Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
((Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della
Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativa agli istituti tecnici))
1. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della
lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono
soppressi;))
b) dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1
della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativa agli istituti tecnici). - 1. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico
2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e
del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26
nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni
e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento,
sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello
studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di
istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti del monte
ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo
Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini
del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il
numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici e'
definito con decreto del Ministero dell'istruzione ((e del merito))
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ((A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle
classi della scuola secondaria di secondo grado non puo' essere
superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico
2023/2024.)) La riforma degli istituti tecnici di cui al presente
comma e' introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi
prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde,
dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno
scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico
2030/2031 per le classi quinte.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere
dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in
qualita' di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo ((16 gennaio 2013)), n. 13, a domanda
dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui
all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle
studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto
conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del
modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato
2-quater.»;
c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater
di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. ((Al riordino)) della disciplina degli istituti tecnici di cui
all'articolo 26 del ((citato)) decreto-legge n. 144 del 2022, si
provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nell'ambito delle risorse umane, ((strumentali e
finanziarie)) disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri
indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022.
((Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi
dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento
medesimo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23
settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 novembre 2022, n. 175, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Misure per la riforma degli istituti
tecnici). - 1. Al fine di poter adeguare costantemente i
curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini
di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal
Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena
sostenibilita' ambientale, con uno o piu' regolamenti, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla revisione
dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti
istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese
consolidando il legame tra crescita economica e giustizia
sociale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita'
stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti,
mirando a:
1) rafforzare le competenze generali
linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche,
giuridiche ed economiche, nonche' le competenze
tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con
particolare riferimento al contesto dell'innovazione
digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi
al made in Italy;
1-bis) rafforzare la connessione al tessuto
socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento,
favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto
formativo delle imprese e degli enti del territorio;
2) valorizzare la metodologia didattica per
competenze, caratterizzata dalla progettazione
interdisciplinare e dalle unita' di apprendimento, nonche'
aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente e incrementare gli spazi di flessibilita'.
b) previsione di meccanismi volti a dare la
continuita' degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta
formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi
dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi
inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a
tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto
in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n.
99, e in materia di lauree a orientamento professionale
abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;
c) previsione di specifiche attivita' formative
destinate al personale docente degli istituti tecnici,
finalizzate alla sperimentazione di modalita' didattiche
laboratoriali, innovative, coerentemente con le
specificita' dei contesti territoriali, nell'ambito delle
attivita' previste ai sensi dell'articolo 16-ter del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo
1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) previsione a livello regionale o interregionale
di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per
l'integrazione e la condivisione delle risorse
professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono
gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti
di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy,
le universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la
valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti
educativi di comunita', nonche' la programmazione di
esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente;
e) previsione, nell'ambito della programmazione
dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta
da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli
adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati
in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o
erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste
dell'utenza e del territorio;
f) previsione di misure di supporto allo sviluppo
dei processi di internazionalizzazione degli istituti al
fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in
coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia
di istruzione e formazione professionale.
3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione
tecnica possono richiedere, prima della conclusione del
percorso di studi, la certificazione delle competenze e la
corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di
mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della
loro utilizzabilita' in un contesto di studio o di lavoro
esterno al percorso frequentato.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali
disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di
cui al comma 1 sono adottate con le modalita' di cui al
presente comma entro il 31 dicembre 2024.
4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, le misure necessarie per
l'applicazione dei criteri indicati al comma 2, lettere a),
numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b),
c), d), e) e f), nel rispetto dei principi del
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento
dell'offerta formativa.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme,
anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti,
regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi
dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni
previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 gennaio 2023, n. 13, recante «Definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attivita'
intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e
occupazionale;
b) «apprendimento formale»: apprendimento che si
attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle
universita' e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o
di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della
legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e
universitari;
c) «apprendimento non formale»: apprendimento
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla
lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi
e formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) «apprendimento informale»: apprendimento che,
anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita'
nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero;
e) «competenza»: comprovata capacita' di
utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato
di conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di
apprendimento formale, non formale o informale;
f) «ente pubblico titolare»: amministrazione
pubblica, centrale, regionale e delle province autonome
titolare, a norma di legge, della regolamentazione di
servizi di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti
pubblici titolari:
1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, in materia di individuazione e validazione
e certificazione delle competenze riferite ai titoli di
studio del sistema scolastico e universitario;
2) le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni
rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni
delle professioni non organizzate in ordini o collegi,
salvo quelle comunque afferenti alle autorita' competenti
di cui al successivo punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le
altre autorita' competenti ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
individuazione e validazione e certificazione di competenze
riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a
norma del medesimo decreto;
4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti
del solo personale militare, in materia di individuazione,
validazione e certificazione di competenze riferite a
qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini
o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di
cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni
afferenti alla competenza delle autorita' di cui al numero
4);
g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato,
ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico
titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o
regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le
universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in
parte servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti
di titolarita' di cui alla lettera f);
h) «organismo nazionale italiano di
accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento
designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008;
i) «individuazione e validazione delle competenze»:
processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente
titolato di cui alla lettera g) in base alle norme
generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli
standard minimi di cui al presente decreto, delle
competenze acquisite dalla persona in un contesto non
formale o informale. Ai fini della individuazione delle
competenze sono considerate anche quelle acquisite in
contesti formali. La validazione delle competenze puo'
essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero
si conclude con il rilascio di un documento di validazione
conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;
l) «certificazione delle competenze»: procedura di
formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui
alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli
essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui
al presente decreto, delle competenze acquisite dalla
persona in contesti formali, anche in caso di interruzione
del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in
contesti non formali e informali. La procedura di
certificazione delle competenze si conclude con il rilascio
di un certificato conforme agli standard minimi di cui
all'articolo 6;
m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di
formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione
professionale, o di qualificazione professionale rilasciato
da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel
rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente
decreto;
n) «sistema nazionale di certificazione delle
competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze erogati nel
rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».