IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 
                   Nella seduta del 27 marzo 2025 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a  decorrere  dalla  medesima  data,  nella  legge  27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e  ai  compiti
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica, di seguito DIPE; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze  del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle   politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione  degli  indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede  comunitaria,  per
il coordinamento  delle  iniziative  delle  amministrazioni  ad  essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge n.  59  del  1997,  ivi  inclusa  la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di  cui  all'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,
fatta  eccezione  per  le  funzioni  di  programmazione  economica  e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il
quale  dispone,  al  comma  1,  che  il  citato  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito  FSC,  sia  finalizzato  a  dare   unita'   programmatica   e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le  diverse
aree del Paese,  e  al  comma  3,  che  l'intervento  del  Fondo  sia
finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo  nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di  grandi  progetti  o  di
investimenti  articolati  in  singoli   interventi   di   consistenza
progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi,  in
relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili,  anche
per quanto attiene al profilo temporale; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare,  il  comma
177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di  dotazione
aggiuntiva  a  favore  del  FSC  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in  particolare,
l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle  politiche
di coesione e per l'integrazione con il PNRR»,  che  ha  disposto  la
soppressione  dell'Agenzia  per  la  coesione   territoriale   e   il
trasferimento  delle  relative  funzioni  al  Dipartimento   per   le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di  immigrazione»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca  disposizioni  per
l'utilizzazione delle risorse nazionali  ed  europee  in  materia  di
coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di  assicurare
un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per
la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il  periodo
di programmazione  2021-2027,  ha  novellato  la  disciplina  per  la
programmazione e  l'utilizzazione  delle  risorse  del  FSC,  di  cui
all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020,  il  quale
nel testo vigente prevede, in particolare, che: 
      le  risorse  FSC  sono  destinate  a  sostenere  esclusivamente
interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione  dell'80  per
cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento  nelle  aree  del
Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del
2020); 
      la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata, tra l'altro, per
iniziative e  misure  afferenti  alle  politiche  di  coesione,  come
definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, in coerenza con le politiche settoriali, con  gli
obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e con le  politiche  di  investimento  e  di
riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarita' e  di
addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del
2020); 
      a  seguito  della  registrazione  da  parte  degli  organi   di
controllo della delibera del CIPESS di  assegnazione  delle  risorse,
ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata  ad  avviare  le
attivita' occorrenti per l'attuazione, tra l'altro, delle  iniziative
e misure afferenti alle politiche della coesione di cui alla  lettera
a); (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020); 
      le risorse assegnate con la delibera di cui all'art.  1,  comma
178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal  Fondo  di
sviluppo  e  coesione,  nei  limiti  degli  stanziamenti  annuali  di
bilancio, in apposita contabilita' del  fondo  di  rotazione  di  cui
all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1,  comma  178,  lettera
i), della legge n. 178 del 2020); 
  Visto, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo
alle modalita' di trasferimento delle risorse FSC; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
novembre 2023 che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del  decreto-legge
n. 13 del  2023,  stabilisce  la  soppressione  dell'Agenzia  per  la
coesione  territoriale  a  decorrere  dal  1°  dicembre  2023  e   il
trasferimento delle relative risorse umane, strumentali,  finanziarie
e delle  relative  funzioni  al  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che  assume  la
nuova denominazione di Dipartimento per le politiche  di  coesione  e
per il Sud; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  2024,
con il quale l'onorevole Tommaso  Foti  e'  stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli  affari  europei,
il PNRR e le politiche di coesione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per  gli
affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso
Foti, e, in particolare, l'art. 3  recante  «Delega  di  funzioni  in
materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli  e'  stato
nominato Segretario del CIPESS (CIPESS), e gli  e'  stata  assegnata,
tra le altre, la  delega  ad  esercitare  le  funzioni  spettanti  al
Presidente del Consiglio dei ministri  in  materia  di  coordinamento
della politica economica e di  programmazione  e  monitoraggio  degli
investimenti pubblici, compresi  quelli  orientati  al  perseguimento
dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di  partenariato
pubblico-privato; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministro  per  gli  affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot.  DIPE
n. 003060-A del 13 marzo 2025, e l'allegata nota informativa  per  il
CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le  politiche  di
coesione e per il Sud della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
come integrata dalla successiva nota prot. DIPE n. 0003532-A  del  25
marzo 2025, concernente l'assegnazione, ai sensi dell'art.  1,  comma
178, lettera a),  della  legge  n.  178  del  2020,  di  risorse  FSC
2021-2027  per  un  importo  pari  a  80.278.096,80  euro,   per   la
realizzazione dei seguenti interventi: 
  «Lavori  di  raddoppio  della  carreggiata  con  adeguamento  della
piattaforma stradale al tipo B del DM 5 novembre  2001  della  SS.690
"AVEZZANO-SORA" nel tratto compreso tra il Km 0+000 e  il  Km  39+350
ricadente nel territorio della  Regione  Abruzzo.  STRALCIO  1»  (CUP
F21B21006730005) con soggetto attuatore ANAS S.p.a., per  un  importo
complessivo di 66.278.096,80 euro da  assegnare  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione 2021-2027; 
  «Chiesa di Santa Maria Paganica  -  consolidamento  e  restauro  in
L'Aquila  -  1°  stralcio  funzionale»  (CUP  F19D25000340001),   con
soggetto  attuatore  il  Ministero  della  cultura,  per  un  importo
complessivo di 14.000.000,00 euro, da assegnare  al  Ministero  della
cultura; 
  Considerato  che,  per  l'intervento  «Lavori  di  raddoppio  della
carreggiata con adeguamento della  piattaforma  stradale  al  tipo  B
del dm 5  novembre  2001  della  SS.690  «AVEZZANO-SORA»  nel  tratto
compreso tra il Km 0+000 e il  Km  39+350  ricadente  nel  territorio
della  Regione  Abruzzo.  STRALCIO  1»  -  attualmente  in  fase   di
progettazione, con progettazione esecutiva ancora da  avviare  -,  la
data di aggiudicazione dell'appalto e' il 30 giugno  2026,  con  fine
dei lavori prevista per il 2030, e che, per l'intervento  «Chiesa  di
Santa Maria Paganica - consolidamento e restauro  in  L'Aquila  -  1°
stralcio funzionale», attualmente in fase di progettazione esecutiva,
la data di aggiudicazione dell'appalto e' il 31 marzo 2026 e la  fine
dei lavori e' prevista per il 2027; 
  Considerato che la data di aggiudicazione  definitiva  dell'appalto
costituisce il termine di riferimento ai fini dell'applicazione della
revoca automatica delle risorse; 
  Considerato che le risorse di cui si chiede l'assegnazione sono  da
imputare alle seguenti annualita' finanziarie,  in  coerenza  con  le
disponibilita'  annuali  del  FSC  nel  bilancio  dello  Stato,   che
presentano la necessaria capienza: 
 
                                                       Valori in euro 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
  Tenuto conto  che  la  proposta  richiama  l'obbligo,  in  capo  ai
soggetti  attuatori  degli  interventi,  di  conformarsi  alle  norme
vigenti in materia di appalti pubblici; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79,  recante  «Regolamento  interno  del  CIPESS
(CIPESS)», di seguito «Regolamento interno»; 
  Viste la nota DIPE prot. n. 3666 del 27 marzo 2025 predisposta  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta  a  base
della seduta del Comitato nelle more della ricezione delle  eventuali
osservazioni del MEF, nonche' la nota DIPE prot. n. 3697 del 27 marzo
2025   predisposta   congiuntamente   dal   Dipartimento    per    la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  16,  della  legge  27  febbraio
1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In  caso  di
assenza o impedimento temporaneo del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, il Comitato e'  presieduto  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; 
  Tenuto conto  che  il  testo  della  presente  delibera,  approvata
nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma  7,
del Regolamento interno del  CIPESS,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e  successivamente
sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e  del  Presidente  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  PNRR  e  le
politiche di coesione; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per la  realizzazione  degli
interventi   di   raddoppio   della   carreggiata    della    S.S.690
«Avezzano-Sora» e di consolidamento e restauro della «Chiesa di Santa
Maria Paganica» (art. 1, comma 178, lettera a) della legge n. 178 del
2020). 
  1.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178
del 2020, e' disposta l'assegnazione di 80.278.096,80 euro  a  valere
sulle risorse FSC 2021-2027, di cui: 
    66.278.096,80 euro a favore del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  per  la  realizzazione  dell'intervento  «Lavori   di
raddoppio  della  carreggiata  con  adeguamento   della   piattaforma
stradale  al  tipo  B  del dm   5 novembre   2001   della   SS.   690
«AVEZZANO-SORA» nel tratto compreso tra il Km 0+000 e  il  Km  39+350
ricadente nel territorio della  Regione  Abruzzo.  STRALCIO  1»  (CUP
F21B21006730005), con soggetto attuatore ANAS S.p.a.; 
    14.000.000,00 euro a favore del Ministero della  cultura  per  la
realizzazione  dell'intervento  «Chiesa  di  Santa  Maria  Paganica -
consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale»  (CUP
F19D25000340001), con soggetto attuatore il Ministero della cultura. 
  1.2 Le risorse FSC 2021-2027 saranno imputate  sul  bilancio  dello
Stato, in coerenza con le disponibilita' annuali del FSC nel bilancio
dello  Stato  che  presentano  la  necessaria  capienza,  secondo  la
seguente articolazione per annualita': 
 
                                                       Valori in euro 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2. Disposizioni attuative e monitoraggio 
  2.1 Il mancato  rispetto  della  data  prevista  di  aggiudicazione
definitiva  dell'appalto,  individuata  nel  30   giugno   2026   per
l'intervento «Lavori di raddoppio della carreggiata  con  adeguamento
della piattaforma stradale al tipo B del dm  5  novembre  2001  della
SS.690 «AVEZZANO-ORA» nel tratto compreso tra il Km  0+000  e  il  Km
39+350 ricadente nel territorio della Regione  Abruzzo.  STRALCIO  1»
(CUP F21B21006730005) e nel 31 marzo 2026 per l'intervento «Chiesa di
Santa Maria Paganica - consolidamento e restauro  in  L'Aquila  -  1°
stralcio funzionale», determina la revoca  automatica  delle  risorse
assegnate. 
  2.2  Le  amministrazioni  assegnatarie   assicurano   la   costante
alimentazione  del  Sistema  nazionale  di  monitoraggio   ai   sensi
dell'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023. 
3. Modalita' di trasferimento delle risorse FSC 
  3.1 Le risorse sono trasferite dal Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud,  su  apposita  richiesta  dell'Amministrazione
assegnataria,  in  coerenza  con  le  risultanze   del   sistema   di
monitoraggio e nei limiti delle disponibilita' annuali di  cassa  del
FSC, secondo le seguenti modalita': 
    a) per l'intervento «Lavori di raddoppio  della  carreggiata  con
adeguamento della piattaforma stradale al tipo B del  dm  5  novembre
2001 della SS.690 «AVEZZANO-SORA» nel tratto compreso tra il Km 0+000
e il Km 39+350 ricadente  nel  territorio  della  Regione  Abruzzo  -
STRALCIO 1» (CUP F21B21006730005), previa  verifica  dell'avanzamento
procedurale e realizzativo dell'intervento da  parte  del  competente
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riconoscimento in
favore  di  ANAS  S.p.a.,  a   titolo   di   rimborso   delle   spese
effettivamente sostenute; 
    b)  per  l'intervento   «Chiesa   di   Santa   Maria   Paganica -
consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale»  (CUP
F19D25000340001), mediante: 
      anticipazione fino al 10 per cento, anche in piu' tranche; 
      successivi pagamenti intermedi in ragione di quote  del  5  per
cento  in  relazione  alle  spese  liquidate  dagli  enti  attuatori,
cosiddetto «costo realizzato», da richiedere con apposita domanda  di
pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento  intermedio  successivo
all'anticipazione  puo'  essere  richiesto   allorquando   il   costo
realizzato sia almeno pari al 5 per cento;  i  pagamenti  successivi,
allorquando si realizzi un ulteriore «costo realizzato»  almeno  pari
al 5 per cento. 
      saldo, per una quota non superiore  al  5  per  cento,  fino  a
concorrenza del valore complessivo, a seguito di  domanda  finale  di
pagamento inviata al Dipartimento che attesti un  «costo  realizzato»
pari all'intero importo assegnato. 
4. Disposizioni finali 
  4.1 Delle assegnazioni disposte dalla presente  delibera  si  tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo  di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno  e  del  20  per
cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del  FSC
2021-2027. 
  4.2 Le amministrazioni assegnatarie  delle  risorse,  di  cui  alla
presente  delibera,  sono  autorizzate  ad   avviare   le   attivita'
occorrenti  per  l'attuazione   dell'intervento   a   seguito   della
registrazione della presente  delibera  del  CIPESS  da  parte  degli
organi di controllo. 
 
                                        Il Vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 996