Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  653,  della  citata
legge n. 207 del 2024, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli  3,  50  e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020 secondo  il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: "Misure urgenti per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata   dall'ordinanza   n.   114   del   9   aprile   2021   e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023, come integrato e modificato dal  decreto  legislativo
31 dicembre 2024, n. 209; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi  ratione  temporis
secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo
decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b. n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e 
    c. n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d. n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP),  nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche e integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione  delle  procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 3 del 6  maggio  2021,  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del  2020,  recante  «Interventi  di
ricostruzione delle  scuole  del  Comune  di  Ascoli  Piceno»  e,  in
particolare l'art. 1, comma 1, n. 6), che  prevede  l'intervento  sul
Polo scolastico Cantalamessa, con stima previsionale  da  scheda  CIR
pari ad euro 3.200.000,00, a valere sui fondi  di  cui  all'ordinanza
commissariale n. 109 del 2020; 
  Vista le note acquisite  alla  struttura  commissariale  con  prot.
CGRTS-0026213-A-01/07/2024 e  prot.  CGRTS-0008998-A-10/03/2025,  con
cui  l'USR  Marche,  a  seguito  di  approfondimenti  progettuali   e
dell'adozione del prezziario di riferimento alla data di consegna del
progetto, ha espresso parere favorevole  in  merito  alla  congruita'
economica dell'incremento del costo dell'intervento relativo al  Polo
scolastico  Cantalamessa  per  un   importo   complessivo   di   euro
4.130.000,00; 
  Verificata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3,
dell'ordinanza speciale n. 3 del 6 maggio 2021, l'indisponibilita' di
economie da destinare a copertura del suddetto incremento; 
  Considerato che l'intervento  in  oggetto  richiede,  pertanto,  un
incremento dell'importo da finanziare, ai sensi dell'art. 8, comma 5,
della  medesima  ordinanza  speciale,  a  valere  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, per un importo in aumento di euro 930.000,00; 
  Considerato altresi' che dal  predetto  importo  aggiuntivo  potra'
essere decurtato presumibilmente un importo pari ad  euro  83.647,47,
come da stima di incentivo al conto termico generata dal portale  del
GSE S.p.a. (ID richiesta prenotazione incentivi n. CT00725477); 
  Vista la relazione  del  sub-Commissario  acquisita  al  protocollo
della struttura commissariale con il n. CGRTS-0013395-A-08/04/2025  e
riportata all'allegato 1 alla presente ordinanza; 
  Ritenuto  pertanto  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto per  euro  846.352,53,  in  aumento  rispetto
all'importo di euro 3.200.000,00 programmato in ordinanza speciale n.
3 del 6 maggio 2021, a carico della contabilita' speciale ex art.  4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 che alla data del 7  aprile  2025  e'  pari  ad  euro
1.230.021.067,40,  mentre,  alla  medesima  data,  l'ammontare  delle
risorse disponibili per la  nuova  programmazione  e'  pari  ad  euro
1.100.312.988,83; 
  Ritenuto di modificare in questo senso l'ordinanza  speciale  n.  3
del 6 maggio 2021; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza e  la  indifferibilita'  di  provvedere  allo
scopo  di  dare  immediato  impulso  alle  attivita'  connesse   alla
ricostruzione nel Comune di Ascoli Piceno; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile  2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche e incremento dell'ordinanza speciale  n.  3  del  6  maggio
  2021, «Interventi di  ricostruzione  delle  scuole  del  Comune  di
  Ascoli Piceno» 
  1. Per l'intervento in Comune di Ascoli Piceno, di cui all'art.  1,
comma 1, n. 6) dell'ordinanza speciale n. 3 del  6  maggio  2021,  ex
art. 11, comma 2, del  decreto-legge  76  del  2020,  «Interventi  di
ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno», relativo  al
«Polo  scolastico  Cantalamessa»  importo  stimato   pari   ad   euro
3.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n.
109 del 2020, e' autorizzato un  incremento  del  contributo  per  un
importo pari ad euro 930.000,00. 
  2.  Il  contributo  complessivo  dell'intervento,  pari   ad   euro
4.130.000,00, trova copertura come segue: 
    (a) euro 3.200.000,00 a valere sui  fondi  di  cui  all'ordinanza
commissariale n. 109 del 2020; 
    (a) euro 83.647,47, previsionalmente a carico del conto termico; 
    (b) euro 846.352,53, a valere sulla contabilita' speciale di  cui
all'art. 4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 3 del 2021. 
  3. All'art. 1, comma 1, n. 6)  dell'ordinanza  speciale  n.  3  del
2021,  l'importo  di  «euro  3.200.000,00»  e'  modificato  in  «euro
4.130.000,00, di cui 83.647,47 previsionalmente a  carico  del  conto
termico». 
  4. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza  speciale  n.  3  del  2021,
l'importo  di   «euro   36.150.000,00»   e'   modificato   in   «euro
36.996.352,53»  e  il  periodo  «l'ulteriore  spesa  per  i  suddetti
interventi, come  da  importi  stimati  da  scheda  CIR  quantificata
complessivamente in euro 8.151.200,00,  trova  copertura  all'interno
delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  che  presenta  la
necessaria   disponibilita'»   viene   sostituito    dal    seguente:
«l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importi stimati
da scheda CIR quantificata complessivamente in euro  8.151.200,00,  e
incrementata successivamente ad euro  8.997.552,53,  trova  copertura
all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che  presenta
la necessaria disponibilita'».