Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
((Disposizioni urgenti  per  l'attuazione  della  riforma  1.1  della
  Missione  4,  Componente  1,  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
  resilienza, relativa agli istituti tecnici)) 
  1. Al decreto-legge 23 settembre  2022,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    ((a) all'articolo 26, il secondo  periodo  del  numero  2)  della
lettera a) del comma  2  e  il  secondo  periodo  del  comma  3  sono
soppressi;)) 
    b) dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente: 
      «Art. 26-bis (Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1
della Missione 4, Componente 1, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  relativa  agli  istituti  tecnici).   -   1.   Ai   fini
dell'attuazione dell'articolo 26, a  decorrere  dall'anno  scolastico
2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione  e
del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26
nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni
e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati  di  apprendimento,
sulla base del profilo  educativo  culturale  e  professionale  dello
studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo  dei  percorsi  di
istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei  limiti  del  monte
ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del  medesimo
Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico  2026/2027  ai  fini
del rispetto della clausola di  cui  all'articolo  26,  comma  6,  il
numero complessivo delle classi attivate negli  istituti  tecnici  e'
definito con decreto del Ministero dell'istruzione ((e  del  merito))
di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  ((A
decorrere dal medesimo anno scolastico il  numero  complessivo  delle
classi della scuola secondaria  di  secondo  grado  non  puo'  essere
superiore  a  quello  delle  classi  presenti  nell'anno   scolastico
2023/2024.)) La riforma degli istituti tecnici  di  cui  al  presente
comma e' introdotta dall'anno  scolastico  2026/2027  per  le  classi
prime,  dall'anno  scolastico  2027/2028  per  le   classi   seconde,
dall'anno  scolastico  2028/2029  per  le  classi  terze,   dall'anno
scolastico  2029/2030  per  classi  quarte  e  dall'anno   scolastico
2030/2031 per le classi quinte. 
      2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  a  decorrere
dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici  rilasciano,  in
qualita' di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
g), del decreto legislativo ((16 gennaio 2013)),  n.  13,  a  domanda
dell'interessato,  la  certificazione  delle   competenze,   di   cui
all'articolo  26,   comma   3,   progressivamente   acquisite   dalle
studentesse e dagli studenti ai diversi livelli  intermedi  e  tenuto
conto dei risultati di apprendimento  del  profilo,  sulla  base  del
modello  di  "certificato  di   competenze"   di   cui   all'Allegato
2-quater.»; 
    c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter  e  2-quater
di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi  al  presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante. 
  2. ((Al riordino)) della disciplina degli istituti tecnici  di  cui
all'articolo 26 del ((citato)) decreto-legge  n.  144  del  2022,  si
provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n.  281,  nell'ambito  delle  risorse  umane,  ((strumentali  e
finanziarie)) disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  nel  rispetto  dei  criteri
indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del  2022.
((Con il regolamento di  cui  al  presente  comma  sono  abrogate  le
disposizioni  che  disciplinano  gli   ordinamenti   e   i   percorsi
dell'istruzione tecnica  espressamente  individuate  nel  regolamento
medesimo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   26,   del
          decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori
          misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
          produttivita' delle imprese, politiche  sociali  e  per  la
          realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del  23
          settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          17 novembre 2022, n. 175, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  26  (Misure  per  la  riforma  degli  istituti
          tecnici). - 1. Al fine di poter  adeguare  costantemente  i
          curricoli degli istituti tecnici alle esigenze  in  termini
          di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli
          obiettivi del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          orientandoli anche  verso  le  innovazioni  introdotte  dal
          Piano nazionale  «Industria  4.0»  in  un'ottica  di  piena
          sostenibilita' ambientale, con uno o piu'  regolamenti,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto,  si  provvede  alla  revisione
          dell'assetto  ordinamentale  dei  percorsi   dei   suddetti
          istituti, in  modo  da  sostenere  il  rilancio  del  Paese
          consolidando il legame tra crescita economica  e  giustizia
          sociale. 
                2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei
          limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente,  secondo  le  modalita'
          stabilite  al  comma  4  nel  rispetto  dei  principi   del
          potenziamento dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e    della    maggiore    flessibilita'    nell'adeguamento
          dell'offerta formativa nonche' nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri: 
                  a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti,
          mirando a: 
                    1)    rafforzare    le    competenze     generali
          linguistiche,   storiche,   matematiche   e   scientifiche,
          giuridiche   ed   economiche,   nonche'    le    competenze
          tecnico-professionali riguardanti i profili in  uscita  con
          particolare  riferimento   al   contesto   dell'innovazione
          digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi  connessi
          al made in Italy; 
                    1-bis)  rafforzare  la  connessione  al   tessuto
          socioeconomico-produttivo del  territorio  di  riferimento,
          favorendo la laboratorialita',  l'innovazione  e  l'apporto
          formativo delle imprese e degli enti del territorio; 
                    2)  valorizzare  la  metodologia  didattica   per
          competenze,     caratterizzata     dalla      progettazione
          interdisciplinare e dalle unita' di apprendimento,  nonche'
          aggiornare il Profilo educativo, culturale e  professionale
          dello studente e incrementare gli spazi di flessibilita'. 
                  b)  previsione  di  meccanismi  volti  a  dare   la
          continuita' degli  apprendimenti  nell'ambito  dell'offerta
          formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi
          dell'istruzione  terziaria  nei  settori  tecnologici,  ivi
          inclusa la funzione orientativa finalizzata  all'accesso  a
          tali  percorsi,  anche  in  relazione  alle  esigenze   del
          territorio di riferimento, in coerenza con quanto  disposto
          in materia di ITS Academy dalla legge 15  luglio  2022,  n.
          99, e in materia di  lauree  a  orientamento  professionale
          abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163; 
                  c) previsione  di  specifiche  attivita'  formative
          destinate al  personale  docente  degli  istituti  tecnici,
          finalizzate alla sperimentazione  di  modalita'  didattiche
          laboratoriali,    innovative,    coerentemente    con    le
          specificita' dei contesti territoriali,  nell'ambito  delle
          attivita'  previste  ai  sensi  dell'articolo  16-ter   del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59  e  dell'articolo
          1, comma 124, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                  d) previsione a livello regionale o  interregionale
          di  accordi,  denominati   «Patti   educativi   4.0»,   per
          l'integrazione   e   la    condivisione    delle    risorse
          professionali, logistiche e strumentali di  cui  dispongono
          gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli  enti
          di formazione accreditati dalle Regioni, gli  ITS  Academy,
          le universita' e i centri di ricerca, anche  attraverso  la
          valorizzazione dei poli tecnico-professionali e  dei  patti
          educativi  di  comunita',  nonche'  la  programmazione   di
          esperienze  laboratoriali  condivise,   nell'ambito   delle
          risorse disponibili a legislazione vigente; 
                  e)  previsione,  nell'ambito  della  programmazione
          dell'offerta formativa regionale,  dell'erogazione  diretta
          da parte dei  Centri  provinciali  di  istruzione  per  gli
          adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati
          in rete con le istituzioni scolastiche di secondo  grado  o
          erogati in misura non sufficiente rispetto  alle  richieste
          dell'utenza e del territorio; 
                  f) previsione di misure di supporto  allo  sviluppo
          dei processi di internazionalizzazione  degli  istituti  al
          fine di realizzare lo  Spazio  europeo  dell'istruzione  in
          coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea  in  materia
          di istruzione e formazione professionale. 
                3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione
          tecnica possono richiedere,  prima  della  conclusione  del
          percorso di studi, la certificazione delle competenze e  la
          corrispondenza ai livelli di cui al  Quadro  europeo  delle
          qualifiche  per  l'apprendimento  permanente  al  fine   di
          mettere in evidenza le competenze acquisite ai  fini  della
          loro utilizzabilita' in un contesto di studio o  di  lavoro
          esterno al percorso frequentato. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 sono  adottati  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del  Ministro  dell'istruzione  e
          acquisito il parere della Conferenza unificata  di  cui  al
          decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Eventuali
          disposizioni modificative e integrative dei regolamenti  di
          cui al comma 1 sono adottate con le  modalita'  di  cui  al
          presente comma entro il 31 dicembre 2024. 
                4-bis. In sede  di  prima  applicazione,  per  l'anno
          scolastico   2025/2026,   con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito sono individuate,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica,  le  misure  necessarie  per
          l'applicazione dei criteri indicati al comma 2, lettere a),
          numero 1), numero 1-bis) e numero 2),  primo  periodo,  b),
          c),  d),  e)  e  f),  nel   rispetto   dei   principi   del
          potenziamento dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e    della    maggiore    flessibilita'    nell'adeguamento
          dell'offerta formativa. 
                5. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  dei
          regolamenti di cui al comma  1,  sono  abrogate  le  norme,
          anche di legge, individuate espressamente nei  regolamenti,
          regolatrici    degli    ordinamenti    e    dei    percorsi
          dell'istruzione  tecnica,  ivi  comprese  le   disposizioni
          previste nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 
                6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2023, n.  13,  recante  «Definizione
          delle  norme  generali  e  dei  livelli  essenziali   delle
          prestazioni  per  l'individuazione  e   validazione   degli
          apprendimenti non formali  e  informali  e  degli  standard
          minimi di servizio del sistema nazionale di  certificazione
          delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58  e  68,
          della legge  28  giugno  2012,  n.  92»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013: 
                «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini  e  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
                  a) «apprendimento permanente»: qualsiasi  attivita'
          intrapresa dalla persona in modo  formale,  non  formale  e
          informale,  nelle  varie  fasi  della  vita,  al  fine   di
          migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze,  in
          una prospettiva di crescita personale,  civica,  sociale  e
          occupazionale; 
                  b) «apprendimento formale»:  apprendimento  che  si
          attua nel  sistema  di  istruzione  e  formazione  e  nelle
          universita' e istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica,  e   che   si   conclude   con   il
          conseguimento di un titolo di studio o di una  qualifica  o
          diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o
          di una  certificazione  riconosciuta,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e
          universitari; 
                  c)  «apprendimento  non   formale»:   apprendimento
          caratterizzato da una scelta  intenzionale  della  persona,
          che si realizza al  di  fuori  dei  sistemi  indicati  alla
          lettera b), in ogni organismo che persegua scopi  educativi
          e formativi, anche del volontariato,  del  servizio  civile
          nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 
                  d) «apprendimento  informale»:  apprendimento  che,
          anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
          nello svolgimento, da parte di ogni persona,  di  attivita'
          nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
          in essa hanno luogo, nell'ambito del  contesto  di  lavoro,
          familiare e del tempo libero; 
                  e)   «competenza»:    comprovata    capacita'    di
          utilizzare, in situazioni di  lavoro,  di  studio  o  nello
          sviluppo professionale e personale, un insieme  strutturato
          di conoscenze e  di  abilita'  acquisite  nei  contesti  di
          apprendimento formale, non formale o informale; 
                  f)  «ente   pubblico   titolare»:   amministrazione
          pubblica, centrale, regionale  e  delle  province  autonome
          titolare, a  norma  di  legge,  della  regolamentazione  di
          servizi di individuazione e  validazione  e  certificazione
          delle competenze. Nello specifico sono da  intendersi  enti
          pubblici titolari: 
                    1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, in materia di individuazione e validazione
          e certificazione delle competenze  riferite  ai  titoli  di
          studio del sistema scolastico e universitario; 
                    2) le regioni e le province autonome di Trento  e
          Bolzano, in  materia  di  individuazione  e  validazione  e
          certificazione  di  competenze  riferite  a  qualificazioni
          rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 
                    3) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, in  materia  di  individuazione  e  validazione  e
          certificazione  di  competenze  riferite  a  qualificazioni
          delle professioni non  organizzate  in  ordini  o  collegi,
          salvo quelle comunque afferenti alle  autorita'  competenti
          di cui al successivo punto 4; 
                    4) il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le
          altre autorita' competenti ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia  di
          individuazione e validazione e certificazione di competenze
          riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a
          norma del medesimo decreto; 
                    4-bis) il Ministero della difesa,  nei  confronti
          del solo personale militare, in materia di  individuazione,
          validazione  e  certificazione  di  competenze  riferite  a
          qualificazioni delle professioni non organizzate in  ordini
          o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di
          cui  all'articolo  1013-bis  del  codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, salvo comunque quanto previsto  per  le  qualificazioni
          afferenti alla competenza delle autorita' di cui al  numero
          4); 
                  g) «ente titolato»: soggetto, pubblico  o  privato,
          ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico
          titolare, ovvero  deputato  a  norma  di  legge  statale  o
          regionale, ivi  comprese  le  istituzioni  scolastiche,  le
          universita'   e   le   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica, a erogare in  tutto  o  in
          parte   servizi   di   individuazione   e   validazione   e
          certificazione delle competenze, in relazione  agli  ambiti
          di titolarita' di cui alla lettera f); 
                  h)     «organismo     nazionale     italiano     di
          accreditamento»:  organismo  nazionale  di   accreditamento
          designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  9
          luglio 2008; 
                  i) «individuazione e validazione delle competenze»:
          processo che conduce al riconoscimento, da parte  dell'ente
          titolato  di  cui  alla  lettera  g)  in  base  alle  norme
          generali, ai livelli essenziali delle  prestazioni  e  agli
          standard  minimi  di  cui  al   presente   decreto,   delle
          competenze acquisite  dalla  persona  in  un  contesto  non
          formale o informale. Ai  fini  della  individuazione  delle
          competenze  sono  considerate  anche  quelle  acquisite  in
          contesti formali.  La  validazione  delle  competenze  puo'
          essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero
          si conclude con il rilascio di un documento di  validazione
          conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; 
                  l) «certificazione delle competenze»: procedura  di
          formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di  cui
          alla lettera g), in base alle norme  generali,  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di  cui
          al  presente  decreto,  delle  competenze  acquisite  dalla
          persona in contesti formali, anche in caso di  interruzione
          del percorso formativo, o di quelle validate  acquisite  in
          contesti  non  formali  e  informali.   La   procedura   di
          certificazione delle competenze si conclude con il rilascio
          di un certificato conforme  agli  standard  minimi  di  cui
          all'articolo 6; 
                  m) «qualificazione»:  titolo  di  istruzione  e  di
          formazione, ivi compreso quello di istruzione e  formazione
          professionale, o di qualificazione professionale rilasciato
          da un ente pubblico titolato di cui  alla  lettera  g)  nel
          rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
          prestazioni e degli standard  minimi  di  cui  al  presente
          decreto; 
                  n)  «sistema  nazionale  di  certificazione   delle
          competenze»: l'insieme  dei  servizi  di  individuazione  e
          validazione e certificazione delle competenze  erogati  nel
          rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
          prestazioni e degli standard  minimi  di  cui  al  presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: 
                «Art. 17 (Regolamenti). Omissis. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».