IL PRESIDENTE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia  e  finanze  del  20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopracitato,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
n.  53  del  29  marzo  2012  recante:  «Modifica  al  regolamento  e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in  attuazione
dell'art. 17, comma 10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  europea
del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio  di  medicinali  per
uso umano e di medicinali veterinari; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come da ultimo  modificato  dal  decreto  del
Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  della  funzione
pubblica e dell'economia e  delle  finanze  8  gennaio  2024,  n.  3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina  del  dott.  Pierluigi  Russo  quale   direttore   tecnico   -
scientifico dell'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.
10-bis del citato decreto del  Ministro  della  salute  20  settembre
2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»  che,  in  particolare,
per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte
della ditta titolare di una domanda di  classificazione,  di  cui  al
comma 1 della legge 8 novembre 2012,  n.  189,  entro  trenta  giorni
successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 aprile  2025
che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative
all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1°
marzo 2025 al 31 marzo 2025 unitamente all'insieme dei nuovi  farmaci
e delle nuove confezioni registrate; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 19 -
23 maggio 2025; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                             Determina: 
 
  1. Le nuove  confezioni  del  seguente  medicinale  per  uso  umano
generico di nuova autorizzazione, corredate di  numero  di  A.I.C.  e
classificazione ai fini della fornitura: 
    FAMPRIDINA ACCORD, 
  descritte in dettaglio nell'allegato, che  forma  parte  integrante
del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione  della
classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre  2012,  n.
189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita'. 
  2.   Il   titolare    dell'A.I.C.,    prima    dell'inizio    della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del  medicinale  e  deve  comunicare  all'AIFA  -  servizio  on-line:
https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione -  il
prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data  di  inizio  della
commercializzazione del medicinale. 
  3.  Per  i  medicinali,  di  cui  al  comma  3  dell'art.  12   del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito  dalla  legge  8
novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui  alla
presente determina, che  non  ottemperino  alla  presentazione  della
domanda di classificazione in  fascia  di  rimborsabilita'  entro  il
termine di trenta giorni dal sollecito inviato  dall'AIFA,  ai  sensi
dell'art.  18  della  legge  5  agosto  2022,  n.  118,  verra'  data
informativa  sul  sito  internet  istituzionale  dell'AIFA  e   sara'
applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del  quarto
livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico  chimico
(ATC). 
  4. Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei
termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
secondo cui  un  medicinale  generico  non  puo'  essere  immesso  in
commercio, finche' non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione
iniziale del medicinale di riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano
trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale  di
riferimento, se durante i  primi  otto  anni  di  tale  decennio,  il
titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o  piu'
indicazioni terapeutiche nuove  che,  dalla  valutazione  scientifica
preliminare  all'autorizzazione,  siano  state   ritenute   tali   da
apportare  un  beneficio  clinico  rilevante  rispetto  alle  terapie
esistenti. 
  5. Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n.
219, che impone di non includere  negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscano  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale. 
  Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
  6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilita',
ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
verranno pubblicati unicamente sul portale  «Trovanorme»  accessibile
dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione  con
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato,  dei  quali  sara'  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 maggio 2025 
 
                                              Il Presidente: Nistico'