le
modalita' di cui al citato art. 2, comma 1 dell'OCDPC n. 1027/2023.
5. E' facolta' dell'Amministrazione comunale sostituirsi, in tutto
o in parte, per restituire, a valere sui propri stanziamenti di
bilancio disponibili a legislazione vigente, le somme percepite a
titolo di contributo di immediato sostegno e non rendicontate da
nuclei familiari in cui almeno un componente risulti in carico ai
propri Servizi sociali.