IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e  di  Ferrara  e  altre  zone  del  territorio  regionale
eventualmente  interessate  da  esondazioni,   rotture   arginali   o
movimenti franosi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e  di
Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita'  che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio  2023  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023, nn. 998 e 999 del 31  maggio  2023,
n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, n. 1027 del 3
ottobre 2023, n. 1029 del 6 ottobre 2023,  n.  1031  del  10  ottobre
2023, n. 1045 del 14 dicembre 2023 e  n.  1080  del  15  marzo  2024,
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche  che,  a  partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di  Ravenna,  di
Forli-Cesena e Rimini»; 
  Visto l'art. 14 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024 con cui,  in  ragione
dell'eccezionalita' degli eventi verificatisi a partire sul giorno 17
settembre 2024 e del conseguente impatto  sulla  capacita'  operativa
dei medesimi territori interessati, i  termini  di  cui  alla  citata
ordinanza n. 999/2023 sono stati ulteriormente prorogati; 
  Visto il decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito  con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
agosto 2023, con cui e' disciplinato il passaggio delle  attivita'  e
delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita'
previste dal  decreto  legislativo  n.   1  del  2018  alla  gestione
commissariale  straordinaria  di  cui  all'art.  20-ter  del   citato
decreto-legge  n.  61/2023,  e  sono  individuate  le  corrispondenti
funzioni  dei  commissari  delegati  nominati  per   l'emergenza   in
rassegna, che  cessano  a  decorrere  dalla  data  dell'efficacia  il
medesimo decreto; 
  Ravvisata la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di  ulteriori
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Sentito il Commissario  straordinario  alla  ricostruzione  di  cui
all'art. 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 61/2023; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                    Restituzione somme non dovute 
 
  1. La restituzione delle somme  percepite  per  il  contributo  per
l'immediato sostegno ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile  n.  999/2023,  non  dovute,  in
tutto o in parte, avviene secondo le modalita'  di  cui  all'art.  2,
comma 1 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n.  1027/2023,  mediante  accreditamento  sul  conto  corrente
infruttifero n. 22330, aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato intestato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (IBAN
IT49J0100003245350200022330), a tal fine indicato  espressamente  nel
relativo provvedimento di accertamento. 
  2. Permane l'obbligo per i beneficiari, anche laddove  non  abbiano
presentato   domanda   di   saldo,   di   documentare    al    comune
territorialmente competente  tutte  le  spese  concernenti  l'acconto
ricevuto. Per l'eventuale quota parte di contributo non  rendicontato
o non valutato ammissibile all'esito delle attivita'  istruttorie,  i
comuni interessati provvedono  a  richiedere  la  restituzione  delle
somme. 
  3.  Il  Commissario  delegato  definisce,  in   raccordo   con   il
Dipartimento  della  protezione  civile,  le  modalita'  con  cui  le
amministrazioni comunali relazionano, a conclusione  delle  attivita'
istruttorie, in ordine alle casistiche concernenti i beneficiari  che
non hanno provveduto alla predetta  presentazione  della  domanda  di
saldo. 
  4. A fronte di mancato adempimento da parte dei  beneficiari  nella
restituzione delle risorse, si provvede all'iscrizione a ruolo con le
modalita' di cui al citato art. 2, comma 1 dell'OCDPC n. 1027/2023. 
  5. E' facolta' dell'Amministrazione comunale sostituirsi, in  tutto
o in parte, per restituire,  a  valere  sui  propri  stanziamenti  di
bilancio disponibili a legislazione vigente,  le  somme  percepite  a
titolo di contributo di immediato  sostegno  e  non  rendicontate  da
nuclei familiari in cui almeno un componente  risulti  in  carico  ai
propri Servizi sociali.