IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117, commi 2, lettera r), e 3, e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento  2009/223/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee; 
  Visto il regolamento (UE) 2011/328 della Commissione del  5  aprile
2011, recante disposizioni attuative del regolamento  (CE)  2008/1338
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  relativo  alle  statistiche
comunitarie in materia di sanita' pubblica e di  salute  e  sicurezza
sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche  sulle  cause
di decesso; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e
in particolare l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e i); 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo»; 
  Vista la circolare del Ministero  di  grazia  e  giustizia  del  22
febbraio  1999  n.  1/50-FG-40/97/U887,   recante   «Regolamento   di
attuazione     sulla     semplificazione     delle     certificazioni
amministrative»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2-sexies   del   citato   decreto
legislativo  n.  196  del  2003  che,  al  comma  1,  prevede  che  i
trattamenti delle categorie particolari  di  dati  personali  di  cui
all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento,  necessari  per  motivi  di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo  2,  lettera  g),
del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora  siano  previsti  dal
diritto dell'Unione  europea  ovvero,  nell'ordinamento  interno,  da
disposizioni  di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla   legge,   di
regolamento o da atto amministrativo  generale,  che  specifichino  i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili  e
il  motivo  di  interesse  pubblico  rilevante,  nonche'  le   misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti  fondamentali  e  gli
interessi dell'interessato; 
  Visto inoltre il comma 2, lettera cc) trattamenti effettuati a fini
di  archiviazione  nel  pubblico  interesse  o  di  ricerca  storica,
concernenti la conservazione, l'ordinamento e  la  comunicazione  dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli
enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di  interesse  storico
particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica,  nonche'
per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del  sistema
statistico nazionale (Sistan) del citato art.  2-sexies  del  decreto
legislativo n. 196 del 2003; 
  Visti, inoltre, l'art. 93, rubricato «Certificato di assistenza  al
parto», e l'art. 109, rubricato «Dati statistici relativi  all'evento
nascita», del menzionato decreto legislativo n. 196 del 2003; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  relativo  alla
istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei  registri  nel  settore
sanitario e, in particolare, il comma 13; 
  Vista la legge 19 agosto 2016, n.  167,  recante  «Disposizioni  in
materia di accertamenti  diagnostici  neonatali  obbligatori  per  la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»; 
  Visto  l'art.  8,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403,  recante   «Regolamento   di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge  15  maggio  1997,  n.
127,   in   materia   di   semplificazione    delle    certificazioni
amministrative»; 
  Visto l'art. 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, recante il «Regolamento per la revisione e  la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile»,   a   norma
dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349,
recante  «Regolamento  recante  modificazioni   al   certificato   di
assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanita'  pubblica
e  statistici  di  base  relativi  agli  eventi  di   nascita,   alla
nati-mortalita' ed ai nati affetti da malformazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  12  dicembre  2007,  n.
277, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,  e
dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196», volto a disciplinare i trattamenti dei dati  sensibili
e giudiziari effettuati dal Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, «Regolamento recante il riordino dell'Istituto  nazionale  di
statistica» e, in particolare, l'art. 2,  comma  2,  lettera  c)  del
predetto decreto, in base al quale l'ISTAT  provvede  a  «definire  i
metodi  e  i  formati  da  utilizzare  da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni  per  lo  scambio  e  l'utilizzo  in  via  telematica
dell'informazione statistica  e  finanziaria,  nonche'  a  coordinare
modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica  e
dei sistemi informativi utilizzati  dalle  pubbliche  amministrazioni
per raccogliere informazioni utilizzate  o  da  utilizzare  per  fini
statistici»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  7  dicembre  2016,  n.
262, recante «Regolamento recante procedure per l'interconnessione  a
livello nazionale dei sistemi informativi  su  base  individuale  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  quando  gestiti  da   diverse
amministrazioni dello Stato»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo  2017,  n.
65, recante «Definizione e aggiornamento dei  livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  marzo
2017, recante «Identificazione dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei
registri di mortalita', di tumori e di altre patologie» che, al punto
B1.2 dell'allegato B1,  prevede  il  Sistema  di  sorveglianza  delle
malattie congenite e al  punto  B.2.9  dell'allegato  B2  prevede  il
Registro nazionale e registri regionali malformazioni congenite; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2005,  Serie  generale
n. 283, con il quale e' stato sostituito il Tavolo permanente  presso
il Ministero della salute con composizione paritetica con le  regioni
e province autonome, con il compito di valutare  la  realizzazione  e
l'aggiornamento del documento di indirizzo «Investire precocemente in
salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di  vita»,  di  cui
all'Accordo Stato-regioni del 20 febbraio 2020 (Rep. Atti n. 15/CSR),
armonizzandolo con le organizzazioni  dei  servizi  materno-infantili
delle regioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2011, con  cui
e' costituito  il  Comitato  percorso  nascita  nazionale,  il  quale
assicura la funzione di coordinamento permanente tra  le  istituzioni
centrali e periferiche in funzione della  qualita'  e  sicurezza  del
percorso nascita, come previsto dall'Accordo  Stato  regioni  del  16
dicembre 2010 (Rep. Atti n. 137/CU), recante «Linee di indirizzo  per
la promozione e il miglioramento della qualita',  della  sicurezza  e
dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel   percorso
nascita e per la riduzione del taglio cesareo»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2016, recante
«Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per  la  diagnosi
precoce  di  malattie  metaboliche  ereditarie»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 novembre 2016,  Serie
generale, n. 267; 
  Visto l'Accordo Quadro, del 22  febbraio  2001,  tra  il  Ministero
della salute, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario
nazionale che all'art. 6,  in  attuazione  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce  che  le  funzioni  di
indirizzo, coordinamento e controllo delle  fasi  di  attuazione  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002,  con
il quale e' stata istituita la Cabina di regia per  lo  sviluppo  del
Nuovo sistema informativo sanitario  nazionale  (NSIS)  e  successivi
atti relativi alla composizione e organizzazione; 
  Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la
finalita' di supportare il monitoraggio  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002; 
  Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003, n. 131,  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23  marzo  2005,  la
quale dispone all'art. 3 che: 
    la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
alla Cabina di regia e vengono recepiti dal  Ministero  della  salute
con  propri  decreti  attuativi,  compresi   i   flussi   informativi
finalizzati alla verifica degli standard qualitativi  e  quantitativi
dei livelli essenziali di assistenza; 
    il conferimento dei dati al Sistema informativo  sanitario,  come
indicato al comma 6, e'  ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato di cui all'art. 1, comma 164,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del  10  luglio  2014  (Rep.  atti  n.  82/CSR),
concernente il Patto per  la  salute  2014-2016  e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 1, secondo cui il  Patto  per  la  sanita'  digitale
rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che  ne
rallentano la diffusione e a evitare  realizzazioni  parziali  e  non
conformi alle esigenze della sanita' pubblica, e comma 3, secondo cui
il Piano di evoluzione dei  flussi  NSIS  (PEF-NSIS)  e'  predisposto
dalla Cabina di regia del NSIS, che provvede annualmente al  relativo
aggiornamento; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 116/CSR), per
l'evoluzione del Nuovo sistema informativo  sanitario  (NSIS)  e,  in
particolare, l'art. 1 che disciplina le funzioni  e  la  composizione
della Cabina di regia NSIS, prevedendo che sia  composta,  in  numero
paritetico,  da  rappresentanti  delle  amministrazioni  centrali   e
regionali; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2020 (Rep. Atti  n.  15/CSR),
sul documento di indirizzo «Investire precocemente in salute:  azioni
e strategie nei primi mille giorni di vita»; 
  Vista la linea guida «Gravidanza fisiologica», prodotta dal Sistema
nazionale linee guida  dell'ISS,  il  cui  scopo  e'  organizzare  le
informazioni fondate su prove di efficacia disponibili per consentire
ai professionisti della salute di  offrire  e  alle  donne  in  buona
salute con una gravidanza singola senza complicazioni di scegliere  i
trattamenti appropriati in circostanze specifiche; 
  Viste le «Linee di indirizzo per la definizione e  l'organizzazione
dell'assistenza  in  autonomia  da  parte   delle   ostetriche   alle
gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO)» del  23  ottobre  2017  a
cura della Direzione generale della programmazione sanitaria e  della
Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della
salute, nelle  quali  altresi'  si  sottolinea  che  la  gestione  in
autonomia  da  parte  delle  ostetriche  delle  gravidanze   BRO   e'
specificamente prevista dall'Accordo del 16  dicembre  2010,  nonche'
nella linea guida  «Gravidanza  fisiologica»,  prodotta  dal  Sistema
nazionale linee guida dell'ISS; 
  Vista la linea guida «Taglio  cesareo:  una  scelta  appropriata  e
consapevole», prodotta dal Sistema nazionale linee guida dell'ISS, il
cui scopo e' quello di approfondire il tema dell'appropriatezza della
pratica chirurgica nell'assistenza alla nascita; 
  Vista  la  direttiva  per  il   coordinamento   della   modulistica
amministrativa e dei sistemi informativi per finalita' statistiche n.
1/2014, adottata dal Presidente dell'ISTAT in attuazione dell'art.  2
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010; 
  Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini  statistici  o
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico
nazionale, adottate con provvedimento del Garante per  la  protezione
dei dati personali del 19 dicembre 2018; 
  Considerato che il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
all'art. 118, lettera b), dispone che spetta allo Stato «la  gestione
del Sistema  informativo  sanitario  (SIS)  per  quanto  concerne  le
competenze statali, nonche' gli organismi pubblici e privati»; 
  Considerato che  l'art.  118,  lettera  c),  del  predetto  decreto
legislativo n.  112  del  1998  stabilisce  che  compete  allo  Stato
«l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN»; 
  Considerato  che  l'art.  118  lettera  e),  del  predetto  decreto
legislativo n. 112 del 1998 attribuisce allo Stato «il  coordinamento
informativo  e  statistico  relativo  alle  funzioni  e  ai   compiti
conferiti» e che, pertanto, i soggetti destinatari  del  conferimento
di funzioni di cui al medesimo decreto  legislativo  «sono  tenuti  a
comunicare  alla  competente  autorita'  statale,  con  aggiornamento
periodico  o  comunque  a  richiesta,  le   principali   informazioni
concernenti l'attivita'  svolta,  con  particolare  riferimento  alle
prestazioni erogate»; 
  Considerata  l'importanza  ai  fini   di   sanita'   pubblica   del
rilevamento dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,  dei
nati affetti da patologie congenite e dei nati  morti,  nonche'  alle
caratteristiche  socio-demografiche   dei   genitori,   mediante   la
compilazione da parte delle ostetriche e  del  personale  medico  del
certificato di assistenza al parto, quale strumento di  tutela  della
salute dell'individuo e della collettivita'; 
  Considerata la necessita' di ottimizzare il flusso informativo  del
certificato di assistenza al  parto,  onde  consentire  alle  aziende
sanitarie locali, alle regioni e alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano e al Ministero della salute  di  disporre  di  uno  strumento
omogeneo per la rilevazione dei dati di base relativi agli eventi  di
nascita e dei dati relativi ai nati affetti da patologie congenite  e
ai nati morti, per la  predisposizione  degli  atti  di  indirizzo  e
coordinamento in materia di sanita' pubblica e per  l'adozione  delle
conseguenti  misure,  nonche'   di   adempiere   agli   obblighi   di
trasmissione dei medesimi  dati  agli  altri  organismi  nazionali  e
internazionali; 
  Considerato che il regolamento (UE) 2011/328 della Commissione  del
5 aprile 2011, recante disposizioni attuative  del  regolamento  (CE)
2008/1338 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alle
statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di salute  e
sicurezza sul luogo di lavoro, per  quanto  riguarda  le  statistiche
sulle cause  di  decesso,  disciplina  le  modalita'  e  i  tempi  di
trasmissione  dei  dai  relativi  ai  nati  morti  alla   Commissione
(Eurostat); 
  Ravvisata, quindi, la necessita'  di  procedere,  alla  luce  delle
nuove evidenze scientifiche, delle attuali  esigenze  di  rilevazione
dei dati su nascita, nati-mortalita'  e  nati  affetti  da  patologie
congenite, nonche' del progresso tecnologico  e  nel  rispetto  della
normativa a tutela della riservatezza e  della  protezione  dei  dati
personali, ad  una  revisione  sistematica  dell'attuale  sistema  di
funzionamento del certificato di  assistenza  al  parto,  di  cui  al
menzionato decreto ministeriale 16 luglio 2001, n. 349; 
  Ritenuto necessario che, ferme restando le competenze attribuite in
materia alle regioni e Province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
Ministero  della  salute  garantisca  la  gestione   unitaria   delle
modalita' di rilevazione dei dati di sanita' pubblica e statistici di
base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalita' ed ai nati
affetti da patologie congenite; 
  Considerato che con  decreto  ministeriale  11  novembre  2015,  al
Comitato percorso nascita nazionale e' stato  attribuito  l'ulteriore
compito di esprimere un parere «consultivo» su  richieste  di  deroga
relativamente a punti nascita con volumi di  attivita'  inferiori  ai
500 parti/anno avanzate da regioni e province autonome; 
  Preso atto che Il Comitato percorso nascita  nazionale,  costituito
con decreto ministeriale 12  aprile  2011,  e'  stato  rinnovato  con
decreto ministeriale 11 aprile 2018; 
  Considerata la legge 9 gennaio 2006, n.  7,  recante  «Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile», con decreto 17 dicembre 2007  sono  adottate  le
«Linee guida destinate alle figure professionali che operano  con  le
comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono  effettuate  le
pratiche  di  mutilazione  genitale  femminile  per  realizzare   una
attivita' di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle  donne  e
delle bambine gia' sottoposte a tali pratiche»; 
  Considerato che  l'allattamento  e'  un  diritto  fondamentale  dei
bambini e che il  Ministero  della  salute  ha  istituito  presso  la
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  alimenti  e  la
nutrizione il  Tavolo  tecnico  operativo  interdisciplinare  per  la
promozione dell'allattamento al seno (TAS), al fine  di  favorire  la
protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al  seno  e
diffondere, presso la popolazione, la consapevolezza  dell'importanza
dell'allattamento come norma naturale, di valore culturale e sociale,
in accordo con le linee di indirizzo nazionali e internazionali; 
  Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della disciplina  del
Certificato di assistenza al parto in considerazione  degli  avvenuti
progressi scientifici nell'ambito dell'assistenza sanitaria correlata
all'evento nascita; 
  Acquisite le valutazioni della Cabina di regia  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario in data 14 febbraio 2023; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, n. 369 del 20 giugno 2024,  ai  sensi  dell'art.  36,
par. 4, e dell'art. 58, par. 3,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025  (Rep.  atti  n.
57/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari relativi
ai parti: 
    a. per i quali l'eta' gestazionale del feto e' pari o superiore a
22 settimane compiute (22 settimane +0 giorni); 
    b. per i quali l'eta' gestazionale del feto e' inferiore alle  22
settimane ma che hanno dato luogo a nati con  segni  di  vitalita'  e
condizioni cliniche e morfologiche tali da permettere  di  ipotizzare
la sopravvivenza, anche se con probabilita' remota.